Finanziamento alla francese. l’oggetto del contratto e il "convitato di pietra" espresso dai rimborsi di capitale

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Finanziamento alla francese. l’oggetto del contratto e il "convitato di pietra" espresso dai rimborsi di capitale [1]

 

Abstract.

I Parte.  Partendo dalla distinzione fra le prescrizioni che regolano la maturazione degli interessi e la loro esigibilità rimessa alla volontà delle parti, si illustrano gli aspetti matematici che, nel finanziamento alla francese, intervengono nel passaggio dalla pattuizione all’adempimento, ponendo in luce le distinzioni fra matematica e diritto. Ciò consente di meglio inquadrare giuridicamente il relativo piano di ammortamento standardizzato uniformemente praticato dagli intermediari, evidenziando - in rapporto alla mistificazione del ‘convitato di pietra’, variabile indipendente espressa dai rimborsi pattuiti con la rata - le incongruenze e contraddizioni che si riflettono nell’adempimento, riversando onerosi riflessi economici a carico del prenditore.

II Parte. La preordinata definizione della variabile indipendente espressa dai rimborsi del capitale, viene sostanzialmente trascurata dalla sentenza della Cassazione 15130/2024. In un loop logico e giuridico viene invertito il rapporto causale che dalla pattuizione si riversa nell’adempimento espresso dal piano di ammortamento standardizzato. Travisando l’oggetto del contratto, si perviene a realizzare un unico prodotto offerto le cui condizioni sono esclusivamente rivolte a favorire l’intermediario, determinando una situazione di mercato, nella quale il finanziamento alla francese ‘domina’ finanziariamente quello all’italiana, coprendo oltre il 95% del mercato. Sottraendo al prenditore ogni diverso criterio di rimborso del capitale, nell’asfittica diversificazione del prodotto offerto, si viene a realizzare un sostanziale ‘fallimento del mercato’ che pregiudica la concorrenza del mercato e la tutela del consumatore.

III Parte. Un’attenta disclosure contrattuale risolverebbe le variegate criticità sollevate dalla dottrina. Riconducendo ai termini del contratto condizioni ‘non di prezzo’, altrimenti standardizzate, si verrebbero a liberare gradi di libertà di scelta, che favoriscono al tempo stesso una maggiore consapevolezza e una più ampia concorrenza.

 

 

I PARTE

 

LE PECULIARITA’ DEL DIRITTO E DELLA MATEMATICA.

 

1.    La velocità di maturazione degli interessi convenuti, distinta dall’esigibilità alle distinte scadenze.

1.1  In ogni finanziamento, la maturazione degli interessi rimane distinta dall’esigibilità: i frutti civili, a norma degli artt. 820 e 821 c.c., si acquistano giorno per giorno, mentre l’esigibilità degli stessi - nelle scelte temporali e nella metodologia di calcolo adottate nell’adempimento - è rimessa all’autonomia delle parti. [2] Il tasso ex art. 1284 c.c. corrisponde al costo ‘nominale’ degli interessi da corrispondere per il capitale utilizzato, espresso dal TAN nell’interesse semplice: le modalità di pagamento di tale corrispettivo rimangono distintamente regolamentate in contratto. Il prezzo espresso dal tasso convenzionale, nel suo concetto economico, è dato, come per ogni altro prodotto o servizio, dal corrispettivo convenuto in contratto, mentre i tempi e le modalità dell’adempimento attengono ad aspetti distinti dal prezzo: configurano impegni da onorare che riflettono per il mutuatario costi ‘figurativi’, non rientranti propriamente nel concetto di prezzo, esclusivamente riferito all’importo da corrispondere. [3]

Propriamente le prescrizioni normative – artt. 820, 821 e 1284 c.c. nonché l’art. 120, 2° co. lett. b) del TUB - presidiano, nella pattuizione la modalità prescritta TAN nella metrica lineare della velocità annuale di maturazione degli interessi, non la modalità con la quale gli stessi, una volta maturati, sono corrisposti: l’adempimento assolve una funzione meramente ancillare, condizionata ad esprimere le obbligazioni, principale ed accessoria, pattuite.[4]     

Nel finanziamento con ammortamento progressivo, nella definizione dell’obbligazione principale, un ruolo cardine, talvolta travisato, è svolto dai rimborsi di capitale che assolvono una funzione costitutiva dell’equilibrio contrattuale espresso dal tasso convenuto e presiedono la pattuizione: il capitale erogato risulta convenuto nei distinti utilizzi periodici, espressi in via residuale dai rimborsi convenuti i quali, pertanto,  assumono la veste di variabile indipendente che, quale ‘convitato di pietra’, rimane  naturalmente immutata nell’adempimento.

Anche l’ammontare complessivo degli interessi maturati espresso dalla spettanza in rapporto al tasso convenuto, assume la veste di variabile indipendente la quale, costituendo un debito di valuta - informato al principio nominalistico, proprio alla natura infruttuosa degli interessi pattuiti in contratto – oltre che invariata nell’importo, rimane indipendente dalle modalità e tempi relativi alla corresponsione: come detto, l’esigibilità è preordinatamente disposta, nella pattuizione, sugli interessi maturati in uno con la scadenza del capitale, ma, nell’adempimento, le parti possono prevedere per gli interessi maturati una scadenza anticipata.

Pertanto, non è affatto scontato che ad ogni scadenza debbano essere corrisposti gli interessi maturati sull’intero debito residuo, scaduto e a scadere; al contrario, in assenza di una diversa convenzione, l’esigibilità degli interessi rimane invariata nell’espressione della pattuizione: cioè, l’esigibilità dell’interesse maturato segue la sorte del capitale a rimborso.[5]

Nei finanziamenti con ammortamento, ad ogni scadenza periodica, gli interessi maturano sull’intero finanziamento ma, salvo diversa pattuizione, rimangono esigibili solo per la quota afferente al capitale in scadenza con la rata; la parte rimanente degli interessi maturati rimane infruttifera e si cumula agli interessi che maturano nelle successive scadenze per divenire esigibile alla scadenza del capitale di riferimento.

1.2 Occorre, pertanto, distinguere la modalità (velocità) di produzione/maturazione degli interessi impiegata nella determinazione dell’obbligazione accessoria pattuita al tasso corrispettivo, dalla modalità impiegata nell’adempimento per l’esigibilità convenuta dalle parti. Al riguardo si ritiene che qualunque forma di interesse su interesse rientra nel concetto di anatocismo: accanto all’anatocismo degli interessi scaduti e non pagati, si affianca, nella convenzione anteriore alla scadenza, l’anatocismo degli interessi maturati, scaduti contabilmente ma non ancora resi esigibili, che rimane, ad avviso dello scrivente, implicitamente deducibile dall’art. 1283 c.c., ora ratificato espressamente nell’art. 120, 2° co. lett. b) del TUB.[6]  L’art. 1283 c.c. configura la ratio del divieto, che rimane funzionale all’espressione dell’uniforme proporzionalità espressa dalla metrica del mercato del credito, sancita dall’art. 1284 c.c. Se infatti si escludesse la sterilità degli interessi maturati, con la produzione secondaria degli stessi, verrebbe ad essere disattesa la prescritta proporzionalità. In questo senso il divieto di anatocismo è già ricompreso nella forma vincolata di calcolo della spettanza degli interessi prevista dai menzionati artt. 821 e 1284 c.c. [7]

2. L’equivalenza finanziaria della pattuizione e il pagamento nell’adempimento.

2.1 L’equilibrio del contratto - coerente con il menzionato dettato normativo relativo al calcolo degli interessi maturati in uno con il capitale in scadenza – corrisponde propriamente alla legge di equivalenza intertemporale, fra la prestazione dell’intermediario e la controprestazione del prenditore, regolata dal tasso convenzionale informato all’interesse semplice: il capitale erogato C in t0 é equivalente al montante Mk = C + Ik in tk, dove Ik = C x k x i, con k = anni e i = tasso ex art. 1284 c.c.[8] Il lag temporale fra somme di denaro disponibili in tempi diversi, è colmato dall’ammontare degli interessi proporzionali maturati nel periodo intercorso.

Se poi il rimborso del capitale è frazionato in più scadenze temporali, l’equivalenza finanziaria si realizza, all’atto del finanziamento, separatamente per ciascuna rata posta in scadenza, determinando distintamente la quota capitale in scadenza e gli interessi semplici maturati sulla stessa.[9]

Differentemente dalla matematica finanziaria, per le operazioni di credito, nella pattuizione delle due obbligazioni, nell’equilibrio espresso dal tasso convenuto, appare privo di dubbio che, il principio di equivalenza finanziaria recepito dall’ordinamento (ex artt. 821 comma 3 e 1.284 comma 1 c.c.), risponda esclusivamente all’interesse semplice, espresso, nella produzione/maturazione degli interessi riferita al capitale in scadenza.[10]

Il pagamento degli interessi maturati attiene ad un momento distinto, posteriore alla pattuizione, quando la spettanza degli interessi risulta già definita nei distinti importi che vengono maturando ad ogni scadenza: la determinazione di detti importi risulta necessaria per stabilire, altresì, la tempistica degli interessi che, in quanto venuti ad esistere, possono essere diversamente imputati alle distinte scadenze; rimane esclusa, secondo giurisprudenza prevalente, l’esigibilità degli interessi non ancora maturati. [11]

2.2 Considerata la prerogativa concessa alle parti nell’adempimento, rimane opportuno distinguere il pay off della pattuizione (Cfr. es. di Tav. 1.A e B per il finanziamento alla francese; Tav. 2.A e B per il finanziamento all’italiana), informato al principio di equivalenza finanziaria fra la prestazione dell’intermediario e le controprestazioni del prenditore – che, per il finanziamento alla francese, corrisponde propriamente alla determinazione della rata pattuita - dal pay off dell’adempimento (Tav. 1.C e Tav. 2.C), integrato della scelta relativa all’esigibilità convenuta fra le parti.[12]

Nel pay off della pattuizione, pertanto, ad ogni rimborso si accompagna l’ammontare degli interessi maturati sullo stesso. Tali rimborsi, nel finanziamento all’italiana - e più in generale in ogni finanziamento avente ad oggetto la quota periodica di capitale a rimborso (costante o meno) – sono espressi direttamente in contratto. Nel finanziamento alla francese - e più in generale in ogni finanziamento avente ad oggetto l’importo della rata (costante o meno) – ciascun rimborso Ck, congiuntamente agli interessi maturati sullo stesso Ik, viene matematicamente dedotto dalla formula inversa dell’equivalenza finanziaria [C = M / (1 + anni x tasso)] che interviene, ad ogni scadenza k-esima, nella definizione della rata Rk pattuita.[13]

Nel pay off dell’adempimento, i rimborsi del capitale pattuito, quali elementi essenziali del contratto (variabili indipendenti), sul piano giuridico non possono che rimanere invariati.  Va da sé che, quale che sia il regime finanziario matematicamente adottato, convenuta la velocità di rimborso del capitale, espressa nei distinti rimborsi periodici, delle due l’una: con la pattuizione della rata (finanziamento alla francese) rimane definita per differenza l’imputazione periodica degli interessi maturati che rimangono esigibili ad ogni scadenza; con la pattuizione dei rimborsi periodici (finanziamento all’italiana), definita l’imputazione degli interessi, rimane definito l’importo della rata o, alternativamente il viceversa.

Nell’adempimento, rimanendo invariata la variabile indipendente espressa dai rimborsi pattuiti, il valore della rata si pone in alternativa all’imputazione degli interessi: fissato l’una, rimane determinata l’altra. Ne consegue che nel finanziamento alla francese, convenuto l’importo della rata, il pay off dell’adempimento non può che coincidere con il pay off della pattuizione.[14]

2.3  Sul piano giuridico, risulta evidente il nesso causale che, dalle variabili indipendenti espresse, all’origine, nell’oggetto del contratto, si riversa matematicamente, attraverso i vincoli di chiusura, nelle variabili dipendenti che intervengono nell’adempimento, espresso dal piano di ammortamento. Risulta altresì evidente che, per i finanziamenti con ammortamento, la pattuizione dell’operazione di credito, propriamente, non si esaurisce, come frequentemente sostenuto, nei quattro elementi espressi da: i) importo del finanziamento; ii) tasso corrispettivo; iii) periodicità delle rate; iv) durata del prestito. L’equilibrio del contratto pattuito si completa con l’espressione, del criterio di rimborso del capitale che, nel finanziamento all’italiana è direttamente espresso in contratto, nel finanziamento alla francese è pattiziamente individuato dalla matematica nell’equivalenza finanziaria espressa nella determinazione del valore della rata.[15]

3. Le peculiarità del diritto non trovano rispondenza nella matematica dell’interesse composto. 

3.1  A ciascuna tipologia contrattuale – avente ad oggetto del contratto la quota capitale a rimborso o la rata corrisposta periodicamente - la scienza finanziaria, diversamente dal diritto del credito, associa due alternative regole di equivalenza intertemporale: regime semplice e regime composto, rispondenti a differenti algoritmi di impiego del TAN convenuto, che presentano peculiarità proprie, in parte discoste dai principi del diritto.

Le distinzioni e le relative interrelazioni non si presentano di agevole approdo; due peculiarità, in particolare, assumono rilevanza: 

1) In matematica, come accennato, con l’impiego del regime semplice, per definizione di tale regime, gli interessi maturati vengono esclusivamente corrisposti in uno con la scadenza del capitale di riferimento: nell’adempimento, un diverso pay off, che esprima l’imputazione anticipata degli interessi maturati, non risponde più ai principi del regime semplice, bensì, anche se replica l’ammontare dell’obbligazione accessoria calcolata nell’interesse semplice, si inquadra nel TAE del regime composto. Ciò è possibile in quanto la matematica prescinde dalla pattuizione

Nel diritto, invece, appare privo di dubbio che, nel pay off della pattuizione, il principio di equivalenza finanziaria dettato dall’ordinamento (artt. 821 e 1.284 c.c.), corrisponda esclusivamente all’interesse semplice mentre, una volta definito l’ammontare dell’obbligazione accessoria, nel pay off dell’adempimento, rimane indifferente il regime impiegato nell’esigibilità degli interessi maturati ad ogni scadenza, corrispondente all’importo pattuito nell’interesse semplice.

La differenza fra matematica e diritto è sostanziale. In matematica, si prescinde dalla pattuizione del menzionato ‘convitato di pietra’ espresso dai rimborsi pattuiti: i valori espressi nel piano di ammortamento esprimono direttamente anche i termini della pattuizione. 

2) In matematica, se l’operazione è espressa nell’interesse semplice, la velocità di rimborso del capitale rimane invariata nell’adempimento (Tav. 1.A, Tav. 2.A e C), nell’univoca distribuzione espressa dal regime finanziario, quale che sia l’oggetto del contratto (quota capitale o rata).

Se, invece, l’operazione è espressa nell’interesse composto, l’obbligazione accessoria diviene la variabile indipendente e nell’adempimento: i) per l’oggetto del contratto espresso sulla velocità di rimborso (costante o meno), questa conserva la natura di variabile indipendente, che rimane invariata nell’adempimento, mentre il valore della rata varia in funzione del criterio di imputazione degli interessi; ii) per l’oggetto del contratto espresso sulla rata (costane o meno), la velocità di rimborso diviene una variabile dipendente che, nell’adempimento, varia in funzione del criterio di imputazione degli interessi.

Con il regime composto, nel finanziamento alla francese, matematicamente rimane irrilevante la composizione della rata, visto che gli interessi maturati e non corrisposti divengono capitale e producono ulteriori interessi: ciò che governa l’operazione è l’obbligazione accessoria definita nel TAE pattuito in corrispondenza all’importo della rata costante, che diviene variabile indipendente; nell’adempimento, l’obbligazione accessoria rimane invariata nell’importo complessivo, mentre varia il rimborso del capitale nelle infinite modalità di comporre la rata costante: ciò significa che, con il regime composto, matematicamente, rimane escluso dalla  pattuizione il criterio di rimborso del capitale, relegato ai valori che residuano, nell’adempimento, dal criterio di imputazione adottato per la variabile indipendente, espressa dall’obbligazione accessoria. [16]  

In diritto, invece, i rimborsi del capitale – convenuti e/o espressi nell’equivalenza finanziaria corrispondente alla pattuizione - assumono la veste di variabile indipendente, ‘convitato di pietra’ sottratto ad ogni forma di discrezionalità nell’adempimento, risultando, come detto, elemento costitutivo del contratto. Come accennato, tale variabile indipendente, mentre nel finanziamento all’italiana viene esplicitata in contratto, nel finanziamento alla francese risulta univocamente determinata dal tasso convenuto, nel valore della rata pattuita.

3.2  Nella matematica dell’adempimento, il tratto caratteristico e definitorio del regime semplice è dato dal pagamento degli interessi esclusivamente congiunto al rimborso del capitale di riferimento, mentre nel diritto, come detto, il medesimo importo proporzionale dell’interesse maturato si consegue nell’adempimento anche nel regime composto (finanziamento all’italiana), quando gli interessi, maturati senza alcuna forma di produzione di interessi su interessi, vengono prontamente corrisposti, prima della scadenza del capitale, quindi per il medesimo ammontare pattuito nell’interesse semplice: nella circostanza, le prescrizioni normative risultano rispettate.

Per comprendere meglio questa significativa e complessa divergenza che il diritto frappone alla matematica del regime composto e il diritto, si rende necessaria una precisazione.

L’attenzione dell’intermediario - che nell’impiego del capitale, assume il ruolo di investitore - si appunta sul rendimento effettivo (TAE), in parallelo al tasso di raccolta sul mercato finanziario. Diversamente, l’attenzione del debitore, soprattutto se cliente al dettaglio, nel mercato del credito, si appunta sul prezzo ex art. 1284 c.c., che propriamente misura la dimensione dell’effettivo esborso richiesto, a prescindere dalle modalità e tempi di pagamento, non trascurate ma separatamente considerate.[17]

Nel regime composto, la corresponsione anticipata degli interessi nell’adempimento comporta di regola (come nel finanziamento all’italiana), un importo inferiore (Tav. 2.A e C), corrispondente propriamente alla pattuizione dell’interesse semplice. Per l’intermediario non vi è differenza se l’interesse periodico - anziché essere capitalizzato e corrisposto in uno con il capitale in scadenza - viene imputato anticipatamente, in quanto, nella sua prospettiva (informata al TAE), con il reinvestimento della corresponsione anticipata, la velocità di produzione degli interessi nell’impiego di capitale non muta. L’onere ‘figurativo’ del debitore, corrispondente all’anticipato pagamento degli interessi (rispetto alla scadenza del capitale di riferimento), diviene per l’intermediario, con il reinvestimento, un provento effettivo.

Al prenditore, la norma assicura la velocità di crescita (maturazione), proporzionale al tempo e all’utilizzo del capitale, dell’ammontare dell’obbligazione accessoria convenuta, corrispondente al corretto rapporto di equivalenza finanziaria, prescritto dall’art. 1284 c.c., fra la prestazione dell’intermediario e la/e controprestazione/i dallo stesso corrisposte. Ciò tutela il prenditore dalla spirale ascendente della produzione di interessi su interessi maturati, presidiata dall’art. 120 TUB, a prescindere dalle modalità di pagamento che, al più e solo previo assenso, con l’anticipazione del pagamento comportano un onere propriamente solo ‘figurativo’.

Nei finanziamenti con piano di ammortamento standardizzato, invece, l’adozione dell’esigibilità anticipata degli interessi maturati ad ogni scadenza sul capitale in essere presuppone l’impiego del regime finanziario composto nella definizione della rata pattuita, che comporta la lievitazione esponenziale degli interessi maturati inclusi, in funzione del tempo e dell’utilizzo del capitale, quale che siano le modalità e tempi impiegati nel pagamento.  

La condizione sopra descritta risulta rispettata per il finanziamento all’italiana – e più in generale per i contratti il cui oggetto è riferito alla quota capitale a rimborso (costante o meno) – per i quali l’imputazione anticipata degli interessi corrisponde, propriamente, alla pattuizione degli interessi maturati nell’interesse semplice. (Cfr. Tav. 1.C - 1.B e Tav. 2.C - 2.A).

3.3  Per entrambe le tipologie di finanziamento, francese ed italiana, nell’adempimento, il pay off del piano di ammortamento standardizzato, ordinariamente adottato dagli intermediari, è caratterizzato dall’imputazione anticipata degli interessi maturati ad ogni scadenza sul debito residuo che, come accennato, replica l’ammontare dell’obbligazione accessoria espressa nella pattuizione (Tav. 1.C e 2.C). Tuttavia, mentre il finanziamento all’italiana, rimane coerente con il dettato normativo, da un lato esprimendo l’obbligazione accessoria maturata nella proporzionalità del tasso ex art. 1284 c.c., dall’altro lasciando invariati i rimborsi pattuiti (Tav. 2.C e 2.A), il finanziamento alla francese, invece, presenta due sostanziale criticità giuridiche, riconducibili sia alla velocità di maturazione dell’obbligazione accessoria, che rimane invariata nell’importo pattuito nell’interesse composto, sia alla velocità di rimborso del capitale che, rispetto alla pattuizione, risulta invertita nella progressione temporale, con ciò modificando, indebitamente, i rimborsi individuati matematicamente nell’oggetto del contratto espresso dalla rata pattuita (Tav. 1.C e 1.B). [18]

Se si fa riferimento esclusivamente alla proiezione dei rimborsi riportata nel piano di ammortamento standardizzato, la debenza degli interessi risponde alla proporzionalità dell’interesse semplice; se, invece, si fa riferimento all’intera operazione rispondente all’oggetto del contratto, espresso dalla rata costante pattuita, la spettanza degli interessi include la maturazione degli interessi su interessi, indipendentemente dalle modalità che presiedono il piano dei pagamenti.[19]

L’esempio di Tav. 1 fornisce una rappresentazione dell’indebito tecnicismo che caratterizza la dinamica relativa al passaggio dal pay off della pattuizione al pay off dell’adempimento.

Immagine rimossa.

La menzionata inversione dei rimborsi, espressa nel piano di ammortamento standardizzato (Tav. 1.C), come accennato, risulta matematicamente del tutto rispondente alla pattuizione governata dal TAE dell’interesse composto per il quale è indifferente la composizione della rata, mentre, giuridicamente, i rimborsi pattuiti (Tav. 1.B) non possono che rimanere invariati nell’adempimento e conseguentemente, con la convenzione della rata costante, gli interessi rimangono univocamente determinati per differenza, nei medesimi valori espressi nel pay off della pattuizione. La menzionata inversione passa inosservata in quanto la rata è costante, quindi rimane invariata nell’importo, ma invertita nella composizione. Se la convenzione prevedesse valori delle rate diversi (non costanti), l’inversione, fra i termini della pattuizione e quelli espressi nell’adempimento, risulterebbe palese, evidenziando la contraddizione del piano di ammortamento standardizzato con la pattuizione.

3.4  Nel finanziamento alla francese, gli intermediari - anziché esprimere, propriamente, l’oggetto del contratto nei rimborsi di capitale corrispondenti alla penalizzante progressione esponenziale crescente che, accompagnata nell’adempimento, dall’esigibilità anticipata dei relativi interessi proporzionali,  maturati ad ogni scadenza, viene ad esprimere la rata costante – hanno trovato più conveniente e captive offrire al mercato la corrispondente rata costante che, tuttavia, la matematica esprime esclusivamente nel regime composto, ad un prezzo (TAN = TAE) inferiore al corrispondente tasso proporzionale ex art. 1284 c.c.

Portando l’oggetto del contratto sulla pattuizione della rata costante, si rende, infatti, matematicamente necessario includere nella stessa l’obbligazione accessoria, maggiorata degli interessi capitalizzati ad ogni scadenza, che consente, nell’adempimento, di convertirne l’esigibilità nell’imputazione anticipata, calcolata, tuttavia, sul debito residuo che residua da uno scaglionamento dei rimborsi invertito, da decrescente a crescente. [20]  Di fatto, il piano di ammortamento standardizzato esprime matematicamente un diverso assenso e un diverso impegno contrattuale (Cfr. Tav.1.C/1.B).[21]

Con la menzionata inversione, operata nel piano di ammortamento standardizzato, rimane capovolta la direzione del nesso causale che dall’obbligazione principale in rapporto al tasso convenuto esprime l’obbligazione accessoria: è quest’ultima che, nell’importo maggiorato incluso nella rata pattuita, assunto a variabile indipendente, nel piano di ammortamento standardizzato, con l’imputazione anticipata degli interessi, viene a (ri)definire, per differenza dalla rata, i valori dei rimborsi del capitale, che risultano in tal modo invertiti rispetto all’ordine temporale espresso nella pattuizione della rata.

Nell’opacità contrattuale l’indebito assume una triplice veste:

i) si impiega una misura della velocità di maturazione degli interessi, espressa dal TAN nella metrica del TAE, inferiore alla metrica di mercato, espressa nella proporzionalità dell’art. 1284 c.c.;

ii) si esprime con la pattuizione della rata una velocità di rimborso del capitale marcatamente accelerata, diametralmente opposta a quella praticata nell’adempimento;

iii) l’esigibilità degli interessi maturati calcolati, nella pattuizione, in uno alla scadenza del capitale, nell’adempimento, senza alcun specifico assenso, viene anticipata ad ogni scadenza, invertendo, di converso, i rimborsi pattuiti.

Mentre nella pattuizione della rata, con l’impiego dell’interesse composto si riscontra il transito dal titolo di interessi maturati al titolo di capitale da abbattere, nell’adempimento la proporzionalità viene ristabilita, riferendo gli interessi maturati, primari e secondari, ad un utilizzo del capitale protratto nel tempo dal ricorsivo roll over dei rimborsi.[22]

Risulta palese la contraddizione con la pattuizione. Come ribadito dalla Cassazione 25.10.1972, n. 3224, ‘le implicazioni economiche delle modalità temporali dell’adempimento sono estranee al contenuto dell’obbligazione’.[23] Il quantum dei distinti rimborsi periodici e degli interessi nell’importo complessivo attengono alla pattuizione; solo il quomodo degli interessi attiene all’esigibilità nell’adempimento, ma, data l’invarianza dei rimborsi pattuiti, convenuto il valore della rata costante, come detto, l’imputazione degli interessi ad ogni scadenza rimane definita, per differenza.

3.5  La sentenza della Cassazione S.U. n. 15130 del 29 maggio 2024 presenta passaggi tecnici e argomentazioni giuridiche che non appaiono risolvere le obiezioni sollevate, da più parti e in più scritti, da qualificata dottrina. I meccanismi tecnici del finanziamento alla francese - che dalla pattuizione della rata costante corrispondente al tasso convenuto, si riversano nell’adempimento, espresso dal piano di ammortamento - appaiono nella sentenza in buona parte trascurati e per il resto travisati. La funzione costitutiva assunta dai rimborsi di capitale, quale ‘convitato di pietra’ impiegato nella definizione dell’obbligazione accessoria inclusa nella rata espressa dal tasso convenuto, risulta disattesa.

La sentenza viene, di fatto, a trasporre i termini dell’adempimento alla pattuizione, prevaricando e pregiudicando in tal modo i riflessi giuridici dell’accordo fra le parti. Deviata da un assunto matematico giuridicamente incoerente, viene a legittimare la pluralità dei regimi finanziari impiegati nell’equivalenza finanziaria tra capitali esigibili in tempi diversi, affermando: ‘Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l’equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell’operazione ma periodicamente. …’

L’adozione del regime finanziario composto non è una scelta neutra, né per la definizione degli interessi maturati inclusi nella rata pattuita, né per la definizione dei rimborsi espressi con la rata stessa.

Per contro, è evidente, pressoché tautologico, che dalla prescrizione degli interessi maturati nella ragione proporzionale prescritta dagli artt. 821 e 1284 c.c. discende che l’equivalenza fra importi di capitale esigibili in tempi diversi, si consegue esclusivamente con la maturazione degli interessi informata alla crescita lineare, non certo esponenziale (composta): la menzionata esigibilità anticipata, rimessa nell’adempimento alla volontà delle parti, soggiace indissolubilmente alla maturazione degli interessi informati a detto principio.

Rimane, pertanto, del tutto fuorviante ritenere che ‘la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo’ e sia ‘solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro’, ‘in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato’.

Qualunque accordo di quantificazione della prestazione e delle controprestazioni differite nel tempo individua - nella metrica del tasso ex art. 1284 c.c., impiegata matematicamente nell’equivalenza finanziaria delle prestazioni, informata al principio di diritto relativo all’esigibilità degli interessi in uno al capitale in scadenza - il pay off della pattuizione, con i distinti rimborsi del capitale e i corrispondenti interessi maturati che, nel finanziamento alla francese, risultano matematicamente convenuti in corrispondenza alla rata corrisposta ad ogni scadenza.

Nel finanziamento alla francese, per la rata pattuita, la matematica restituisce l’ammontare dell’obbligazione degli interessi (I = Σ R – C) informata all’interesse periodicamente capitalizzato (TAN = TAE), per un tasso che, quindi, viene a perdere la proporzionalità al capitale e con essa la funzione stessa di misura del tasso ex artt. 821 e 1284 c.c.

Nella sentenza si sopravanzano tali aspetti: invertendo il rapporto causale, si riconducono i termini della pattuizione direttamente al piano di ammortamento standardizzato.

 

 

II PARTE

LA CONTRADDIZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO STANDARDIZZATO.

4. Il piano di ammortamento standardizzato: un loop logico, prima ancora che giuridico.

4.1  Nell’interpretazione adottata per il finanziamento alla francese – nell’assunto giuridico del contratto in un tutt’uno con l’eventuale piano di ammortamento allegato - si opera una inversione logica, fra le condizioni che attengono propriamente all’adempimento e i termini che l’oggetto del contratto matematicamente esprime nella rata pattuita, nell’equilibrio corrispondente al tasso convenuto. La maturazione degli interessi inclusi nella rata pattuita viene impropriamente ad essere identificata con l’esigibilità degli interessi anticipata ad ogni scadenza, espressa nell’adempimento con riferimento ai rimborsi di capitale che residuano dalla rata stessa.

Non può sfuggire all’osservatore attento come, nel tecnicismo che sottende la predisposizione del piano di ammortamento standardizzato, viene meno la menzionata funzione ancillare rimessa all’adempimento.

Definito l’oggetto del contratto espresso dal valore della rata costante, non è certo dal criterio di esigibilità degli interessi ad ogni scadenza – adottato dall’intermediario nel piano di ammortamento standardizzato - che può essere tratto il tasso esprimente la velocità di maturazione espressa in uno con il capitale in scadenza,  come riconosciuto dalla stessa Cassazione S.U.; né tanto meno i rimborsi del capitale possono essere tratti, in via residuale, dal criterio di imputazione degli interessi.[24]

Come in precedenza illustrato, la velocità di maturazione degli interessi precede e condiziona l’esigibilità ad ogni scadenza: nell’adempimento, l’imputazione anticipata degli interessi è legittimamente praticabile nella misura in cui l’ammontare risulti maturato nella velocità espressa dall’interesse semplice. Il quomodo segue il quantum. Diversamente, nel finanziamento alla francese, l’imputazione anticipata degli interessi presuppone matematicamente l’obbligazione accessoria inclusa nella rata, espressa nella velocità di maturazione dell’interesse composto: con l’impiego nell’interesse semplice, l’imputazione anticipata, in ogni periodo, degli interessi maturati risulterebbe preclusa per incapienza della rata costante.

4.2  L’oggetto del contratto, nella formulazione adottata dagli intermediari – per i variegati aspetti illustrati in precedenza - non risponde propriamente, né tanto meno univocamente, alle modalità di pagamento espresse nel piano di ammortamento standardizzato. Per altro, le disposizioni della Banca d’Italia relative al credito al consumo, di riflesso alla Direttiva comunitaria, escludono l’allegazione del piano di ammortamento.[25] Ciò appare del tutto congruente con la forma, in sé completa, chiara ed esaustiva, che deve assumere la pattuizione dei termini determinanti l’equilibrio del contratto e distintamente - nel rispetto della separatezza ed autonomia, sancita dalla Cassazione – i termini che interessano l’adempimento.

 Quand’anche l’allegato sia parte integrante del contratto, senza un’esplicita, diversa indicazione, il cliente è indotto a trascurarlo, nella convinzione che sia una mera espressione contabile-operativa, univocamente rifluente dai termini riportati nell’enunciato del contratto: il cliente, normalmente, non se ne avvede ma, la matematica dell’equivalenza finanziaria espressa con la determinazione della rata, esprime uno scaglionamento dei rimborsi diverso da quello espresso nel piano di ammortamento standardizzato, come detto, invertito temporalmente.[26]

Condizionare all’esigibilità degli interessi maturati la pattuizione della rata, conduce ad una sostanziale commistione, in quanto, risulterebbe capovolto il rapporto causale fra obbligazione principale ed obbligazione accessoria: la prima verrebbe a dipendere, non solo dall’importo della seconda, ma anche, in ogni distinto utilizzo periodale, dalle relative modalità di imputazione ad ogni scadenza degli interessi maturati, pregiudicando sostanzialmente l’indipendenza della pattuizione dall’adempimento; in tal modo, la prerogativa rimessa, nell’adempimento, all’esigibilità degli interessi, risulterebbe estesa, per complemento, anche ai distinti rimborsi periodali. [27]

Poiché l’obbligazione accessoria, corrispondente al tasso convenuto, presuppone per antecedente, sul piano logico e giuridico, la convenzione dell’utilizzo periodico del capitale risultante, in via residuale, dai rimborsi pattuiti, questi ultimi costituiscono il ‘convitato di pietra’ che, all’origine, presiede e governa l’equilibrio contrattuale: non possono certo essere relegati all’adempimento, determinati per giunta, in un loop logico, dai valori residuali della rata costante, in funzione del criterio di imputazione degli interessi precedentemente maturati sui rimborsi pattuiti. Appare evidente che il processo di maturazione periodica e complessiva degli interessi, in funzione dei preordinati rimborsi pattuiti, precede e prescinde dalle modalità dell’adempimento. [28]  

4.3  L’accessorietà degli interessi, come riporta Cassazione n.9800/1991, attiene esclusivamente al momento genetico dell’obbligazione di interessi, nel senso che “la decorrenza degli interessi presuppone la nascita dell’obbligazione principale e cessa con l’estinzione di questa e non esclude, pertanto, che, una volta sorto, il credito degli interessi costituisca un’obbligazione pecuniaria autonoma da quella principale”.(Cass. n. 9800/1991).   

Alla nascita dell’obbligazione principale, articolata nel suo distinto utilizzo periodale, risulta imprescindibilmente legato lo scaglionamento dei rimborsi. Come prescritto dalla norma, è il tasso ex art. 1284 c.c., congiunto all’obbligazione principale, che geneticamente individua, univocamente, il valore dell’obbligazione accessoria.

Nello ‘stravagante’ costrutto che sottende il piano di ammortamento standardizzato, si invertono le variabili indipendenti con quelle dipendenti. Da un lato – nella pattuizione delle due obbligazioni, con l’impiego indebito del TAE in luogo del tasso ex art. 1284 c.c. l’obbligazione accessoria diviene la variabile indipendente pattuita, mentre i rimborsi del capitale – elementi costitutivi dell’equilibrio contrattuale - assumono la veste di variabili dipendenti, relegate ai valori espressi, nell’adempimento, dalle condizioni di chiusura del piano, in funzione del criterio di imputazione adottata per gli interessi.

Si palesa un loop logico che, nel disattendere l’autonomia delle due obbligazioni e la separatezza della pattuizione dall’adempimento, sancite dalla Cassazione n. 11400/14, travisa il disposto dell’art. 821, 3° comma: ‘I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto’. Non è il diritto (capitale) che varia, periodo per periodo, ragguagliandosi – per differenza dalla rata costante - in funzione dei frutti civili che esitano nel piano di ammortamento standardizzato, dall’esigibilità anticipata degli interessi adottata dall’intermediario, oltretutto sottratta all’assenso contrattuale.

Come in precedenza illustrato, a differenza della matematica del regime composto, sul piano giuridico le vicende relative al pagamento dell’obbligazione accessoria rimangono concettualmente distinte ed autonome, posteriori e dipendenti, in rapporto al tasso convenuto, dalla pattuizione sia del finanziamento iniziale, sia degli utilizzi periodici convenuti. Come accennato, ‘le implicazioni economiche delle modalità temporali dell’adempimento sono estranee al contenuto dell’obbligazione’ (Cass. n. 3224/1972).

La direzione del nesso causale si proietta, propriamente, dall’ammontare degli interessi maturati determinati in corrispondenza dello scaglionamento dei rimborsi implicito nella rata pattuita, all’esigibilità degli stessi. Non si può disconoscere quanto espresso dalla matematica finanziaria nella pattuizione della rata costante. Nel piano di ammortamento standardizzato’, la prerogativa di anticipare l’imputazione degli interessi maturati, non può certo portare a un’inversione temporale dei rimborsi espressi nella pattuizione della rata: è l’imputazione degli interessi a rimanere determinata in via residua dal ‘convitato di pietra’ espresso dai rimborsi ad ogni scadenza definiti nella pattuizione della rata.[29]

4.4  La commistione appare palese: la legge del regime dell’interesse, semplice o composto, che presiede l’operazione, nel diritto come in matematica, fa riferimento alla regola secondo cui l’interesse si genera/matura con il passare del tempo, prima ancora del pagamento; quest’ultimo riveste un aspetto del tutto secondario ed ininfluente. Nel piano di ammortamento standardizzato, per il ‘convitato di pietra’ invertito, la velocità di pagamento degli interessi è espressa dal parametro di calcolo nell’interesse semplice, ma l’equilibrio del contratto nella pattuizione della rata rimane espresso dal prezzo corrispondente alla velocità di maturazione degli interessi composti: la velocità di pagamento degli interessi è rimessa alle parti, ma la velocità di maturazione è disposta dalla norma.

Con l’artifizio tecnico impiegato, l’oggetto del contratto, espresso dalla rata costante, con l’impiego del regime composto, viene ricondotto matematicamente alla variabile indipendente espressa dall’obbligazione accessoria inclusa nella rata pattuita, trascurando come questa si sia formata e a quali rimborsi di capitale viene riferita. Nell’adempimento, ciò consente con l’esigibilità anticipata, di (ri)definire la variabile dipendente dei rimborsi di capitale nei valori esponenziali crescenti, per i quali gli interessi risultano commisurati in ragione proporzionale.[30]

Nella formulazione contrattuale adottata per il finanziamento alla francese, pattuizione ed adempimento corrispondono, propriamente, a due oggetti contrattuali, giuridicamente distinti: con la duplice discrepanza giuridica in precedenza descritta, interesse composto ed inversione dei rimborsi, il primo viene matematicamente ricondotto, nell’adempimento, al secondo, nel medesimo piano di ammortamento standardizzato.

Le due tipologie di finanziamento, francese ed italiana, presentano nel piano di ammortamento standardizzato l’imputazione anticipata degli interessi maturati, ma solo il finanziamento all’italiana riporta propriamente, come detto, l’ammontare dell’obbligazione accessoria espressa nella velocità di maturazione degli interessi proporzionale ex art. 1284 c.c., oltre all’invarianza della velocità di rimborso pattuita (Cfr.: Tav. 1 e 2).

4.5 La descritta trasposizione dell’oggetto contrattuale con la riflessa inversione dei rimborsi definiti con la rata costante, è resa possibile per una peculiarità tipica dei finanziamenti con ammortamento progressivo.

L’esigibilità anticipata degli interessi maturati disposta nell’adempimento sottende pur sempre la precedente e funzionale pattuizione della velocità di maturazione espressa nella proporzionalità dell’interesse semplice, anziché composto, al quale corrisponda un ‘contenuto assolutamente univoco’ dell’obbligazione accessoria.[31] Ma tale ‘contenuto univoco’ presuppone, per antecedente, la preordinata convenzione dell’obbligazione principale, compiutamente definita nei suoi valori di utilizzo, iniziale e periodico. I rimborsi del capitale, come detto, nella circostanza rivestono la funzione di variabili indipendenti, che precedono e prescindono dall’adempimento, subordinando sia l’ammontare dell’obbligazione accessoria convenuta in corrispondenza al tasso pattuito, sia la quota parte degli interessi maturati ad ogni scadenza che può essere imputata anticipatamente.

Al riguardo, occorre osservare che, mentre nei finanziamenti con rimborso unico alla scadenza si determina una corrispondenza biunivoca fra l’obbligazione principale e l’obbligazione accessoria in corrispondenza della misura espressa dal tasso e art. 1284 c.c., nei finanziamenti con ammortamento progressivo tale corrispondenza causale rimane univocamente determinata nella direzione dall’obbligazione principale all’obbligazione accessoria: la corrispondenza  inversa (biunivoca) viene meno, in quanto matematicamente, al medesimo tasso e obbligazione accessoria, corrispondono infiniti scaglionamenti dei rimborsi. Infatti, ogni diverso scaglionamento dei rimborsi convenuti, che esprima il medesimo utilizzo medio periodale del capitale, restituisce - anche per il medesimo flusso di rate e, quindi, la medesima spettanza degli interessi pattuita - il medesimo tasso ex art. 1284 c.c. nel regime semplice. Nel regime composto, la serie degli scaglionamenti dei rimborsi praticabili nell’adempimento, congiuntamente all’imputazione degli interessi, risponde al medesimo TAE. [32]

Immagine rimossa.

Nel finanziamento alla francese, con l’impiego dell’interesse composto nella determinazione della rata pattuita, nell’adempimento, viene meno, sia la prescritta direzione causale dall’obbligazione principale all’obbligazione accessoria, sia il contenuto ‘univoco’ che lega i termini contrattuali. [33] In matematica, ciò consente, appunto, per la medesima obbligazione accessoria pattuita, di (ri)definire matematicamente, nel piano di ammortamento standardizzato, lo scaglionamento dei rimborsi corrispondente, in ragione semplice, all’imputazione anticipata degli interessi.[34]

4.6  Nel finanziamento alla francese, trascurando la conformazione contrattuale - che matematicamente presiede la rata pattuita e governa il corrispondente piano di ammortamento - e dando rilievo esclusivo ai termini dell’adempimento, si perverrebbe, giuridicamente, ad una serie di paradossi:

i) Per il medesimo tasso convenzionale, risulterebbe legittima sia la rata  e l’obbligazione accessoria inclusa, calcolate in regime composto, sia la rata e l’obbligazione accessoria inclusa, di ammontari inferiori, calcolati in regime semplice (Tav. 1.A e B); di converso, la medesima rata pattuita e l’obbligazione accessoria inclusa risulterebbero legittime sia nel tasso (TAN = TAE) del regime composto, sia nel corrispondente tasso maggiorato del regime semplice (TAN = tasso ex art. 1284 c.c.) (Tav. 1.B). [35]  

ii) Per il medesimo testo contrattuale, espresso nella medesima rata costante, deriverebbero riflessi giuridici diversi in funzione dell’adempimento, a seconda dell’esigibilità, ad ogni scadenza, degli interessi maturati capitalizzati e corrisposti con riferimento al capitale in scadenza (Tav.1.B) o anticipata e corrisposta con riferimento al debito residuo (Tav.1.C).

iii) Nel tecnicismo del piano di ammortamento standardizzato, per la medesima rata costante, tanto più, nell’adempimento, viene anticipato il pagamento degli interessi maturati, tanto più, a seguito del roll over dei rimborsi corrispondente al minor abbattimento del capitale, si amplifica l’utilizzo del capitale, riducendo altresì il rapporto proporzionale espresso nella pattuizione dall’art. 1284 c.c.; in tal modo anche l’effettivo prezzo del finanziamento viene a dipendere dal criterio di esigibilità adottato nell’adempimento.

Non sembra si possa trascurare il criterio di rimborso del capitale, né tanto meno ‘tacere’, quand’anche fosse consentito, il regime di capitalizzazione composta, senza i quali non è possibile conseguire un’univoca determinazione del prezzo e una consapevole assenso dell’impegno assunto. [36]

Il piano di ammortamento standardizzato, nella sua funzione ancillare e dipendente dalla pattuizione, non può stabilire la legittimità dell’operazione, nell’importo degli interessi riferiti al debito residuo (Tav. 1.C), in un ordine invertito dello scaglionamento dei rimborsi, in contraddizione con i valori preordinatamente impiegati nella pattuizione dell’obbligazione accessoria inclusa nella rata costante pattuita (Tav. 1.B).

Nei finanziamenti con ammortamento, oltre ai menzionati quattro elementi costitutivi (finanziamento, tasso, periodicità delle rate e durata), per la definizione univoca dell’obbligazione accessoria degli interessi, rimane determinante, accanto alla velocità di produzione/maturazione degli interessi espressa dal tasso ex art. 1284 c.c., anche la velocità di rimborso del capitale: la prima espressa dal tasso convenuto, la seconda, invece, espressa da una funzione (criterio) che individua i distinti valori di rimborso ad ogni scadenza. D’altra parte, anche la Banca d’Italia in tema di trasparenza prevede le informazioni relative a: i) ‘l’importo totale del credito e le condizioni di utilizzo’; ii)il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l’applicazione’.

4.7 Per i finanziamenti a rimborso progressivo, la Cassazione ha reiteratamente stabilito che ‘la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia.’ (Cass. n. 11400/14, cfr. anche Cass. nn. 3479/71, 1724/77, 2593/03, 28663/13, 603/13, 2072/13).

Se, come ribadito dalla Cassazione, le due obbligazioni pattuite mantengono l’autonomia e separatezza, fra loro e rispetto all’adempimento, nel finanziamento alla francese, ordinariamente praticato dagli intermediari è proprio l’autonomia e separatezza della pattuizione delle due obbligazioni dal loro adempimento che ‘inchioda’, ex ante alla fonte, sia la velocità di maturazione anatocistica degli interessi che la corrispondente velocità di rimborso inclusa nella rata pattuita.

Si travisa il ruolo di variabile indipendente, assunto in diritto dai rimborsi di capitale, quale convitato di pietra’, che ab origine definisce l’utilizzo periodico del finanziamento erogato e  presiede il processo di maturazione degli interessi: diversamente dalla matematica, nelle imputazioni espresse dal piano di ammortamento, la discrezionalità rimessa alle parti attiene esclusivamente all’esigibilità degli interessi maturati, mentre i rimborsi di capitale che li hanno generati rimangono invariati: la contraddizione insita nel piano di ammortamento standardizzato risulta evidente. [37]

Omettendo il criterio di determinazione della rata, si vorrebbe nascondere l’ineludibile espressione della volontà giuridica di ricomprendere nell’obbligazione accessoria, la maturazione di interessi su interessi maturati, espressa matematicamente nella rata. Omettendo di raccogliere l’assenso sull’esigibilità anticipata degli interessi maturati, si vorrebbe, altresì, rimettere, matematicamente, alle condizioni di chiusura del piano, l’indebita (ri)determinazione (inversione) dello scaglionamento dei rimborsi pattuiti con la rata costante, per esprimere – solo apparentemente – nel TAN proporzionale ex art. 1284 c.c. gli interessi maturati nell’interesse composto, inclusi nella rata stessa.

4.8  Con l’adozione del tecnicismo adottato:

i) si perviene, da un lato, a ‘sdoganare’ – per l’oggetto del contratto espresso dalla rata costante - l’impiego del regime composto, conciliando il riconoscimento degli interessi su interessi maturati, con il loro pagamento anticipato;

ii) dall’altro, aspetto non trascurabile, con l’impiego standardizzato dell’anticipazione degli interessi maturati ad ogni scadenza, un elemento costitutivo del contratto, la velocità di rimborso del capitale, mutata in variabile dipendente, verrebbe (ri)definita dalle condizioni stesse di chiusura del piano, precludendo ogni altra modalità di rimborso, diversa dalla proiezione esponenziale crescente, atta a replicare nell’adempimento, il medesimo esito economico della maturazione di interessi su interessi.[38]

Come rileva A.A. Dolmetta, la presenza di una disciplina della trasparenza per definizione presuppone il riconoscimento della disparità strutturale delle relative posizioni e della diversità funzionale tra chi il prodotto crea, o assembla, e chi il prodotto, invece, consuma.[39] Non sembra che il peculiare ed oneroso scaglionamento dei rimborsi, rimesso alle condizioni di chiusura del piano di ammortamento standardizzato possa essere sottratto ad un formale assenso del prenditore che, per la rata costante, potrebbe preferire un criterio di rimborso del capitale diverso, anche crescente ma più accelerato e pertanto meno oneroso.

L’operatore che accede al finanziamento valuta la sostenibilità della rata ma, sostanzialmente, negozia il prezzo dato dal tasso (TAN) riportato in contratto, nella corretta presunzione che esprima, nella metrica proporzionale, la velocità di maturazione della spettanza degli interessi maturati, per i rimborsi che esitano dall’equivalenza finanziaria convenuta con la rata pattuita. L’ammontare degli interessi pattuiti costituisce un’obbligazione pecuniaria autonoma che rimane indipendente dai tempi e dalla metrica di calcolo della relativa imputazione adottata nel piano di ammortamento standardizzato. L’operatore non avverte alcuna necessità di andare ad individuare nel piano di ammortamento standardizzato l’elemento costitutivo espresso dai rimborsi periodici che hanno concorso a determinare la rata pattuita: per altro, non vengono neanche forniti i dati necessari ad ‘eseguire un calcolo matematico il cui criterio deve risultare con esattezza dallo stesso contratto’.[40]

Il consumatore rimane ignaro dell’inversione della velocità di rimborso di capitale, mentre l’operatore introdotto alla matematica finanziaria - che riesca a dipanare l’equivalenza finanziaria espressa nella formula della rata pattuita - viene indotto, senza dubbio alcuno, a ritenere convenuta la velocità accelerata dei rimborsi, che la matematica della rata costante pattuita restituisce nello scaglionamento dei rimborsi esponenziali decrescenti, sulla quale l’intermediario predisponente, di fatto, ha giuridicamente richiesto l’assenso esplicito, quando invece, nel piano di ammortamento standardizzato, tale scaglionamento risulta invertito, cioè marcatamente procrastinato nel tempo, nei rimborsi esponenziali crescenti (Tav. 1.B e C).

Per tale soggetto, può risultare più immediata e informativa l’equivalenza finanziaria espressa nel valore della rata costante, piuttosto che la serie indifferenziata di valori numerici - privi di ogni indicazione delle modalità costruttive - riportati su più colonne e pagine, nel piano, ove allegato al contratto. [41] Note le modalità costruttive, risulta ridondante l’allegato, mentre non è altrettanto vero il contrario: rimane alquanto assodato che il quantum senza l’indicazione del quomodo viene a frapporre un indebito ostacolo alla consapevolezza delle condizioni sottostanti il rapporto negoziale.

4.9 In dottrina si è colta l’aporia implicita nel tecnicismo che contraddistingue il piano di ammortamento standardizzato: ma, senza una compiuta decodificazione, sul piano giuridico ci si è arrestati alle soglie della matematica, ravvisando l’opacità del meccanismo, privato degli opportuni elementi di comprensione. Al riguardo riporta Dolmetta: ‘D’altra parte – e così spostandosi sul diverso fronte della conoscenza del meccanismo francese che ne venga ad avere il cliente e (potenzialmente) mutuatario -, si deve pure riconoscere che si tratta di un meccanismo che appare connotato da un forte (e sofisticato) livello di tecnicismo. Che, a dire il vero, non tutti – consumatori o meno che siano – sono tenuti a conoscere; né, volendo, sono in grado di capire. Chissà quanti, meglio, non riescono a comprenderlo sino in fondo (tra questi ultimi, in ogni caso, si annovera anche lo scrivente)’.[42]

Anche nell’Abstract del menzionato Convegno tenuto in Cassazione a gennaio del 2024, come già rilevato, si solleva il quesito: Se l’argomento crea dubbi e perplessità nel mondo scientifico, quale livello di consapevolezza, comprensione, può avere un cliente della banca che sottoscrive un contratto non trasparente?

La menzionata inversione della velocità di rimborso del capitale è stata colta da A. Nigro il quale osserva: ‘che, costituendo il contratto ed il piano di ammortamento, nella figura di cui ci stiamo occupando, un tutt’uno, anche il contenuto del secondo entra a far parte dell’oggetto del mutuo. Con la conseguenza che la divergenza fra l’andamento dei rimborsi del capitale implicitamente previsto nell’ambito della determinazione della rata e l’andamento dei rimborsi previsto esplicitamente dal piano va apprezzata alla stregua (non già di una divergenza fra “pattuizione” ed “adempimento”, bensì) di un contrasto interno al contratto di mutuo, destinato allora a risolversi, di nuovo, nella indeterminatezza dell’oggetto’.[43]

5. I principi giuridici condizionano la matematica dei finanziamenti: rimane dirimente l’oggetto del contratto.

5.1 Rimane assodato che il finanziamento con ammortamento progressivo è propriamente definito dalla combinazione della velocità di maturazione degli interessi, espressa dal tasso convenuto, in rapporto alla velocità di rimborso del capitale, espressa dal criterio di progressione dei rimborsi pattuito. Il trade off fra le due velocità risulta determinante l’importo dell’obbligazione accessoria – che trova espressione matematica nel principio dettato dall’equivalenza finanziaria fra le prestazioni convenute dalle parti e espressione giuridica nel principio di esigibilità degli interessi maturati unita alla scadenza del capitale: le velocità – sia nel finanziamento alla francese che in quello all’italiana - rimangono coniugate nell’espressione del pay off della pattuizione. [44]

Appare una palese violazione dell’assenso, tacere nella pattuizione il criterio di rimborso del capitale, per poi adottare nel  piano di ammortamento standardizzato, imputazioni dei rimborsi diverse da quelle risultanti matematicamente dalla pattuizione della rata per conseguire l’obbligazione accessoria maggiorata in essa inclusa, che poi consente l’imputazione degli intessi anticipata. [45]

5.2  La scelta del rimborso del capitale è una prerogativa ordinariamente riconducibile alle necessità e disponibilità del prenditore.  Osserva A.A. Dolmetta: “il negozio di imputazione dei pagamenti, che è insito nel meccanismo di ammortamento alla francese, va in realtà a confrontarsi e contrapporsi colla regola generalissima dell’art. 1193, comma 1°, c.c. che rimette in via esclusiva al debitore la scelta sulla decisione del debito da estinguere: la fattispecie contiene, dunque, una rinuncia a un diritto che è proprio della posizione debitoria. Come si vede, il tema rimane nell’alveo informante della valutazione di meritevolezza ex art. 1322 c.c. e della causa concreta: con tronco peraltro connotato pure dall’ulteriore innesto del ramo costituito dalle formalità espressive (in generale) delle dichiarazioni di rinuncia: al loro dover essere, in specie, inequivoche (e quindi prima di tutto specifiche)”.[46]

Nel finanziamento alla francese, risulta evidente la discrasia strutturale e di trasparenza, fra l’enunciato del contratto che, omettendo ogni indicazione, lascia implicitamente intendere l’impiego dell’ordinario tasso ex art. 1284 c.c. e l’allegato che, parimenti senza alcuna precisazione, nel piano di ammortamento standardizzato, riporta il calcolo degli interessi maturati ad ogni scadenza, calcolati in ragione proporzionale al debito residuo, procrastinato, nella successione dei roll over, prevalentemente alla parte finale del periodo.  

5.3 La spettanza degli interessi rimane definita esclusivamente al momento genetico: ‘l’obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorietà all’obbligazione principale solo nel momento genetico e le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale’ (Cass. 5954/07). Nel principio di causalità che informa la norma giuridica, sia nel finanziamento alla francese che in quello all’italiana, sono le variabili indipendenti, compiutamente definite nella pattuizione - obbligazione principale, con la corrispondente velocità di rimborso, e tasso ex art. 1284 c.c. - che individuano l’ammontare pattuito degli interessi maturati e condizionano l’adempimento nei valori assunti dalle variabili dipendenti, espresse nel piano di ammortamento.

Diversamente da quanto rilevato nella matematica del regime composto – impiegato nel finanziamento alla francese - sul piano giuridico, il rapporto causa-effetto e la direzione del nesso causale si proiettano dall’oggetto del contratto espresso dalla rata all’adempimento espresso dal piano di ammortamento, non viceversa.

Giustappunto, il rispetto della norma, in particolare gli artt. 821, 1284 c.c., nonché l’art. 120, 2° co. del T.U.B., interessano la velocità di produzione/maturazione degli interessi espressa nel tasso convenuto, riferito all’utilizzo del capitale determinato, univocamente, nei rimborsi convenuti o matematicamente individuati nella determinazione del valore della rata pattuita, indipendentemente dall’adempimento.[47]

5.4  Nel finanziamento alla francese, il piano di ammortamento standardizzato, uniformemente adottato dagli intermediari finanziari non risulta, di per sé, contrario all’ordinamento: lo diviene nella misura in cui non trova rispondenza alcuna nell’oggetto del contratto dato dalla rata costante che, nell’equivalenza finanziaria corrispondente alle due obbligazioni pattuite al tasso convenuto, esprime l’interesse composto, riferito ad una diversa velocità di rimborso del capitale, data dalla proiezione esponenziale decrescente, anziché crescente.[48]

La distinzione dell’oggetto del contratto rimane dirimente:

i) Se oggetto della pattuizione è l’importo della rata (costante o meno) e questa è determinata nell’interesse composto, le parti esprimono la volontà, questa sì giuridica oltre che matematica, di equiparare, come mostrato (Cfr.: nota n.14), il capitale finanziato C del tempo to alla successione dei montanti rimborsati al tempo tk espressi dalla relazione Rk = Ck x (1+i)k, anziché dai valori Rk = Ck x (1+k x i) del regime semplice.[49] Con la pattuizione della rata costante, le parti, nel definire l’obbligazione accessoria nell’ammontare corrispondente al TAN = TAE dell’interesse composto, matematicamente concordano anche la velocità di rimborso del capitale che le corrisponde, espressa dalla proiezione esponenziale decrescente dei rimborsi periodici che definisce il pay off della pattuizione, diversa dalla proiezione dei valori esponenziali crescenti, riportata nel pay off del piano di ammortamento standardizzato.

ii) Se, invece, come nel finanziamento all’italiana, l’oggetto della pattuizione fosse esplicitamente espresso nella velocità di rimborso del capitale, ricondotta direttamente alla peculiare proiezione esponenziale crescente dei rimborsi, riportata nel piano di ammortamento standardizzato del finanziamento alla francese, non interverrebbe alcuna produzione/maturazione di interessi su interessi maturati nel valore dell’obbligazione accessoria, che, per il medesimo importo, risponderebbe al tasso espresso nell’interesse semplice. All’ulteriore vincolo – per altro, limitato alla sola natura costante della rata - matematicamente, verrebbe a corrispondere, propriamente, l’esigibilità anticipata degli interessi maturati in ciascuna scadenza.

L’oggetto del contratto, mentre nel primo caso presenta, nel piano di ammortamento standardizzato, le discrasie illustrate in precedenza, nel secondo caso risulta del tutto coerente con il diritto.[50]

5.5 Al riguardo, nell’armonia concettuale espressa dalla matematica, giova rilevare una sottile distinzione, di utile ausilio per comprendere la volontà delle parti quando l’oggetto del contratto viene esteso dal criterio di uniforme distribuzione dei pagamenti (costanti), al valore dei pagamenti stessi: infatti, il valore costante delle rate, esprime una condizione più vincolante del semplice criterio di distribuzione costante dei valori delle rate nel periodo. Convenendo in contratto, più in generale, il valore della rata, costante o meno, l’accordo si estende dalla velocità di rimborso del capitale che interviene nella pattuizione, all’esigibilità degli interessi, che interviene nell’adempimento, per differenza dalla rata stessa: pattuizione e adempimento coincidono nel pay off espresso nell’equivalenza finanziaria iniziale.

Diversamente, ove per la distribuzione, costante o meno, dei pagamenti,  le parti vogliano adottare un diverso criterio di esigibilità, per la funzione costitutiva che l’ordinamento assegna al ‘convitato di pietra’ espresso dalla distribuzione dei rimborsi di capitale, gli stessi devono, prima essere esplicitati in contratto, dando luogo al corrispondente pay off della pattuizione – espresso sempre nell’equivalenza finanziaria, con i relativi interessi maturati in uno con il capitale in scadenza – e poi, nell’adempimento, con il vincolo relativo alla distribuzione, costante o meno, dei pagamenti, ove matematicamente compatibile con la scelta dei rimborsi convenuti, determinare l’esigibilità degli interessi maturati.[51] Giova osservare che l’adozione del criterio della costanza, o altro criterio, della rata non configura un elemento costitutivo del contratto, se non con l’espressione del valore, per il profilo con esso individuato nel menzionato ‘convitato di pietra’ che ineludibilmente la matematica le associa.[52]

Conduce a conclusioni errate portare l’attenzione esclusivamente al rapporto delle due variabili dipendenti, interessi periodici e debito residuo, riportate a valle nel piano di ammortamento, tralasciando il rapporto funzionale diretto fra le variabili indipendenti, sulle quali – a monte - si è conformato l’accordo contrattuale: l’oggetto del contratto non è il piano di ammortamento, né corrisponde allo scaglionamento dei rimborsi riportato nello stesso, bensì è la rata pattuita con le distinte ed ineludibili peculiarità matematiche e giuridiche che ne presiedono la determinazione e ne condizionano l’adempimento. [53] Certamente se, come il mendicante di P. Watzlawick, si vanno a cercare le chiavi di casa sotto il lampione, anziché nella panchina dove si è addormentato, non si scorge alcunché.[54]

5.6 Nella conformazione contrattuale ordinariamente adottata dagli intermediari, il prenditore non sceglie, né vi è cenno alcuno ai rimborsi riportati nel piano di ammortamento standardizzato; il prenditore non ne ha minimamente contezza e non si avvede, per giunta, né dell’impiego improprio del TAN convenuto, per conseguire una rata difforme dall’interesse semplice, né dell’inversione temporale dello scaglionamento dei rimborsi espressi con la rata pattuita, operato nel passaggio all’adempimento (Tav. 2.C e B). Non vi è dubbio che, nella pattuizione circoscritta all’importo del finanziamento, al tasso, durata, periodicità e rata, il prenditore non possa che dare per scontata l’applicazione del tasso nell’interesse semplice, coerente con i dettami degli artt. 821 e 1284 c.c. e nel rispetto dell’art. 120, 2° co. lettera b) del TUB. [55]

Il consumatore, senza una qualificata introduzione alla matematica finanziaria, con l’unica indicazione del TAN associato alla rata costante, è indotto a ritenere che non vi siano alternative possibili, né contraddizioni con il piano di ammortamento standardizzato, riscontrando, per altro, in quest’ultimo l’applicazione del principio di proporzionalità previsto dagli artt. 821 e 1284 c.c. Mentre, come detto, il consumatore introdotto alla matematica, rimane convinto di aver sottoscritto un impegno contrattuale, che, se mai se ne avveda, non trova alcuna rispondenza nel piano di ammortamento standardizzato.[56]

Si vengono a configurare criticità poste sul crinale fra la trasparenza e l’indeterminatezza da un lato e le violazioni delle prescrizioni di proporzionalità ed anatocismo degli interessi maturati espressi nella rata oggetto del contratto dall’altro, dove le carenze delle prime appaiono preordinate a mascherare le seconde, per conseguire, supinamente e nell’inconsapevolezza, l’inerzia del prenditore, nel complesso e fuorviante tecnicismo del prodotto offerto al mercato, rendite di posizione altrimenti precluse. [57]

Nelle circostanze rappresentate si rileva la violazione diretta degli artt. 821, 1284 c.c. e 120, 2° co. lett. b) del TUB e quella indiretta dell’art. 1283 c.c.: l’anatocismo, in particolare, non interessa propriamente gli interessi  corrisposti, bensì, a monte, gli interessi su interessi maturati. Nella circostanza per altro, occorre non trascurare che il divieto di anatocismo si estende, come norma materiale, non soltanto alla fattispecie regolata ma, per il        tramite della frode alla legge ex art. 1344 c.c., anche ad ogni altra  convenzione (anteriore alla scadenza) che realizzi un risultato economicamente equivalente, di produzione di interessi su interessi.[58] Già in precedenza autorevole dottrina aveva espresso l’avviso che il presidio all’anatocismo si risolve, in definitiva, in un problema di trasparenza, ritenendo che ’il divieto di anatocismo (...) non colpisce solo gli accordi preventivi che direttamente stabiliscano la produzione di interessi su interessi, ma anche gli accordi preventivi che abbiano comunque l’effetto di determinare la produzione di interessi su interessi’.[59]

5.7  La rata costante incontra un generale gradimento per la semplicità di gestione. Anche il pagamento anticipato degli interessi presenta un apprezzabile favore, per i riflessi fiscali che ne conseguono. All’anticipato pagamento degli interessi non corrisponde tuttavia alcuna economia: il monte interessi rimane invariato, sollevando, tra l’altro, pregnanti aspetti in tema di meritevolezza della condizione. [60] Anticipando il pagamento degli interessi maturati, si protrae significativamente il rimborso del capitale, dal quale l’intermediario finanziario trae ulteriori non trascurabili benefici con riguardo all’ipoteca (art. 2855), alla prescrizione (art. 2948 c.c.), al privilegio (art. 2749) e alla cessione del credito (art. 1263 c.c.).  

La scelta del rimborso del capitale è una prerogativa ordinariamente riconducibile alle necessità e disponibilità del prenditore. Appare una palese violazione dell’assenso, tacere nella pattuizione il criterio di rimborso del capitale, per poi adottare nel  piano di ammortamento standardizzato, senza alcun vantaggio per il prenditore, l’imputazione anticipata degli interessi maturati ad ogni scadenza, posponendo, in un reiterato roll over, i rimborsi del capitale pattuiti con la rata.

L’omissione di ogni indicazione, né richiamo o riferimento contrattuale palesa - indipendentemente dalla consapevolezza dell’impegno richiesto nella pattuizione stessa - l’effetto sorpresa ex art. 1195 c.c. Tale effetto si manifesta, se mai a posteriori, nell’eventualità in cui, vuoi per l’estinzione anticipata e/o per la surroga, vuoi per altri motivi, il mutuatario si rende conto dell’oneroso adempimento predisposto dall’intermediario: il marcato roll over dei rimborsi, derivato dall’imputazione anticipata degli interessi, nella prima metà del periodo lascia pressoché immutato il debito in essere. Questa ‘sorpresa’ è la debita risultanza della modesta emancipazione finanziaria del cliente che si accompagna, tuttavia, ad una rappresentazione marcatamente omissiva e distorta degli impegni finanziari espressi in contratto. [61]

Tale aspetto viene puntualmente evidenziato da A.A. Dolmetta: ‘ … l’art. 1195 c.c. che stabilisce il divieto di imputazione sfavorevole al debitore, risulta nel concreto comunque effettuata in modo da venire a “sorprendere” quest’ultimo (la norma comprende in sé anche il caso di sorpresa che discenda da clausole predisposte in via unilaterale dall’impresa poi creditrice, in via di interpretazione estensiva del termine quietanza): di un’imputazione, quindi, di cui il debitore non abbia inteso la dinamica ovvero pure i risvolti effettuali che alla stessa sono propri’.[62]

6. Finanziamento alla francese: la mistificazione nel prezzo offerto al mercato e l’assenza di concorrenza.

6.1 L’opacità contrattuale e la mistificazione implicita nel tecnicismo impiegato nel piano di ammortamento standardizzato hanno ingenerato, anche sul piano giuridico, una diffusa commistione. Nel ritenere, come ripreso da talune sentenze, che il regime composto ‘è utilizzato unicamente al fine di individuare la quota capitale ... mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano alla francese risponde alle regole dell’interesse semplice’, si viene a capovolgere il rapporto causale di dipendenza, posto dalla norma, fra i termini della pattuizione e quelli dell’adempimento, espressi nel piano di ammortamento standardizzato.

Si travisa quanto in precedenza illustrato affermando che, nel piano di ammortamento standardizzato, il finanziamento alla francese, rispetto al finanziamento all’italiana, presenta un rimborso del capitale più graduale e quindi un maggior carico di interessi: semplicisticamente si antepone l’adempimento alla pattuizione, scambiando l’effetto con la causa. La maggiore onerosità che si riscontra nel piano di ammortamento standardizzato del finanziamento alla francese, rispetto a quello all’italiana, è riconducibile al preordinato impiego del tasso effettivo (TAE), in luogo del tasso proporzionale ex art. 1284 c.c., nella pattuizione dell’obbligazione accessoria inclusa nella rata pattuita. L’impiego nell’adempimento del tasso convenzionale quale parametro di calcolo (TAN) per il calcolo anticipato degli interessi maturati intanto è consentito in quanto esprime nell’ammontare dell’obbligazione accessoria corrisposta il medesimo esito al quale è informato il processo di maturazione nella proporzionalità dell’art. 1284 c.c.

L’obbligazione accessoria pattuita, nel valore maggiorato incluso nella rata, diversamente dal finanziamento all’italiana, assume la veste di variabile indipendente e nel piano di ammortamento standardizzato, con il pagamento anticipato, si riverbera nella contrazione del periodico abbattimento del debito, presente nel primo ed assente nel secondo dove, invece, i rimborsi rimangono invariati e il tasso pattuito è impiegato nella ragione proporzionale ex art. 1284 c.c.[63]

Entrambi presentano l’anticipazione nel pagamento degli interessi maturati ad ogni scadenza, ma solo il finanziamento alla francese prevede la pattuizione esponenziale degli interessi, necessaria a spesare anticipatamente gli interessi maturati, inducendo, tuttavia, il menzionato roll over dei rimborsi del capitale (Cfr.: Tav. 1 e 2). [64]

6.2  Nel finanziamento alla francese, il prezzo di offerta al mercato rimane espresso in una metrica (TAE) che esprime un tasso inferiore all’ordinaria metrica del mercato, corrispondente al tasso proporzionale ex art. 1284 c.c. (13,3% di Tav. 1.B),,[65] mentre il finanziamento all’italiana è espresso correttamente nella metrica del tasso proporzionale ex art. 1284 c.c. (10,0% di Tav. 2.A), sia nella pattuizione che nell’adempimento (Tav. 2.C).

Se il confronto fra le due tipologie di finanziamento con ammortamento progressivo fosse condotto omogeneamente nei due valori, velocità di maturazione degli interessi e velocità di rimborso del capitale, con il TAN effettivamente espresso nella medesima metrica proporzionale del tasso e art. 1284 c.c., nell’espressione del pay off della pattuizione evidenzierebbe per il finanziamento alla francese, in termini di tasso, una maggiore onerosità rispetto al finanziamento all’italiana (13,3% di Tav. 1.B contro 10,0% di Tav. 2.A), per giunta riferita ad una velocità di rimborso del capitale più accelerata.[66]

L’inganno espresso nel prezzo pattuito (10%), inferiore al corrispondente tasso proporzionale (13,3%), viene consumato diversamente nell’adempimento. Infatti, nel piano di ammortamento standardizzato, viene ristabilita l’omogeneità nella metrica proporzionale: l’ammontare esponenziale degli interessi maturati espressi nella spettanza pattuita viene distribuito, in termini proporzionali ad un utilizzo del capitale che residua da uno scaglionamento dei rimborsi (ri)determinato, invertito come detto nella progressione esponenziale crescente: la maggiore onerosità degli interessi maturati nella pattuizione, risulta ‘spalmata’ su un utilizzo del capitale maggiorato dal differimento temporale dei rimborsi pattuiti In tal modo, i due finanziamenti, francese ed italiano, presentano, nel piano di ammortamento standardizzato, la medesima metrica (10%), nella proporzionalità del TAN convenuto (Tav. 1.C e 2.C).[67]

Il prezzo del finanziamento offerto al mercato, però, rimane definito nella pattuizione, non nell’adempimento: ciò lascia inalterato il marcato vantaggio nel tasso proposto al mercato, trasferito matematicamente nell’inversione dei rimborsi, che rimane, tuttavia, celata al prenditore: nel piano di ammortamento standardizzato, nell’omogeneità recuperata, il tasso risulta proporzionale, ma rimane il maggior onere, connesso alla minore velocità di rimborso del capitale, subita passivamente nell’inconsapevolezza dal consumatore.

Pertanto, nella pratica di mercato, il confronto, ricondotto esclusivamente al prezzo, espresso dal TAN convenuto, come accennato, esprime per il finanziamento alla francese un apprezzabile appeal nel tasso offerto, nell’esclusivo parametro di confronto, rispetto all’ordinario tasso proporzionale offerto per il finanziamento all’italiana (Cfr. Tav. 1 e 2: 10,0% contro 13,3% ceteris paribus).[68] Mentre, al prenditore più introdotti alla matematica finanziaria - che discerni la pattuizione della rata, con il tasso riferito, come accennato, ad uno scaglionamento dei rimborsi decrescente, per una velocità di rimborso del capitale, quindi, assai maggiore del finanziamento all’italiana - nell’offerta si mistifica una velocità di rimborso più accelerata di quella praticata, che può lasciar fraintendere, non tanto nascostamente, un minor carico di interessi.

6.3  Si è illustrato come, nella speciosa formulazione del finanziamento alla francese, di fatto, sul piano operativo – delle infinite ed alternative velocità di rimborso del capitale e delle annesse imputazioni degli interessi che la matematica consente – con la preordinata adozione standardizzata dell’esigibilità anticipata degli interessi maturati, la libertà del mercato rimane, matematicamente, ‘rinserrata’ ex ante nei cardini dell’onerosa proiezione esponenziale crescente dei rimborsi: in tal modo si viene a precludere al mercato ogni diversa velocità di rimborso che, anche con la rata costante, la matematica offre.

Si è diffuso il convincimento che il formato del piano di ammortamento standardizzato sia l’unico modello espresso dalla scienza finanziaria per esprimere la rata costante; si è, infatti, sostenuto che tale piano standardizzato viene adottato dagli intermediari all’esclusivo scopo di offrire l’opportunità della rata costante: niente di più infondato. Come accennato, l’intermediario - che nell’impiego del capitale, assume il ruolo di investitore – appunta l’attenzione al rendimento effettivo (TAE) che, nel finanziamento alla francese, nella proporzionalità del TAN impiegato nel piano di ammortamento standardizzato, si massimizza con l’esigibilità degli interessi maturati anticipata ad ogni scadenza sul debito residuo.

Nel finanziamento alla francese, la menzionata duplice mistificazione relativa all’obbligazione accessoria - prima pattuita nell’interesse composto (capitalizzato) e poi corrisposta nel piano di ammortamento standardizzato, per il medesimo ammontare, in forma semplice e anticipata, per una velocità di rimborso del capitale completamente invertita – consente, al tasso offerto (TAE), di ‘sparigliare il mercato, esprimendo, nella conformazione contrattuale, un prezzo (TAN) che ‘domina’ matematicamente quello del finanziamento all’italiana. [69]

Nell’artifizio espresso nel passaggio dalla pattuizione al piano di ammortamento standardizzato, si ritiene che la marcata dimensione dello scostamento del TAE dal prezzo omogeneo, associata alla mistificazione nel confronto della velocità di rimborso del capitale, possano aver apprezzabilmente contribuito all’emarginazione del finanziamento all’italiana. [70]

Il finanziamento  alla francese, nell’espressione generale data dalla matematica per la rata costante  e in quella particolare indicata dalla Banca d’Italia, non comporta necessariamente, come sostenuto, gli ‘interessi calcolati sin da subito sull’intero capitale residuo, deducendo (dalla rata) per differenza la quota capitale’, né tanto meno comporta l’impiego  dell’algoritmo di calcolo dell’interesse composto per la determinazione della rata costante, potendo la stessa essere ottenuta, per il medesimo tasso, nel valore inferiore dell’interesse semplice, anche nel rispetto di quote capitale crescenti e quote interessi decrescenti’. [71]

Il finanziamento alla francese, nella struttura giuridico-matematica adottata, più che rispondere alla ‘necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario’, come talvolta argomentato, consegue l’obiettivo di prospettare un unico prodotto che, nell’offerta di un tasso (TAE) inferiore a quello prescritto dalla metrica dell’art. 1284 c.c., ‘domina’ e assorbe pressoché completamente l’offerta nel mercato dei finanziamenti con ammortamento.

6.4 Piegando il diritto del credito (TUB) a quello del mercato finanziario (TUF), il finanziamento alla francese, con la ‘standardizzazione’ contrattuale adottata è venuto coprendo l’intero comparto dei finanziamenti con ammortamento progressivo, prosciugando, nel contempo, nell’ambito dei finanziamenti a rata costante (alla francese), ogni forma di differenziazione contrattuale diversa dallo scaglionamento dei rimborsi distribuito nella proiezione geometrico-esponenziale crescente.

I due aspetti descritti - emarginazione del finanziamento all’italiana e standardizzazione del finanziamento alla francese, ricondotto ad un unico prodotto - congiuntamente, contribuiscono sinergicamente a determinare, nel comparto dei finanziamenti con ammortamento, le condizioni  di un ‘fallimento del mercato’ dove la concorrenza è ristretta esclusivamente al prezzo (TAN) di un unico prodotto, senza alcuna disclosure e diversificazione delle variabili che caratterizzano l’impianto contrattuale e, ancorché poste al difuori del prezzo, interagiscono marcatamente con lo stesso.[72]

Nell’opacità contrattuale - estesa a rilevanti condizioni ‘non di prezzo’ tra le quali è ricompreso il trade off con la velocità di rimborso del capitale - il finanziamento alla francese si è venuto articolando in una forma tecnica strutturata sulle esigenze dell’intermediario, con finalità volte, tra l’altro, ad evitare ogni forma di pressione concorrenziale, al di là del prezzo espresso dal tasso convenuto, pervenendo sinanche a disattendere la metrica proporzionale di espressione dell’obbligazione accessoria, per conseguire, nell’asimmetria contrattuale, rendite di posizione di apprezzabile segno. [73] Le limitazioni e preclusioni dell’offerta di mercato, più che rispondere ad esigenze di semplificazione, appaiono la risultante di lacci e laccioli volti a coartare la libera e la scelta del prenditore che in un mercato efficiente, agirebbe da calmiere dei prezzi e, quindi, dei margini di profitto dell’intermediario.[74]

6.5 L’assetto di mercato che si è venuto determinando presenta discrasie che pregiudicano significativamente un efficiente level playing fild: la scelta del prenditore risulta fortemente contratta, precludendo ogni significativo confronto e diversificazione delle condizioni ‘non di prezzo’, frequentemente unificate nella standardizzazione. Per il comparto dei finanziamenti in esame, tali condizioni assumono un rilievo non trascurabile: aspetti relativi  alla presenza di garanzie e alla loro natura e, più in particolare, attinenti ad aspetti strettamente aderenti alla valutazione del prezzo offerto, come la periodicità delle rate e, ancor più la velocità di rimborso del capitale, assumono un ruolo fondamentale nella tutela del consumatore e nella stessa funzione calmieratrice della concorrenza, che un’idonea diversificazione è chiamata a svolgere nel mercato. [75] What is fundamentally important to the competition mission is the preservation of options in the market. Low prices are one desirable option, of course, but so too are other, non-price product attributes such as quality, service, and innovation’. [76]

Nella richiamata standardizzazione che dal piano di ammortamento si estende alla conformazione contrattuale, le richiamate incongruenze, opacità, omissioni e pratiche ingannevoli richiamano d’appresso l’art. 20, 2° co. (pratica commerciale scorretta), l’art. 21 1° co. (azione ingannevole), l’art. 22, 1° e 2° co. (omissioni ingannevoli), l’art. 34, 1° e 2° co. (vessatorietà), art. 35, 1° co (chiarezza e comprensibilità delle clausole), art. 36 (nullità di protezione) e art. 37 bis (tutela amministrativa contro le clausole vessatorie), cod. cons., nonché aspetti di manipolazione e violazione dell’art. 101, par. 1, lett. a) TFUE in materia di intese anticoncorrenziali, nonché dell’art. 102 TFUE là dove vieta: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, che vengono a distorcere il processo concorrenziale.[77]

La mistificazione rimane marcatamente agevolata dalla circostanza che le condizioni ‘non di prezzo’, tra le quali è ricompreso il trade off del capitale a rimborso, non risultano oggetto di alcuna concorrenza, non vengono neanche menzionate. Nella circostanza, si ravvisano pratiche commerciali sleali (artt. 21-23 cod. cons.), che configurano nei comportamenti degli intermediari una forma collusiva che assume le fattezze di benchmark di riferimento.[78]

Come rilevato, il finanziamento con ammortamento progressivo è propriamente definito dalla combinazione della velocità di maturazione degli interessi, espressa dal tasso convenuto, in rapporto alla velocità di rimborso del capitale, espressa dal criterio di progressione dei rimborsi pattuito. Il trade off (inverso) fra le due velocità determina l’ammontare dell’obbligazione accessoria. Nell’adempimento, come detto, la velocità di rimborso del capitale rimane invariata nei valori espressi nella pattuizione della rata, mentre l’esigibilità degli interessi - nell’importo invariato espresso nella velocità di maturazione corrispondente al tasso convenuto -  su accordo delle parti, può essere anticipata rispetto alla scadenza del relativo capitale di riferimento.

Nel finanziamento alla francese, nel prezzo offerto al mercato, si impiega un benchmark di riferimento mistificatorio in quanto, espresso nel tasso composto (TAE), oltre a risultare  inferiore al corrispondente tasso proporzionale espresso dalla metrica di mercato (ex art. 1284 c.c.), rimane indipendente dal corrispondente trade off con la velocità di rimborso del capitale: ciò consente, nell’adempimento, per il medesimo importo dell’obbligazione accessoria, di modificare opportunamente la velocità di rimborso del capitale, condizionando a proprio vantaggio, nell’inconsapevolezza e nell’inerzia del consumatore, le scelte adottate.

Il vizio nella formazione del consenso è ravvisabile nella circostanza ce l’’elaborato finale’, costituito dal piano di ammortamento standardizzato, mutua l’applicazione di condizioni ultronee, non espresse nel corpo del contratto, né nell’allegato stesso. Si ravvisano aspetti, che richiamano d’appresso gli schemi uniformi di fideiussione e, in qualche misura, l’analogia con il ruolo assunto nell’indebita elaborazione dell’Euribor e del Libor, nella quale la Commissione europea ha rilevato una violazione dell’art. 101 TFUE in materia di intese anticoncorrenziali, comminando sanzioni alle banche coinvolte.[79] Nel caso dell’Euribor e del Libor la manipolazione ha interessato elementi esogeni all’algoritmo di calcolo del prezzo, nel caso del finanziamento alla francese la manipolazione interessa elementi endogeni all’algoritmo di calcolo del prezzo. [80]  

Già trent’anni fa, la Banca d’Italia, nell’istruttoria avviata nel ‘94 in ordine alle NBU, osservava: ‘D’altro canto un’eccessiva uniformità dei contratti, soprattutto se offerta attraverso l’imposizione di vincoli da parte di un’associazione, può ostacolare lo sviluppo della concorrenza non di prezzo, impedendo la differenziazione del prodotto che pure costituisce una lecita, e sotto certi aspetti, benefica strategia competitiva’. Aggiungendo altresì: ‘Le regole della concorrenza risultano rispettate quando i contratti uniformi si astengono dal fissare condizioni economiche sia mediante clausole relative ai prezzi (quali, ad esempio, i tassi, i canoni, le valute, le commissioni) sia attraverso clausole che, pur disciplinando profili diversi dal prezzo, hanno anch’esse incidenza economica, talvolta meno immediatamente percepibile ma comunque rilevante per i profili di concorrenza’.[81]

6.6 Le descritte criticità hanno assunto una pregnanza tutta particolare per i finanziamenti alla francese a tasso variabile: i rimborsi marcatamente procrastinati nella distribuzione geometrico-esponenziale crescente accentuano significativamente il rischio di tasso.[82] Nella circostanza, l’omessa indicazione del criterio di rimborso del capitale viene sostanzialmente ad impedire l’acquisizione di una ragionevole consapevolezza della misura del rischio di tasso al quale la proiezione esponenziale crescente dei rimborsi sottopone il prenditore.

Nel recente rialzo dell’Euribor numerosi consumatori sono rimasti sorpresi e posti in difficoltà dal pesante incremento della rata: coloro che hanno contratto il finanziamento in prossimità al minimo dell’Euribor sono andati incontro, del tutto inconsapevolmente, al raddoppio ed oltre della rata corrente. In luogo dei provvedimenti paternalistici assunti recentemente dalle istituzioni, un rigoroso rispetto dei presidi già ampiamente contemplati nella disciplina del consumo, avrebbe meglio prevenuto e tutelato il marcato indirizzamento delle scelte che, soprattutto negli ultimi anni, un’ampia compagine dei consumatori ha rivolto ai finanziamenti a tasso variabile.

Rimettendo al prenditore margini di scelta nella velocità di rimborso del capitale - indipendentemente dalla scelta della rata costante o meno -  in un corretto rapporto di confronto, la misura del menzionato trade-off verrebbe a costituire un utile strumento di valutazione per ogni opzioni di rimborso intermedia, collocata nell’ampio arco delle alternative che la matematica offre fra la distribuzione dei rimborsi uniforme e quella che massimizza il roll over dei rimborsi ricondotti alla progressione esponenziale crescente.

Il prenditore risulta privato dell’accesso ad informazioni basilari, funzionali ad acquisire uno spirito critico e la necessaria consapevolezza dei risvolti matematici che si nascondono nel piano di ammortamento standardizzato: ogni spinta motivazionale scema nell’assenza di offerte alternative che consentano una scelta diversa, di una distribuzione dei rimborsi di capitale accelerata, più conservativa e prudenziale.

L’asimmetria informativa e la carenza di offerte diverse, più che accidentale, appaiono preordinata a conseguire una semplificazione della gestione commerciale e un assenso incondizionato ed inconsapevole, senza rimostranze, predisposto ad uso e beneficio dell’intermediario.

Le circostanze descritte e la singolare standardizzazione che dal tecnicismo del piano di ammortamento viene estesa alla peculiare conformazione contrattuale, nella diligenza professionale richiesta all’intermediario, fanno insorgere serie perplessità in merito alla contraddizione dell’impiego dello scaglionamento dei rimborsi crescenti, nella presunta aderenza a quanto convenuto nella pattuizione.

III PARTE

LA DISCLOSURE DEL CONTRATTO ELEMENTO RISOLUTIVO DELLE CRITICITA’

7. Sintesi e spunti propositivi.

7.1 L’adempimento assume una funzione ancillare, dipendente, sul piano giuridico e matematico, dall’equilibrio contrattuale, autonomamente definito nei valori dell’obbligazione principale, compiutamente individuata nei distinti utilizzi periodici, e nell’ammontare dell’obbligazione accessoria corrispondente al tasso proporzionale ex art. 1284 c.c., indipendentemente dalle modalità relative agli interessi maturati per i quali le parti possono convenire, ove possibile, un’esigibilità anticipata deli interessi, derogando dal principio generale di imputazione congiunta alla scadenza del capitale di riferimento.[83]

Nel finanziamento alla francese, come illustrato in precedenza, l’oggetto del contratto è espresso dal valore della rata nel quale la matematica include la presenza di interessi su interessi, in palese violazione dell’art. 120, 2° co. lett. b del TUB.  Inoltre, nel rapporto fra pattuizione ed adempimento, espresso dal piano di ammortamento standardizzato, risulta disattesa, sia la separatezza della pattuizione dall’adempimento, sia l’autonomia dell’obbligazione accessoria da quella principale: per il medesimo ammontare dell’obbligazione accessoria pattuita, modificando il criterio di imputazione degli interessi nell’adempimento, si modifica di converso il rimborso del capitale e, con esso, sinanche il tasso riconducendolo alla ragione proporzionale.[84]

In un loop logico, matematico e giuridico si pretenderebbe anteporre il pagamento anticipato dell’importo maggiorato degli interessi maturati ad ogni scadenza, lasciando ai vincoli di chiusura del piano la (ri)determinazione in via residuale dei rimborsi già impiegati nella determinazione della rata posta in pagamento, senza, per altro, raccogliere alcun assenso, né sull’esigibilità anticipata, né sui rimborsi adottati nell’adempimento.

Volendo conseguire l’esigibilità anticipata ad ogni scadenza degli interessi maturati nel periodo, rimane matematicamente ineludibile l’impiego del tasso convenuto nell’interesse composto che, tuttavia, nell’equivalenza finanziaria sottostante la pattuizione della rata costante, esprime una velocità dei rimborsi del capitale corrispondente univocamente allo scaglionamento dei rimborsi esponenziali decrescenti, difforme da quella espressa nel piano di ammortamento standardizzato.

7.2 Senza apportare alcuna paventata turbativa all’impiego del piano di ammortamento standardizzato, nelle modalità in uso nel mercato, ampiamente diffuse e condivise con il mercato internazionale, lasciando quindi impregiudicato l’adempimento ordinariamente adottato dagli intermediari, occorre, a monte, integrare di una debita disclosure la pattuizione contrattuale. Nella  predisposizione del contratto, per l’intermediario - che voglia avanzare la pur legittima pretesa del pagamento, anticipato ad ogni scadenza, degli interessi maturati nel periodo – nel finanziamento alla francese si rende ineludibile ricondurre la velocità di maturazione degli interessi pattuita, propriamente espressa nella proporzionalità del tasso ex art. 1284 c.c., non alla rata costante – che comporta matematicamente la pattuizione degli interessi su  interessi – bensì all’oggetto del contratto espresso dalla peculiare velocità di rimborso del capitale, corrispondente allo scaglionamento esponenziale crescente dei rimborsi al quale corrisponde, proporzionalmente, il marcato onere di interessi, riscontrato nel piano di ammortamento standardizzato.

Il marcato onere degli interessi risulta del tutto corrispondente all’anatocismo degli interessi maturati, che si riscontra, invece, nell’alternativa convenzione espressa nell’oggetto del contratto posto sul valore della rata costante. In altri termini, per conseguire legittimamente nell’adempimento, al tempo stesso, la rata costante e il pagamento anticipato ad ogni scadenza degli interessi maturati in ragione semplice sul debito residuo - come riportato nel piano di ammortamento standardizzato - si deve sciogliere il nodo gordiano posto alla fonte dal ‘convitato di pietra’, corrispondente, sul piano giuridico, ai rimborsi matematicamente ricompresi nell’oggetto espresso dalla rata costante. Tali rimborsi, che nel diritto assumono la veste di variabili indipendenti, nella matematica impiegata nel piano di ammortamento standardizzato, assumendo la veste di variabili dipendenti dal criterio di imputazione dell’obbligazione accessoria inclusa nella rata pattuita, modificano i termini della pattuizione stessa.[85]

Nella menzionata disclosure dell’oggetto del contratto ricondotto ai rimborsi, l’ulteriore  condizione relativa alla costanza della rata – definita semplicemente nel valore corrispondente al montante diviso il numero delle rate – viene ad essere ridimensionata a clausola contrattuale con funzione esclusivamente operativa, propriamente rivolta ad esprimere il medesimo importo costante della rata, convenuto alternativamente alla condizione relativa all’imputazione anticipata degli interessi maturati (Cfr.: Tav. 1bis D/C).

Con tale integrazione risulterebbe superato l’impiego dell’interesse composto, necessario per l’oggetto del contratto espresso sulla rata, e con esso le perplessità giuridiche, sollevate in tema di separatezza ed autonomia della pattuizione dall’adempimento, di trasparenza e violazione dell’art. 117 TUB, nonché degli artt. 34 e 35 del codice del consumo, di indeterminatezza e, altresì, relative alle pregnanti perplessità sollevate in tema di meritevolezza. Nella circostanza, troverebbero soluzione anche le criticità riscontrate sia per i finanziamenti a tasso variabile, sia per i finanziamenti con rata infrannuale; risulterebbe altresì scongiurato ogni effetto sorpresa ex art. 1195 c.c., manifestato frequentemente nell’estinzione anticipata e nella surroga.

7.3  Più che la formula matematica di determinazione della rata, che poco aggiunge sul piano informativo, in quanto preclusa alla comprensione dell’operatore retail, l’indicazione (e illustrazione) del criterio di proiezione esponenziale crescente dei rimborsi, marcatamente protratti nel periodo, assume una sostanziale determinatezza, qualificazione e consapevolezza contrattuale, di agevole accesso all’emancipazione finanziaria del consumatore. [86]

Una piena consapevolezza dell’esigua velocità di rimborso del capitale sarebbe suscettibile – soprattutto nel tasso variabile, dove più rilevante è l’incidenza del rischio di tasso - di stimolare la richiesta/offerta di piani di ammortamento che presentano un più accelerato rimborso del capitale (ad es. informato alla diversa gradualità di una crescita lineare, anziché esponenziale).

Nei finanziamenti alla francese a tasso variabile, l’omessa indicazione del criterio di rimborso del capitale e l’impossibilità di effettuare una libera scelta della velocità di rimborso del capitale hanno sostanzialmente impedito di acquisire una più attenta consapevolezza e gestione della misura del rischio di tasso assunta: l’indicazione della rata massima riportata nel PIES, senza opportunità di scelte diverse, passa inosservata e comunque appare avere scarsa presa sull’attenzione del consumatore, il quale, ignorando la stessa proiezione geometrico-esponenziale crescente dei rimborsi, non ha la minima consapevolezza che il rischio di tasso perviene a ‘trascinarsi’ nel tempo, ragguagliandosi, per le durate più lunghe, in rapporto al tasso pattuito, ad oltre il 50% dei rimborsi concentrati nell’ultimo terzo/quinto del periodo.

Non è un caso, né inettitudine o sprovvedutezza, se nel recente rialzo dell’Euribor numerosi consumatori - che hanno adottato il tasso variabile, sospinti dal minor costo immediato della rata e/o dal maggior capitale erogato - sono rimasti sorpresi dal pesante incremento della rata. Tale evidenza solleva apprezzabili perplessità: considerata la naturale avversione al rischio del consumatore medio, la dimensione assunta non conforta affatto un comportamento rispettoso del disposto dell’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, tanto più se, come frequentemente praticato dall’intermediario, nel finanziamento a tasso variabile il rischio di tasso viene ulteriormente esasperato, riconducendo l’adeguamento alla variazione, non solo della quota interessi della rata, bensì all’intera rata, rimodulando ex novo il piano e quindi, nel caso di ascesa dei tassi, ‘prolassando’ ulteriormente i rimborsi del capitale previsti nel piano di ammortamento.

7.3 La distinzione fra finanziamento alla francese e all’italiana risponde a un’esigenza di semplificazione che risulta tuttavia superata. In matematica, la modalità di ammortamento è unica e ricomprende, accanto alla velocità di maturazione degli interessi, l’intera gamma delle possibili velocità di rimborso del capitale, da quella minima espressa dalla distribuzione esponenziale crescente dei rimborsi, adottata nel finanziamento alla francese, a quella massima espressa dalla distribuzione esponenziale decrescente, passando per la distribuzione costante del finanziamento all’italiana e per ogni altra distribuzione intermedia.

La semplificazione, nell’alternativo costrutto, alla francese e all’italiana, è la risposa storicamente predisposta dagli intermediari alle più elementari esigenze proprie al mercato del credito, accompagnate da una primitiva ed esigua emancipazione finanziaria. In un’economia reale, divenuta ormai ampiamente evoluta, articolata e diversificata, la risposta del mercato del credito, nell’arcaica e dicotomica distinzione adottata nel finanziamento alla francese e all’italiana, più che rispondere alle variegate esigenze del prenditore, palesa la resistenza dell’intermediario ad un’apertura dell’offerta al mercato di forme plurime di prodotto, che possano temperare la dominanza contrattuale e liberare gradi di maggiore concorrenza.

Nel comparto dei finanziamenti con ammortamento, la scelta del prodotto non può rimanere, quasi esclusivamente (per oltre il 95%), ‘rinserrata’ sulla velocità di rimborso del capitale espressa nell’onerosa distribuzione esponenziale crescente del finanziamento alla francese, così come determinata nella speciosa conformazione contrattuale ‘standardizzata’ adottata dagli intermediari. Tale modalità contrattuale è propriamente funzionale alle esigenze degli intermediari, più che alle esigenze del prenditore, potendo la rata costante rimanere ‘svincolata’ dalla velocità di rimborso del capitale, riconducendo quest’ultima alla ‘naturale’ scelta del prenditore, in funzione delle proprie prospettive reddituali.[87]

7.4 L’adozione del piano di ammortamento standardizzato, viene, di fatto, ad impedire in ampia misura ogni forma di concorrenza ‘non di prezzo’, pregiudicando significativamente la differenziazione delle scelte, anche nell’ambito tipizzato dalla Banca d’Italia, con riflessi marcatamente lesivi della concorrenza.

Come già sostenuto dall’AGCM nel ’94 per analoghe circostanze, i costi sociali della standardizzazione, nel precludere al mercato una lecita e benefica diversificazione dell’offerta con l’estensione alla concorrenza delle clausole ‘non di prezzo’, appaiono oltremodo preponderanti rispetto ai benefici di un’economia dei costi di gestione. Ogni standardizzazione rappresenta in sé una preclusione alla concorrenza, indipendentemente dall’effetto direttamente distributivo di ogni singola clausola.

Ad un’opportuna diversificazione delle opzioni offerte, estesa ai vincoli contrattuali ‘non di prezzo’ sembra tendere la nuova Direttiva sui contratti di credito ai consumatori 2023/2025 dove, all’art. 9, relativo alle informazioni generali, al punto g) si prevede l’indicazione della: ‘gamma delle diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore, compresi numero, frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso’.

Con l’esplicitazione contrattuale della velocità di rimborso del capitale, l’assetto contrattuale viene a risultare unificato, rendendo più agevole, quasi automatico, rimettere alle scelte del prenditore - nella libertà del mercato ex art. 41 Cost. - la progressività del rimborso, combinata all’occorrenza con la scelta della rata (costante o meno), entro una ragionevole griglia di opzioni alternative; tanto più che l’art. 1193 c.c. assegna al debitore la facoltà di scelta in ordine al credito da estinguere con il suo pagamento.[88]

Occorrerebbe, altresì, porre la debita attenzione alle altre menzionate condizioni ‘non di prezzo’ che, frequentemente assunte dal consumatore con scarsa consapevolezza e responsabilità, rivestono un rilievo non trascurabile.[89] Come osservano Averitt e Lande, vi sono circostanze nelle quali fattori taylor made sull’esigenza del consumatore, estranei alla competizione del prezzo, possono apportare un significativo beneficio allo stesso e alla concorrenza del mercato: ‘Consumers want pharmaceuthicals that will cure their illness, not just cheap pharmaceuticals … Competitive prices will then become just one of the choices that are relevant to consumers’.

7.5 Rimettendo al prenditore margini di scelta nella velocità di rimborso del capitale - indipendentemente dalla scelta della rata costante o meno -  in un corretto rapporto di confronto, la misura del menzionato trade-off verrebbe a costituire un utile strumento di valutazione per ogni opzioni di rimborso intermedia, collocata nell’ampio arco delle alternative che la matematica offre fra la distribuzione dei rimborsi uniforme e quella che massimizza il roll over dei rimborsi ricondotti alla progressione esponenziale crescente. [90]  

L’intermediario, informando la propria offerta commerciale al rendimento effettivo (TAE), tenderà a non discostarsi da questo, variando il prezzo ex art. 1284 c.c. in funzione dello scaglionamento dei rimborsi adottato, per compensare la mancata fruttuosità degli interessi maturati e ritardati nel pagamento.[91]

Nella Tav. 3 di seguito riportata sono sviluppati, per la medesima rata costante, i piani di ammortamento relativi a scaglionamenti dei rimborsi diversi (decrescenti e crescenti), nell’ipotesi che l’intermediario mantenga del tutto invariato il proprio rendimento effettivo. Anche in tale circostanza, se ne gioverebbe la trasparenza, disponendo il prenditore di una corretta misura proporzionale al compenso richiesto e, presumibilmente acquisendo una maggiore consapevolezza e dimestichezza della dinamica del prezzo ex art. 1284 c.c. in funzione dell’utilizzo effettivo del capitale corrispondente alla velocità di rimborso adottato. D’altra parte, appare più opportuno e funzionale che, all’occorrenza, il rischio di tasso sia assunto dall’intermediario che dispone della professionalità e condizioni per gestirlo con efficienza. [92]

La presenza in contratto dell’effettivo rapporto proporzionale degli interessi all’utilizzo periodico del capitale, espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. – di regola maggiore o eguale al TAE – è suscettibile di indurre un contenimento della domanda, con un più significativo temperamento e ‘sfoltimento’ dei casi di sovraindebitamento e di default imprenditoriali, altrimenti favoriti dall’equivoca indicazione – nei contratti di finanziamento alla francese che attualmente presiedono il piano di ammortamento standardizzato -  di un tasso finanziario (TAN) che, espresso in forma composta (TAE), risulta inferiore all’effettivo prezzo ex art. 1284 c.c.

7.6  Nella circostanza prospettata, risulterebbe, da ultimo, superata la menzionata ‘dominanza’ riscontrata nell’ammortamento alla francese rispetto a quello all’italiana, conseguendo la piena omogeneità nella metrica proporzionale impiegata nel confronto dei distinti utilizzi periodali del capitale. Il tasso convenuto, riferito allo scaglionamento anziché alla rata costante, non risulterebbe più un tasso effettivo, bensì un tasso proporzionale, riconducendo al medesimo level playing field le distinte fattispecie contrattuali (francese ed italiana). E, con l’auspicata diversificazione dei rimborsi, risulterebbe altresì scongiurato lo ‘stallo’ del mercato e i comportamenti collusivi, che si traducono in un abuso di sfruttamento, determinato dalle condizioni del ‘menzionato ‘fallimento del mercato’.[93]

In allegato si riportano taluni spunti ragionati per i più rilevanti quesiti da porre al CTU.

 

                                                                                                                          Allegato

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1. Nella conformazione contrattuale adottata per il finanziamento alla francese, la velocità di rimborso del capitale non è direttamente espressa ma, con il valore della rata e dell’annesso valore dell’obbligazione accessoria inclusa (I = ∑Rk – C), ciascun rimborso risulta implicitamente ed univocamente definito ad ogni scadenza (k), nella quota parte del capitale inizialmente erogato (al tempo t0) che, nell’equivalenza finanziaria, espressa dal tasso di interesse adottato (TAN), corrisponde al montante della rata pagata (Rk). Per il finanziamento alla francese, ordinariamente adottato dagli intermediari, tale equivalenza esprime il tasso convenuto (TAN) nell’interesse composto, dove in ogni rata successiva alla prima, compaiono gli interessi secondari (TAN = TAE). Nell’adempimento, espresso dal piano di ammortamento standardizzato, come detto, lo scaglionamento dei rimborsi esprime una distribuzione invertita, crescente temporalmente in termini geometrico-esponenziali, di ragione (1 + TAN).[94]

2.  La conformazione dei contratti posti in essere dagli intermediari finanziari, per entrambe le tipologie di ammortamento, impiega nell’adempimento il piano di ammortamento standardizzato, caratterizzato dall’imputazione anticipata degli interessi maturati ad ogni scadenza, corrisposti con il calcolo riferito al debito residuo in essere (Tav. 1.C e 2.C).

Differentemente dalla matematica finanziaria, per le operazioni di credito nella pattuizione delle due obbligazioni, nell’equilibrio espresso dal tasso convenuto, appare privo di dubbio che, il principio di equivalenza finanziaria recepito dall’ordinamento (ex artt. 821 comma 3 e 1.284 comma 1 c.c.), corrisponda esclusivamente al regime semplice, nel pay off di Tav. 1.A e 2.A).

I rimborsi del capitale costituiscono elementi costitutivi della pattuizione delle due obbligazioni nell’equilibrio espresso dal tasso. Pertanto, nel pay off dell’adempimento, non possono che rimanere invariati. Pertanto, per il finanziamento alla francese, con il vincolo della rata costante pattuita, l’imputazione nell’adempimento degli interessi maturati rimane definita, per differenza, nei medesimi valori del pay off della pattuizione. Per il finanziamento all’italiana, invece, l’imputazione degli interessi maturati sull’intero debito residuo, può anche essere anticipata ad ogni scadenza, modificando l’importo della rata in pagamento: nella circostanza, il relativo pay off esprime, anticipatamente (regime composto nell’anima lecita), l’ammontare degli interessi maturati alla velocità di maturazione semplice della pattuizione (Tav. 2.C).

Mentre per il finanziamento all’italiana, nel piano di ammortamento standardizzato,  con l’imputazione anticipata degli interessi maturati ad ogni scadenza,  si replica il medesimo importo degli interessi espressi nel pay off della pattuizione calcolati nella ragione proporzionale dell’art. 1284 c.c. (Tav. 2.C Tav. 2.A), riferiti al medesimo scaglionamento dei rimborsi pattuito, per il finanziamento alla francese, nel piano di ammortamento standardizzato, con l’imputazione anticipata degli interessi maturati ad ogni scadenza,  si replica il medesimo importo maggiorato degli interessi espresso nel pay off della pattuizione (Tav. 1.C Tav. 1.B), rispondente ad un TAE (10%), inferiore al corrispondente tasso ex art. 1284 c.c. (13,30%), per uno scaglionamento dei rimborsi invertito temporalmente.

 3. Nella formulazione contrattuale che, a monte, presiede il piano di ammortamento standardizzato per il tasso convenuto, nel finanziamento alla francese l’importo della rata pattuita corrisponde, propriamente, all’equivalenza finanziaria informata al regime composto, che, come notorio in matematica, restituisce l’ammontare corrispondente al TAN = TAE (10% di Tav. 1.B), distinto ed inferiore al TAN = tasso ex art. 1284 c.c. (13,3%) corrispondente all’importo dell’obbligazione accessoria inclusa nella rata stessa

Una volta definita la spettanza nel valore maggiorato incluso nella rata pattuita in regime composto, tale valore rimane invariato quale che siano le modalità di adempimento: rimangono, infatti, irrilevanti le modalità di imputazione impiegate per esprimere tale ammontare nella distribuzione della debenza alle distinte scadenze.

Con l’impiego del regime composto la spettanza degli interessi, quale variabile indipendente, rimane nell’adempimento invariata nell’importo maggiorato, mentre in funzione del criterio di imputazione rimane determinato, per differenza dalla rata costante, il rimborso del capitale che, di riflesso, assume la veste di variabile dipendente; diversamente, sul piano giuridico, i rimborsi del capitale assumono la veste di variabili indipendenti, quali elementi costitutivi del contratto, che concorrono, unitamente al tasso convenzionale, a determinare l’obbligazione accessoria maturata, inclusa nelle rate pattuite.[95]

Nella prescrizione normativa, l’adempimento interviene in via subordinata alla definizione della rata nella proporzionalità del tasso e art. 1284 c.c. pattuita in contratto. Fissato l’importo della rata di € 162,7 di Tav. 1, che corrisponde, nel tasso semplice, al 13,3%, non è lecito, nell’adempimento, (ri)determinare lo scaglionamento dei rimborsi e assumere a prezzo ex art. 1284 c.c. dell’operazione il parametro del 10% che, matematicamente, nella pattuizione, costituisce il tasso composto di definizione della rata costante: nella circostanza, l’espressione in contratto di un tasso inferiore ma capitalizzato nella determinazione della rata, modifica l’unità di misura dettata dagli artt. 821 e 1284 c.c., viziando il consenso espresso dalla parte.

4.  Nel finanziamento alla francese ordinariamente praticato dagli intermediari, con il passaggio dalla pattuizione all’adempimento, gli interessi secondari maturati - riferiti allo scaglionamento dei rimborsi univocamente determinato, con la pattuizione della rata, in una progressione esponenziale decrescente (Tav. 1.B) - nel piano di ammortamento standardizzato vengono convertiti in interessi primari riferiti ad uno scaglionamento dei rimborsi procrastinato temporalmente, propriamente invertito in una progressione esponenziale crescente (Tav. 1.C).[96] Con buona pace sia dell’autonomia e separatezza fissate da Cass. n. 11400/14, sia della proporzionalità espressiva della velocità di maturazione degli interessi dettata dagli artt. 821 e 1284 c.c., che presiede e determina l’ammontare degli interessi corrisposto nell’adempimento.

Nella dinamica descritta del piano di ammortamento standardizzato, si realizza, ad ogni scadenza intermedia, un transito dal titolo di interessi a quello di capitale analogo a quello che si consegue con la conversione degli interessi in capitale in un finanziamento con ricorsivo roll over del finanziamento stesso alla scadenza. Quando la convenzione prevede alla scadenza il contestuale rifinanziamento, corrispondente, in parte o in tutto, al montante da corrispondere che in tal modo, senza soluzione di continuità, di fatto trascina il finanziamento, convertendo gli interessi in capitale.

5. Dalla Tavola 3 si evidenzia come a parità di TAE in capo all’intermediario, per la medesima rata costante (€ 155) e quindi il medesimo ammontare dell’obbligazione accessoria, il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. varia apprezzabilmente, in funzione dei rimborsi pattuiti. Dalla velocità dei rimborsi più bassa (utilizzo medio del capitale € 619,35), in corrispondenza allo scaglionamento esponenziale crescente, alla velocità più alta (utilizzo medio del capitale € 480,65), in corrispondenza allo scaglionamento esponenziale decrescente, passando per le velocità intermedie (lineare e uniforme), il TAE rimane invariato, mentre il prezzo proporzionale ex art. 1284 c.c. varia in funzione della velocità di rimborso del capitale.

 

 

FINANZIAMENTO ALLA FRANCESE.  SPUNTI PER UN QUESITO RAGIONATO.

 

Piano giuridico /  Piano tecnico.

A - Nella determinazione dell’obbligazione accessoria, inclusa nella rata pattuita in contratto, l’algoritmo impiegato per esprimere la maturazione degli interessi esprime l’interesse semplice o quello composto? Il TAN riportato in contratto risponde compiutamente alla proporzionalità ex art. 1284 c.c. indicata dalla Banca d’Italia, nel rispetto dell’art. 120, co. 2° lett. b) del TUB? [1]

A – Dica il CTU se, il calcolo della rata e degli interessi inclusi, rispondano compiutamente alla proporzionalità ex art. 1284 c.c. indicata dalla Banca d’Italia, nel rispetto dell’art. 120, co. 2° lett. b) del TUB? Indichi distintamente il tasso proporzionale ex art. 1284 c.c. e il tasso effettivo (TAE), corrispondenti al valore della rata pattuita.

A bis – Qualora accerti la presenza di interessi su interessi, ricalcoli il piano di ammortamento con rata costante in regime semplice nelle due distinte ipotesi:

i)  applicando il tasso convenuto;

ii) applicando il tasso sostitutivo ex art. 117, 7° co. del TUB.

B - I rimborsi di capitale, che definiscono l’utilizzo periodico del capitale, assumono una veste costitutiva dell’equilibrio contrattuale, determinati con la rata costante, e quindi rimangono invariati nell’adempimento. [2]

B. Determini il CTU i rimborsi di capitale che - nell’equivalenza finanziaria fra la prestazione dell’intermediario (finanziamento) e le controprestazioni del prenditore (rate) - hanno matematicamente concorso a determinare il valore della rata costante pattuita, verificando la rispondenza nei valori riportati nell’adempimento espresso dal piano di ammortamento praticato.

B bis – Nel caso in cui non vi sia rispondenza fra i rimborsi espressi nel calcolo della rata costante pattuita e quelli impiegati nell’adempimento espresso dal piano di ammortamento praticato, ridetermini detto piano in regime semplice per i rimborsi espressi nella pattuizione della rata costante, adottando le due distinte ipotesi di tasso sopra indicate.

C -  L’esigibilità anticipata degli interessi riferiti al debito residuo in essere a ciascuna scadenza periodica risulta espressamente convenuta in contratto ? [3]

Risulta rispettata, sul piano tecnico, l’autonomia delle due obbligazioni pattuite fra di loro e la separatezza della pattuizione dall’adempimento espresso nel piano di ammortamento adottato?[4]

Le implicazioni economiche delle modalità impiegate nel piano di ammortamento espresso nell’adempimento sono estranee al contenuto delle due obbligazioni pattuite ? [5]

C – Verifichi il CTU se l’esigibilità anticipata degli interessi maturati ad ogni scadenza, risulti espressamente convenuta in contratto. Verifichi, altresì, il CTU se il criterio di imputazione degli interessi adottato nell’adempimento espresso dal piano di ammortamento rimanga indipendente dal contenuto delle due obbligazioni pattuite, nel rispetto dell’autonomia delle stesse e della separatezza  della pattuizione dall’adempimento.

C bis – Nel caso in cui non risulti tale indipendenza, e/o nel l caso in cui l’esigibilità degli interessi anticipata non sia espressamente convenuta, riconduca l’esigibilità degli interessi in uno alla scadenza del capitale di riferimento espresso nel calcolo della rata, adottando le due distinte ipotesi di tasso sopra indicate.

D - Il mutuatario è posto nelle condizioni di ‘eseguire un calcolo matematico il cui criterio è indicato con esattezza dallo stesso contratto’? [6]

D - Verifichi il CTU se dalla formulazione contrattuale è possibile evincere in termini univoci il criterio di determinazione della rata costante pattuita.

D bis – Nel caso in cui non sia possibile evincere tale criterio, ricalcoli il piano di ammortamento con rata costante in regime semplice adottando le due distinte ipotesi di tasso sopra indicate.

E - Se il TAE praticato nel piano di ammortamento adottato nell’adempimento risulta maggiore del corrispondente TAN convenuto in contratto, si rende necessario verificare se l’algoritmo di determinazione della rata è impiegato nell’interesse composto infrannuale e, in tale circostanza, verificare il rispetto dell’art. 1284 c.c. e dell’art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000.[7]

E - Verifichi il CTU se il TAE praticato nel piano di ammortamento adottato nell’adempimento risulta maggiore del corrispondente TAN convenuto in contratto; verifichi inoltre se l’algoritmo di determinazione della rata è impiegato nell’interesse composto infrannuale e, in tale circostanza, verifichi il rispetto dell’art. 1284 c.c. e dell’art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000.

E bis - Nel caso in cui non risulti rispettato il disposto dell’art. 1284 c.c. e/o dell’art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, ricalcoli il piano di ammortamento con rata costante in regime semplice adottando le due distinte ipotesi di tasso sopra indicate.

F - Nella standardizzazione, che dal piano di ammortamento si estende alla conformazione contrattuale, oltre agli artt.117, 123-125, 127 del TUB, le opacità, omissioni e incongruenze applicative, nonché le pratiche commerciali, evidenziano la violazione dell’art. 20, 2° co. (pratica commerciale scorretta), l’art. 21 1° co. (azione ingannevole), l’art. 22, 1° e 2° co. (omissioni ingannevoli), l’art. 34, 1° e 2° co. (vessatorietà), art. 35, 1° co (chiarezza e comprensibilità delle clausole), nonché aspetti di manipolazione e violazione dell’art. 101, par. 1, lett. a) TFUE in materia di intese anticoncorrenziali, nonché dell’art. 102 TFUE là dove vieta: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, che vengono a distorcere il processo concorrenziale.[8]

 

F – Verifichi il CTU se le clausole contrattuali siano redatte nei termini propri ad una corretta diligenza professionale e rispondano, sul piano tecnico, a principi di chiarezza e comprensibilità accessibili ad un ‘consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto’. Verifichi il CTU se la formulazione contrattuale, congiuntamente all’impiego del TAN convenuto nella definizione della rata e nella predisposizione del piano di ammortamento, assolvano, sul piano tecnico, ad una corretta rispondenza matematica dei rimborsi determinati con la rata pattuita. Verifichi, altresì, se il tecnicismo impiegato sia funzionale ad interferire ed indirizzare in misura apprezzabile la scelta del consumatore sul prodotto offerto e se questo risulti ingiustificatamente gravoso, rispetto ad alternative possibili sul piano tecnico e pratico di mercato.  

 

[1] Stesura rivista ed integrata dell’intervento tenuto al Convegno ‘Contratti di mutuo e leasing. Le criticità connesse all’anatocismo e al consenso del debitore alla luce della sentenza Cass. N. 15130/2024’, Camera dei Deputati, Sala Matteotti, Roma 24 marzo 2026.

[2] ‘Il saggio di interesse costituisce, infatti, la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex lege o stabilita dalla autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell’ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo – corrispondente od inferiore all’anno – da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorre determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione d’anno, l’importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l’importo degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l’anno e moltiplicare il quoziente per il numero di giorni da considerare)’ (Cass. Civ. Tributaria. N. 20600 del 7/10/11).

[3] Tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. e TAN, ancorché espressi di regola nella medesima percentuale, rispondono a concetti distinti, l’uno giuridico, l’altro matematico, e non sempre risultano sovrapponibili. Il TAN è un termine propriamente tecnico che, in matematica, esprime il parametro impiegato nell’algoritmo di calcolo degli interessi che può essere declinato vuoi in regime semplice, vuoi in regime composto. Se impiegato nella metrica dell’interesse semplice, il TAN esprime l’ammontare degli interessi prescritti dall’art. 1284 c.c.; il medesimo TAN, se impiegato nella metrica dell’interesse composto, corrisponde al TAE (TAN = TAE), che esprime, di regola, un ammontare maggiorato degli interessi secondari (interessi su interessi). E’ singolare e fonte di confusione che nei contratti di credito si continui ad impiegare il termine TAN per indicare il tasso ex art. 1284 c.c. La norma non regola il TAN ma il prezzo espresso dal tasso di finanziamento ex art. 1284 c.c. Così come in America si usa il gallone al posto dei litri, per il mercato del credito il nostro ordinamento prevede il tasso proporzionale e art. 1284 c., distinto dal tasso composto (TAE) impiegato nel mercato finanziario. Nel glossario dei termini tecnici della Banca d’Italia si riporta: ‘Il TAN indica il tasso di interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull’erogazione di un finanziamento’. Nell’Allegato 3 delle Norme di Trasparenza si precisa ulteriormente: il ‘Tasso di interesse nominale annuo’ come il ‘Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato’. Il TAN del regime composto annuale (TAE) esprime il costo finanziario, che matematicamente ingloba nel tasso, sia gli eventuali costi ‘figurativi’ relativi a interessi maturati proporzionalmente ma pagati anticipatamente, sia quelli ‘concreti’ espressi dagli interessi secondari già presenti nel processo di maturazione pattuito. Ricomprendendo anche costi ‘figurativi’, il TAE propriamente non esprime l’ammontare degli interessi: come il TAEG è un indicatore del costo finanziario, non dell’ammontare del compenso riconosciuto a titolo di interessi.

[4] Principio base dell’efficienza del mercato è l’uniforme metrica del prezzo, convenzione ce può risultare diversa da paese a paese. Così come per la lunghezza occorre esprimerne il valore in una predeterminata metrica, data da un’unità convenzionale di misura (metro, yard, chilometro, miglio), nel mercato del credito la misura della prestazione degli interessi è espressa nella velocità di produzione/maturazione proporzionale al tasso prescritto dall’art. 1284 c.c. Coerente con la metrica dell’art. 1284 c.c. è l’interesse semplice, non quello composto. ‘ ‘Se i è il tasso di interesse, l’interesse complessivo di un capitale C per un tempo t è: I = C*t*i. Si parla in tal caso di interesse semplice (…) l’interesse risulta proporzionale al tempo, anzi questa proprietà può assumersi come definizione dell’interesse semplice’ (E. Levi, Corso di Matematica finanziaria e attuariale, Giuffré 1964).

Nella pratica operativa si assiste ad una opaca commistione fra l’ammontare del compenso, espresso dagli interessi, e la misura dello stesso, espressa nella metrica disposta dall’art. 1284 c.c. Riporta O.T. Scozzafava: ‘ .. Nel linguaggio degli operatori giuridici e della legge, dunque, gli interessi individuano prima di tutto una tecnica di quantificazione di una prestazione e, poi, anche determinati frutti civili, creando così una tale confusione, che la problematica degli interessi è sempre stata una delle più intricate della scienza civilistica. La confusione è accresciuta dal fatto che le norme alcune volte richiamano il termine interessi, per individuare e dettare regole destinate ad incidere sul corrispettivo che il creditore ritrae dai contratti di credito (frutti civili), altre volte, invece, le norme, nel richiamare il termine interessi, individuano e dettano le regole destinate ad incidere sul meccanismo di quantificazione di una prestazione. Orbene, in questa seconda categoria di norme va annoverato l’art. 1283 del codice civile, dal momento che in sua assenza ed in mancanza di un’apposita convenzione tra i privati, la modalità di quantificazione che viene individuata con il termine interessi, diventerebbe un meccanismo incontrollabile.’ (O.T. Scozzafava, L’anatocismo e la Cassazione: così è se vi pare, I contratti, N. 3/2005).

[5] ‘L’art.1194 c.c., al 1° comma dispone che: “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.” L’operatività del criterio di imputazione legale dell’art. 1194 c.c. viene dalla giurisprudenza circoscritta alla contemporanea sussistenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità, sia del capitale che degli interessi (Cass. n. 10941/16, 6022/2003, 20904/2005, 9510/2007 e 16448/2009), che si ravvisano, per i piani di ammortamento, per la quota capitale in scadenza, non per il debito residuo. Il principio è stato ribadito dalla recente sentenza della Cassazione S.U. N. 15130/24, che afferma: ‘Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti).

In dottrina, osserva A.A. Dolmetta: ‘Si tratta della regola fissata dalla norma dell’art. 821, comma 3, c.c., secondo cui gli interessi «maturano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto». Ora, per quanto qui in diretto interesse, il focus della disposizione si colloca sull’ultimo suo segmento, di questo essendo peraltro opportuno sciogliere per intero la formula normativa che vi risulta rappresentata: gli interessi, dunque, si formano «in ragione della durata del godimento del capitale» che è stato fornito al debitore dal(l’attuale) creditore. Se pure matura giorno per giorno, il debito da interessi diventa esigibile, di conseguenza, quando esigibile è diventato il capitale. Si può anche, e forse meglio, precisare: nella misura in cui il capitale è diventato esigibile. Quella degli interessi è, per così dire, un’esigibilità «effettuale»’ (A.A. Dolmetta, A margine dell’ammortamento «alla francese»: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza, in Banca, borsa, titoli di credito, n.5/2022).

 Il medesimo orientamento viene espresso da B. Inzitari: ‘... è evidente che, come del resto stabilito dallo stesso art. 1499 cod. civ. la maturazione di tali interessi debba avvenire dal momento in cui è maturato il presupposto del loro sorgere e cioè vale a dire dal momento della consegna del bene fruttifero, mentre il momento dell’esigibilità non può che essere diverso e legato alla scadenza del debito principale, vale a dire al momento in cui diviene esigibile il credito relativo al prezzo’. (B. Inzitari, Obbligazioni pecuniarie, in Commentario Scialoja Branca, Bologna-Roma, 2011, 329).

[6] Osserva G. Guida: ‘Gli interessi anatocistici possono, poi, trovare origine in un’apposita convenzione successiva alla scadenza degli interessi primari. È opportuno precisare che tale convenzione può essere stipulata esclusivamente successivamente al momento in cui gli interessi primari diventano esigibili. Nel caso contrario, infatti, la pattuizione sarebbe radicalmente nulla per violazione dell’art. 1283 cod. civ. (Si tratta di principio pacifico sia in dottrina (cfr. M. Libertini, voce Interessi, in Enc. dir., V, Milano, 1972, cit., 137) che in giurisprudenza (cfr. Cass. 29 novembre 1971, n. 3479, in Giust. civ., 1972, I, 518 ss.). (...) Ciò in quanto l’art. 1283 cod. civ. deve essere necessariamente letto in stretta connessione con il successivo art. 1284 cod. civ. (Cfr., in particolare, M. Libertini, voce Interessi, cit., 136)’. (Le Obbligazioni pecuniarie di Giovanni Guida, Tommaso dalla Massara, Matteo De Poli, Marta Dalla Paola e Leonora Materia, CEDAM, 2012, pag. 531).

[7] P.L. Costi, dopo aver definito l’anatocismo come ‘il diritto agli interessi su interessi’, precisa ‘La disciplina normativa generale risiede nell’art. 1283 c.c., il quale non vieta il fenomeno, ma lo circoscrive. Gli interessi primari scaduti, infatti, possono produrre interessi a condizione che: i) si tratti di interessi dovuti almeno da sei mesi; ii) siano richiesti giudizialmente; iii) se, invece, l’anatocismo è oggetto di apposita convenzione, questa deve essere posteriore alla scadenza degli interessi primari’  (P.L. Costi, Il mutuo, E.S.I., 2004, pag. 133/134). Il requisito degli interessi scaduti, esigibili e dovuti per almeno sei mesi costituisce la sola conditio sine qua non di producibilità degli interessi sugli interessi. L’anatocismo consentito dall’art. 1283 c.c. è la reazione alla mancata esecuzione della prestazione dovuta: in questo senso si discosta concettualmente dalla mera produzione degli interessi corrispettivi, acquisendo una funzione, al tempo stesso, risarcitoria e sanzionatoria, atta ad indurre nel debitore un comportamento virtuoso nell’adempimento dell’impegno assunto.

[8] Analoghe espressioni intervengono, in matematica, per l’interesse composto. Per i contratti di credito, non si pone l’alternativa fra interesse semplice e composto previsto nella matematica finanziaria, in quanto la pattuizione della spettanza degli interessi maturati, inclusi nella rata di pagamento periodico, rimane dettata dall’ordinamento esclusivamente nell’equivalenza finanziaria informata alla proporzionalità di maturazione degli interessi espressa dall’interesse semplice.

[9] Anche in matematica, come rileva il Varoli: ‘nelle valutazioni delle operazioni che si svolgono in regime di capitalizzazione semplice il principio di equivalenza finanziaria deve essere applicato prendendo come tempo di valutazione la scadenza dell’operazione, scadenza stabilita quando è sorta l’operazione’ (G. Varoli, Matematica finanziaria, Patron 1979, pag. 17).

[10] Nel linguaggio ordinario si usa indifferentemente il termine regime finanziario semplice o composto in alternativa a interesse semplice o composto: tuttavia, nella pattuizione, dove si prescinde dal pagamento e il riferimento è rivolto semplicemente all’ammontare degli interessi corrispondenti al capitale, si impiega, più propriamente, il termine interesse semplice o composto. Mentre, con il regime finanziario il riferimento è esteso all’intera operazione di credito e regola, al tempo stesso, la pattuizione delle due obbligazioni e l’adempimento corrispondente ai pagamenti.  Nella pattuizione, gli interessi semplici, calcolati in uno con il rimborso del capitale, vengono a comporre il montante finale, espresso da M = C x (1 + k x TAN). In matematica, alternativamente, gli interessi composti calcolati in uno con il rimborso del capitale, vengono a comporre il montante finale che ricomprende anche gli interessi secondari maturati nel periodo, espresso da M = C x (1+TAN)k, cioè = C x (1+i) x (1+i) x…(1+i): in questa relazione si  evidenzia, nella successione dei montanti (rate) al tempo t1, t2, ….tk, il passaggio degli interessi maturati dal titolo di interessi al titolo di capitale, che caratterizza la pattuizione anatocistica ex art. 120, 2° co. lett. b) del TUB.

Nell’equivalenza finanziaria, espressa nella pattuizione fra il capitale a pronti (C) e il montante a termine (M), data da M = C x (1 + anni x tasso), matematicamente discende la relazione inversa C = M / (1 + anni x tasso) quando si conosce/pattuisce durata, tasso montante a termine: quest’ultima interviene nel finanziamento alla francese per individuare il rimborso del capitale corrispondente alla rata k-esima (Ck = Rk / (1+k x TAN), la prima interviene nel finanziamento all’italiana per individuare l’importo della rata k-esima corrispondente alla quota di capitale a rimborso Rk = (Ck x (1 + k x TAN).

[11] Il negozio espresso nel finanziamento ad ammortamento progressivo non si identifica propriamente nel piano di ammortamento: quand’anche sia parte integrante del contratto, il piano di ammortamento, debitamente sottoscritto, assume una funzione ancillare, designato ad esprimere – nelle modalità convenute per l’adempimento (condizioni di chiusura del piano) – gli importi delle due obbligazioni, convenute ‘alla fonte’ nell’equilibrio del contratto dettato dal tasso e art. 1284 c.c. Osserva N de Luca: ‘Invero, il tempo di maturazione degli interessi e quello della loro esigibilità sono aspetti del rapporto creditizio eterogenei, per questo, solo in parte affidati all’autonomia negoziale. Il tempo di maturazione degli interessi è regolato da norma imperativa e indisponibile, che lo ancora indefettibilmente al godimento, da misurarsi giorno per giorno. Il tempo di esazione degli interessi è, invece, materia in linea di principio rimessa all’autonomia negoziale, fermo restando, però, che non può essere esigibile un interesse non ancora maturato.’ (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130, in Foro. It., 2024, pag. 2042 e seg., con nota di N. de Luca, Le Sezioni Unite sul mutuo alla francese: più dubbi che certezze).

[12] Per agevolare la comprensione di quanto si viene esponendo rimane funzionale l’ausilio, riportato in allegato, di un esempio pratico dei finanziamenti con ammortamento.

La distinzione fra pay off della pattuizione e pay off dell’adempimento rimane poco rilevante nei finanziamenti a scadenza unica, nei quali l’obbligazione accessoria presenta modalità di maturazione e pagamento di immediata e semplice evidenza, mentre assume una rilevanza sostanziale nelle operazioni composte dove l’obbligazione accessoria viene definita distintamente dal relativo pagamento intrecciato con il rimborso periodico del capitale.

[13] Nel finanziamento all’italiana, nel pay off della pattuizione, ogni rimborso è accompagnato dai relativi interessi maturati, mentre nel pay off dell’adempimento, l’esigibilità può essere alternativamente espressa dal criterio di imputazione degli interessi maturati ad ogni scadenza o, alternativamente, convenendo la rata periodica, che definisce, per differenza dal rimborso uniforme del capitale pattuito, la quota di interessi maturati resi esigibili.

Nel finanziamento alla francese, nel pay off della pattuizione, i distinti valori dei rimborsi con i relativi interessi maturati sugli stessi sono ricavati dalla relazione di equivalenza (con R1, R2, .. Rn = R), impiegata per determinare il valore della rata costante.

Nella matematica dell’interesse semplice il pay off della pattuizione è espresso da: Immagine rimossa. 

Nella matematica dell’interesse composto il pay off della pattuizione è espresso da: Immagine rimossa.

Queste sono le forme estese, concettualmente più accessibili, corrispondenti alle più ermetiche formule matematiche; per l’interesse composto: R = (C x TAN)/[(1 + (1 + TAN)-1]. Nella pattuizione in regime composto, adottata nel finanziamento alla francese, rimane celata nell’importo della rata la maggiorazione dell’obbligazione accessoria inclusa, che risulterebbe accessibile solo al prenditore introdotto alla matematica finanziaria in grado di discernere dall’equivalenza finanziaria espressa con la rata, la produzione/maturazione di interessi su interessi.

[14] Nel finanziamento alla francese, la pattuizione della rata assolve ad una duplice funzione attinente distintamente la pattuizione e l’adempimento: infatti, definisce i rimborsi di capitale, quali elementi costitutivi dell’equilibrio espresso dal tasso convenuto, necessari alla definizione dell’obbligazione accessoria, e, ponendo con il vincolo dell’importo costante, definisce, nell’adempimento, gli interessi maturati che vengono imputati ad ogni scadenza. 

[15] Nella circostanza, l’importo della rata assume un ruolo essenziale per l’equilibrio contrattuale, in quanto i rimborsi, non espressi esplicitamente in contratto, rimangono implicitamente definiti nell’importo dell’equivalenza finanziaria espressa con il valore della rata costante. Per l’esempio del finanziamento alla francese in regime composto di Tav. 1.B:

Immagine rimossa.

[16] Nel finanziamento alla francese, l’obbligazione accessoria pattuita nel regime composto (TAE), assumendo la veste di variabile indipendente, rimane invariata nell’adempimento e il criterio di rimborso del capitale si viene a porre in alternativa all’importo della rata. Fissato in contratto l’importo della rata, il corrispondente scaglionamento dei rimborsi risulta determinato in funzione del criterio di imputazione degli interessi: risultando quest’ultimo modificato da posticipato nella pattuizione ad anticipato nell’adempimento, anche il corrispondente rimborso risulta, indebitamente, invertito. 

[17] Per un finanziamento di € 100 al tasso convenzionale del 10%, con il pagamento trimestrale di € 2,5 si avrebbe, in ragione d’anno, un esito di € 10, corrispondente al TAN del 10% nella metrica dell’art. 1284 c.c. e al TAN = TAE del 10,38% nella metrica del tasso effettivo. I due tassi non sono in contraddizione, ma rappresentano lo stesso importo, espresso in metriche differenti, l’una propria al prenditore che accede al mercato del credito, l’altra propria all’investitore del mercato finanziario. Giova, inoltre, non incorrere nella confusione terminologica che talvolta si riscontra nell’uso promiscuo dei termini ‘tasso effettivo’ e ‘interessi effettivi’, il primo impiegato nel linguaggio matematico con riferimento al TAE (Tasso Annuo Effettivo) ricomprendente l’onere connesso al tempo del pagamento, che può risultare ‘figurativo’ o ‘concreto’, il secondo, impiegato nel linguaggio giuridico con riferimento agli interessi effettivamente corrisposti, corrispondenti al tasso ex art. 1284 c.c.

[18] Risulta evidente che nell’ammortamento alla francese, se si pattuisce la rata attraverso la formula dell’interesse composto C=∑R/(1+i)k, si esprime la volontà di equiparare il capitale C al tempo to al capitale C*(1+i)k al tempo tk, ma questo è matematicamente consustanziale con la produzione di un monte interessi che rispecchia una lievitazione esponenziale, a prescindere dal criterio di esigibilità disposto nell’adempimento.

Anche in matematica la legge del regime semplice e composto che regola l’intera operazione, fa riferimento alla regola secondo cui l’interesse si genera con il passare del tempo, non alla regola secondo cui viene corrisposto. In diritto, nell’imputazione anticipata degli interessi del piano di ammortamento standardizzato, l’obbligazione accessoria fa riferimento alla legge dell’interesse semplice se riferita all’oggetto dei rimborsi del finanziamento all’italiana, alla legge dell’interesse composto se riferita all’oggetto della rata del finanziamento alla francese. 

[19] Nel passaggio dalla pattuizione all’adempimento, l’ammontare dell’obbligazione accessoria, espressa nella proiezione esponenziale crescente degli interessi anatocistici maturati, inclusi nella rata pattuita, viene convertita, nel piano di ammortamento standardizzato, nell’imputazione degli interessi, espressi in ragione proporzionale, riferiti alla proiezione dei rimborsi invertita, cioé ‘prolassata’ nella proiezione esponenziale crescente.

Il tecnicismo e le relative criticità vengono lucidamente evidenziati nella Decisione dell’ABF N. 5822/2022: ‘Nei fatti, l’operatività anatocistica, con il suo portare a capitale il debito per interessi, è in grado di far lievitare in modo esponenziale la misura delle somme complessivamente dovute dal debitore. A sua volta, l’imputazione dei pagamenti a interessi, e non già al capitale, è in grado di ridurre in modo (non meno) potente la portata solutoria dei versamenti che il debitore vada ad effettuare, posto che per l’appunto la sorte capitale, rimasta indifferente al verificarsi dei versamenti, si ripropone identica a base della maturazione dei nuovi interessi.

Con la conseguenza che si tratta, in definitiva, di fenomeni tra loro prossimi sotto il profilo dell’effetto pratico che viene a realizzarsi, a detrimento della posizione del debitore. Tanto più – è anche il caso di aggiungere – che entrambi i fenomeni, nel loro produrre la sostanza degli effetti appena accennata, si manifestano come meccanismi appartenenti a un momento fortemente tecnicistico dell’esperienza giuridica (sub specie del diritto delle obbligazioni). In quanto tali, essi risultano difficilmente percepibili sul piano oggettivo – prima ancora che per la quantità, per il tipo di effetti che alla loro applicazione consegue – da chi, quand’anche non consumatore, non possegga una competenza professionale e specifica della relativa materia.

Con conseguente, e tuttavia successivo, effetto «sorpresa» per il debitore. «Sorpresa» che, in sé e per sé, può diventare più forte ancora nel caso in cui l’operatività venga a proporre una congiunta applicazione delle due figure. E così, per esempio, allorquando la restituzione del debito sia configurata con capitalizzazione di interessi non ancora scaduti e con imputazione dei versamenti comunque riscossi dal creditore dapprima al pagamento integrale della linea degli interessi e solo dopo all’estinzione della sorte capitale.

Non può stupire, quindi, che l’ordinamento positivo – che pure ammette entrambe le figure – ne contenga le possibili espressioni entro determinati limiti specifici (e, perciò, pure al di là dei vincoli in generale conformanti l’operare dell’autonomia dei privati in sede di contratto e di conseguente rapporto obbligatorio; come anche al di là dei vincoli inerenti al genere dei rapporti obbligatori con consumatori). Così, nel sistema vigente il patto di capitalizzazione di interessi non scaduti risulta – salvo solo ipotesi affatto eccezionali ed estravaganti (così, nel prestito vitalizio ipotecario) – in sé stesso vietato (molto chiara sul punto è anche la disposizione dell’art. 12, comma 2, lett. b., alinea 1, TUB).

E così il patto di capitalizzazione su interessi scaduti risulta contingentato alle situazioni specificamente indicate nella norma dell’art. 1283 c.c. ovvero limitato, per le imprese che si avvantaggiano dell’«esercizio» autorizzato dell’«attività bancaria» ex art. 120 TUB, dalla peculiare disciplina dettata in questa disposizione (secondo le diverse versioni della disposizione via via succedutesi nel tempo).

Costretto in limiti peculiari è pure, nel vigente ordinamento, il fenomeno dell’imputazione agli interessi prima che al capitale. Che, in sé stessa (per il suo essere ammessa nel sistema, cioè), è figura di forte deroga al principio generale espresso dalla norma dell’art. 1193, comma 1, c.c., per cui l’imputazione del pagamento è frutto di una decisione unilaterale del debitore (per il carattere negoziale dell’atto di imputazione v., ad esempio, Cass., 18 luglio 1991, n. 11014; per il carattere meramente residuale, e cioè «suppletivo», dell’eventuale intervento del creditore v. poi Cass., 5 febbraio 2013, n. 2672, e Cass., 13 dicembre 2005, n. 27405) e va perciò letta in termini non già di estensione, quanto piuttosto di restrizione. In specie, la detta figura incontra in ogni caso il limite invalicabile del divieto dell’imputazione sfavorevole al debitore, che, ai sensi della norma dell’art. 1195 c.c., risulti nel concreto comunque effettuata in modo da venire a «sorprendere» quest’ultimo (ovvero, e in alternativa, sia frutto di un artificio, di «dolo» cioè, del creditore imputante). Incontra altresì il limite - questo pure non valicabile - per cui l’imputazione dei pagamenti agli interessi e non già il capitale necessariamente suppone, nella prospettiva applicativa segnata dalla norma dell’art. 1194 c.c., che tanto la sorte capitale del debito, quanto la linea d’interesse del medesimo siano già liquide ed esigibili nel momento in cui si verificano i versamenti del debitore.

[20] Nella circostanza, l’impiego del termine capitalizzazione, ordinariamente utilizzato in matematica, rimane sul piano giuridico del tutto improprio, in quanto non si riscontra alcuna trasformazione in capitale ma, più semplicemente, la produzione di interessi su interessi.

[21] Nel piano di ammortamento standardizzato, ad ogni scadenza si vengono a sottrarre risorse pattiziamente rivolte a rimborso del capitale per anticipare il pagamento di interessi infruttiferi pattiziamente non ancora esigibili, che in tal modo risultano trasfigurati in capitale, conseguendo – per uno scaglionamento dei rimborsi protratto nel periodo – in ragione proporzionale, il medesimo esito matematico della capitalizzazione anatocistica degli interessi maturati prevista nell’equivalenza finanziaria pattuita con la rata.

Limitandosi all’adempimento, rimane facile cadere nell’equivoco impiego del regime semplice: come accennato, il tasso composto, nel pagamento degli interessi maturati nell’unità periodale, pari a [(1 + TAN)1], coincide con il tasso semplice [(1 + 1 x TAN)], ma l’operazione nella sua interezza è presieduta dal regime composto; se la periodicità della rata fosse ad es. biennale, l’imputazione degli interessi risulterebbe matematicamente diversa, espressa da: (1+ TAN)2 ≠ (1 + 2 x TAN). Come osserva L. Peccati: ‘Nel caso d’intertempo annuo, matematicamente, periodo =1, la formula si riduce a: interessi = debito x tasso, che fa, indebitamente, pensare a interessi semplici, mentre, concettualmente, sono composti’.

La legge dell’interesse composto impiegata dagli intermediari negli ammortamenti non è continua ma discreta, cioè a dire gli interessi maturano, in ragione semplice, all’interno di ciascun periodo per poi essere, al termine dello stesso, corrisposti o capitalizzati e formare così il nuovo montante. Il regime rimane quello di definizione pattizia della velocità di produzione/maturazione dell’obbligazione accessoria compresa nella rata e che, quale variabile indipendente fissata in contratto, detta i vincoli di costruzione del piano stesso. Rimane, pertanto, inconferente la partizione nei pagamenti alle distinte scadenze, deputata ad esprimere l’esito economico della dinamica esponenziale del regime composto adottato nell’operazione di credito. Né si può, in base al pagamento in ragione semplice degli interessi riferiti al debito residuo espresso nell’adempimento, sostenere che l’operazione è presieduta e governata dal regime semplice, come riportato da una matematica ‘abborracciata’, avanzata più recentemente. La presenza di interessi su interessi nella formulazione contrattuale, che presiede e governa l’operazione di credito, rimane ‘inconfutabilmente’ sancita in ogni testo di matematica finanziaria, da Bonferroni a De Finetti, da Insolera a Levi, per arrivare ai più moderni Varoli, Trovato, Morriconi, Fersini ed Olivieri.

[22] Rimangono irrilevanti le modalità di pagamento che, nell’inversione temporale dell’ordine di composizione delle rate, conseguono il medesimo rapporto proporzionale espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. su valori delle due obbligazioni entrambi maggiorati. Nel tecnicismo del piano di ammortamento standardizzato, si arriva al paradosso che tanto più viene anticipato il pagamento degli interessi maturati, tanto più, a seguito del roll over dei rimborsi corrispondente al minor abbattimento del capitale, si amplifica l’utilizzo del capitale, riducendo il rapporto proporzionale espresso nella pattuizione dall’art. 1284 c.c. In tal modo anche l’effettivo prezzo del finanziamento viene a dipendere dal criterio di esigibilità adottato nell’adempimento.

[23] L’affermazione citata pone per l’appunto in luce la distinzione tra il piano della scadenza dell’obbligazione per interessi (rimessa all’autonomia privata) e quello del quantum degli interessi in rapporto al regime che permea il computo degli stessi (che è, invece, regolato da disciplina di legge imperativa, in quanto tale inderogabile, ex artt. 1282 comma 1, 1283, 1284 comma 1 e 821 comma 3 c.c.). A ben vedere, l’ “estraneità” delle “implicazioni economiche” della pattuizione inerente al tempo di adempimento degli interessi (ovvero, in un prestito a rimborso graduale, alle scadenze della relativa obbligazione periodica), evidenziata dalla Corte regolatrice con la pronuncia appena richiamata, non può essere evidentemente intesa nel senso che la determinazione convenzionale dei momenti temporali in cui gli interessi vanno pagati non assuma mai rilevanza ai fini della quantificazione del monte interessi complessivo (ovvero della determinazione del “contenuto” dell’obbligazione accessoria) (Trib. Massa, D. Provenzano, n. 329 del 4/5/2021).

[24] Se, come ribadito dalla Cassazione, le due obbligazioni pattuite mantengono l’autonomia e separatezza, fra loro e rispetto all’adempimento, l’imputazione anticipata degli interessi, concettualmente non può precedere e condizionare la pattuizione, modificando lo scaglionamento dei rimborsi e con esso l’oggetto del contratto espresso sulla rata pattuita. L’obbligazione principale – con i suoi valori di utilizzo che residuano dai rimborsi pattuiti - costituisce la variabile indipendente che, al tasso convenuto, definisce l’obbligazione accessoria (variabile dipendente) ricompresa nell’oggetto del contratto espresso dalla rata pattuita, non il contrario.

[25] Il piano di ammortamento allegato è previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia solo per i mutui a tasso fisso, mentre, per i mutui a tasso variabile e, in applicazione delle ‘Informazioni europee di base sul credito ai consumatori’ (IEBCC), il piano di ammortamento non è previsto, quale che sia, fisso o variabile, il tasso convenzionale, neanche per i finanziamenti del credito al consumo, dove più intensa è l’esigenza di piena disclosure, a riprova dell’irrilevanza, sul piano negoziale, della struttura di ammortamento.

Occorre per altro osservare che il piano di ammortamento allegato, per avere valore contrattuale, deve essere sottoscritto dal debitore e pur anche dal fideiussore, destinatario anch’esso del regime di trasparenza di cui al TUB; costituendo altresì il piano di ammortamento un distinto documento, la Corte di Giustizia europea ( 9 novembre 2016, causa C-42/15, Home Credit Slovakia a.s. contro Klara Biroovà) ha ritenuto che in tal caso il contratto di credito deve contenere un rinvio chiaro e preciso agli altri supporti cartacei o durevoli contenti gli elementi obbligatori, effettivamente consegnati al consumatore secondo la giurisprudenza europea. ‘Nei limiti in cui gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 devono essere menzionati in modo chiaro e conciso, è necessario che il contratto di credito contenga un rinvio chiaro e preciso agli altri supporti cartacei o durevoli contenenti siffatti elementi, effettivamente consegnati al consumatore prima della conclusione del contratto in modo da consentirgli di conoscere realmente l’insieme dei propri diritti ed obblighi’ (Corte di Giustizia, 9 novembre 2016, causa C-42/15, Home Credit Slovakia a.s. contro Klara Biroovà).

[26] Osserva al riguardo A. Nigro: ‘l’indeterminatezza dell’oggetto sussisterebbe, a stretto rigore, anche ove nel contratto o nel piano di ammortamento si desse conto del regime di capitalizzazione composto adottato nella determinazione della rata e della conseguente sussistenza di una differenza fra il tasso nominale indicato nel contratto e nel piano ed il tasso effettivamente applicato come risultante da questo secondo. Da quanto precede deriva, ovviamente, la nullità parziale del contratto (in applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c.).’ (A. Nigro, , op. cit., in Ammortamento alla francese. Dopo le Sezioni Unite, a cura di A. A. Dolmetta e R. Marcelli, Ed. Pacini 2025).

[27] Lo spirito del presidio posto dall’ordinamento a tutela del prenditore, non sembra consentire che le condizioni relative alla corresponsione degli interessi possano condizionare la pattuizione stessa dei rimborsi; tanto più nell’ammortamento alla francese, dove, con la rata costante, anteponendo alla pattuizione la condizione di pagamento anticipato degli interessi maturati, si verrebbe a legittimare l’equivalenza finanziaria fra le due obbligazioni nell’interesse composto, replicando - senza alcun vantaggio per il prenditore e con la penalizzazione del pagamento anticipato - il medesimo esito economico della produzione di interessi su interessi.

[28] Il valore della rata costante impiegata nell’adempimento costituisce l’oggetto del contratto e tale valore, matematicamente, implica l’inclusione degli interessi su interessi. Di questo, e dell’inversione dei rimborsi pattuiti – giuridicamente non consentita, ma del tutto fisiologica nella matematica dell’interesse composto - ne danno ampia evidenza Fersini ed Olivieri: ‘La considerazione spesso utilizzata per affermare che nell’ammortamento alla francese non esiste il fenomeno del calcolo degli interessi sugli interessi già maturati è che, in ciascun periodo, la quota interessi è calcolata sul debito residuo nell’anno precedente, argomentando che di fatto ‘si pagano’ gli interessi solo sul capitale ancora da restituire ed escludendo la possibilità di calcolo degli interessi sulla componente di interessi composta. Tale affermazione ignora tutte le considerazioni espresse in questa nota e soprattutto il fatto che il debito residuo è funzione della quota capitale che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, che ricordiamo è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta. Non bisogna dimenticare che gli interessi ancorché ‘semplici’ nell’intervallo di tempo, supposto unitario, tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta. Il piano di ammortamento alla francese è un piano a rate prefissate che si suppongono tutte costanti. Il fatto che esista l’equivalenza finanziaria in capitalizzazione composta tra le rate che si versano e il debito inizialmente contratto deve necessariamente permeare tutto il piano di ammortamento e le grandezze che ivi vi compaiono. ...Questa equivalenza e le conseguenti considerazioni che in questa nota sono svolte permettono di mettere in luce che le quote interessi e, conseguentemente, le quote capitali possono essere scisse in modo da mettere in evidenza il fenomeno della capitalizzazione degli interessi e quindi il calcolo degli interessi su interessi gia` maturati. Se si volesse, con evidente semplicita`, spiegare quello che in questa nota si e` descritto si potrebbe osservare che nello Schema 2 le quote capitali ivi indicate risultano ‘invertite’ rispetto all’effettivo fenomeno, in quanto con ogni rata, la componente di capitale che si rimborsa e´ pari al suo iniziale valore attuale’. (P. Fersini-G. Olivieri, Sull’anatocismo nell’ammortamento alla francese, in Banche e Banc., 2015, 2).

[29] L’ammontare degli interessi oggetto di pagamento anticipato, se correttamente riferito ai rimborsi di capitale riportati nel pay off della pattuizione, preordinatamente determinati con il valore della rata costante, viene a ricomprendere interessi che esuberano l’ammontare maturato esigibile e, con esso, l’importo della rata pattuita.  Con riferimento all’esempio di Tav. 1, nel pay off del piano di ammortamento standardizzato, la 1° rata riporta interessi anticipati di € 100 che, se riferiti al rimborso di capitale di € 148,0 espresso nel pay off della pattuizione, eccedono il valore costante della rata pattuita.

Riporta A.A. Dolmetta come si sia da taluni sottolineato che la Cassazione 15130 del 2024 mescoli insieme il piano dell’esigibilità degli interessi con quello della maturazione dei medesimi, consentendo siano esigibili pure interessi non ancora prodotti, ritenendo tali profili “eterogenei”. Più propriamente detti profili risultano, sul piano matematico, univocamente unificati: più che interessi non ancora prodotti, si tratta di interessi non ancora esigibili.  Con l’inversione temporale dei rimborsi che hanno concorso a determinare la rata costante pattuita, si rendono esigibili interessi che propriamente, in base alla pattuizione della rata costante, pur maturati non risultano ancora esigibili, in quanto ‘ancorati’ ai rimborsi pattuiti. Rimane pertanto condivisibile quanto riferito da Nigro ‘di non avere proprio considerato, né compreso, “quello che costituisce il pivot dell’intero sistema dell’ammortamento alla francese, cioè del meccanismo di determinazione della rata di ammortamento e della sua portata”. (A. Nigro, L’ammortamento ‘‘alla francese’’ al vaglio delle Sezioni Unite: molte (rilevanti) certezze e qualche (anch’essa rilevante) incertezza, in Ammortamento alla francese. Dopo le Sezioni Unite, a cura di A. A. Dolmetta e R. Marcelli, Ed. Pacini 2025.

[30] Nel passaggio dalla pattuizione all’adempimento, con l’imputazione anticipata degli interessi maturati, una parte dei rimborsi di capitale espressi con la rata pattuita vengono (re)impiegati nel pagamento degli interessi, con ciò replicando il medesimo effetto dei finanziamenti con convenzione di rifinanziamento alla scadenza degli interessi corrisposti (Cfr.: nota n. 52).

[31] Il contenuto assolutamente univoco della spettanza degli interessi, in corrispondenza al tasso ex art. 1284 c.c., é richiamato dalla Cassazione 12276/10: ‘E’ giurisprudenza pacifica della Corte di legittimità quella per cui, in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, ai sensi dell’art. 1284, comma terzo, c.c. – che è norma imperativa – soltanto se abbia un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse. Il relativo tasso deve, quindi, risultare determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati’.

[32] La corrispondenza inversa si realizza esclusivamente fra l’obbligazione accessoria e l’utilizzo medio periodale del capitale capitale [Dm = (D0 + D1 + D2 + … Dn-1)/n], con Dk = debito residuo k-esimo, espressione di sintesi sulla quale si appunta l’equilibrio stesso del contratto espresso dal tasso ex art. 1284 c.c.:  tasso = monte interessi / utilizzo medio periodale del capitale x anni. Pertanto, ogni diverso scaglionamento dei rimborsi convenuti, che esprima il medesimo utilizzo medio periodale del capitale, restituisce - anche per il medesimo flusso di rate e, quindi, la medesima spettanza degli interessi pattuita - il medesimo tasso ex art. 1284 c.c. Mentre nel finanziamento alla francese, con il regime composto, a parità di tasso e rata costante, sussistono matematicamente infiniti piani di ammortamento che, nel rispetto del TAN = TAE pattuito, esprimono composizioni (quota capitale e quota interessi) diverse, ciascuna con un suo distinto prezzo ex art. 1284 c.c.

[33] Tali vincoli non si pongono nella matematica del regime composto. La pattuizione è governata dal tasso composto (TAE) che individua l’obbligazione accessoria, qualificandola come variabile indipendente: nell’adempimento, la distribuzione dei rimborsi viene ad assumere la veste di variabile dipendente, mutando in funzione del criterio di imputazione dell’obbligazione accessoria pattuita con la rata.

[34] La differenza fra matematica e diritto è sostanziale. In matematica, l’accordo prescinde dal menzionato ‘convitato di pietra’ espresso dai rimborsi di capitale ed è espresso esclusivamente dal piano di ammortamento che, in funzione dell’imputazione degli interessi corrisposti, individua, al tempo stesso, il relativo regime finanziario, semplice o composto corrispondente al tasso convenuto con i corrispondenti rimborsi che esprimono il finanziamento erogato. In diritto, il processo è inverso: l’accordo definisce compiutamente finanziamento e rimborsi ai quali corrisponde, in rapporto al tasso, l’ammontare della spettanza degli interessi maturati, indipendentemente dall’adempimento che deve restituire i termini della pattuizione. 

[35] La facoltà di impiegare liberamente il tasso convenuto nell’interesse semplice o composto verrebbe a ‘scardinare’ l’univocità convenzionale dell’unità di misurazione, minando radicalmente l’omogeneità dei prezzi di mercato e, con essa, la relativa efficienza. Osserva C. Sangermani Ritella: ‘La migliore obiezione è ricondotta alla violazione dell’art. 117 del TUB, posto che se il regime di capitalizzazione condiziona l’esborso non può che necessitarsi una sua pattuizione formale ai sensi del quarto comma della menzionata norma. D’altro lato si è osservato che includendo il pagamento del prezzo nell’oggetto del contratto, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione ne rende indeterminato ed indeterminabile ex art. 1346 c.c. l’oggetto rispondendo la lettera del contratto a due prezzi in antitesi tra loro’. C. Sangermani Ritella, ‘Accordi impliciti nella individuazione del prezzo ex art. 117 TUB. Riverbero di S.U. 15130/2024 sui finanziamenti a tasso variabile’, in ilcaso.it, 13 febbraio 2025.

[36] Osserva M. De Poli: ‘Se consideriamo che tutte le condizioni pattuite dalle parti, dunque anche quelle di carattere non economico, devono essere riprodotte in forma scritta, pena la loro nullità ex art. 117, 3° comma, ci rendiamo conto che, se non si vuole ritenerlo un inutile doppione del precetto formale, all’obbligo di “indicazione” delle condizioni economiche si deve chiedere di rispondere a finalità (di tutela della controparte bancaria) ulteriori rispetto a quelle assolte dall’imposizione dell’obbligo di redazione del contratto in forma scritta. (...) E allora si può pensare che il legislatore, forse ancor più coerentemente ai propositi di trasparenza, abbia voluto assegnare all’obbligo di “indicazione” delle condizioni economiche anche un altro fine, quello di rendere la regolamentazione contrattuale di questi aspetti la più chiara e puntuale possibile. Intesa in questo senso, la disposizione del 4° co. non punterebbe ad affermare quali condizioni del rapporto contrattuale debbano essere riprodotte in forma scritta – perché a tal fine risponde già il 1° comma – bensì in che modo quelle condizioni devono essere riprodotte. Pertanto, a schiette finalità di trasparenza, se per tale intendiamo quel complesso di regole sensibili non solo a ciò che si deve comunicare ma, anche, a come si comunica’. (M. De Poli, La contrattazione bancaria. Tra tutela della liquidità e obblighi di trasparenza. CEDAM, 2012, pag. 236).

[37] Per un finanziamento, ad es. di € 1.000 con rimborso in due rate annuali, l’obbligazione accessoria varia apprezzabilmente per il rimborso pattuito in € 200 il 1° anno e € 800 in 2° anno, o l’inverso, ancor prima e indipendentemente dalla scelta convenuta dalle parti, nell’imputazione degli interessi da corrispondere alle distinte scadenze. Per una spettanza degli interessi di € 180 riferita ad un finanziamento a due anni di € 1.000, il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. è sostanzialmente diverso: invertendo l’ordine dei rimborsi, marcatamente differente risulta l’utilizzo medio periodico del capitale convenuto al quale corrisponde il tasso convenzionale (10% per l’utilizzo medio di € 900 nel primo caso, 15% per l’utilizzo medio di € 600 nel secondo caso). L’assenso contrattuale preliminare deve necessariamente essere esteso al criterio di rimborso del capitale, che individua univocamente l’utilizzo medio del capitale, componente il denominatore del rapporto proporzionale espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. pattuito, senza il quale non sarebbe possibile definire l’obbligazione accessoria inclusa nella rata pattuita. Con il regime composto del finanziamento alla francese rileva esclusivamente l’importo della rata, non la sua composizione.

Sul necessario assenso contrattuale della velocità di rimborso del capitale, A.A. Dolmetta osserva: ‘Nei fatti, e al di là di ogni altra possibile complicazione, (non tutto, ma certo) molto del differenziale economico è composto proprio dalla dimensione – minore o maggiore – del capitale che, secondo una previsione che non può non appartenere alla predisposizione del prodotto, le singole rate andranno via via a restituire. (A.A. Dolmetta, A margine dell’ammortamento «alla francese»: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza, op. cit.).

[38] Con l’impiego del regime composto la variabile indipendente fissata in contratto attraverso il valore della rata è l’obbligazione accessoria, mentre la velocità di rimborso del capitale viene sottratta all’assenso pattizio, ancorché giuridicamente rimanga celata nella determinazione del valore della rata pattuita. Nell’adempimento, i rimborsi del capitale risultano modificati, in quanto espressi dai valori periodici che esitano in dipendenza del criterio di imputazione dell’obbligazione accessoria propedeuticamente convenuta nell’importo maggiorato. La direzione causale risulta invertita: non è più la gradualità del rimborso del capitale convenuta a produrre l’obbligazione accessoria maggiorata, bensì si realizza l’inverso. In tale inversione si configura, nell’adempimento, la violazione dell’autonomia giuridica delle due obbligazioni pattuite, richiamata dalla Cassazione 11400/14.

[39] A.A. Dolmetta, Efficienza del mercato e “favor naturalis” per le imprese bancarie, Riv. Dir. Civ. n. 5/2018.

[40] La Cassazione n.25205 del 2014 precisa che il rispetto della norma dettata dall’art. 1284 c.c., presuppone la conoscenza a priori dei dati necessari ‘per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto.  I dati ed il calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione’.

[41] L’artifizio della menzionata inversione dell’ordine temporale delle rate, che interviene nel passaggio dalla pattuizione all’adempimento, come detto, passa facilmente inosservato, risultando le rate di pari valore, tanto più che i rimborsi del capitale non vengono esplicitamente riportati in contratto, ma solo implicitamente dedotti dalla menzionata equivalenza finanziaria espressa nella rata. Nella Comunicazione della Commissione (2021/C 526/01) - relativa a ‘Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno’ - si riporta: ‘Un organo giurisdizionale nazionale ha ritenuto che un consumatore che si comporta in modo ragionevole non sia sospettoso e tenda a credere che le informazioni fornitegli siano veritiere e accurate. Un consumatore che si comporta in modo ragionevole non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche per reperire il contenuto accurato e completo del messaggio trasmessogli, a meno che il mittente non ponga in grande evidenza tale obbligo o vi faccia forte richiamo nel testo del messaggio.’

[42] A.A. Dolmetta, A margine dell’ammortamento «alla francese»: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza, op.  cit.

[43] A. Nigro, L’ammortamento ‘‘alla francese’’ al vaglio delle Sezioni Unite: molte (rilevanti) certezze e qualche (anch’essa rilevante) incertezza, in Ammortamento alla francese. Dopo le Sezioni Unite, a cura di A. A. Dolmetta e R. Marcelli, Ed. Pacini 2025.

[44] Il piano di ammortamento costituisce sì parte integrante del contratto di finanziamento ma, in quanto espressione dell’adempimento dei termini compiutamente definiti nella pattuizione delle due obbligazioni in rapporto al tasso convenuto, assolve esclusivamente una funzione dipendente e congruente con i termini stessi della pattuizione. Osserva C. Camardi: ‘posto che il contratto di mutuo deve contenere e di solito contiene tutti gli elementi idonei a determinare con chiarezza e trasparenza l'operazione finanziaria programmata, con particolare riguardo al tasso di interesse, alla maturazione degli interessi e alla relativa capitalizzazione, nei modi e nelle forme in cui è consentita, e alla durata, oltre che alle garanzie, etc; si può dire che il piano di ammortamento ne costituisce l'accordo esecutivo, nel quale le parti attuano e sviluppano matematicamente gli accordi già presi sui tassi e sulla durata del mutuo attraverso un prospetto di rate, delle quali si indica la scadenza esatta, nonché la composizione interna, con riguardo alla quota capitale e alla quota interessi. Il valore precettivo del piano di ammortamento, dunque, è innegabile, perché la scadenza delle singole rate, ad esempio, è decisiva per la definizione della diligenza del mutuatario e della puntualità del pagamento, nonché per l'eventuale messa in mora dello stesso, con tutte le conseguenze del caso; mentre la distribuzione delle stesse negli anni definisce la posizione del mutuatario con riguardo all'esercizio di altri eventuali diritti stabiliti nel contratto, ad esempio il diritto all'estinzione anticipata; e quella del mutuante con riguardo, ad esempio, al diritto alla risoluzione per inadempimento nel pagamento esatto e puntuale delle rate. E tuttavia tale valore precettivo andrebbe di regola individuato in ogni suo aspetto in relazione alle previsioni contenute nel contratto di mutuo, ed è perciò — se ci si consente il bisticcio — “mutuato” da quest'ultimo, del quale è accordo esecutivo, suscettibile perciò di oggettivo sviluppo sulla base delle regole tecniche matematiche normalmente adottate nella prassi degli operatori. ’ (C. Camardi, Mutuo bancario con piano di ammortamento “alla francese”, Nullità delle clausole sugli interessi e integrazione giudiziale, in Banca Borsa e Tit. cred., I, 2015).

[45] R. Pardolesi, puntando l’attenzione esclusivamente all’adempimento, osserva: ‘[A]nche nel piano per “quote capitali crescenti” [ammortamento alla francese, n.d.r.] è presente il regime composto, che non dipende dalla capitalizzazione periodica degli interessi, bensì dal pagamento periodico e prioritario degli interessi rispetto al capitale, che determina un corrispondente rallentamento della velocità di rimborso del capitale e un maggior ammontare complessivo degli interessi», aumento «corrispondente esattamente agli interessi anatocistici [ma prodotto esclusivamente dal capitale] in regime di interessi primari»’. (Cass., sez. un., 29 maggio 2024, n.15130, in Foro. It., 2024, 2036, con nota di R. Pardolesi, Chi tocca o fili … Ovvero le virtù composte dell’ammortamento alla francese).

[46] Con riguardo, in particolare, all’imputazione degli interessi Dolmetta aveva, altresì, precedentemente argomentato: ‘Secondo Lambertini (Interessi, Enc. Dir.X.III, Milano, 1972, 125, nota 130) il “patto di corresponsione anticipata degli interessi … può considerarsi valido”, fermo tuttavia restando il principio della necessaria giustificazione causale degli interessi percepiti».» e, ancora «il parallelismo sistematico con la vigente disciplina del fenomeno anatocistico implica infatti – non può non implicare - l’adozione di un regime di rigore particolare, in ragione appunto della peculiare gravosità del meccanismo.’ (A.A. Dolmetta, A margine dell’ammortamento «alla francese»: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza, op. cit.).

[47] Come riporta V. Barba ‘L’interesse anatocistico si differenzia dall’interesse semplice per il modo di essere computato e in ragione della regola di matematica finanziaria che ne controlla la determinazione quantitativa’. (V. Barba. Interessi dovuti per effetto dell’inderogabile divieto di anatocismo, Obbligazioni e Contratti. 2009, pag. 539).

[48] La convenzione del valore della rata (costante o meno) coniuga in sé l’assenso delle parti su due aspetti, che attengono distintamente alla pattuizione e all’adempimento. Con l’espressione del valore della rata, all’origine, nella pattuizione vengono distintamente individuati i rimborsi di capitale che, maggiorati dei relativi interessi, esprimono il montante corrispondente alla rata pattuita corrisposta ad ogni scadenza, nell’equivalenza finanziaria matematicamente espressa fra prestazione iniziale e controprestazione periodica; tale equivalenza, per il TAN convenuto, individua altresì univocamente la natura composta dell’algoritmo di impiego del tasso; al tempo stesso, risulta determinato l’importo complessivo della spettanza degli interessi (I = ∑ Rk – C) incluso nelle rate corrisposte. Ma, il valore della rata pattuita, come accennato, viene a condizionare anche l’esigibilità degli interessi: diversamente dalla matematica del regime composto, come illustrato, i rimborsi di capitale rimangono giuridicamente invariati nell’adempimento e, di riflesso, l’esigibilità rimane determinata per differenza dal valore della rata pattuita, nel medesimo pay off espresso nella pattuizione, dove l’esigibilità degli interessi maturati segue esclusivamente la sorte del capitale in scadenza.

[49] V. Farina rileva: ‘Non può invero trascurarsi come proprio nel piano di ammortamento cd. alla francese la composizione della rata sia caratterizzata dal regime di capitalizzazione composto. Il che, a tacer d’altro, implica una maggiorazione del costo del credito incidente direttamente sul monte interessi che, in assenza di allegazione al contratto del piano di ammortamento e comunque di esplicitazione di detto costo a mezzo di apposita previsione contrattuale, non è dato conoscere con esattezza’. (V. Farina, Piano di ammortamento alla francese: liceità, meritevolezza e trasparenza della relativa clausola, in Rivista di diritto bancario, n.1/2023). Esaminando l’equivalenza finanziaria impiegata nella definizione della rata pattuita in regime composto, si palesa sul piano teorico, con il tempo riportato all’esponente, la capitalizzazione degli interessi alle distinte scadenze, concretamente quantificabile nel pay off della pattuizione, individuato, nell’esempio di Tav. 1.B, nella produzione di € 472,5 di interessi primari, di frutto esclusivo del capitale e € 155,0 di interessi secondari.

[50] Come riportato nell’esempio allegato di Tav. 1 e Tav. 1bis:

i) se l’oggetto del contratto è espresso esclusivamente dal valore della rata costante determinato nell’importo (€ 162,7) che risponde, propriamente, nel pay off della pattuizione (Tav. 1.B), all’equivalenza finanziaria fra la prestazione dell’intermediario (€ 1.000) e le controprestazioni del prenditore espresse nell’interesse composto, con riferimento alla velocità di rimborso corrispondente alla progressione dei rimborsi esponenziale decrescente, data da:

Immagine rimossa.allora, la velocità di maturazione pattuita ricomprende interessi su interessi maturati e la velocità dei rimborsi decrescente pattuita (148,0; 134,5; …. 69,0; 62,7) rimane invertita nel piano di ammortamento standardizzato (Tav. 1.C/1.B);

ii) se, invece, l’oggetto della pattuizione è ricondotto direttamente alla progressione dei rimborsi esponenziali crescenti (62,7; 69,0; 75,9; …. 134,5; 148,0), la corrispondente equivalenza finanziaria, risulta espressa nel pay off della pattuizione, nell’interesse semplice (Tav. 1bis.D):

Immagine rimossa.

Il pay off dell’adempimento, per il vincolo della rata costante, corrispondente all’imputazione anticipata degli interessi maturati, risulta coincidente con il piano di ammortamento standardizzato (Tav. 1bis.C = Tav. 1C).

[51] Più in generale, per conseguire una diversa esigibilità, più anticipata, occorre necessariamente ricondurre l’oggetto del contratto alla distribuzione dei rimborsi che, solo se espressa nella proiezione esponenziale crescente, consente la completa esigibilità degli interessi, che può essere posta contrattualmente in alternativa alla costanza della rata. 

[52] Riporta Dolmetta: ‘Lungi dal costituire momento costitutivo dell’ammortamento alla francese, la rata costante rappresenta, dunque, solo uno dei possibili profili del meccanismo di ammortamento che nel concreto viene posto in essere (di per sé, un accessorio)’. (A.A. Dolmetta, A margine dell’ammortamento «alla francese»: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza, op.  cit.).

[53] Con riferimento all’adempimento, L. Peccati precisa: ‘Nel caso d’intertempo annuo, matematicamente, periodo =1, la formula si riduce a: interessi = debito x tasso, che fa, indebitamente, pensare a interessi semplici, mentre, concettualmente, sono composti (L. Peccati, Angolo 4, Consulenti Bancari Online.it, giugno 2020). Analogamente Fersini ed Olivieri (Cfr.: nota 19).

[54] Qualunque approccio matematico che - avulso dal quadro giuridico che presiede la pattuizione - circoscriva l’analisi alle modalità tecniche che presiedono il piano di ammortamento, rilevando l’assenza di interessi su interessi e di ogni forma di incongruenza, rimane un mero esercizio numerico che, seppur informato ai più rigorosi principi della scienza finanziaria, è suscettibile di pervenire a conclusioni fuorvianti, sul piano giuridico errate. In un recente Rapporto curato dal prof. F. Pressacco, esprimente l’opinione dell’autore – più che la posizione dell’AMASES, Associazione dei matematici, dove nella compagine degli associati interpellati nella giornata di studio del 21 febbraio 2021 sono emerse diffuse valutazioni dissenzienti, successivamente escluse nella redazione del Rapporto stesso – premettendo generici principi di diritto, si conclude il quadro giuridico affermando: ‘Dall’obbligatorietà del regime composto nell’operazione di riscatto di una rendita perpetua discende (vista l’analogia) la piena legittimità di contratti di mutuo caratterizzati da equivalenza finanziaria in regime composto’. Con tale pregiudizievole analogia, si tralascia di considerare quanto espresso dallo stesso prof. Pressacco in un precedente intervento: ‘Certo, ceteris paribus, è incontestabile che nelle operazioni di mutuo il regime di capitalizzazione semplice è, per il debitore, più vantaggioso del regime di capitalizzazione composta’. L’analisi tecnica sviluppata nel Rapporto si accentra esaustivamente nella matematica dell’adempimento espresso dal piano di ammortamento; omettendo completamente ogni esame dei rapporti con la pattuizione, non si scorge alcuna criticità di anatocismo: dichiarando, altresì, estranei al campo di competenza matematica, ogni aspetto di trasparenza, determinatezza e rispetto dell’art. 1284 c.c., si perviene alla conclusione: ‘i piani tradizionalmente utilizzati (italiano – quota capitale costante; francese – rata costante) sono pienamente compatibili con la normativa vigente e non presentano profili di illegittimità’. Come si osservava prima del Rapporto: ‘Importa rilevare che, in generale, le modalità di formazione dell’interesse (se si vuole: la velocità con cui il capitale investito cresce al passare del tempo) non ha niente a che fare con quella secondo la quale l’interesse prodotto viene staccato e reso disponibile. In particolare, questa osservazione vale con riferimento alle espressioni legge dell’interesse semplice e dell’interesse composto: esse fanno riferimento, appunto, solo alla regola secondo cui l’interesse via via si genera al passare del tempo’. (F. Cacciafesta, In che senso l’ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo, Politeia, n. 120, 2015, pag. 24 segg.).

[55] Osserva F. Quarta: ‘l’art. 1283 c.c. circoscrive ulteriormente il contenuto dell’eventuale patto sulla produzione di interessi, precisando che, al di fuori delle due circostanze descritte nella stessa norma, non possono maturare nuovi interessi su interessi scaduti e non ancora pagati (vuoi perché esigibili ma rimasti inadempiuti o perché, sulla base del titolo, trattasi di interessi solo contabilmente scaduti ma non ancora esigibili)29; infine, l’art. 821, comma 3, c.c. prescrive che gli interessi si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (al tasso legale, in mancanza di un diversa pattuizione, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c.). Qualsiasi deviazione dalla disciplina di default prescritta dalla legge, per avere effetto, non può fare a meno di transitare per un accordo scritto (art. 117 TUB). L’indicazione in contratto del solo risultato (ottenuto mediante applicazione di regole contabili diverse da quelle innanzi definite di default) non pare sufficiente né a fini di trasparenza né a fini di determinatezza dell’oggetto del contratto; ciò non soltanto perché il diritto speciale dei contratti di banca pone un onere di forma scritta per qualsiasi regola di fonte pattizia, ma soprattutto perché diversamente opinando – se, cioè, si ritenesse il TAN variamente e insindacabilmente declinabile su iniziativa di una sola parte senza il consenso dell’altra – si avallerebbe un’ipotesi di arbitraggio unilaterale, non ancora sufficientemente indagata nell’ordinamento giuridico vigente. (F. Quarta, Trasparenza e determinatezza dell’oggetto nei contratti di finanziamento con “ammortamento alla francese”. Commento a Collegio di Coordinamento ABF, 8 novembre 2022, n. 14376, Rivista di Diritto Bancario, n.4 2022).

Nell’accordo negoziale del finanziamento alla francese si ravvisa un’omissione che investe il criterio di determinazione dei patti contrattuali ex art. 1346 c.c., relativi al valore della rata e ai criteri di imputazione adottati nell’adempimento: il prenditore rimane completamente ignaro della penalizzazione implicita nel piano di ammortamento standardizzato. Si ravvisa una pratica commerciale idonea a falsare in misura rilevante la scelta del consumatore medio; nella circostanza, sopravanzando le criticità giuridiche, si ravvisano pregnanti elementi configuranti, altresì, ‘clausole abusive’. In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto; ed  inoltre nel paragrafo 2 dello stesso articolo si prevede: Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

[56] Si configurano nella circostanza, come descritto dalla Cassazione S.U. n. 21095/04, ‘clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, (…) sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare’.

Osserva R. Corona: ‘la possibilità della banca di comporre le rate in diversi modi, alcuni più onerosi di altri, da un lato, e la mancata comunicazione circa l’opportunità dall’altro, integrino una lesione della libertà di autodeterminazione negoziale del mutuatario, che addiviene alla stipulazione di un contratto valido ma svantaggioso. Ciò tenuto conto del fatto che il regime finanziario rileva ai sensi dell’art. 1337 c.c. non solo in quanto dato che incide sul costo del denaro e, di conseguenza, nell’economia della fattispecie, ma in quanto elemento non conoscibile con l’ordinaria diligenza, richiedendosi una competenza matematica finanziaria tutt’altro che scontata’. (R. Corona, Mutuo e ammortamento alla francese: le Sezioni Unite mettono il punto?, Banca, Borsa e Tit. cred., n. 4 2025).

[57]Al riguardo l’’esperienza ha mostrato che il divieto di anatocismo può essere facilmente eluso attraverso convenzioni di forme di roll over di finanziamento. Se si prevede nel contratto il finanziamento ad un anno e contestualmente anche il rifinanziamento per un ulteriore anno per il montante scaduto, ancorché  nella circostanza gli interessi maturati vengano ad assumere una natura formalmente primaria, sarebbe palese l’elusione del disposto normativo: la scadenza al primo anno di capitale ed interessi, posta in uno con il rifinanziamento, costituisce nella circostanza una mera formalità, una clausola di stile senza spostamento alcuno di liquidità, funzionale esclusivamente a trasfigurare l’obbligazione accessoria in principale. L’elusione si potrebbe configurare anche nel roll over parziale, ad esempio per quota parte (50%): se per un finanziamento fosse previsto in contratto il pagamento, al termine del primo anno, del primo 50% con i relativi interessi e il contestuale rifinanziamento dell’altro 50% con i relativi interessi, la previsione stessa del futuro rifinanziamento, viene a costituire un agevole escamotage per mascherare la capitalizzazione, seppur parziale, degli interessi dovuti alla scadenza. Tale formulazione parziale di roll over, sul piano tecnico e giuridico, risulta del tutto identica a quanto previsto nell’ammortamento alla francese. L’accostamento dell’ammortamento alla francese ad un parziale rifinanziamento rimane di facile evidenza. Ad es.: il finanziamento al 10% ad un anno di € 200, con rifinanziamento di € 104,76 al termine dell’anno, risulta tecnicamente intercambiabile con l’ammortamento a rata costante di € 115,24 su due anni.Immagine rimossa.

Nel finanziamento alla francese tale roll over, nella forma parziale, si replica tante volte quante sono le rate di ammortamento. La dinamica del roll over dei rimborsi si riflette sul prezzo ex art. 1284 c.c. in termini identici a quelli riscontrabili nei roll over dei finanziamenti: anche questi ultimi, con la trasmutazione degli interessi in capitale, esprimono il prezzo ex art. 1284 c.c. pari al TAN, ogni volta calcolato sul montante rifinanziato. Nella rata in scadenza, con l’imputazione di tutti gli interessi maturati nel periodo, per la parte anticipata, rispetto a quanto previsto nella pattuizione della rata, si configura un (ri)finanziamento, che trasposto al capitale corrisponde ai menzionati roll over dei rimborsi.

[58] Nell’Abstract al Convegno 31 gennaio 2024 (refuso 2023), Mutuo bancario con ammortamento alla francese (in Cassazione .it) si riporta: Molti studiosi del diritto (Cass. civ., sez. trib., 2 ottobre 2023, n. 27823) trascurano un dato importante: nell'ammortamento alla francese con capitalizzazione la quota interessi è calcolata sul "debito residuo", e non sul "capitale residuo", ed il debito residuo è comprensivo di capitale + interessi. Inoltre, pagamento degli interessi scaduti (art. 1194 c.c.), vuol dire inequivocabilmente che gli interessi non scaduti non possono produrre altri interessi. Ora nel momento in cui si stipula un contratto, nessun interesse è scaduto, ma se ho calcolato il piano di ammortamento in regime composto ciò comporta conseguenze patrimoniali per il mutuatario. Per quanto riguarda poi l'art. 821 comma 3 c.c. non è vero che la progressione può essere geometrica, infatti, afferma che gli interessi maturano giorno PER giorno e non giorno SU giorno, e le differenti pronunce di legittimità stabiliscono che nel caso di calcolo degli interessi per frazioni di anno, l'importo degli interessi annuale deve essere diviso per 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni della frazione di anno: ebbene questo accade solo in regime semplice e non in regime composto.

Nulla impedisce all’intermediario creditizio di esprimere il costo del finanziamento nell’interesse semplice, come indicato dall’art. 1284 c.c., riportando in contratto il tasso più alto, che lasci immutato il costo del servizio prestato: si evitano in tal modo facili fraintendimenti ed equivoci nei quali potrebbe incorrere l’operatore retail con la metrica dell’interesse composto. L’evidenza di un tasso più alto può determinare un temperamento della domanda di credito ma presenta più significativi riflessi di trasparenza e consapevolezza nel rapporto di credito, prodromi indefettibili al perseguimento di un corretto rapporto fra mutuante e mutuatario.

[59] A. Nigro, ‘La legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: note introduttive’, in Dir. Banc., 1992, I, p. 421; I.D. L’anatocismo nei rapporti bancari, una storia infinita? In Dir. Banca e merc. Fin., 2001, 269 ss. Ad analoga indicazione fa riferimento, nell’ambito di un rapporto di conto corrente, una sentenza della Cassazione del 2020: ‘Non vi è dubbio che il debito di interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell’anatocismo’. (Cass. N. 9141 del 19 maggio 2020, Pres. De Chiara, Rel. Fidanza, Cfr. anche Cass. n. 3858/2021 e n. 10941/2016).

[60] Secondo Libertini il patto di corresponsione anticipata degli interessi può considerarsi valido fermo, tuttavia, restando il principio della necessaria giustificazione causale degli interessi percepiti (Libertini, Interessi, Enc., dir., XXII, Milano, 1972, 125, nt. 130). Si pone a questo riguardo un vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. esteso nella circostanza agli aspetti segnalati dalla Cassazione 5657 del 2/2/2023: (a) attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per l'altra (sentenze 22950/15; 19559/15); (b) porre una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra (sentenze 4222/17; 3080/13; 12454/09; 1898/00; 9975/95); (c) costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti (sentenza 14343/09).

[61] Le discrasie descritte, per contratti di adesione, predisposti unilateralmente dall’intermediario, viziano alla radice l’espressione del consenso negoziale: rimane assodata la circonvenzione del ‘consumatore medio’, aspetto che, da solo, può propriamente giustificare l’intervento dell’AGCM. Nella circostanza, infatti, si configura un’‘omissione ingannevole’ con la quale il professionista occulta (nella pattuizione) e presenta in modo incomprensibile, ambiguo e intempestivo (piano di ammortamento standardizzato), le informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per assumere una decisione consapevole; per giunta, senza indicare ed illustrare i significativi riflessi economici, che rimangono celatamente conseguiti a totale beneficio del professionista stesso.

[62] A.A. Dolmetta, A margine dell’ammortamento «alla francese»: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza, in Banca, borsa, titoli di credito, n.5/2022.

[63] Se nella pattuizione la misura del valore della spettanza è stata metaforicamente definita nella misura (tasso) espressa in chilometri - corrispondenti, al di fuori della metafora, al tasso di proporzionalità ex art. 1284 c.c. - nell’adempimento, rimane metaforicamente ininfluente l’impiego della misura, espressa in chilometri o in miglia, nel calcolo della debenza da corrispondere alle distinte scadenze nel medesimo importo pattuito. Ritornando alla metafora, pattuendo, invece, in contratto la distanza di 10 espressa in miglia, è possibile, nell’adempimento, percorrere 16 chilometri, ma in tal modo si mistifica la misura (art. 1284 c.c.)  del prezzo (distanza) espressa in contratto ed offerto al mercato.

[64] Nel diverso, e finanziariamente equivalente, criterio di imputazione degli interessi composti riferiti alla quota capitale in scadenza, nel quale viene meno l’anticipazione del pagamento degli interessi maturati, matematicamente, sia l’ammortamento alla francese (Tav. 1.B) che quello all’italiana (Tav. 2.B), presentano la lievitazione esponenziale anatocistica. In questo alternativo criterio di imputazione - dove entrambe le tipologie di ammortamento sono omogeneamente gravate degli interessi capitalizzati – il valore dell’obbligazione accessoria relativa all’ammortamento alla francese rimane inferiore all’obbligazione accessoria relativa all’ammortamento all’italiana, come anche nel pay off della pattuizione in regime semplice (Tav. 1.A e 2.A).

[65] Il TAE mette il turbo alla velocità di maturazione degli interessi e, in un tempo minore (aliquota), percorre una distanza maggiore (ammontare interessi), la quale, per un motore ordinario, richiede un tempo maggiore (aliquota).

[66] Il confronto di mercato fra le due tipologie di finanziamento - prima ancora dell’adempimento espresso dal piano di ammortamento standardizzato – va, più compiutamente, ricondotto al prezzo di offerta espresso dall’ammontare degli interessi riportati nel pay off della pattuizione. Nei termini pattuiti, sia nel regime semplice (Tav. 1.A e 2.A) che in quello composto (Tav. 1.B e 2.B), l’ammontare della spettanza degli interessi pattuiti nell’ammortamento francese rimane inferiore, in quanto riferito ad una maggiore velocità di rimborso del capitale, espressione dell’utilizzo periodale medio inferiore (€ 495,3 contro € 550,0 nel regime semplice; € 472,5 contro € 550,0 nel regime composto). Il rapporto fra le due tipologie di finanziamento si inverte, invece, nell’adempimento espresso dal piano di ammortamento standardizzato.

[67] Nella circostanza, con l’imputazione degli interessi maturati ad ogni scadenza, riferita ai rimborsi marcatamente procrastinati nel periodo, il corrispondente TAN dell’art. 1284 c.c. viene a coincidere con il TAE.

[68] Il divario si accresce ulteriormente nei finanziamenti alla francese con rata infrannuale, che copre la parte prevalente del credito al consumo. Nella rata infrannuale, per giunta, - a seguito dell’escamotage di riferire i calcoli della rata e dell’imputazione periodica degli interessi, al tasso periodico - si viene a determinare un’ulteriore ‘dominanza’ delle periodicità minori su quelle a periodicità maggiore, dovuta ad un’impropria relazione matematica che converte la capitalizzazione annuale in quella infrannuale. Diversamente dagli intermediari creditizi, al tasso equivalente è rimasto informato il criterio adottato dall’INPS, reperibile sul sito dell’Istituto. La discrasia del TAN nell’impiego del regime composto infrannuale interessa anche le analoghe operazioni di leasing a canone costante. La problematica non investe, invece, il finanziamento all’italiana, in quanto non vi è alcuna determinazione della rata in regime composto, e nel pay off della pattuizione il tasso è impiegato in regime semplice: di riflesso. rimane corretto, nel pay off dei pagamenti periodici, impiegare il rapporto proporzionale TAN/m.  (Cfr.: R. Marcelli. La Cassazione S.U. n. 15130/24. Un «ammortamento standardizzato tradizionale» predisposto ad uso e beneficio degli intermediari, in Ammortamento alla francese. Dopo le Sezioni Unite, a cura di A. A. Dolmetta e R. Marcelli, Ed. Pacini 2025).

[69] Poiché di regola nel regime semplice, il TAE è inferiore al TAN convenuto, la presenza stessa, nell’adempimento, di un TAE pari o maggiore del TAN = tasso ex art. 1284 c.c. palesa, sul piano matematico, il regime composto che presiede, a monte, l’operazione di finanziamento pattuita, la cui omissione in contratto – in termini analoghi a quanto già riscontrato dalla Cassazione per i conti correnti - richiama quanto disposto dall’art. 6 della Delibera CICR 9/2/2000: ‘Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto’. Per i finanziamenti ad ammortamento progressivo si riscontra, infatti, quanto già espresso per i conti correnti dalla Cassazione n. 4321/2022 (e 18664/2023): ‘la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione … il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata la pattuizione dell’anatocismo’. Nei conti correnti l’omissione interessa il regime di capitalizzazione composta infrannuale impiegato e il relativo TAE, mentre nei finanziamenti in parola, l’omissione riguarda il regime di capitalizzazione e il tasso ex art. 1284 c.c., corrispondente al TAE indicato in contratto impiegato nella determinazione della rata.

[70] Poiché nei finanziamenti ad ammortamento progressivo l’ammontare dell’obbligazione accessoria, come illustrato, è funzione matematica - oltre che dell’algoritmo impiegato (semplice o composto) adottato nel calcolo del prezzo (TAN) – anche dell’utilizzo del capitale che periodicamente residua dai rimborsi periodici convenuti, l’omogeneità di confronto, nella medesima metrica, si completa esplicitando nell’offerta anche il criterio che presiede la velocità di rimborso.

Immagine rimossa.

[71] Nell’ammortamento alla francese la rata costante può agevolmente essere accompagnata da una diversa, più accelerata velocità di rimborso del capitale. La rata costante, nel rapporto proporzionale del tasso ex art. 1284 c.c., anziché quello esponenziale dell’interesse composto, può essere agevolmente riferita a scaglionamenti di rimborsi diversi, più accelerati, pur anche con quote capitale crescenti e, corrispondentemente, quote interessi decrescenti. Risulta più equo, trasparente e funzionale all’efficienza stessa del mercato del credito, lasciare al prenditore la scelta delle modalità di rimborso più congeniali alle proprie esigenze e disponibilità. (Cfr.: R. Marcelli. La Cassazione S.U. n. 15130/24. Un «ammortamento standardizzato tradizionale» predisposto ad uso e beneficio degli intermediari, in Ammortamento alla francese. Dopo le Sezioni Unite, a cura di A. A. Dolmetta e R. Marcelli, Ed. Pacini 2025).

[72] Osservano Colangelo e Maggiolino: ‘nel caso di consumatori condizionati da informazioni indebitamente convincenti, potrebbe accadere che quei consumatori non si percepiscano neanche come scontenti o manipolati e dunque che non abbiano motivi e ragioni per voler favorire un’impresa altra rispetto a quella che ha offerto loro informazioni profilate’ … ‘se si ritenesse che la manipolazione dell’informazione impedisca anche agli anticorpi insiti nel funzionamento del mercato di agire, si potrebbe considerare l’elaborazione di una nuova disposizione – evidentemente regolatoria – che sancisse l’illeceità di qualsiasi forma di manipolazione dell’informazione di là dal potere di mercato detenuto dall’impresa considerata. E ciò perché evidentemente staremmo valutando un caso di fallimento del mercato, dove sarebbero primariamente delle caratteristiche intrinseche alla domanda e all’offerta e non delle singole condotte delle imprese a impedire il funzionamento del meccanismo del mercato’ (M. Colangelo, M. Maggiolino, La manipolazione dell’informazione come illecito antitrust, in Rivista del Diritto Commerciale, N. 1/2019)

[73]Si tratta di elementi – la mancanza di trasparenza, l’unilateralità e arbitrarietà nell’attribuzione dei costi e quindi nella determinazione del prezzo del corrispettivo, l’occultamento di componenti rilevanti dei costi – che sono tipici di mercati nei quali vi è grande asimmetria tra le parti del contratto, ma che sono certamente aggravati laddove è consentito agli operatori economici di agire senza tener conto delle regole della concorrenza. (...) Se la banca ha opposto ogni possibile resistenza ad un cambiamento, le ragioni sono da ricercare nella tutt’altro che realizzata concorrenza del sistema bancario, che costituisce uno dei profili di maggiore inefficienza del nostro sistema economico con tutti i riflessi sul piano dei rapporti giuridici tra i privati’ (B. Inzitari, Interessi, Giappichelli Ed. 2017).

[74] Troppo spesso gli intermediari adottano involuzioni matematiche di dubbia utilità e chiarezza, che consentono di prevaricare finanche elementari principi di trasparenza e correttezza, confidando nella generale acquiescenza della clientela a subire le condizioni poste nei contratti di adesione.[74] Si confida, infatti, nei consistenti benefici apportati a bilancio, prima che, a distanza di tempo, si realizzino i riflessi economici derivati, solo tardivamente, dalle ricorrenti vertenze seriali che, per converso, impegnano, oltre ogni ragionevole e fisiologica misura, la Magistratura, con le conseguenti ricadute in termini di costi della giustizia, di oneri sociali ed economici sulla platea dell’utenza del credito e, non da ultimo, di pregiudizio del mercato.

[75] Anche la condizione non di prezzo’ relativa alla periodicità delle rate non è posta in una posizione neutrale nei confronti del mercato. Nelle scelte di politica commerciale, il tasso effettivo dei pagamenti infrannuali rimane per l’intermediario tanto maggiore quanto più breve è la periodicità.

[76] Neil W. Averitt, The Many Benefits of thinking in Terms of “Consumer Choice”, University of Baltimore Law Rwviww, Volume 53, 2024.

[77] Le connotazioni assunte dal comparto dei finanziamenti con ammortamento richiamano d’appresso un abuso di posizione dominante, espressa in forma collettiva. Come accennato, gli intermediari creditizi, titolari di un’attività riservata, già da lungo tempo, vengono adottando una condotta uniformata, presentandosi sul comparto di mercato in oggetto con offerte significativamente standardizzate, sia nella struttura giuridica che economica. Al riguardo giova osservare che il combinato disposto dell’art. 102 e art. 106 TFUE impedisce allo Stato membro di emanare o mantenere ‘nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi’. La Corte di Giustizia europea ha avuto modo di chiarire che nel caso di un conflitto tra le disposizioni della Direttiva 2011/83/Ue e le altre norme europee che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevale la disciplina speciale, riconoscendo, pertanto, la legittimazione attiva all’esercizio dei poteri sanzionatori da parte dell’AGCM, anche laddove il settore economico di riferimento sia regolamentato.

Considerata altresì l’eterointegrazione dell’ordinamento comunitario nell’ordinamento interno, con il conseguente profilarsi di una graduazione di livelli normativi all’interno dello stesso ordinamento che vede quello comunitario imporsi alla norma interna e porsi quindi come sindacato di legittimità della norma interna, eventuali perplessità sull’estensione giuridica della tutela del consumatore in merito al principio di trasparenza, possono orientare il giudice di merito a rimettere la questione alla Corte di Giustizia Europea, nell’efficacia precettiva di derivazione comunitaria, nei rapporti tra consociati, compresi quelli legati da un rapporto bancario.

[78] Osservano F. Ghezzi e G. Olivieri: ‘L’accertamento della violazione della disciplina antitrust prescinde dall’assunzione di un’obbligazione giuridicamente vincolante e si fonda invece sulla consapevolezza dell’anticoncorrenzialità del comportamento.(…) Così per stabilire l’esistenza di un accordo è sufficiente «che le imprese interessate abbiano manifestato in qualsiasi forma, anche tacita, una convergente volontà di operare sul mercato con determinate modalità, limitando reciprocamente le loro politice commerciali (Trib. UE, T-18/03, CD Contact, in Racc. 2009, II-1021)»’. (F. Ghezzi, G. Olivieri, Diritto antitrust, Pag. 993 e seg., Giappichelli, 2023).

Cass., Sez. I, 1° febbraio 1999, n. 827 riporta: ‘la nozione di “intesa” è oggettiva e, come si è detto, tipicamente comportamentale anziché formale, avente al centro l’effettività del contenuto anticoncorrenziale ovvero l’effettività di un atteggiamento comunque realizzato che tende a sostituire la competizione che la concorrenza comporta con una collaborazione pratica’. Cass. S.U., 4 febbraio 2005, n. 2207: ‘L’art 2 della legge antitrust chiarisce che “sono considerati intese” una serie di comportamenti, come gli accordi, le pratiche concordate ed addirittura le deliberazioni di consorzi ed associazioni di imprese. Essi sono vietati se hanno “per oggetto o per effetto di ridurre o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza......’ Pertanto, se al di là della loro veste giuridico formale, tali attività in realtà mirano ad eliminare ovvero addirittura eliminano o riducono la autonomia di mercato dei soggetti che le compiono, esse integrano l’illecito di cui si tratta’.

Occorre altresì osservare che l’art. 1, co.4, l. 287/1990 impone all’interprete di fare riferimento ai principi dell’ordinamento della Comunità europea in materia di disciplina della concorrenza, estesi quindi anche alla giurisprudenza della Corte Europea. Al riguardo il Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 ottobre 2020, n. 5885 ha avuto modo di precisare: ’Anche secondo la giurisprudenza comunitaria “accordi” e “pratiche concordate” sono forme collusive che condividono la medesima natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme in cui esse si manifestano (Cfr. Corte Giust. UE, 5 dicembre 2013, C-49/11P), corrispondendo, in particolare, le “pratiche concordate” a una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza’.

[79] Nella circostanza, non appare affatto colmato quello ‘squilibrio originario del sinallagma’ e superato quell’’impedimento all’esercizio della facoltà di verifica della correttezza del rilievo degli elementi e di applicazione dei parametri’ Cass. n. 16907/2019). Osserva M.A. Astone, ‘assumono centralità i requisiti del rispetto delle regole formali e della chiarezza e comprensibilità del contenuto. In tale contesto, l’oscurità e l’incomprensibilità diventano indici sicuri di vessatorietà, come afferma la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia europea che, a fronte dell’irrilevanza della congruità economica della clausola, ha valorizzato il requisito della “chiarezza e comprensibilità di una clausola contrattuale, quale elemento di cui il giudice deve tener conto nell’ambito dell’esame del carattere abusivo di tale clausola” (Corte giust. 3 ottobre 2019, C-621/17, Gyula Kiss contro CIB Bank Zrt ed altri).(…) Poiché, tra l’altro, le clausole possono riguardare anche l’oggetto principale del contratto, le informazioni devono conformarsi alla natura e all’oggetto delle prestazioni, devono anche contenere indicazioni, elementi, formule o simulazioni che consentono di avere una adeguata previsione dei costi. L’adempimento degli obblighi informativi si impone oltretutto quando la clausola è relativa all’oggetto principale del contratto o al prezzo, al fine di evitare al professionista di incorrere nella rimozione o nella dichiarazione di nullità della clausola, per oscurità e in deroga all’art. 34, e non dell’intero contratto, se ciò non pregiudica il consumatore stesso’ (M.A. Astone, I contratti del consumatore e clausole abusive: significativo squilibrio e dovere di trasparenza nell’interpretazione della giurisprudenza, Accademia, aprile 2024).

[80] Il tasso convenuto, prima espresso nel prezzo offerto con il TAN corrispondente al TAE per la rata riportata in contratto, viene successivamente adottato nel rapporto proporzionale ex art. 1284 c.c. nel piano di ammortamento standardizzato, per una velocità di rimborso invertita, marcatamente decelerata. Ciò induce in inganno il consumatore, mentre al prenditore più attento e familiare con la matematica, che pure ha scorto nella pattuizione della rata una velocità dei rimborsi marcatamente più accelerata, nell’inversione della successione dele rate costanti del piano di ammortamento standardizzato, può facilmente sfuggire la diversa composizione delle stesse.

[81] Nella circostanza l’AGCM aveva espresso l’avviso che ‘ciascuna clausola abbia una rilevanza economica, quindi suscettibile di un contenuto concorrenziale, concludeva che ogni standardizzazione rappresenti comunque in sè una preclusione alla concorrenza, indipendentemente dall’effetto direttamente distributivo di ogni singola clausola’. La Banca d’Italia aveva, altresì, ravvisato elementi suscettibili di essere approfonditi sotto l’aspetto di una posizione dominante collettiva. ‘La Banca d’Italia ritiene che un’indagine su questo punto esuli dal presente procedimento; tale fattispecie, infatti, non può essere valutata in relazione alla predisposizione e divulgazione da parte dell’ABI di contratti tipo ma con riferimento ai comportamenti fattuali delle banche sul mercato (cfr. Tribunale di Primo Grado delle Comunità, decisione del 10 marzo 1992, Vetro Piano Italia, considerando 350)’.

[82] Ad es., per un finanziamento con ammortamento alla francese al 10%, rimborsabile in 30 anni con rate mensili, poco meno del 50% rimane rimborsato nell’ultimo quinto del periodo.

Il menzionato rischio e l’onere implicito rimangono ulteriormente accentuati nel caso in cui la convenzione di adeguamento al variare del tasso, non si limita ad adeguare la quota interessi, ma prevede, ad ogni variazione del tasso di riferimento, la rideterminazione dell’intera rata. Con tale operazione si modera la variazione dell’importo della rata, a scapito dei rimborsi del capitale che, in caso di aumento dei tassi risultano ancor più procrastinati, con i debiti riflessi in tema di interessi. In tal modo, con il complesso ed articolato tecnicismo, il rischio di variabilità viene esteso, in termini alquanto opachi, oltre alla determinazione dell’obbligazione accessoria, alla determinazione stessa dell’utilizzo periodico del capitale.

Mentre per la rideterminazione della rata limitata alla variazione degli interessi, l’indicazione contrattuale rimane alquanto chiara, nella diversa rideterminazione di entrambe le componenti l’indicazione contrattuale presenta margini di apprezzabile opacità, facendo semplicemente riferimento alla rideterminazione della rata, omettendo – come del resto nella pattuizione della rata – l’indicazione tecnica relativa al calcolo di tale rideterminazione. Esempi tratti da alcuni contratti:

  1.  Variazione dei soli interessi inclusi nella rata: ‘La variazione del tasso avrà quale effetto la rideterminazione dell’importo delle rate nella sola componente della quota interessi restando le quota capitale immutate rispetto a quelle indicate nel citato piano di ammortamento’. (Banca Etruria, ora Intesa).

b.1) ‘Le variazioni del tasso di interesse comporteranno la rideterminazione delle rate previste nell’allegato piano di ammortamento’. (Banca del Fucino).

b.2) ‘La variazione del tasso, per applicazione del sistema di calcolo detto “alla francese” (rata di importo complessivo costante a parità di tasso), avrà quale effetto la rideterminazione dell’importo delle rate e del piano di ammortamento sia in linea interessi che in linea capitale sulla base del capitale residuo dopo il pagamento della rata non interessata dalla variazione del tasso e della durata residua del periodo di ammortamento’. (Banca Etruria, ora Intesa).

[83] Le circostanze ce si ravvisano nel piano di ammortamento standardizzato del finanziamento alla francese, richiamano d’appresso quando stabilito dalla Cassazione 12889/2021: ‘la funzione di trasparenza quale valore che merita di essere in sé e per sé considerato per la sua idoneità ad incidere sull’equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto’, e ‘tale da garantire l’equilibrio economico del contratto la cui violazione determina un vizio del consenso’; viene colta la divergenza fra il tasso pattuito e l’importo degli interessi: ‘L’utilizzatore avrebbe formato la propria volontà sul tasso indicato in contratto, ma non sarebbe stato oggetto di accordo che le rate fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l’importo degli interessi’; nella circostanza la Cassazione ravvisa la sanzione dell’art. 117 TUB propria alle circostanze sopra descritte quando: ‘ … il tasso sia indicato in contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell’operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell’operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell’utilizzatore’.

[84] Nell’adempimento espresso dal piano di ammortamento standardizzato, l’evidenza del calcolo degli interessi semplici riferiti al debito residuo ha favorito un rilevante fattore di misleading che, sospinto nel mainstreaming, ha assunto le fattezze di un pregiudizio ‘autoritario’. Come riporta J.H. Newman (Discorsi sul pregiudizio), ogni opinione maturata nel tempo certamente ha, e deve avere, una sua forza, che è direttamente proporzionale alla fondatezza e attendibilità o autorità delle ragioni e delle testimonianze cui deve la sua genesi e il suo consolidarsi: vale però, al pari di ogni sapere, anche il più rigoroso, ‘fin a prova contraria’. Ogni appagamento di ‘verità assoluta e incontrovertibile’ ha il tratto dell’autismo di pensiero, ricondotto a stereotipi che privano di riflessione e attenzione le smentite, trasformando l’opinione previa, o pre-giudizio, nell’accezione negativa del termine.

[85] Al riguardo osserva A.A. Dolmetta: ‘Del resto, visto che a connotare in modo determinante l’ammortamento alla francese è – secondo quanto comunemente si opina – il fatto che la composizione della rata di restituzione prevede una quota di capitale via via crescente e una quota di interessi via via decrescente, è inevitabile che la misura di proporzione tra la «crescita» dell’una e la «riduzione» dell’altra costituisca una variabile interna alla detta fattispecie tipo (A.A. Dolmetta, ‘Ammortamento alla francese e prescrizione di “forma-contenuto” ex art. 117, comma 4, TUB’, op. cit.). In un precedente documento l’autore aveva osservato: ‘Fermo comunque restando, da un lato, che, nel nostro sistema, il mutuo resta un contratto necessariamente a termine (scil., finale del rapporto restitutorio del capitale) e in cui, ove questo mancante, è il giudice a determinarlo «avuto riguardo alle circostanze» del caso (cfr. la norma dell’art. 1817 c.c.): ciò che sembra indicare la presenza, a prescindere da ogni altro riscontro di fattispecie, di una linea di (tendenziale) sfavore del sistema vigente per la posizione di termini sproporzionati o comunque incontrollati. Dall’altro, che tra l’applicazione di un ammortamento francese di tipo soft (quasi equilibrio tra l’imputazione a interessi e quella a capitale) e l’applicazione di un tipo hard (grande squilibrio di imputazione) può ovviamente correre una differenza enorme, sì che a un certo punto la quantità diventa per forza qualità (sul punto, le dinamiche nel concreto adottate per l’imputazione dei pagamenti, tra interessi e capitale, possono ben risultare illuminanti)’. (A.A. Dolmetta, A margine dell’ammortamento «alla francese»: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza, op.  cit.).

Osserva altresì Dolmetta: ‘ … sembrerebbe dunque occorrere - quanto meno sul piano dei doveri di protezione informativa ex art. 1337 c.c. (posto l’attuale livello del diritto vivente) - anche altro, e addizionale, ordine d’informazione. Se è vero, come a me pare, che la connotazione prima del sistema di ammortamento alla francese sta nel «deprivare in via istituzionale la forza restitutoria dei pagamenti», sbilanciando l’asse dei versamenti effettuati dal debitore a detrimento della linea capitale, il punto di fondo dovrebbe stare allora nell’indicazione – per semestre o per anno – dell’effettiva velocità di restituzione del capitale che, nello specifico, un dato prodotto di mutuo comporta.’ (A.A. Dolmetta, Tra meritevolezza e prescrizioni informative: dei problemi delle Sezioni Unite coll’ammortamento alla francese, in Ammortamento alla francese. Dopo le Sezioni Unite, a cura di A. A. Dolmetta e R. Marcelli, Ed. Pacini 2025).

[86] Si ritiene che un intervento rivolto ad esplicitare in contratto la velocità di rimborso del capitale e le modalità di imputazione degli interessi maturati, sia potenzialmente suscettibile di creare un circolo virtuoso in grado di attenuare significativamente le due cause principali di ‘fallimento del mercato’ segnalate nella letteratura scientifica: ‘The market failures identified in the previous section in general terms can be divided into two types. The first take place "outside the head" of the ultimate consumer of the product or service at issue and involve imperfections in the external market. These failures can lead to a reduced choice of options and to antitrust problems. The second type of market failures take place "inside the consumer's head." They involve the consumer's imperfect ability to process information and to distinguish the true from the false. These failures can lead to a reduced ability to select among options and to consumer protection problems’ (…) ‘.The pure dichotomy only deals with relatively direct effects of the practices in question. In the long run, the effects may interact in more complex ways. Market failures internal to consumers may eventually lead to market failures external to consumers, and vice-versa. Similarly, practices that affect the market's menu of options can also, in time, affect consumers' ability to choose among options, which in turn could lead to further restrictions, or distortions, in the options made available through the marketplace. These complexities must be factored into the enforcer's decisions regarding whether to prosecute and, if so, what remedy to seek’. (Neil W. Averitt Attorney, Robert H. Lande Consumer Choice: The Practical Reason for Both Antitrust and Consumer Protection Law, Loyola Consumer Law Review, 1998).

[87] Anche R. Natoli, nell’intervento al menzionato Convegno sul tema del ‘Mutuo bancario con ammortamento alla francese’, tenutosi in Cassazione il 31 gennaio 2024, si è posto il tema della diversificazione delle modalità di rimborso del capitale, affermando: possiamo tutti convenire che i clienti preferiscano rate fisse perché c’è la tendenza comportamentale a sovrastimare le proprie capacità economiche future. Non è detto, però, che la rata fissa sia la preferita: ci potrebbero essere mille ragioni per preferire una diversa rata decrescente o crescente: nell’attuale regime pensionistico contributivo è pressoché certo che l’ultimo stipendio sarà maggiore, anche di molto, della prima rata pensionistica. Molti si ricordano di aver ricevuto a casa le buste arancioni spedite da Tito Boeri. Oppure ci potrebbe essere chi preferisce pagare gli interessi e rimborsare il capitale in unica soluzione alla fine, sapendo di andare in pensione e impiegare il TFR per tale rimborso. Perché privare questi soggetti della possibilità di fare un mutuo sulle loro esigenze specifiche. La questione, sostiene R. Natoli rimane direttamente di rilievo antitrust e meriterebbe di essere indagata sotto il profilo di conscius paralysis o sotto il profilo delle pratiche concordate. Tenendo altresì conto della più recente normativa comunitaria sul credito al consumo, R. Natoli perviene alla conclusione che il vero nodo attiene alla trasparenza: l’intermediario dovrebbe chiarire, in modo banalissimo, che con il finanziamento alla francese il consumatore pagherà di più perché le rate estinguono più lentamente il capitale finanziato. A questo proposito in un precedente documento R. Natoli aveva altresì rilevato ‘Mi pare dunque che, per adempiere agli obblighi precontrattuali previsti dagli artt. 120-novies e 124 TUB, sia indispensabile – se non allegare al contratto (per farne parte integrante) il piano di rimborso, posto che ciò è stato escluso dalla Corte di Giustizia – quanto meno consegnarlo al cliente prima che il contratto sia stato concluso e, soprattutto, illustrarne contenuto e implicazioni finanziarie. (R. Natoli, L’ammortamento alla francese: una questione di trasparenza, in Banca Borsa e tit. Cred. N2, 2023)

[88] Anche G. Olivieri sembra pervenire ad un’analoga conclusione: ‘Sarebbe allora opportuno che il consumatore potesse scegliere diverse modalita` di rimborso e, fermo restando il costo (TAE, che deriva dalle condizioni di mercato), il consumatore stesso potrebbe immediatamente comprendere la diversa cadenza di rimborso del capitale preso in prestito legata alla modalita` di rimborso.’ (G. OLIVIERI, Ammortamento francese: considerazioni matematico-finanziarie post Sezioni Unite n. 15130/2024, 13/11/2024, in ius Responsabilita` civile).

[89] In questa direzione sembra orientare la  pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 23 aprile 2026, C-744/24, nel dichiarare che “l’articolo 3, lettere g) e j), della direttiva 2008/48, letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’inclusione, nei contratti di credito ai consumatori, di clausole che prevedono l’applicazione del tasso di interesse non soltanto sull’importo totale del credito, ma anche su somme destinate al pagamento di costi connessi a tale credito e rientranti, pertanto, nel costo totale del credito per il consumatore.”. Al riguardo giova osservare che il tasso richiesto dell’intermediario è rivolto a coprire da un lato il costo della raccolta ed i costi strutturali di gestione, dall’altro il rischio di credito. È evidente che, ad esempio, il costo dell’assicurazione va a temperare il rischio di credito: quindi ne va tenuto conto nel tasso applicato al credito effettivamente corrisposto, senza commistioni con il costo dell’assicurazione, tenuto separato. Il contratto di assicurazione è un vincolo contrattuale ‘non di prezzo’ che tuttavia è preposto a temperare il prezzo del credito. Di fatto, si dovrebbero avere due tassi distinti per i finanziamenti coperti dall’assicurazione ed i finanziamenti privi di copertura assicurativa.

[90] Osserva N. de Luca: ‘Ebbene, che nessuna parte della popolazione italiana possa fare a meno della rata costante alla francese, è difficile a credersi. Al contrario, che possano esistere mutuatari ai quali la rata costante non interessa e che ben preferirebbero, se solo potessero, pagare nel complesso di meno, è altamente probabile. Potrebbe quindi ben darsi che offrire mutui alla francese anche a chi non ha interesse alla rata costante, sol perché rendono di più alla banca a parità di capitali prestati, possa essere censurato per inadeguatezza, cioè per difetto causale in concreto di quella particolare tipologia di mutuo (bancario), rispetto ad altre, pur se contratto tipico, quindi soggetto al controllo dell’art. 1322, comma 1, c.c. E, visto che tanto si invoca la libertà di iniziativa economica delle banche e il diritto delle stesse alle pricing policies, chissà se un giorno non si desti dal torpore anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato — o magari la commissione europea, se il fenomeno, come sembra, ha rilevanza transnazionale — e avvii una seria indagine per accertare se l’offerta sul mercato dei mutui bancari di un solo prodotto, quello con ammortamento alla francese e senza applicazione del principio del pro rata temporis, risponde a una genuina dinamica del mercato o magari a un cartello, o almeno a una pratica concordata o, extrema ratio, a un abuso di posizione dominante collettiva. Se così fosse, la nullità parziale dei contratti a valle esigerebbe la riscrittura giudiziale proprio della pattuizione con cui è formata la rata’. (N. de Luca, Le sezioni unite sul mutuo alla francese: più dubbi che certezze, Nota a Cass. Sez. Un., 29 maggio 2024, n.15130, in Foro It., N. 7-8, 2024). Anche Dolmetta si chiede se una diffusione operativa di tale livello nel mercato dei finanziamenti non debba attirare l’attenzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. (A.A. Dolmetta, A margine dell’ammortamento «alla francese»: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza, op. cit.).

[91] L’intermediario, operando ed intercambiando fondi sul mercato finanziario e, al tempo stesso, sul mercato creditizio, presta esclusivamente attenzione al TAE, al quale rimane informata la sua politica dei prezzi nell’impiego sul mercato del credito. Ad esempio, per un finanziamento di € 1.000 con ammortamento in dieci rate annuali, il prenditore potrà preferire un rimborso più accelerato su una proiezione, pur crescente ma lineare: l’intermediario potrà definire il monte interessi preteso nel TAN = TAE dell’8,88% in regime di capitalizzazione composta, in corrispondenza al costo espresso dal TAE al quale è informata la raccolta sul mercato finanziario, esprimendo, tuttavia, il corrispondente tasso corrispettivo ex art. 1284 c.c. da riportare nel contratto di credito, calcolato sullo scaglionamento dei rimborsi prescelto dal prenditore, pari, per la medesima rata costante, al tasso del 9,30%  (Tav. 4.B). D’altro canto, l’intermediario conseguirebbe un beneficio nell’eventualità dell’estinzione anticipata per via del contestuale rimborso di interessi maturati di futura esigibilità e, parallelamente, una maggiore stabilità nel tempo delle operazioni di credito. Nella pratica operativa presumibilmente interverranno anche altre valutazioni relative, ad esempio, al merito di credito e la maggiore complessità di gestione, che possono apportare modifiche al TAN di equilibrio. 

[92] Tale scelta assume, in particolare nei finanziamenti a tasso variabile, una valenza assai pregnante per il rischio di tasso ad essa associato. Poiché il rischio di tasso risulterebbe in parte implicitamente posto a carico dell’intermediario il trade off scaglionamento dei rimborsi/prezzo risulterebbe ulteriormente ampliato. Nella circostanza, presumibilmente l’intermediario applicherà una maggiorazione a copertura del maggior rischio da esso assunto nei pagamenti (interessi) procrastinati nel tempo. Tuttavia, ciò fornirà la misura del premio da corrispondere per tutelare il consumatore indotto a privilegiare una distribuzione dei rimborsi che maggiormente lo preservi dal default per sovraindebitamento: una più oculata attenzione e misurazione è suscettibile di realizzare scelte più efficienti, a beneficio di entrambe i contraenti, oltre che del mercato.

[93] La descritta situazione di ‘fallimento di mercato’, che appare interessare, più incisivamente, il comparto nazionale dei finanziamenti con ammortamento, può trovare riscontro nei risvolti economici che ne derivano al consumatore e alle carenze di funzionamento e concorrenzialità del mercato stesso. Dalle evidenze di una recente analisi del luglio 2025, condotta dalla Fondazione Fiba su dati della Banca d’Italia è emerso che, a fronte di una sostenuta crescita dei prestiti personali e dei finanziamenti con cessione del quinto – l’Italia si pone al primo posto in Europa per la quota  destinata al credito al consumo sul totale dei prestiti (19,1% contro l’11,2% della media europea), con un costo (TAEG) di tali finanziamenti al 10,2%, valore significativamente più elevato sia rispetto alla media europea (8,3%), sia rispetto al dato francese (6,6%) e tedesco (8,3%).

[94] La velocità di rimborso del capitale, assumendo la veste di elemento costitutivo dell’equilibrio contrattuale, quale accordo pattizio deve rimanere necessariamente invariato nell’adempimento, unitamente agli interessi che nei valori complementari compongono la rata costante: rimane pertanto giuridicamente impropria sia l’imputazione anticipata degli interessi maturati, sia la corrispondente inversione dei rimborsi del capitale riscontrata nell’adempimento.

[95] Con l’impiego del regime composto, come menzionato, fissati tasso, durata, scadenza e rata costante, risultano infinite combinazioni di quota capitale e quota interessi che, nel piano di ammortamento, soddisfano la condizione di chiusura del piano. Le due tradizionali alternative - pagamento immediato degli interessi maturati sul debito residuo alle distinte scadenze intermedie e capitalizzazione degli interessi sino alla scadenza della quota capitale di riferimento – rappresentano le scelte poste agli estremi dell’intervallo delle possibili anticipazioni, tutte finanziariamente equivalenti, coerenti con i vincoli del piano e riproducenti, per l’ammortamento alla francese, la medesima obbligazione accessoria. Al di fuori di detto arco, da un lato verrebbe meno il pagamento degli interessi precedentemente o contestualmente alla scadenza del capitale, dall’altro verrebbero corrisposti interessi prima ancora di venire ad esistere con il decorso del tempo.

[96] Nell’adempimento, l’adozione del criterio di imputazione anticipata degli interessi maturati viene, di converso, a rinviare, arbitrariamente sul piano giuridico, nel periodo i rimborsi del capitale, innalzando il corrispondente utilizzo medio periodale del capitale (da e 472,5 a € 627,5): di riflesso, il rapporto proporzionale dell’obbligazione accessoria viene a coincidere con il TAE = 10%. Tale coincidenza palesa, sul piano matematico, il regime composto che presiede, a monte, l’operazione di finanziamento pattuita, la cui omissione in contratto, richiama tra l’altro – in termini analoghi a quanto già riscontrato dalla Cassazione per i conti correnti - quanto disposto dall’art. 6 della Delibera CICR 9/2/2000: ‘Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto’.

[1] Art. 120, co. 2°: Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: …. b): ‘gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale’.

Nel glossario dei termini tecnici della Banca d’Italia si riporta: ‘Il TAN indica il tasso di interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull’erogazione di un finanziamento’. Nell’Allegato 3 delle Norme di Trasparenza si precisa ulteriormente il ‘Tasso di interesse nominale annuo’ come il ‘Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato’.  Sul piano codicistico, l’ammontare degli interessi maturati è informato alla velocità di produzione proporzionale al tasso pattuito e - nel rispetto del principio nominalistico, proprio alla natura infruttuosa degli interessi - rimane indipendente dalle modalità e tempi dell’adempimento (velocità di pagamento). 

Il contenuto assolutamente univoco della spettanza degli interessi, in corrispondenza al tasso ex art. 1284 c.c., é richiamato dalla Cassazione 12276/10: ‘E’ giurisprudenza pacifica della Corte di legittimità quella per cui, in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, ai sensi dell’art. 1284, comma terzo, c.c. – che è norma imperativa – soltanto se abbia un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse. Il relativo tasso deve, quindi, risultare determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati’.

All’anatocismo degli interessi scaduti e non pagati, si affianca l’anatocismo degli interessi maturati, implicitamente deducibile dall’art. 1283 c.c., ora ratificato espressamente nell’art. 120, 2° co. lett. b) del TUB. Il requisito degli interessi scaduti, esigibili e dovuti per almeno sei mesi costituisce la sola conditio sine qua non di producibilità degli interessi sugli interessi: “L’unica pattuizione ammessa dall’art. 1283 c.c. è quella che le parti possano porre in essere in data posteriore alla scadenza degli interessi e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Questa constatazione porta ad una prima conclusione; in base all’art. 1283 c.c. l’anatocismo è ammesso nei limiti indicati positivamente nella stessa norma (interessi dovuti per almeno sei mesi, nonché domanda giudiziale ovvero convenzione posteriore alla loro scadenza)” (Cass. Civ. n. 2593/03).

[2] I rimborsi di capitale, che completano l’obbligazione principale dei relativi utilizzi periodici, assumono la veste di elementi costitutivi dell’equilibrio contrattuale espresso dall’equivalenza finanziaria fra la prestazione (finanziamento iniziale) dell’intermediario e le controprestazioni (rate) del prenditore, che rimangono invariati nell’adempimento. Dai rimborsi periodici che concorrono a determinare il valore della rata, per differenza della rata stessa, rimangono determinati gli interessi maturati esigibili ad ogni scadenza.

[3] ‘L’art.1194 c.c., al 1° comma dispone che: “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.” L’operatività del criterio di imputazione legale dell’art. 1194 c.c. viene dalla giurisprudenza circoscritta alla contemporanea sussistenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità, sia del capitale che degli interessi (Cass. n. 10941/16, 6022/2003, 20904/2005, 9510/2007 e 16448/2009), che si ravvisano, per i piani di ammortamento, per la quota capitale in scadenza, non per il debito residuo. Il principio è stato ribadito dalla recente sentenza della Cassazione S.U. N. 15130/24, che afferma: ‘Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti).

In dottrina, osserva B. Inzitari: ‘... è evidente che, come del resto stabilito dallo stesso art. 1499 cod. civ. la maturazione di tali interessi debba avvenire dal momento in cui è maturato il presupposto del loro sorgere e cioè vale a dire dal momento della consegna del bene fruttifero, mentre il momento dell’esigibilità non può che essere diverso e legato alla scadenza del debito principale, vale a dire al momento in cui diviene esigibile il credito relativo al prezzo’. (B. Inzitari, Obbligazioni pecuniarie, in Commentario Scialoja Branca, Bologna-Roma, 2011, 329).

Il medesimo orientamento viene espresso da A.A. Dolmetta: ‘Si tratta della regola fissata dalla norma dell’art. 821, comma 3, c.c., secondo cui gli interessi «maturano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto». Ora, per quanto qui in diretto interesse, il focus della disposizione si colloca sull’ultimo suo segmento, di questo essendo peraltro opportuno sciogliere per intero la formula normativa che vi risulta rappresentata: gli interessi, dunque, si formano «in ragione della durata del godimento del capitale» che è stato fornito al debitore dal(l’attuale) creditore. Se pure matura giorno per giorno, il debito da interessi diventa esigibile, di conseguenza, quando esigibile è diventato il capitale. Si può anche, e forse meglio, precisare: nella misura in cui il capitale è diventato esigibile. Quella degli interessi è, per così dire, un’esigibilità «effettuale»’ (A.A. Dolmetta, A margine dell’ammortamento «alla francese»: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza, in Banca, borsa, titoli di credito, n.5/2022).

[4] Per i finanziamenti a rimborso progressivo, la Cassazione ha reiteratamente stabilito che ‘la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia.’ (Cass. n. 11400/14, cfr. anche Cass. nn. 3479/71, 1724/77, 2593/03, 28663/13, 603/13, 2072/13).

[5] La Cassazione ha avuto modo di precisare che ‘l’obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorietà all’obbligazione principale solo nel momento genetico e le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale’ (Cass. 5954/07); la Cassazione 25.10.1972, n. 3224 ha ulteriormente ribadito: ‘le implicazioni economiche delle modalità temporali dell’adempimento sono estranee al contenuto dell’obbligazione’.

[6] La Cassazione n.25205 del 2014 precisa che il rispetto della norma dettata dall’art. 1284 c.c., presuppone la conoscenza a priori dei dati necessari ‘per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto.  I dati ed il calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione’.

[7] Poiché di regola nel regime semplice, il TAE è inferiore al TAN convenuto, la presenza stessa, nell’adempimento, di un TAE pari al TAN = tasso ex art. 1284 c.c. palesa, sul piano matematico, il regime composto che presiede, a monte, l’operazione di finanziamento pattuita, la cui omissione in contratto – in termini analoghi a quanto già riscontrato dalla Cassazione per i conti correnti - richiama quanto disposto dall’art. 6 della Delibera CICR 9/2/2000: ‘Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto’. Per i finanziamenti ad ammortamento progressivo si riscontra, infatti, quanto già espresso per i conti correnti dalla Cassazione n. 4321/2022 (e 18664/2023): ‘la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione … il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata la pattuizione dell’anatocismo’. Nei conti correnti l’omissione interessa il regime di capitalizzazione composta infrannuale impiegato e il relativo TAE, mentre nei finanziamenti in parola, l’omissione riguarda il regime di capitalizzazione e il tasso ex art. 1284 c.c., corrispondente al TAE indicato in contratto impiegato nella determinazione della rata.

Nell’accordo negoziale del finanziamento alla francese si ravvisa un’omissione che investe il criterio di determinazione dei patti contrattuali ex art. 1346 c.c., relativi al valore della rata e ai criteri di imputazione adottati nell’adempimento: il prenditore rimane completamente ignaro della penalizzazione implicita nel piano di ammortamento standardizzato. Si ravvisa una pratica commerciale idonea a falsare in misura rilevante la scelta del consumatore medio; nella circostanza, sopravanzando le criticità giuridiche, si ravvisano pregnanti elementi configuranti, altresì, ‘clausole abusive’. In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto; ed  inoltre nel paragrafo 2 dello stesso articolo si prevede: Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

[8] Considerata l’eterointegrazione dell’ordinamento comunitario nell’ordinamento interno, con il conseguente profilarsi di una graduazione di livelli normativi all’interno dello stesso ordinamento che vede quello comunitario imporsi alla norma interna e porsi quindi come sindacato di legittimità della norma interna, eventuali perplessità sull’estensione giuridica della tutela del consumatore in merito al principio di trasparenza, possono orientare il giudice di merito a rimettere la questione alla Corte di Giustizia Europea, nell’efficacia precettiva di derivazione comunitaria, nei rapporti tra consociati, compresi quelli legati da un rapporto bancario. In particolare, a seguito dell’entrata in vigore del Reg. CE n. 1/2003, la massima parte dei procedimenti dell’AGCM e delle controversie di fronte ai giudici civili italiani viene avviata direttamente sulla base delle norme antitrust auropee. In altri termini, la base giuridica con la quale sono analizzate le condotte delle imprese anche a livello nazionale è costituita dagli artt. 101 e 102 TFUE, applicati secondo i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e degli orientamenti e della prassi applicativa della Commissione