La grande onda di Kanagawa nel mercato artistico

Onda di kanagawa
Onda di kanagawa

La grande onda di Kanagawa nel mercato artistico

 

Il mondo dell’arte è tanto affascinante quanto complesso. Le grandi case d’asta come Sotheby’s e Christie’s battono all’asta capolavori unici e mozzafiato; tuttavia, la vendita di tali opere pone in essere seri problemi dal punto di vista giuridico.

Le criticità emergono soprattutto qualora il bene acquistato non sia autentico. In tal senso, nel celebre caso de “il falso De Chirico” la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarificare i rimedi esperibili in tali situazioni.

The art world is as fascinating as it is complex. Major auction houses like Christie's and Sotheby's auction unique and breathtaking masterpieces; however, the sale of such works raises serious legal issues. The criticalities arise especially when the purchased item is not authentic. In this regard, in the famous case of "the false De Chirico," the Supreme court had the opportunity to clarify the remedies available in such situations.

 

La compravendita di opere artistiche

Il mercato dell’arte è sicuramente vario e in costante evoluzione.

Oggi, all’interno dello stesso, dominano sicuramente capolavori di Arte Moderna ma non solo; a ben guardare, si evidenzia una crescita esponenziale dovuta anche all’entrata in gioco di nuovi protagonisti: i paesi BRIC e gli Emirati Arabi. Grazie alle ricchezze di quest'ultimi le opere d’arte hanno toccato prezzi mai neppure immaginati prima. Sul punto, indimenticabile la vendita del noto “Salvator Mundi” nel 2017, battuto all’asta per 450 milioni di dollari, acquistato da un principe saudita e del quale oggi non abbiamo più notizie.

La vendita delle opere d’arte pone in essere seri problemi dal punto di vista giuridico: in primis, in Italia non è prevista una normativa ad hoc per la vendita di opere artiste e, di conseguenza, è imprescindibile un richiamo alle norme del codice civile in coordinazione con normative più specifiche riguardanti, ad esempio, la tutela del consumatore (D. Lgs. 206/2005) o la tutela dei beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004).

La compravendita si basa essenzialmente sull’art. 1376 c.c. secondo cui “nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”. Come si evince dalla norma la forma del contratto è libera: non è richiesta, a pena di inammissibilità, la forma scritta che, tuttavia, è sempre fortemente consigliata per prevenire le frequenti contestazioni artistiche.

Il caso più consueto è quello che il bene acquistato si rilevi non autentico: l’autore dell'opera non è quello dichiarato. L’acquirente, in tali casi, ha soltanto due soluzioni: l’azione di risoluzione per consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita, che permette di richiedere altresì il risarcimento del danno e ha un termine di prescrizione decennale.

La seconda azione esperibile è quella di annullamento a causa dell’errore dell’oggetto del contratto.

Nella pratica, quest’ultima è quella più problematica proprio in virtù dell’oggetto della compravendita poiché l’attribuzione dell’opera è, per natura, difficilmente certa.
 

Con il falso De Chirico la Cassazione fa chiarezza sulla risoluzione del contratto di un’opera non autentica

Per quel che qui rileva, si ricorda celebre il caso del c.d. “falso De Chirico” oggetto della sentenza n. 19509/2012 della Suprema Corte. Nel 1991 l’acquirente dell’opera “Gli arcangeli” di Giorgio De Chirico citava in giudizio la galleria d’arte e il titolare della stessa per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita e contestuale restituzione del prezzo e risarcimento del danno.

La vicenda, giunta sino in Cassazione (conclusa peraltro per l’intervenuta prescrizione), ha permesso di far luce sui rimedi esperibili in tali casi.

Il Supremo Collegio ha riconosciuto il diritto di ottenere la risoluzione del contratto di vendita di un bene diverso da quello pattuito in virtù dell’inadempimento del venditore dell’obbligazione assunta di trasferire alla controparte un’opera autentica.

La Corte di cassazione, infatti, si è così espressa: “posto che il dipinto di cui si dice è risultato successivamente alla conclusione del contratto "falso" cioè non attribuibile alle mani e all'ingegno di D.C., sarebbe stato ipotizzabile: a) un'ipotesi di vendita di aliud pro alio. Come è stato evidenziato da questa Corte, in altra occasione, vendutosi, come opera autentica di autore determinato, un quadro che poi risulta non autentico, e con la firma falsa dell'autore dichiarato, spetta al compratore, cui l'autenticità del dipinto sia stata garantita, il diritto di ottenere la risoluzione del contratto per vendita di aliud pro alio, a causa dell'inadempimento del venditore all'obbligazione assunta di trasferire al compratore il diritto su opera d'arte determinata con riferimento ad un elemento specifico di identificazione, di carattere sostanziale, quale è quello attinente al suo autore (da ultimo cfr. Cass. n. 17995 del 2008). b) oppure com'è ragionevole pensare, 1) un' ipotesi di errore, cioè un vizio del consenso, (che avrebbe comportato una annullabilità del contratto, mai richiesta) perché le parti, entrambi (come sembra sia avvenuto nel caso concreto) (o anche una sola "l'acquirente") avevano avuto una falsa conoscenza della realtà per aver attribuito qualità e caratteristiche che quel dipinto realmente non aveva, 2) un'ipotesi di dolo nel caso in cui il T. dimostrato che era stato indotto a concludere il contratto di cui si dice, ovvero, a concluderlo a condizioni diverse da quelle che avrebbe pattuito, perché la venditrice aveva con artifici e raggiri, rappresentato qualità del dipinto venduto che, quel dipinto, in verità non aveva. Epperò, l'errore o il dolo avrebbero comportato l'annullabilità del contratto (oggetto del presente giudizio) e la necessità di un'azione giudiziale soggetta a prescrizione di cinque anni con decorrenza dal giorno in cui era stato scoperto l'errore o il dolo [...]”.

 

Case d’asta e gallerie: veri e propri protagonisti del mondo artistico

Sotto altro e diverso profilo, giova sottolineare che le parti nella compravendita sono soggette all’agire con diligenza. Sul punto, una precisazione è d’obbligo: se una delle parti in gioco è una galleria d’arte o una casa d’asta la diligenza richiesta è da valutarsi in maniera decisamente più rigorosa, a norma dell’art. 1176 c.c.

La partecipazione di tali soggetti comporta, peraltro, il richiamo al codice del consumo in relazione alla responsabilità del venditore per ogni difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Solo per correttezza argomentativa, giova precisare che gallerie d’arte e case d’asta sono soggetti molto diversi nonostante soggiacciano alle medesime norme giuridiche.

La prima è un luogo così detto “per pochi”, altamente elitario e selettivo. Tale concetto è stato maggiormente rafforzato anche dall’espansione del modello del “white cube”: pareti bianche, spazi grandi e vuoti dove l’unico protagonista è il capolavoro esposto. Il gallerista è il primo soggetto che interagisce con l’artista, è il primo a valutare quest'ultimo e le sue opere. La vendita nelle gallerie si basa sul sistema delle liste di attese e solitamente è destinata a privati.

Le case d’asta hanno un’origine antica, si collocano nel XVIII secolo in Francia. Ad oggi spiccano sicuramente Sotheby’s e Christie’s. Tali autorità trattano capolavori di secoli, autori e generi diversi; ciò le distingue dai mercanti d’arte, specializzanti in un unico settore. Negli ultimi anni, anche le case d’asta si sono fatte strade nelle vendite private che ormai, ugualmente a quanto accade per le gallerie d’arte, rappresentato una parte fondamentale del fatturato annuo. Durante un’asta viene impiegato il metodo “all’inglese”: il banditore dà inizio all’asta con un prezzo dell’opera inferiore del 10-15% rispetto alle stime del bene così da poter poi passare al rialzo e quando nessuno è più interessato ad alzare l’asticella l’opera viene aggiudicata all’offerente migliore. Al prezzo battuto deve poi essere sommata la commissione della casa d’asta, che può oscillare dal 10 al 30%.

Nel 2023 le case d’asta Sotheby’s e Christie’s hanno pubblicato, come ogni anno, i dati sugli andamenti delle vendite. Dopo due anni di crescita, nel 2023 le vendite artistico hanno subito

un rallentamento, con un calo del 4% e, contestualmente, i volumi delle case d’asta sono diminuiti del 7% rispetto al 2022. Dall’Art Basel di UBS si notano comunque dei valori di vendita superiori al 2019 - anno pre pandemia – per un totale di 64,4 miliardi di dollari.

Nonostante questo calo giova sottolineare che, le vendite private degli incanti, in maniera costante rispetto agli anni passati, stanno continuando a crescere, registrando un + 3% nel 2023.

Allo stesso modo, è necessario notare che, soprattutto grazie alla Cina, vi è un aumento nel mercato degli old masters del + 15%2.

Il mercato dell’arte si scontra, pertanto, con innumerevoli variabili: i nuovi compratori, l’asimmetria conoscitiva tra gli esperti, gli investimenti ricchi o privi di rendimenti e, ovviamente, il mondo giuridico.