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Bonus spettacolo: ecco come avere i 2.400 euro del Sostegni

La circolare dell'INPS n. 65 del 19 aprile 2021 ha regolamentato il Bonus Spettacolo
Risguardi
Ph. Luca Martini / Risguardi

L’INPS ha finalmente emanato la tanto attesa circolare n. 65 del 19 aprile 2021 ,con la quale regolamenta il Bonus Spettacolo, destinato ai lavoratori di un settore duramente colpito dalla pandemia, che mira a regolamentare il ristoro di 2.400 già previsto dal Decreto Sostegni. Vediamo i particolari, a chi spetta, i tempi e come fare domanda per ottenere il Bonus Spettacolo.

Bonus Spettacolo: 2.400 euro in arrivo

Del Bonus Spettacolo ci eravamo già occupati recentemente, con un approfondimento che andava a spiegare le novità previste dal Decreto Sostegni.

Bonus Spettacolo: a chi spetta?

In particolare, ricordiamo che possono accedere al Bonus spettacolo le seguenti categorie di lavoratori, già indicati dall’articolo 10 del Decreto Sostegni:

- lavoratori stagionali del turismo e di altri settori;
- lavoratori a tempo determinato del turismo;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- venditori a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.

Per comodità di informazione, abbiamo chiamato l’indennità Bonus Spettacolo, forse in maniera imprecisa, perché all’interno ci sono categorie differenti, legate spesso al settore del turismo e di venditori, quali quelli occasionali e a domicilio, che spesso sfuggono da definizioni precise.

In caso di dubbio, la circolare n. 19 del 19 aprile 2021 emanata dall’INPS indica nel testo le tabelle contenenti i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità ai settori Turismo e Stabilimenti termali e fornisce indicazioni ai lavoratori dello spettacolo che ancora non hanno goduto delle indennità previste dal decreto Ristori.

Bonus Spettacolo: le modalità di presentazione della domanda previste dalla circolare INPS

Per richiedere il bonus spettacolo, i lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità del Decreto ristori non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum di cui all’articolo 10, comma 1, del Decreto Sostegni., ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità di cui ai citati articoli 15 e 15-bis.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità previste dal Decreto Ristori, possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive entro la data del 31 maggio 2021.

Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.

Le modalità per richiedere il Bonus Spettacolo, sono le seguenti.

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

• PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);

• SPID di livello 2 o superiore;

• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

• Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità relative dal Bonus Spettacolo possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le tipologie di indennità onnicomprensive di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.

Bonus Spettacolo: i requisiti per accedere

Il Bonus spettacolo si rivolge a due categorie di iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ovvero:

lavoratori che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, nonché un reddito relativo al 2019 non superiore a 75.000 euro e non risultino:

a) titolari di pensione;
b) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
c) titolari di contratto intermittente con corresponsione dell’indennità di disponibilità prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo numero 81 del 2015;

- lavoratori che abbiano almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto e un reddito relativo al 2019 non superiore a 35.000 euro

Bonus spettacolo: quanto spetta ai lavoratori?

L’ammontare previsto dal Decreto Sostegni per il bonus spettacolo destinato a una delle categorie più colpite dal Covid-19, così come individuati all’articolo 10 del predetto Decreto, è pari a una somma bonus una tantum di euro 2.400. I lavoratori interessati a questo beneficio sono circa 374.000, di cui 44.000 proprio nel settore dello spettacolo.

L’articolo 10, comma 8, del Decreto Sostegni prevede che tutte le indennità sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro stanziati per l'anno 2021.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al richiamato articolo 10, comma 8, e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Bonus Spettacolo: le incumulabilità e incompatibilità tra le diverse indennità

La circolare n. 65 del 19 aprile 2021 prevede, all’articolo 8, una serie articolata di incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni e altre prestazioni previdenziali e definisce il regime delle compatibilità.

Per una lettura delle sopra indicate incumulabilità e incompatibilità, rimandiamo direttamente alla lettura dell’articolo alla Circolare INPS n. 65 del 2021.