Procuste e l'ammortamento

ammortamento alla francese
ammortamento alla francese

Procuste e l'ammortamento
 

Abstract: la sentenza 15130/24 risolve un dibattito appassionato ed appassionante. Il sospetto era che il piano “alla francese” mascherasse anatocismo: interessi su interessi, nascosti nelle pieghe del calcolo composto. Ma le SS.UU. tagliano corto: anatocismo è altra cosa, e per integrarlo occorrono le condizioni dell’art. 1283 c.c. L’ammortamento è tecnica di riparto, non di moltiplicazione illecita.

Abstract: Decision 15130/24 settles a long and engaging debate. The concern was that the “French-style” plan might conceal usury—interest on interest—hidden within compound calculations. But for the Supreme Court, usury is something else entirely, and its application requires the conditions set out in Article 1283 of the Civil Code. Amortization is a method of allocation, not an illicit way to multiply interest.

 

Una premessa che parte dalla conclusione della vicenda

In questi anni, il tema dell’ammortamento cosiddetto “alla francese” ha sfidato il dibattito di dottrina e giurisprudenza, tra sospetti di anatocismo occulto e dubbi di indeterminatezza dell’oggetto contrattuale. Il confronto è stato ricco e frastagliato, dimostrando l'esistenza di una scienza giuridica ancora vitale e in buona salute.  Alla fine le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, hanno affrontato la questione, riconoscendo la compatibilità del piano con l’ordinamento italiano.
 

La pietra miliare: il codice civile

Sul piano pratico, si ricorda che la questione ha alimentato il fenomeno di una vera e propria “strage” dei mutui, dovuta alla realtà socioeconomica di questi anni. Ciò premesso, l’art. 1346 c.c. richiede che l’oggetto del contratto sia determinato o determinabile. La contestazione rivolta all’ammortamento alla francese consisteva nella mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione composta: tale lacuna, secondo questa ricostruzione, è causa di  indeterminatezza. Le SS.UU. hanno escluso questa conseguenza: se il piano di ammortamento è allegato o se le rate sono specificate, l’onere economico del mutuatario è conoscibile. Il contratto non è quindi nullo per indeterminatezza dell’oggetto. Sul piano della trasparenza (d.lgs. 385/1993, artt. 117 ss.), è sufficiente che le informazioni consentano al cliente di percepire il costo complessivo del finanziamento.

 

Non è un foro ma un'arena

Ricostruiremo ora per abduzione il dibattito svoltosi sul tema.

a) capo d'imputazione: j'accuse.

L'art.1346 cc recita : “ l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”. Uno dei requisiti essenziali del contratto è, quindi, costituito dalla univocità delle pattuizioni, come pure significato nella sentenza del Tribunale di Milano del 20/10/13 secondo cui sono nulle le clausole determinative degli interessi che si risolvono in enunciati non danti luogo ad un'univoca applicazione, ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra varie alternative possibili. Qualora manchi tale univocità delle condizioni contrattuali, un contratto può assumere connotati arbitrari ed imprevisti. Sul punto è sufficiente citare la sentenza del Tribunale di Roma del 29/5/19, per cui tra gli elementi essenziali di un contratto di mutuo a tasso variabile devono sussistere il regime di capitalizzazione applicato al piano di rimborso e la presenza del piano di ammortamento concordato tra le parti. La mancanza di tali elementi costituisce l'indeterminatezza delle pattuizioni con conseguente ricalcolo dell'intero rapporto ai tassi sostitutivi.

b) replica: l'accusa è grave, precisa e concordante?

Per contrastare l'indeterminabilità contrattuale è sufficiente la sussistenza dei seguenti elementi:

il tipo di ammortamento deducibile, ad es. mutuo alla francese a rata costante con quota capitale crescente e quota interessi decrescente;

il numero, la periodicità, la data di scadenza, l'importo e la composizione di ogni singola rata;

il conseguente regime finanziario assunto in regime di capitalizzazione composta;

il tasso di interesse adottato e la modalità di calcolo degli interessi, compresa la day count convention;

il debito residuo tempo per tempo rilevato in base alle quote capitale periodicamente restituite.

In conclusione, qualora siano presenti gli elementi de supra, il tasso di interesse da applicare al mutuo risulta determinato e determinabile sulla base delle  pattuizioni contenute nel contratto e relativi allegati, comprese le pattuizioni inerenti le modalità di calcolo degli interessi. Sulla coerenza di questi elementi si può confrontare Corte d'appello di Cagliari n.162/23 e Tribunale di Siena n 686/23, per cui l'accettazione del piano di ammortamento richiamato in contratto ricomprende anche l'accettazione delle modalità matematico-finanziarie di costruzione del medesimo.

c) Ed ecco, infine, sollevata la questione di costituzionalità:

in data 19/7/23, un'istanza del Tribunale di Salerno promuove un rinvio ex art. 363 bis cpc. ; la Cassazione deve quindi valutare se l'omessa esplicita indicazione della modalità di ammortamento e del regime composto degli interessi renda il mutuo indeterminato e indeterminabile, e se tale omissione possa inficiare gli obblighi di trasparenza bancaria ex art. 117 TUB.

 

La sentenza  15130/24 e sua struttura

Le Sezioni Unite, sent. n. 15130 del 29 maggio 2024,  hanno sancito che, in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale regolato dal piano cosiddetto alla francese, la mancata indicazione nel contratto della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi non comporta la nullità del contratto né conduce automaticamente a ricostruzioni per nullità da indeterminatezza o da violazione delle norme di trasparenza bancaria, quando l’informativa e gli importi dovuti risultino comunque comprensibili al mutuatario (es. piano allegato o indicazione degli importi delle singole rate).

Per quanto concerne oggetto contrattuale e sua determinabilità, le Sezioni Unite hanno valutato che il piano di ammortamento “alla francese” non è una clausola segreta che rende indeterminato l’oggetto del contratto: difatti, se il contratto o la documentazione allegata consentono di conoscere gli importi delle singole rate e il meccanismo di calcolo non si è dinanzi a nullità.

Sulla trasparenza bancaria, la Corte distingue tra la mancanza di una specifica “etichetta” (“alla francese”) e la concreta capacità del cliente di comprendere costi e composizione delle rate: la funzione della normativa sulla trasparenza è soddisfatta se l’informativa è idonea a far conoscere al consumatore l’onere economico.

In merito alla distinzione dall’anatocismo, le SS.UU. ribadiscono che l’uso della capitalizzazione composta come tecnica di calcolo entro un piano di ammortamento non coincide necessariamente con l'illecito dell'anatocismo: quest'ultimo fenomeno è questione autonoma e richiede profili diversi (periodicità, riconoscimento legale, ecc.).

In conclusione, la Corte ha enunciato i seguenti principi: (a) l’ammortamento alla francese non è nullo per indeterminatezza; (b) la trasparenza è soddisfatta se il piano è allegato o se le rate sono determinate; (c) non sussiste anatocismo illecito per il solo fatto che si utilizzi il regime composto; (d) la mancanza del termine «alla francese» non determina nullità.

Restano le seguenti implicazioni pratiche:

Per i mutuatari: la sentenza riduce la possibilità di ottenere la nullità del contratto solo sulla base dell'effettiva denominazione del piano come “alla francese”; resta però possibile agire su altri profili (difetto di trasparenza, calcoli errati, anatocismo concreto, clausole vessatorie).

Per le banche: la decisione conforta gli istituti sulla validità dei piani usualmente praticati, ma non li solleva dall’obbligo di informare in modo chiaro e comprensibile; allegare o rendere disponibile il piano con gli importi risulta essere una pratica prudente (e spesso decisiva);

Per i giudici di merito e i consulenti: la pronuncia chiude un contrasto giurisprudenziale ma non esaurisce tutte le questioni tecniche: basti pensare alle modalità di calcolo in mutui a tasso variabile, all'influenza di clausole accessorie, all'errore nei conteggi.

Difatti, restano altresì aperte varie ipotesi, come quella dei contratti con tasso variabile e piani non allegati ma da ricostruire: precisamente, trattasi di casi in cui, pur formalmente informato, il consumatore non poteva effettivamente comprendere il meccanismo.

 

Raspollamento giurisprudenziale

in generale, la giurisprudenza del 1999–2010 (2374/1999, 3096/1999, 24418/2010) ha posto un principio rigoroso contro la capitalizzazione automatica; la S.U. 15130/2024 non rovescia tale principio ma suggerisce che l’ammortamento alla francese vada esaminato nel concreto per verificare se si realizzi il divieto di anatocismo (ossia: dal dato matematico non segue automaticamente la nullità). Le pronunce intermedie (24011/2021; 28215/2024) hanno poi specificato limiti e condizioni pratiche.

Ne deriva una ben precisa conseguenza processuale pratica: dopo la 15130/2024 il contenzioso si sposta spesso sulle prove di fatto (se il piano sia stato allegato, se il cliente abbia potuto comprendere realmente l’onere, se siano sorti errori di calcolo); sotto altro profilo, persistono altresì quei precedenti (1999, 2010, 2024) che mantengono saldo il presidio contro clausole anatocistiche prive di valida pattuizione.

 

Epilogo - dal concorso oratorio del foro di Parigi l'umile cronista riporta che:

non basta accusare la matematica di congiurare contro il diritto. Il vero delitto non è nel calcolo delle rate, ma nel silenzio delle clausole. L'ammortamento alla francese, se trasparente, è compatibile con l'ordinamento; se opaco, diventa terreno fertile per contestazioni e nullità. La nullità non nasce dal francese, ma dall’occultamento. Il banco è avvisato, il mutuatario pure. E comunque sia l'auspicio resta quello di sempre: che possa sussistere un dibattito serio ed articolato, e mai un letto di Procuste su cui amputare la realtà.