Copyright e trademark: un po' di chiarezza

Copyright e trademark: un po' di chiarezza
ABSTRACT: la proprietà intellettuale, come frutto della creatività dell'uomo, viene tutelata dalla legge tramite marchio e copyright, purchè sia dotata di un adeguato livello di originalità e venga espressa in maniera concreta e fenomenica
Intellectual property: copyright and trademark forever? Ordness
il marchio registrato ed il copyright afferiscono entrambi alla proprietà intellettuale, ma la loro finalità, con relativi effetti, è diversa.
Il marchio registrato è un segno concreto comporta il diritto d'uso esclusivo a beneficio del titolare, con diritto conseguente di impedire a terzi, concorrenti, di utilizzare un segno distintivo simile per caratterizzare servizi o prodotti analoghi. Tale segno viene disciplinato dal codice civile, da quello della proprietà industriale, dai regolamenti europei e dalle convenzioni internazionali. Esso è stato definito, icasticamente, anche come “veicolo di comunicazione”, in quanto, in qualità di rappresentazione grafica, è idoneo a distinguere il prodotto o il servizio offerto dall'impresa rispetto alla pletora dei concorrenti. Per esempio, la Citroen LN, la Peugeot 104 e la Talbot Samba rallye erano, in buona sostanza, la medesima autovettura, ma il marchio automobilistico ne differiva il “family feeling” della calandra, la motorizzazione e la vera e propria filosofia di guida (oggi resta solo l'allure del logo: quanti appassionati dell'Alfa Romeo hanno sempre deprecato l'uso dei motori Fiat!!).
si osserva, infine, che il marchio deve presentare, oltre a quello di capacità distintiva, il carattere di novità e liceità e che la sua esclusività viene ottenuta tramite registrazione.
Il copyright, invece, ha la finalità di proteggere le opere intellettuali e, conseguentemente, di vietare a terzi di copiare e riprodurre opere intellettuali.
Il carattere essenziale di tale forma di tutela risiede nella “creatività” dell'opera d'ingegno, ovvero l'autore deve creare un qualcosa di inedito in qualsiasi campo (letteratura, musica, design etc). Tale diritto d'autore implica l'autorizzazione per riprodurre l'opera in oggetto, con diritto al risarcimento del danno in caso di inosservanza da parte del terzo. Per azionare tale tutela, è sufficiente che l'autore dimostri la paternità dell'opera illegittimamente riprodotta: perciò, egli può depositare l'opera presso la SIAE per certificarne la data, soprattutto se la sua creazione sia ancora inedita e quindi ancor più esposta al plagio. Tuttavia, qualora l'opera non sia originale, il deposito presso la SIAE non comporterà vantaggio alcuno.
Ritratto dello scrittore da giovane: Batman contro il Valencia!
Nel 2014, l'OAMI – ente europeo per la registrazione e la tutela dei marchi- hanno ricevuto una diffida da parte dei legali della DC comics contro la squadra di calcio del Valencia. L'imputazione consiste nell'adozione, come logo e segno distintivo, di un pipistrello, simile a quello di Batman, personaggio chiave della casa editrice americana rappresentata. Come spiega Plaza Deportiva, il Valencia ha come simbolo un pipistrello che insiste su uno scudo ma, spesso, ha utilizzato tale chirottero con ali spiegate, senza campo; da qui è sorta l'opposizione della Dc comics. La questione è meno facile di quanto possa apparire ictu oculi: difatti, il simbolo del pipistrello, diffusissimo nell'araldica spagnola, è presente nello stemma della città di Valencia, e la squadra di calcio, fondata nel 1919, lo ha adottato fin dagli inizi; il personaggio di Batman, invece, viene presentato dal suo creatore, Bob Kane, nel 1939, sulle pagine di Detective comics. (Per sorridere: basta compulsare i siti degli appassionati per verificare non tanto lo scippo delle ali dagli schizzi di Leonardo, bensì il fatto palmare che il primo schizzo del personaggio fosse un calco evidente del Flash Gordon di Alex Raymond!!! e, nota bene: io qui cito solo Bob Kane, omettendo Bill Finger, giacchè seguo una tesi che di sicuro irriterà altri nobili cultori del comic in questione!). Chiaro che Batman, dal 1939 al 2025 in cui scrivo, è divenuto un'icona della cultura pop universale; tuttavia, si narra che nel XIII secolo il sovrano Jaume I, riconquistando Valencia dai Mori, venne avvisato da un pipistrello in volo a riguardo di un'incursione a sorpresa da parte del nemico.
Questa disputa, fondata su 2 tradizioni comunque importanti, si è chiusa in via transattativa: il club spagnolo può utilizzare il proprio “murcielago” ma senza apporlo su personaggi di fantasia, che potrebbero creare confusione con quello di Batman (che negli anni 70 ha già imposto un costume bianco al suo clone Moonknight, della casa editrice Marvel, onde evitare possibili fraintendimenti da parte dei lettori) .
La soluzione raggiunta, quindi, corrobora la nostra tesi: la distintività del marchio non è esclusivamente l'oggetto in sé, ma la sua contestualizzazione dinamica nella realtà concreta e fenomenica.
Magnus cocreatore di Alan Ford
L'art.10 della legge n. 633/41, inerente il diritto d'autore, prevede che “se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto d'autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo”. Ne consegue che l'opera creata grazie al contributo inscindibile ed indistinguibile di più persone “non può essere pubblicata, modificata o comunque utilizzata senza l'accordo preventivo tra i coautori e che l'utilizzazione di un conduttore non autorizzato può essere inibita”.
Nei casi in materia tale circostanza genera la pretesa di rimborso e, di regola, si chiede ulteriormente la liquidazione del danno, in via risarcitoria, consistente nel vantaggio economico che i titolari del diritto avrebbero potuto conseguire se avessero ceduto a titolo oneroso i diritti dell'opera. Tale danno risulta parametrabile con gli utili conseguiti dall'utilizzatore, mediante la condanna di quest'ultimo alla devoluzione del medesimo a vantaggio del contitolare del diritto.
Di solito, la collaborazione tra coautori avviene tramite una suddivisione dei compiti che, sia pura con rettifiche e precisazioni, prevede il contributo degli stessi a livello paritario.
In materia resta celebre la disputa inerente la creazione del personaggio di Alan Ford.
Nella causa che vede Luciano Secchi, in arte Bunker, opporsi al riconoscimento dei diritti degli eredi del disegnatore Raviola, passato alla storia grafica come Magnus, il primo autore, sceneggiatore, parla di una vera e propria "traduzione
grafica" delle indicazioni tassative impartite ai fini dell'ultimo risultato (ad es. barba e baffi di taluni personaggi ). Quindi, da ciò deriva in tesi che l'opera del famoso disegnatore non presenterebbe qui alcuna caratteristica di creatività ma si limiterebbe ad “eseguire gli ordini” ricevuti.
L'apporto di Magnus, invece, non si risolve in un ruolo meramente esecutivo, pur se di grande pregevolezza. Difatti, Bunker ha sì suggerito certe caratterizzazioni caricaturali
(sua e del sodale, ad es., nella Cariatide e in Bob Rock), ma Magnus ha comunque creato personaggi che prima non esistevano. Basti pensare che per il protagonista si è ispirato, sua sponte, all'attore Peter O'Toole, dopo una ricerca febbrile di ispirazione da varie fonti!
Il caso in esame, quindi, insegna che il diritto d'autore può nascere
dal concorso di piu' elementi convergenti in unico processo creativo .La soluzione adottata dalla Corte di Appello di Milano è ben argomentata, quindi piace citare in questa sede la sentenza 1695/11 : “ non si può non ritenere come i personaggi creati dalla mente di Secchi e da lui descritti a Raviola perchè prendessero corpo nel disegno, non possano non essere considerati come il frutto della felice collaborazione di due diverse e correlate creatività, l'una attinente alla sceneggiatura e ideazione dell'opera e l'altra attinente alla sua rappresentazione grafica. Né appare fondato ritenere che l'apporto di Magnus possa essere relegato ad un ruolo meramente esecutivo, pur se definito come molto pregevole dal punto di vista tecnico. Infatti la realizzazione del tratto figurativo dei personaggi – fornita da uno stile inconfondibile e tale da caratterizzare l'opera come un vero e proprio marchio di fabbrica. Seppure suggerita dal suo ideatore,non poteva non essere il frutto della fantasia e dell'immaginazione del disegnatore che per primo la pose in essere e cioè di Magnus, che ha, nel caso di specie, inventato e dunque creato – insieme a Secchi e in una posizione assolutamente paritetica- personaggi fino a quel momento inesistenti “. Ne deriva che, di regola, ogni disegnatore è coautore morale di un fumetto: problema non così raro come parrebbe, dati anche i contenziosi di Stan Lee con Steve Ditko e Jack Kirby.
Grande è la confusione sotto il cielo? Al momento forse no
attualmente, un campo come questo è tra i primissimi interessanti dall'evoluzione della cd Intelligenza artificiale. In data 18 marzo 2025, la Corte d'Appello del Circuito del Distretto di Columbia ha confermato la negazione del diritto di copyrightper l'opera “A recent entrance to Paradise”, realizzata da un sistema di IA definito “creativity machine”, giacchè il Copyright act del 1976 tutela la creatività di ogni essere umano. Altro caso è l'uso di opere edite per “educare” l'IA: qui il Tribunale della California ha ravvisato un “fair use”, rispettoso della proprietà intellettuale. Viceversa, in data 27 novembre 2023, il Tribunale di Internet di Pechino ha riconosciuto l'autorialità di un'immagine creata tramite IA, ma riconoscendola a beneficio dell'utente di tale mezzo : difatti, quest'ultimo ha inerito nel sistema artificiale inputs, parametri etc. quindi si rispetta comunque il canone della creatività umana.
Per la UE, l'AI Act persegue finalità di sicurezza, trasparenza e protezione dei diritti, individuando la responsabilità di fornitore, deployer (utilizzatore non a fini personali) e distributore. La disciplina ruota intorno al concetto di rischio: inaccettabile, alto, limitato e minimo. Questa impostazione è salutata con favore da molti commentatori, che in secondo luogo ribadiscono l'elemento del contributo umano rilevante e verificabile.
Epilogo. Sogno di una notte di mezza estate
Chissà quando, presso il Giudizio Universale – dopo 72 ore circa, con un buon 60% delle medesime spese a ricordare i propri meriti nei confronti della Repubblica - “ ciò premesso, io, Marco Tullio Cicerone, concludo che Publio Virgilio Marone, mio assistito, non ha assolutamente plagiato il sig. Omero, giacchè ha tratto libera interpretazione da un corpus preesistente di leggende, posto per la ri-creazione letteraria di ogni Artista degno di affrontarlo. Dixi. (i tragici greci, nel pubblico, annuiscono vistosamente; Lisia è annoiato, perchè in effetti nella sua epoca il problema non si poneva; Kafka prova disagio, perchè si accorge di quanto l'argomento sia meno prosaico dei brevetti, ndr). DCV: chiamo a testimonianza l'intera umanità nata dal 19 a. C. a ieri”.