Sentenza non eseguite da parte il Ministero dell’Istruzione, il TAR chiama direttamente in persona il Direttore generale del Ministero
Sentenza non eseguite da parte il Ministero dell’Istruzione, il TAR chiama direttamente in persona il Direttore generale del Ministero
Il Tar del Lazio, con sentenza del 13.10.2023 n. 15208 ha disposto – a seguito di giudizio di ottemperanza – la nomina: «nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di cui in dispositivo».
La vicenda traeva origine dalla mancata esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione veniva condannato a corrispondere alla ricorrente, retribuzioni maturate dal 01.09.2010 al 09.10.2013, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo.
Ebbene, parte ricorrente non riusciva ad ottenere - nonostante la vittoria dinanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro, e la notifica della sentenza (passata in giudicato) - le retribuzioni che le erano state riconosciute.
Quindi, si decideva di intervenire con il giudizio di ottemperanza uno degli strumenti più efficaci del processo amministrativo per ottenere un pagamento da parte della Pubblica Amministrazione.
Pertanto, il collegio giudicante dopo aver verificato:
- la sentenza del Giudice del Lavoro, passata in giudicato e notificata;
- l’inezia dell’Amministrazione resistente;
- la non contestazione dei fatti posti a base del ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 64 cpa.
stabiliva la nomina di un commissario ad acta.
La peculiarità della predetta pronuncia consiste nella circostanza che il commissario ad acta nominato è direttamente nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente.
Inoltre, il TAR del Lazio ha ritenuto di compensare le spese del Giudizio quindi facendo gravare gli oneri del giudizio su parte ricorrente che peraltro è stata costretta - a causa dell’inerzia dell’Amministrazione - ad un nuovo ricorso giudiziale per ottenere quello che già legittimamente era stato riconosciuto dal Tribunale di Roma in considerazione anche della difficoltà di ricorrere a pignoramenti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Purtroppo, la spiegazione amara è che Ministero dell’Istruzione perde troppi ricorsi e non ha soldi per risarcire docenti e personale, quindi, scarsità di risorse economiche.
È di palmare evidenza che in questo caso il cittadino è stato vittima due volte di “cattiva amministrazione” difatti solo tramite un intervento legislativo serio si porrebbe porre fine a tutti i casi di inadempienza da parte degli organi amministrativi e, quindi, evitare di ricorrente nuovamente alla Giustizia con ulteriore aggravio di costi sul cittadino.