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Mutuo: interessi e validità contratto, attenzione all’onere della prova

Nei contratti di mutuo ipotecari e chirografari va provata la nullità per applicazione di interessi anatocistici e per indeterminatezza
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Indice

1. Il questioni sottoposte al Tribunale

2. Va provata la nullità per interessi anatocistici nel mutuo ipotecario e chirografario; in mancanza, la verifica istruttoria resta esplorativa

3. L’indeterminatezza del contratto di mutuo ipotecario e chirografario deve essere provata

4. È valido il contratto di mutuo ipotecario utilizzato per scopi diversi da quelli produttivi a cui è vincolato o per ripianare debiti pregressi

 

Il questioni sottoposte al Tribunale

Il Tribunale di Milano, in data 22.7.2022 ha emesso la sentenza n. 6533, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui, tra le altre, venivano formalizzate tre importanti contestazioni:

a) nullità (parziale) dei contratti di mutuo ipotecario e chirografario conseguente all’applicazione di interessi anatocistici;

b) nullità dei contratti di mutuo ipotecario e chirografario per indeterminatezza;

c) nullità del contratto di mutuo ipotecario se utilizzato per scopi diversi da quelli produttivi a cui è vincolato o per ripianare debiti pregressi.

 

Va provata la nullità per interessi anatocistici nel mutuo ipotecario e chirografario; in mancanza, la verifica istruttoria resta esplorativa

Il Magistrato milanese ha negato la nullità parziale dei contratti di mutuo ipotecario e chirografario, dedotta quale conseguenza della applicazione di interessi anatocistici nei mutui.

Lapidaria e chiarissima la sentenza che rileva “la mancata allegazione di alcun fatto specifico dal quale desumere l’applicazione di interessi anatocistici”. La mancata prova di specifici elementi di fatto da cui desumere oggettivamente l’eventuale esistenza di interessi anatocistici ha condotto a non disporre alcuna verifica istruttoria, che sarebbe stata esplorativa, come rilevato dal Magistrato.

 

L’indeterminatezza del contratto di mutuo ipotecario e chirografario deve essere provata

Inequivocabile, la sentenza in merito alla nullità per indeterminatezza contestata per un contratto di mutuo ipotecario e chirografario.

Il Tribunale milanese ha negato la nullità invocata per mancata allegazione dei motivi della presunta indeterminatezza che avrebbe afflitto i mutui conclusi con la Banca opposta.

Fa di più il Magistrato, chiarendo che la circostanza che non sia stata specificamente allegata, né provata l’invalidità dei contratti oggetto di contestazione determina il rigetto della eccezione nullità per essi eccepita.

 

È valido il contratto di mutuo ipotecario utilizzato per scopi diversi da quelli produttivi a cui è vincolato o per ripianare debiti pregressi

La sentenza in commento dirime la sollevata eccezione di presunta nullità del contratto di mutuo ipotecario se utilizzato per scopi diversi da quelli produttivi a cui è vincolato oppure per ripianare posizioni debitorie preesistenti.

In linea con l’assetto maggioritario giurisprudenziale di legittimità, il Magistrato milanese ha ritenuto che il contratto resti valido, dal momento che “la violazione di disposizioni di carattere fiscale, non incide sulla validità o efficacia di un contratto, ma ha rilievo esclusivamente tributario (cfr. Cass., Sez. III, 22/07/2004, n. 13621) e l’art. 15 del DPR 601/73 non introduce alcun vincolo di scopo rispetto alla destinazione degli importi oggetto dei mutui prestati dagli istituti di credito.”