Ancora sul contratto di mandato

Nota a Corte di cassazione, Civile,  Sentenza, Sez. III, n. 22206 del 2026

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Ancora sul contratto di mandato

Nota a Corte di cassazione, Civile,  Sentenza, Sez. III, n. 22206 del 2026

 

Riassunto

Con l’opera offerta, si è inteso affrontare nuovamente il contratto di mandato, al fine di esaminare alcuni passaggi fondamentali di una recente sentenza. Si coglierà l’occasione, sotto il profilo giuridico, per evidenziare l’esigenza di un intervento normativo che disciplini alcuni aspetti lacunosi di questo contratto sotto il profilo delle trascrizioni e della distinzione tra mandato ad alienare e mandato ad acquistare, al fine di proporre l’inserimento di un nuovo articolo dopo il 1706 c.c., rubricato “acquisti del mandatario”, che codifichi il mandato ad alienare, istituto che, sotto il profilo delle prestazioni isolate, presenta pressoché le stesse problematiche del mandato ad acquistare.

 

Il contratto di mandato

Ai sensi dell’art. 1703, il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Si tratta dunque di uno schema bilaterale, con effetti obbligatori che, in talune circostanze, è in grado di produrre effetti anche reali (a patto di poterli giustificare giuridicamente, inserendoli nello schema negoziale a mezzo della teoria della prestazione isolata, ovvero della teoria che, tra tutte, è stata ritenuta maggiormente accoglibile).

 

Il contratto di mandato ad acquistare e ad alienare

Premesse le nozioni fondamentali poc’anzi fornite, appare necessario partire dal presupposto che, ai sensi dell’art. 1705 c.c. <<il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono>>.

Appare pertanto lecito affermare che nel mandato ad acquistare sussiste un atto di ritrasferimento da parte del mandatario nei confronti del mandante una volta acquistato da parte del mandatario il bene per conto del mandante da un terzo.

L’atto di ritrasferimento citato deve, tuttavia, trovare lecita e legittima giustificazione. E’ a tal fine che lo si è inquadrato o in termini di atto solvendi causa o in termini di prestazione isolata che trova giustificazione causale esterna nel contratto (di cooperazione) di mandato a monte, schema che si qualifica nell’atto di conferimento della procura come negozio reggente il rapporto gestorio tra due parti. 

Il descritto atto di ritrasferimento non è l’unico possibile nei risvolti pratici del contratto di mandato.

Infatti, il mandato ad alienare, purtroppo non codificato, contiene una più vasta gamma di atti.

Ci può essere, infatti, un primo trasferimento dal mandante al mandatario (senza rappresentanza) ai fini dell’adempimento del mandato ed un secondo trasferimento (chiamato sempre “atto di ritrasferimento”) da mandatario al terzo acquirente, ai fini del completamento dell’atto di compravendita.

Ancora, è obbligatorio il ritrasferimento dal mandatario al mandante in ipotesi di mancata vendita del bene ed è possibile (a prescindere dalla liceità o meno della operazione e dalla sussistenza o meno di profili di nullità) che l’atto di ritrasferimento si renda necessario in ragione della estinzione di debiti per il saldo dei quali il bene stesso poteva esser stato trasferito a scopo di garanzia.

Anche i descritti atti si qualificano come atti traslativi effettuati solvendi causa oppure alla stregua di atti qualificabili come prestazioni isolate con causa esterna.

Il problema della seconda categoria di atti (ci si riferisce sempre a tutti i ritrasferimenti riferibili allo schema del mandato ad alienare) è, tuttavia, l’assenza di un appiglio normativo analogo rispetto all’art. 1706 c.c. (e, prima ancora di esso, all’art. 1705 c.c., norma generale facilmente applicata tanto alle ipotesi di mandato ad acquistare quanto alle ipotesi di mandato ad alienare).

 

I passaggi salienti della sentenza della Corte di cassazione, n. 22206 del 2026

Chiariti gli aspetti sin qui esaminati, appare opportuno anche sottolineare che un conto è l’atto di ritrasferimento, altro conto è il mandato fiduciario che presuppone che la proprietà dei beni rimanga in capo ai mandanti (la fattispecie, è dunque nettamente diversa e non risente delle problematiche evidenziate).

La Corte di cassazione n. 22206 del 2026, infatti, ha stabilito che <<“In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla legge n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, e quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., con quella eventuale dell'organo chiamato a esercitare l'attività di vigilanza” (v. Cass., Sez. Un., n. 13143/2022),>>.

In questo caso, a differenza delle ipotesi descritte nel precedente paragrafo, il mandato rimane contratto ad effetti obbligatori e non si trasforma in contratto ad effetti reali, dal momento che la proprietà resta in capo al mandante e non sussiste alcun atto di ritrasferimento ad effetto reale da effettuare per il ripristino del diritto reale in capo a quest’ultimo.

 

Conclusioni

A conclusione delle riflessioni qui sinteticamente offerte, appare opportuno precisare che l’auspicio dell’intervento normativo volto ad introdurre una disciplina per il mandato ad alienare analoga a quella esistente per il mandato ad acquistare (art. 1706 c.c.), senza essere sempre costretti alla applicazione di una disposizione generale (qual è l’art. 1705 c.c., sempre citato per ambo le fattispecie) è essenziale per la corretta regolazione dei rapporti giuridici e per rendere meno complesso il regime delle trascrizioni.

 

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Full Text della Sentenza

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

 

1. In via preliminare, il Collegio rileva l’infondatezza delle eccezioni preliminari svolte dalla parte resistente nel controricorso. In primo luogo, la CONSOB deduce che l’unico motivo di ricorso sarebbe stato illustrato in maniera farraginosa e sarebbe in ogni caso inammissibile perché non distinguerebbe formalmente tra “violazione” e “falsa applicazione” di legge.

1.1. L’eccezione è infondata e non può essere accolta. Invero, il motivo di ricorso, nel pieno rispetto dei principi di specificità e chiarezza codificati all’art. 366 c.p.c., identifica chiaramente la questione giuridica devoluta al sindacato di legittimità, e cioè la questione dell’efficacia interruttiva o meno dell’insinuazione al passivo nei confronti del condebitore solidale, indica le norme che si assumono violate e censura in modo comprensibile la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso l’efficacia interruttiva verso l’Autorità di vigilanza.

In questa prospettiva, la doglianza è inequivocamente riconducibile al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., a prescindere dalla formula impiegata, dal momento che risulta dedotta in conformità agli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui non vi è violazione del principio di specificità del motivo di ricorso se il percorso argomentativo del ricorrente, ancorché caratterizzato da una pluralità di censure, consente l’individuazione e la distinzione delle ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio: “l’onere della specificità ex art. 366 c.p.c., n. 4, secondo cui il ricorso deve indicare “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”, non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 citato” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 17931/2013).

Gli odierni ricorrenti hanno appunto fatto esplicito riferimento, mediante specifica indicazione, alle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ed hanno altresì precisato in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali che si assume essere stati violati; là dove la censura sia intellegibile e correttamente dedotta, risulta pertanto irrilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso e non necessaria una eventualmente inesatta esatta intitolazione del motivo.

2. Con una ulteriore eccezione la CONSOB deduce l’inammissibilità del motivo in quanto connotato da profili eminentemente fattuali; lamenta che i ricorrenti sostanzialmente mirerebbero ad un nuovo accertamento in fatto circa l’avvenuta insinuazione al passivo delle società di intermediazione e la tempistica della stessa, sicché le censure sostanzialmente si risolverebbero in un preteso tentativo di riesame del fatto, invece estraneo al giudizio di legittimità.

2.1. Anche questa eccezione è infondata.

2.2. Il motivo proposto deduce infatti una questione che è stata, oltretutto, reputata da questa Corte di particolare rilievo nomofilattico, proprio perché questione di diritto (sul “se” e “quando” l’insinuazione spieghi effetto interruttivo anche verso il coobbligato solidale), rispetto al quale è stata ritenuta opportuna la discussione in pubblica udienza. La soluzione della questione non presuppone, in questa sede, una rivalutazione del fatto storico, bensì la corretta ricostruzione del regime giuridico applicabile; resta peraltro fermo che gli accertamenti puntuali relativi alla sussistenza/estensione dell’atto interruttivo per ciascuna posizione (ove controversi) attengono al merito e, se del caso, potranno essere verificati nel giudizio di rinvio, una volta affermato in iure il principio regolatore.

3. Rileva, infine, il Collegio che la CONSOB altresì deduce che: -) i ricorrenti difetterebbero di interesse all’impugnazione per cassazione, in quanto non avrebbero adeguatamente dimostrato chi abbia proposto domanda di insinuazione al passivo e quando, sicché una decisione in diritto non produrrebbe utilità, ma soltanto il rischio, per l’ente di vigilanza, di essere esposto ad un numero indefinito di richieste risarcitorie da parte dei risparmiatori; -) taluni ricorrenti (ed in

particolare la ricorrente E.) assumono di essere eredi degli originari investitori,senza provaredocumentalmente la loro qualità.

3.1. Le eccezioni de quibus, che possono essere scrutinate congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate al pari delle precedenti.

3.2. Invero, l’interesse al ricorso sussiste ogniqualvolta si contesti una statuizione in iure resa dall’impugnata sentenza (nella fattispecie, la decisione con cui la corte di merito ha ritenuto essere maturata la prescrizione dell’azione risarcitoria proposta nei confronti di CONSOB sul presupposto della negazione di qualsivoglia effetto interruttivo estensivo rispetto alla posizione della medesima), la cui cassazione è astrattamente idonea a incidere sull’esito del giudizio.

3.3. Le ulteriori censure circa la mancanza della prova documentale dei tempi e dei modi della insinuazione al passivo, nonché della legittimazione attiva di coloro che assumono la qualità di eredi degli originari attori, non determinano l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso, che, come detto, pone la questione attinente alla correttezza o meno in diritto di quanto statuito dall’impugnata sentenza, nel confermare la decisione resa in prime cure, quanto all’avvenuto decorso della prescrizione dell’azione risarcitoria proposta nei confronti della CONSOB, in assenza di idoneo atto interruttivo.

Sarà il giudice di rinvio, in caso di accoglimento, dopo aver esplicitato il percorso motivazionale in ordine a tutti gli snodi della prospettata responsabilità aquiliana, anche con riguardo all’epoca di consumazione dell’eventuale fatto illecito, da omessa vigilanza, in capo alla CONSOB, a dover autonomamente procedere allo scrutinio delle domande attoree ed alla acquisita qualità o meno di erede (e con riferimento alla posizione della ricorrente Emanuela Bazzoli), se del caso anche utilizzando i pertinenti precedenti giurisprudenziali nei termini da tempo enunciati da questa Corte di legittimità in punto di contitolarità dei crediti ereditari (v. Cass., Sez. Un., n. 24657/2007, e successive conformi: “I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”).

4. Tanto premesso, e venendo all’esame del merito del ricorso, rileva il Collegio che con un unico motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310, 2055, 2943 e 2945 c.c. e degli artt. 94 e 213 L. Fall. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3: sulla efficacia interruttiva della prescrizione dell’istanza di ammissione al passivo fallimentare nei confronti del coobbligato in solido”.

Anzitutto, i ricorrenti precisano, anzitutto, alle pp. 11 e 12 del ricorso, che la SFA P. s.p.a., già dichiarata fallita, è stata successivamente assoggettata a liquidazione coatta amministrativa in quanto società direttamente controllante la società fiduciaria Italia F. s.p.a., a sua volta già sottoposta alla suddetta procedura, ed analogamente precisano che la SFA Commissionaria s.r.l., già previamente dichiarata fallita, veniva anch'essa assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto società direttamente e indirettamente controllata dalla Italia F. s.p.a.

Quindi, lamentano l’erroneità dell’impugnata sentenza là dove ha escluso che la domanda, con cui l'investitore si sia insinuato al passivo della procedura concorsuale col fine di ottenere la restituzione del capitale consegnato per la relativa amministrazione, produca l'effetto interruttivo della prescrizione per tutta la durata della procedura stessa anche nei confronti dell'ente deputato alla vigilanza (art. 1310, primo  comma, c.c.), contro il quale gli investitori abbiano separatamente e successivamente agito - come nella specie - per ottenere il risarcimento del danno da perdita del capitale.

4.1. Il motivo è fondato.

4.2. Al riguardo occorre premettere che la corte di appello ha confermato la decisione del tribunale in prime cure, che ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla CONSOB sul rilievo che: -) “la domanda di ammissione al passivo nei confronti della società assoggettata alla procedura concorsuale (che ha natura contrattuale) non può interrompere anche la prescrizione del (diverso) diritto (di natura risarcitoria) fatto valere nei confronti dell’organo di vigilanza, in mancanza di una contestuale domanda di risarcimento danni contro quest’ultimo (domanda peraltro non proponibile nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento”); -) “la domanda fatta valere in sede di verifica del passivo è evidentemente una domanda rivolta nei confronti della società finanziaria, di adempimento contrattuale delle obbligazioni derivanti dal rapporto di deposito in amministrazione fiduciaria delle somme conferite da ciascun investitore”; -) “il diritto risarcitorio fatto valere dagli investitori nei confronti della CONSOB è quindi un diritto di natura diversa rispetto a quello fatto valere nei confronti della società in sede di ammissione al passivo, ma ha anche un oggetto totalmente diverso: si tratta del diritto al risarcimento, richiesto ai sensi dell’art. 2043 c.c., derivante dall’omessa vigilanza sulla società finanziaria che non è tale da giustificare l’applicazione dell’art. 1310 c.c.”.

Ha concluso, dunque, la corte territoriale nel senso per cui “Sono cioè del tutto differenti non solo le condotte dei due obbligati, ma anche il danno conseguente e, dunque, i diritti fatti valere hanno oggetto, titolo e contenuto diversi, oltre ad avere comportato la lesione di interessi diversi del danneggiato, a prescindere dalle interferenze che possono esistere al conseguimento della soddisfazione dei rispettivi, differenti, crediti. Il nesso tra i due diritti, che restano distinti ed autonomi, e quindi tra le due azioni volte a farli valere in giudizio, si manifesta esclusivamente nella necessità di liquidare il danno dell'azione di responsabilità tenendo conto, eventualmente con un giudizio prognostico futuro, delle prospettive di recupero del credito contrattuale nei confronti della società”.

5. A sostegno delle argomentazioni sopra sintetizzate, la corte di merito ha richiamato i principi affermati da questa Suprema Corte nella sentenza n. 4683 del 21 febbraio 2020, sulla cui base è pervenuta ad affermare che le diverse condotte dei coobbligati avrebbero prodotto distinti danni astrattamente risarcibili. Si tratta però di una conclusione che non è più condivisibile alla luce della recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

5.1. Con la sentenza n. 13143 del 2022, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno composto il contrasto tra le due opzioni ermeneutiche, circa l’applicabilità dell’art. 1310, comma 1, c.c., in relazione all’ipotesi in cui l’investitore – che abbia perduto l’intero capitale - si sia insinuato nella liquidazione coatta amministrativa a carico di società fiduciaria ex lege n. 1966 del 1939, ed abbia successivamente agito ex art. 2043 c.c. nei confronti dell’ente deputato alla vigilanza, onde ottenere il risarcimento del danno da omessa o carente vigilanza.

Infatti, un primo e maggioritario orientamento (nel complesso rappresentato da Cass, Sez. 1, 13 luglio 2017, n. 17353, non massimata; Cass., Sez. 3, 29 maggio 2018, n. 13365, non massimata;

Cass., Sez. 1, ord., 25 ottobre 2018, n. 27118, non massimata; Cass., Sez. 3, ord., 17 gennaio

2019, n. 1070, Rv. 652444-01; Cass., Sez. 3, 5 settembre 2019, n.22164, Rv. 654937-01; Cass., Sez. 3, 10 settembre 2019, n. 22524, Rv. 655367-01; nonché da Cass., Sez. 3, ord., 11 marzo 2020, n. 7016, Rv. 657505-01) propendeva sostanzialmente per la configurabilità della solidarietà tra le due obbligazioni, sia che l’investitore, con l’insinuazione, avesse chiesto la mera restituzione del capitale perduto, sia che avesse chiesto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Tale orientamento, tuttavia, non era privo di sfumature differenti al suo interno.

Alcune pronunce avevano un approccio lato sensu estensivo, come poc’anzi prospettato, ritenendo senz’altro configurabile la solidarietà tra l’obbligazione ex contractu fatta valere contro la liquidazione, quand’anche di mera restituzione, e l’obbligazione extracontrattuale gravante sull’autorità di vigilanza; altre pronunce, invece, di interpretazione più restrittiva,attribuivano rilievo decisivo alla natura dell’azione in concreto esercitata con l’insinuazione: affermavano che la solidarietà, infatti, può configurarsi solo se, con quest’ultima, sia stato esercitato un credito risarcitorio, non anche qualora l’investitore abbia agito per la mera restituzione delle somme a suo tempo consegnate alla fiduciaria.

L’impostazione “restrittiva”, invece, è stata portata alle estreme conseguenze proprio da Cass. n. 4683/2020, espressamente evocata dalla qui impugnata sentenza. Con tale arresto, infatti, è stato sostenuto che – nella tipologia di contenzioso in esame – non sia affatto configurabile la solidarietà, giacché le due obbligazioni in discorso differiscono sempre (oltre che per soggetti) per causae petendi e per petita: la società fiduciaria deve adempiere il contratto e solo di ciò può rispondere anche una volta che ne sia stata disposta la liquidazione coatta, mentre l’organo preposto alla vigilanza è tenuto al neminem laedere e non può certo rispondere delle predette obbligazioni contrattuali, sicché in alcun modo può ritenersi applicabile l’art. 2055 c.c. e, dunque, l’art. 1310, comma 1, c.c.

In disparte, infine, si pongono quelle decisioni che non prendono esplicita posizione sulla questione controversa, perché non coinvolta dalla peculiarità delle fattispecie al vaglio giudiziale, indubbia essendo (in quei casi) l’omogeneità risarcitoria tra le obbligazioni in comparazione.

5.2. Ebbene, il ragionamento delle Sezioni Unite muove dalla premessa per cui, sul versante dei nessi tra principio di solidarietà e responsabilità civile, questa Corte, con orientamento di gran lunga prevalente, si è nel tempo determinata nel senso della configurabilità del vincolo anche tra coobbligati tenuti a diverso titolo: l'uno a titolo di responsabilità contrattuale e l'altro a titolo di responsabilità extracontrattuale.

L'orientamento ha preso le mosse dalla tradizionale correlazione con la formula in termini complessivi sottesa agli artt. 1292 e ss. c.c. a proposito dell'obbligazione solidale, visto che l'art. 1292 non identifica l'obbligazione solidale come obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico che dia luogo a un medesimo e unico obbligo di prestazione da parte di più soggetti, bensì come situazione nella quale si diano più soggetti obbligati alla medesima prestazione, in guisa tale che l'adempimento dell'uno libera gli altri: "l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità, e l'adempimento di uno libera gli altri".

In questa prospettiva si è detto più volte che è irrilevante la unicità o la pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è nato l'obbligo di adempiere a quella medesima prestazione, essendo invece essenziale che tutti i debitori siano obbligati, non a più prestazioni identiche, ma a un'unica sostanziale prestazione (v. già Cass., n. 2120/1996; Cass., n. 1415/1999). Simile preambolo ha consentito di affrontare l'esegesi dell'art. 2055 c.c. in base alla risalente e tradizionale notazione che si tratta di norma di richiamo, che vuole specificare, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, i principi già codificati dagli artt. 1292 e ss. c.c.

Di qui l’ulteriore principio per cui, in contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, il successivo art. 2055 c.c. considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso", sicché, mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in favore di cui è stabilita la solidarietà. In linea con altre decisioni (Cass., n. 27713/2005 e Cass., n. 418/1996), le Sezioni Unite hanno altresì specificato che per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055 cod. civ. "richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui sia configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate".

Dunque, nel caso in cui sia configurabile la responsabilità solidale non si dubita dell'applicazione dell'art. 1310, primo comma, c.c., perché - come più volte è stato sottolineato - l'effetto precipuo (comune) di ogni atto interruttivo, appositamente definito, a volte, come effetto "conservativo" (v. C. cost. n. 8 del 1975), consiste per l'appunto nella "conservazione" del diritto del creditore a ricevere la prestazione nei confronti di tutti i debitori solidali, e quindi nella cessazione di qualsiasi utilità del periodo di tempo già decorso prima dell'atto interruttivo e nell'inizio di un periodo nuovo, senza rilevanza della conoscenza o meno dell'atto medesimo da parte dei singoli; come pure viene plasticamente evidenziato dalla considerazione della differente rilevanza degli effetti della mora, i quali per converso presuppongono la conoscenza del soggetto in relazione al quale gli effetti dell'atto abbiano a prodursi; quando, invece, gli effetti interruttivi della prescrizione, anche in ipotesi di semplice costituzione in mora, restano comunque salvi, proprio ai sensi del medesimo art. 1310, riguardo a tutti gli altri (art. 1308 cod. civ.).

5.3. Affermati i summenzionati principi di diritto, le Sezioni Unite hanno svolto alcuni aggiuntivi rilievi sulla corresponsabilità da omissione degli organi di vigilanza.

In particolare, hanno osservato che, rispetto all’orientamento prevalente (in cui v. inoltre Cass., n. 7016/2020), una parte della giurisprudenza, assume che debba operarsi un distinguo a seconda dell'oggetto dell'insinuazione, che se finalizzata a ottenere semplicemente la restituzione del capitale investito andrebbe estraniata dai fondamenti della solidarietà rispetto al credito risarcitorio azionabile nei confronti dell'autorità di vigilanza (v. in particolare Cass., n. 1070/2019; Cass., n. 27118/18): secondo questa tesi, dunque, la pretesa restitutoria, sebbene azionata con l'insinuazione dopo la dichiarazione d'insolvenza, sarebbe (o potrebbe essere) teoricamente estranea al debito risarcitorio, in quanto avente fondamento non in un danno ma nella mancanza di causa (originaria o sopravvenuta) del pagamento eseguito.

Tuttavia, proseguono le Sezioni Unite nel loro ragionamento, questa interpretazione, particolarmente enfatizzata dalla già citata Cass., n. 4683/ 2020, non è condivisibile.Dinanzi alla perdita del capitale conferito in gestione a una fiduciaria, e dinanzi alla dedotta mala gestio della medesima (dichiarata insolvente) come base causale di quella perdita (tale è la fattispecie concreta, secondo la prospettazione degli originari attori ed odierni ricorrenti), non ha alcun senso discorrere di un semplice credito restitutorio. Infatti, non pare revocabile in dubbio che l’investitore debba considerarsi a tutti gli effetti proprietario delle somme a suo tempo consegnate alla società fiduciaria, non potendo verificarsi al riguardo l’effetto traslativo di cui all’art. 1782 c.c., stante la natura “germanistica”, e non “romanistica”, del contratto di mandato fiduciario.

Pertanto, ove il fiduciante si insinui al passivo della liquidazione coatta per ottenere la “restituzione” del capitale interamente perduto, deve essere escluso per definizione – a meno che non si ravvisino elementi semantici assolutamente univoci in tal senso - che egli stia esercitando un’azione neutra come quella “restitutoria pura”, perché ciò che per contratto gli andava restituito non esiste più in rerum natura, irrilevante essendo la natura fungibile del denaro. Ne consegue, ulteriormente, che l’insinuazione al passivo – ovviamente, previa opportuna analisi del contenuto della specifica insinuazione al passivo - può alternativamente connotarsi:

a) o per l’affermata responsabilità da inadempimento contrattuale totale e definitivo del mandato da parte della società fiduciaria; oppure, b) per la spendita del titolo dominicale (o, se si preferisce, di quello di depositante, il che non necessita certo di formule sacramentali), e conseguentemente consistere, stante la definitiva perdita della res, nella pretesa al risarcimento del danno che ne deriva, pari al valore pecuniario attualizzato della somma a suo tempo consegnata.

5.4. In entrambi i casi, peraltro, si tratta di responsabilità contrattuale, perché fondata sull’inadempimento della società fiduciaria (nel primo caso, per mala gestio, nel secondo per non aver restituito la somma a suo tempo consegnata, salve le peculiarità delle specifiche pattuizioni contrattuali).

In particolare, quanto alle società di cui alla legge n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei beni conferiti, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti. Ne consegue che la società fiduciaria che abbia gestito malamente il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde essa stessa del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario; e la relativa obbligazione, quando azionata mediante l'insinuazione concorsuale, anche se parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato.

Non è dunque giustificato distinguere, nella sede dell'insinuazione concorsuale, un diritto restitutorio, anziché risarcitorio, quanto ai capitali conferiti in amministrazione fiduciaria alla società sottoposta a l.c.a., così da impedire al terzo (l’organo di vigilanza) l'assunzione della veste del coobbligato solidale, con il conseguente venir meno dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dall' ammissione al passivo. La domanda di restituzione dei capitali invero perduti è in ogni caso, per l'investitore, il presidio della reintegrazione patrimoniale, e quindi (sotto questo profilo) del danno da inadempimento del mandato fiduciariamente conferito.

Sul piano dello stretto diritto ne deriva che: “In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla legge n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, e quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., con quella eventuale dell'organo chiamato a esercitare l'attività di vigilanza” (v. Cass., Sez. Un., n. 13143/2022).

5.4.1. Né rileva, per la risposta all'interrogativo di fondo circa l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione nei riguardi del terzo, quale sia (e se vi sia), in base a un giudizio volto in prognosi, la prospettiva di recupero del credito in base all'insinuazione concorsuale.

Piuttosto, trattandosi dell'unico fatto dannoso imputabile sia alla società inadempiente al mandato fiduciario, sia all’organo di vigilanza, in dipendenza dell'asserito omesso esercizio dei poteri di controllo, l'effetto interruttivo permanente derivante dall'ammissione dei creditori al passivo si estende secondo il disposto dell'art. 1310, primo comma, c.c.

E dunque, nel contenzioso che vede coinvolta la CONSOB quale organo di vigilanza, e segnatamente in quello che si innesta sull’inadempimento del contratto di mandato fiduciario da parte di società regolata dalla l. n. 1966 del 1939, non è possibile dubitare della piena configurabilità della solidarietà tra l’obbligazione “insinuata” nel passivo concorsuale (si ripete, previa opportuna interpretazione da parte del giudice di merito) e quella a carico della stessa CONSOB: si tratta, in entrambi i casi, di obbligazione risarcitoria, l’una di origine contrattuale, l’altra extracontrattuale; esse sono accomunate dall’unicità del danno, ex art. 2055 c.c., consistente nella perdita del capitale, che il danneggiato ha diritto di conseguire in moneta attualizzata, indubbio essendo il carattere – in entrambi i casi – di obbligazione di valore.

6. La giurisprudenza successiva, pienamente conforme all’arresto delle Sezioni Unite, ha altresì precisato che i sopra indicati principi sono applicabili alle società di intermediazione mobiliare (come precisato dai ricorrenti, nel caso di specie le due società di intermediazione mobiliare dichiarate fallite sono state successivamente assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, in quanto variamente legate da rapporti di gruppo e di controllo con la società fiduciaria) e si è dunque affermato che: “In tema di intermediazione mobiliare, ai fini della quantificazione del danno subito dal risparmiatore per la perdita del capitale investito, del cui risarcimento rispondono solidalmente la società di intermediazione mobiliare, a titolo di responsabilità risarcitoria di natura contrattuale, e la CONSOB, per omessa vigilanza, il giudice deve individuare il pregiudizio concreto ed attuale subito dallo stesso investitore, con la conseguenza che la futura recuperabilità del credito in sede concorsuale, non incidendo sull’entità del danno attuale, è a tal fine irrilevante, potendo al più rilevare sul piano del riequilibrio delle posizioni tra condebitori, secondo le regole sul regresso, ex art. 1299 c.c.”, ed ancora che: “La responsabilità delle società di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura di responsabilità risarcitoria contrattuale, che, in ragione dell’omogeneità dei crediti vantati, concorre, ai sensi dell’art. 2055 c.c., con la responsabilità risarcitoria di natura aquiliana della CONSOB, per omessa vigilanza sulla medesima società: ne consegue che l’interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass. 7 luglio 2023, n. 19378).

6.1. Valga, in particolare, richiamare il più recente arresto, relativo ad un ricorso analogo a questo in esame, ossia Cass., n. 28119/2025, secondo cui: “La responsabilità dell’intermediario finanziario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura contrattuale e concorre ex art. 2055 c.c. con quella aquiliana, di tipo omissivo, della CONSOB, preposta alla vigilanza sull’intermediario, con la conseguenza che l’istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell’intermediario, anche ove preordinata unicamente alla restituzione delle somme definitivamente perdute (e salva diversa ed inequivoca manifestazione di volontà), determina l’interruzione della prescrizione anche nei confronti della CONSOB, in considerazione della comune matrice risarcitoria, sia pure a diverso titolo, dei crediti rispettivamente vantati contro i due soggetti”.

6.2. Nella pronuncia da ultimo citata questa Suprema Corte ha affermato:

-) che nella fattispecie in esame non ha senso distinguere tra diritto restitutorio vantato nei confronti della società di intermediazione e diritto risarcitorio vantato nei confronti della CONSOB, posto che la domanda di restituzione dei capitali andati in fumo è volta a reintegrare il patrimonio dell’investitore e a ristorarlo del danno patito per l’inadempimento della società di intermediazione (in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite nel 2022, che hanno disatteso la necessità di distinguere tra credito restitutorio e credito risarcitorio dell’insinuazione al passivo non solo in relazione alla l.c.a. delle società fiduciarie, ma anche in relazione al fallimento);

-) che il risparmiatore che, a causa di mala gestio dell’intermediario, abbia perduto il capitale investito, gode della interruzione della prescrizione nei confronti dell’Autorità di vigilanza, coobbligata solidale con l’intermediario decotto, sol che egli sia stato ammesso allo stato passivo di una procedura concorsuale, quale che sia, e a prescindere dal fatto che, per detta insinuazione, egli abbia o meno presentato una domanda, secondo la rispettiva disciplina;

-) che in caso di dispersione del capitale l’intermediario – che opera come mandatario senza rappresentanza – risponde necessariamente a titolo risarcitorio, non essendo configurabile la restituzione delle somme “in natura”, stante lo scioglimento del contratto di mandato con l’intermediario ex art. 72 legge fall., la perdita totale del capitale, l’insolvenza della finanziaria e la definitività dell’inadempimento dell’intermediario fallito;

-) che è corretto l’operato del giudice che qualifichi la domanda dei risparmiatori di insinuazione al passivo del fallimento per i crediti derivanti dalla perdita dei loro investimenti come domanda risarcitoria, avendo il giudice il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti, essendo «evidente che una “ordinaria” istanza di insinuazione avente ad oggetto la restituzione del capitale investito e andato perduto per mala gestio non può che necessariamente significare, dal punto di vista giuridico, che il risparmiatore non tanto mira a riottenere quelle stesse somme consegnate all’intermediario infedele, ma piuttosto a ripristinare il proprio patrimonio dalla corrispondente deminutio derivante dall’inadempimento dell’intermediario stesso: dunque, inequivocabilmente e al di là  della  semantica, nella normalità dei casi una simile domanda non può che assumere natura risarcitoria»; -) che, pertanto, l’atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla domanda di insinuazione al passivo da parte del risparmiatore, è da considerare senz’altro pertinente rispetto alla domanda risarcitoria da questi eventualmente promossa nei confronti dell’Autorità di vigilanza, perché avente la medesima natura (benché l’insinuazione si fondi sul contratto, mentre quest’ultima si fondi sul dovere del neminem laedere), contrariamente a quanto assunto dalla CONSOB nelle proprie difese.

6.3. Per quanto concerne, poi, l’ulteriore questione riguardante il modus operandi degli atti interruttivi della prescrizione nell’ipotesi di solidarietà passiva, osserva il Collegio che questa Suprema Corte ha di recente ribadito (v. Cass., n. 8208/2025) che, “ai fini dell’applicazione del primo comma dell’art. 1310 c.c. e dunque dell’estensione dell’atto interruttivo del corso della prescrizione al o ai coobbligati non è richiesto che l’atto interruttivo compiuto in via stragiudiziale o compiuto con la proposizione della domanda verso uno dei coobbligati debba contenere la rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell’esistenza dell’altro o degli altri coobbligati. L’effetto interruttivo del corso della prescrizione opera indipendentemente da tale rappresentazione e, dunque, sulla base dell’oggettiva esistenza dell’obbligazione solidale del soggetto contro cui è rivolto con altro o altri soggetti”.

 

La Corte ha, altresì, precisato che «La disciplina dell’art. 1310, secondo comma, c.c., sull’estensibilità dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’art. 2945 cod. civ., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio” (v. anche Cass., n. 8136/2001; Cass., n. 1406 del 2011)”.

7. In conclusione, dunque, là dove ha ritenuto che le domande di ammissione al passivo del fallimento delle società di intermediazione del gruppo SFA non siano idonee a interrompere la prescrizione dell’azione risarcitoria proposta dagli investitori nei confronti della CONSOB fino alla chiusura della procedura concorsuale per il combinato disposto degli artt. 1310 e 2945 c.c., stante la diversità delle condotte dei due obbligati, dei danni che ne sono derivati e dei diritti fatti valere, l’impugnata sentenza non si è attenuta ai principi di diritto posti da Cass., Sez. Un, n. 13143/2022 e dalle pronunce ad essa successive e conformi, in particolare da Cass., n. 28119/2025.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, per nuovo esame della fattispecie alla luce di tutti i principi di diritto sinora richiamati.

8. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in altra Sezione e comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 24 marzo 2026.