Scommettere sul turismo enogastronomico nel Lazio

La brillante e paradigmatica intuizione del legislatore regionale
Turismo enogastronomico
Turismo enogastronomico

Indice:

1. La legge regionale del Lazio n. 12/2009 in sintesi

2. L’incentivazione dell’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali nei servizi di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici

3. La promozione dell’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali da parte delle imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita al pubblico

4. L’organizzazione di campagne di informazione sui prodotti delle aziende agricole regionali

 

1. La legge regionale del Lazio n. 12/2009 in sintesi

Con la legge regionale n. 12 del 16 aprile 2009, contenente disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale, il Consiglio Regionale del Lazio ha dettato importanti disposizioni normative finalizzate alla valorizzazione dei prodotti agricoli locali.

Un provvedimento snello e di agevole consultazione, che si prefissa essenzialmente tre obiettivi:

  • l’incentivazione dell’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali nei servizi di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici;
  • la promozione dell’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali da parte delle imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita al pubblico;
  • l’organizzazione di campagne di informazione sui prodotti delle aziende agricole regionali.

Tali obiettivi convergono tutti verso la diffusione di un nuovo modello di turismo, quello enogastronomico, in via di massiccia diffusione anche in Italia.

D’altronde, il turismo eno-gastronomico non implica grandi investimenti e sottende una notevole forza attrattiva, così da rappresentare un importante volano di sviluppo in vista della necessaria ed ineludibile ripresa economica post pandemia da Covid 19.

Il legislatore regionale del Lazio è stato precursore nella disciplina organica di siffatto modello, che può a giusta ragione essere considerata archetipo per similari provvedimenti normativi di altre autonomie.

 

2. L’incentivazione dell’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali nei servizi di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici

L’incentivazione dell’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali nei servizi di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici è prevista dall’articolo 2 della legge.

Essa si realizza mediante l’introduzione dell’obbligo per gli enti pubblici di garantire annualmente l’utilizzo, nella preparazione dei pasti forniti a propria cura, di una percentuale di prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio regionale non inferiore al cinquanta percentile, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati.

Gli enti pubblici soggetti all’obbligo sono:

  • enti locali;
  • enti infra-locali;
  • istituti scolastici e parascolastici pubblici;
  • strutture sanitarie pubbliche.

Acuto il legislatore regionale laziale nel prevedere un obbligo di garanzia anziché di condotta; in tal modo, infatti, ciascun ente pubblico non sfugge all’osservanza della disposizione normativa in questione nell’ipotesi di esternalizzazione del servizio di somministrazione dei pasti.

Contemplata una misura premiale per l’ente pubblico che garantisca annualmente l’utilizzo di prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio regionale anche se già trasformati nella preparazione di più della metà dei pasti forniti a propria cura; tale ente maturerà infatti un diritto di prelazione ai fini dell’aggiudicazione degli appalti pubblici regionali di servizi o di fornitura di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione.

Importante anche la statuizione dell’obbligo di dettagliata esposizione al pubblico delle informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti agricoli utilizzati nella preparazione dei pasti somministrati.

 

3. La promozione dell’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali da parte delle imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita al pubblico

La promozione dell’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali da parte delle imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita al pubblico è disciplinata dall’articolo 3 della legge.

In particolare, è concesso l’utilizzo di un logo particolare e assicurato l’inserimento in un circuito pubblicitario agli imprenditori che documentino mediante fatture l’acquisto annuale di prodotti agricoli di origine regionale in percentuale superiore al trenta per cento del totale del valore dei prodotti agricoli acquistati.

Si tratta, nella sostanza, di una sponsorizzazione d’immagine.

 

4. L’organizzazione di campagne di informazione sui prodotti delle aziende agricole regionali

L’organizzazione di campagne di informazione sui prodotti delle aziende agricole regionali dall’articolo 3 della legge.

Tali campagne devono mirare essenzialmente ad:

  • assicurare un’adeguata sensibilizzazione dei consumatori sulla provenienza e sulle caratteristiche dei prodotti in questione;
  • istruire i consumatori sui vantaggi dell’acquisto dei prodotti medesimi, in termini di freschezza e qualità nonché di minor impatto ambientale a cagione della riduzione degli imballaggi e dei costi di trasporto.

Attraverso le campagne si incentiva indirettamente la vendita dei prodotti agricoli regionali.

 

Link alla legge regionale: LINK