Le sfumature della classificazione dei contratti
Le sfumature della classificazione dei contratti
Dalla gratuità alla atipicità. Nota a sentenza Corte di cassazione, Civile, Ordinanza, Sez. I, n. 19839 del 2026
La classificazione dei negozi giuridici come onerosi o gratuiti e la individuazione degli atti di liberalità passa attraverso la causa contrattuale, la struttura bilaterale o unilaterale del negozio e gli effetti che lo stesso è in grado di produrre.
Se l’ordinamento giuridico tedesco ruota attorno alla astrattezza causale, il nostro ordinamento, per contro, è improntato alla necessaria causalità ai fini della produttività di effetti di qualsiasi negozio giuridico. La necessità della causa si traduce, conseguentemente, nella necessaria ricerca di una giustificazione causale per ogni spostamento patrimoniale, argomentabile dalla stessa ratio dell’art. 2041 cc.
Nel momento in cui il predetto spostamento patrimoniale assume la qualificazione di vantaggio economico ottenuto a fronte di un correlativo sacrificio, autorevole dottrina consente di ritenere che si sia di fronte ad un negozio oneroso con causa di scambio. L’onerosità, infatti, benché non descritta chiaramente a livello codicistico, si rinviene nella stretta relazione, nel nesso di causalità che sussiste tra i reciproci vantaggi e sacrifici che caratterizzano i contratti sinallagmatici e nei quali la stessa causa risiede nel sinallagma che li lega.
La causa del contratto oneroso, del contratto di scambio, infatti, si individua tendenzialmente nel rapporto economico che lega la prestazione alla controprestazione e prescinde dalla equivalenza del valore di queste ultime.
Non è un caso che in tali negozi l’equilibrio economico risulti insindacabile, salve situazioni patologiche originarie o sopravvenute che, ad esempio, spesso connotano il contratto oneroso con causa di scambio per eccellenza: la compravendita.
La definizione sin qui individuata di onerosità, tuttavia, non deve portare a concludere che la stessa si ravvisi esclusivamente nella tipologia contrattuale del contratto a prestazioni corrispettive.
Invero, prescindendo momentaneamente dal binomio vantaggio/spostamento di ricchezza e per completezza argomentativa, occorre rilevare che il carattere oneroso si rinviene anche nell’ambito dei contratti associativi, ovvero dei contratti in cui il sacrificio di ciascuna parte contrattuale è diretto verso il raggiungimento di un vantaggio comune. Ciascuna prestazione non trova ragion d’essere nell’esistenza dell’altra, ma è funzionale all’ottenimento di un vantaggio identico, pertanto la causa contrattuale potrà essere identificata ugualmente, secondo una recente dottrina, in una causa di scambio, ma “mediata”.
Tanto l’una quanto l’altra causa, di scambio o di scambio mediato, implicano, ad ogni modo, l’esistenza di una struttura contrattuale necessariamente bilaterale (o, nell’ipotesi di contratto associativo, anche plurilaterale).
La stessa struttura bilaterale che l’ordinamento giuridico richiede per un negozio di natura diametralmente opposta rispetto al negozio oneroso, ovvero per la liberalità tipica disciplinata nell’art. 769cc.
Lo schema negoziale imposto dal legislatore, infatti, è modellato sullo schema di conclusione del contratto generale di cui all’art. 1326 cc e, conseguentemente, sulla necessaria accettazione del donatario dell’atto di liberalità con il quale il donante, sacrificando la propria sfera patrimoniale, gli attribuisce un vantaggio, senza, tuttavia, alcun corrispettivo (non potendo definirsi tale neppure il modus o onere che la disciplina codicistica consente di imporre).
Sebbene parte della dottrina ritenga che in realtà l’accettazione e la forma solenne, ovvero l’atto pubblico stipulato alla presenza di due testimoni, assolvano la funzione di rendere maggiormente consapevole del proprio atto il donante, invero le stesse fungono da contrappeso ad una causa sostanzialmente debole.
Se la liberalità si definisce come il depauperamento economicamente disinteressato di un soggetto correlato al conseguente arricchimento di un altro soggetto che ottiene un vantaggio senza, tuttavia, sopportare alcun sacrificio, la causa della donazione si presenta come l’esatta antitesi dello scambio. La stessa risiede, secondo la teoria soggettiva e prescindendo dalla tesi minoritaria che la considera mancante, nello stesso elemento soggettivo del donante, ovvero nell’animus donandi, nello spirito di liberalità.
Tanto il contratto oneroso di vendita con causa forte di scambio quanto il contratto di donazione con causa debole di liberalità, oltre a poter produrre effetti obbligatori, rappresentano le due tipologie di contratti tipici idonei a produrre effetti reali, e, dunque, a garantire il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale in virtù di un consenso legittimamente manifestato e non viziato espresso al momento della conclusione dell’accordo (principio del consenso traslativo).
In una posizione intermedia tra il contratto oneroso e l’atto di liberalità si pongono i negozi gratuiti (tipici) esemplificativamente individuabili nel comodato o nel deposito.
Se l’onerosità prevede la correlazione tra vantaggio e sacrificio e la liberalià l’attribuzione di un vantaggio in virtù del solo animus donandi, la gratuità presuppone da un lato l’assenza di corrispettivo, dall’altro sostituisce lo spirito di liberalità con un interesse economico.
Più in dettaglio, la causa gratuita esprime uno scambio empirico, un sacrificio (e conseguente vantaggio gratuito per la parte che ne subisce gli effetti benefici) che trova la propria giustificazione in vantaggi indiretti, collegati al di fuori della struttura contrattuale.
Volendo esemplificare, si pensi al socio di una società in nome collettivo che presta fideiussione gratuita per il debito della società verso un istituto di credito. Nel momento in cui l’istituto di credito erogherà il credito, la società (e quindi lo stesso socio) potrà trarre un vantaggio dalla garanzia prestata.
Benché indirettamente sorretta da un interesse patrimoniale, la dottrina maggioritaria tende a definire anche la causa gratuita come causa debole ed ad affermare che alla predetta debolezza si sia inteso sopperire, da un lato, con la previsione della necessità della datio rei per il perfezionamento dei principali contratti gratuiti tipici, dall’altro con la tendenziale produttività di effetti puramente obbligatori e non reali.
Tali assunti meritano, tuttavia, delle precisazioni.
Si potrebbe, invero, ritenere che in realtà la datio rei non connoti esclusivamente i contratti reali bensì anche i contratti onerosi. Si pensi, al riguardo al contratto di mutuo per il perfezionamento del quale l’orientamento tradizionale ha sempre ritenuto necessaria la consegna della somma di denaro. Benchè possa essere gratuito, in virtù del primo periodo dell’art. 1815 cc, lo stesso è normalmente oneroso e, ciò nonostante, sottratto alla categoria dei contratti consensuali.
Tale argomentazione, tuttavia, appare, alla luce degli orientamenti dottrinali più recenti, alquanto labile.
Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza, infatti, hanno spesso contestato il carattere reale del contratto di mutuo, inquadrandolo nel genus dei contratti che si perfezionano con il semplice consenso.
Ad ogni modo, quando anche si volesse ritenere che il carattere reale del negozio gratuito non funga da contrappeso alla debolezza causale, certamente appare più difficile confutare la considerazione secondo la quale la debolezza causale giustifica la produzione di effetti puramente obbligatori e non reali.
Tale ultima considerazione ben si concilia con la necessità, da sempre avvertita nell’ordinamento giuridico, di subordinare il trasferimento della proprietà, come precedentemente anticipato, esclusivamente alla causa forte di scambio della compravendita o al più nobile spirito di liberalità della donazione, tuttavia sorretto, come visto, dalla accettazione e dalla forma solenne.
Questa visione bipartita, liberalità o onerosità, nel trasferimento della proprietà, con esclusione della idoneità al predetto fine dei negozi gratuiti, è tuttavia, frutto di una contrapposizione ormai superata tra causa e tipo legale.
Prima di uno storico arresto del 2006, la causa del contratto veniva identificata con la funzione economico-sociale e la stessa si ravvisava automaticamente ogniqualvolta il legislatore avesse individuato un determinato tipo legale.
L’unico controllo che l’organo giudicante era chiamato a fare consisteva nella verifica della rispondenza al tipo legale dello schema negoziale concretamente attuato dalle parti.
La possibilità di stipula di contratti atipici veniva, dunque, subordinato ad un giudizio di meritevolezza di interessi che, rapportato alla visione oggettiva della causa ed alla necessità di ricercare una giustificazione causale forte per la produzione dell’effetto reale, appariva da ostacolo alla possibilità di previsione di negozi gratuiti (atipici) ad effetti reali.
Il passaggio dalla funzione economico sociale della causa alla sua dimensione economico-individuale, quale scopo pratico del negozio, sintesi degli interessi delle parti, ha prodotto come conseguenza la necessaria ricerca degli interessi individuali comuni che si oggettivizzano nella causa in ogni singolo negozio e del vaglio di meritevolezza degli stessi a prescindere dalla distinzione tra negozio tipico ed atipico.
Ne consegue che non si pone più nessuno ostacolo, sotto il profilo causale, alla stipula di negozi gratuiti ad effetti reali, laddove le parti ravvisino un apprezzabile interesse alla conclusione del contratto.
E tale conclusione appare coerente con la considerazione secondo la quale non sarebbero ravvisabili ostacoli neppure dall’esame dell’art. 922 cc.
Sebbene si sia spesso ritenuto sussistente un principio di tipicità inderogabile dei negozi traslativi desumibile dal poc’anzi richiamato, invero la miglior dottrina sostiene che di fatto tale norma si limiti ad elencare i modi di acquisto della proprietà, senza, tuttavia, porsi come limite all’autonomia negoziale.
La tenuta di tale approdo, tuttavia, deve essere vagliata alla luce di ulteriori considerazioni sotto il profilo strutturale e formale.
Sebbene si sia in alcuni casi ritenuto che, a titolo esemplificativo, il comodato sia un negozio bilaterale e non unilaterale, invero l’orientamento prevalente tende a far coincidere i contratti gratuiti con lo schema generale dell’art. 1333 cc, ovvero del cd “contratto con obbligazioni a carico del proponente”.
Sebbene la rubrica dell’articolo possa far propendere per uno schema contrattuale modellato sull’art. 1326 cc e, dunque, sul meccanismo dello scambio di proposta ed accettazione, tale schema si presenta come alternativo in quanto difetta l’accettazione.
Più in dettaglio, a mente dell’art. 1333 cc, la proposta diretta a concludere il contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente si considera irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario è legittimato a rifiutare la proposta nel termine discendente dalla natura dell’affare e degli usi . Tuttavia, in mancanza di rifiuto nel predetto termine, il contratto si considera concluso.
La peculiarità del procedimento di conclusione e l’assenza di un atto prenegoziale ( o negoziale a seconda dell’orientamento considerato) hanno sollevato non pochi dubbi in ordine alla qualificabilità del predetto schema come “contratto” e gli stessi dubbi presentano dei risvolti pratici particolarmente significativi in ordine alla concreta ammissibilità della gratuità atipica traslativa.
Un primo orientamento considera l’art. 1333 cc come un contratto “a struttura leggera”. Tale contratto, diversamente rispetto allo schema del 1326 cc, si limiterebbe ad operare una sostituzione dell’accettazione con il silenzio, senza tuttavia che da ciò discenda una perdita della valenza contrattuale. Aderendo a questa tesi lo schema negoziale potrebbe essere astrattamente ancora compatibile con l’effetto traslativo.
Il principio del consenso traslativo,infatti, si basa su un momento perfezionativo del contratto mediante il semplice consenso senza, tuttavia, richiedere, ai fini traslativi, esattamente l’avvenuto scambio di proposta ed accettazione e, dunque, il modello generale di cui all’art. 1326 cc.
Un secondo e diverso orientamento, invece, tende a ravvisare nell’art. 1333 cc, a dispetto del nomen juris, un negozio unilaterale e non, dunque, un negozio bilaterale basato sull’accordo.
Tale conclusione porterebbe ad escludere l’operabilità del principio di cui all’art. 1376 cc. ed a non consentire la produzione dell’effetto traslativo.
Tuttavia, si tratta si una conclusione negativa in realtà solo apparente. Infatti, benché il principio del consenso traslativo possa essere qualificato alla stregua di un principio generale nel nostro ordinamento, in netta contrapposizione, ancora una volta, rispetto al sistema tedesco, nulla vieta alle parti dare convenzionalmente luogo ad una operazione complessa che consenta di scindere tra titulus e modus adquirendi, ovvero di dare vita a quell’atto traslativo separato che trova giustificazione causale nel negozio unilaterale con il quale la parte di obbliga al trasferimento del bene.
Volendo considerare superata la problematica inerente il consenso traslativo, occorre conclusivamente domandarsi se l’ammissibilità del negozio gratuito atipico ad effetti reali non rappresenti un modo per eludere i requisiti di forma imposto per l’atto di liberalità.
La risposta, al riguardo, può essere negativa.
L’art. 809 cc, infatti, oltre a rappresentare il dato normativo attraverso il quale il legislatore implicitamente ammette l’esistenza di forme di liberalità atipica, indiretta, si prefigge l’obiettivo di individuare le norme dettate per le liberalità tipiche da applicare alle liberalità indirette e, tra esse, non figurano le norme inerenti la forma solenne.
Apparirebbe, dunque, illogico considerare elusiva del requisito di forma la gratuità atipica traslativa e, viceversa, non elusiva la liberalità atipica traslativa.
A deporre, infine, a favore della ammissibilità del negozio in esame, si pongono gli stessi orientamenti giurisprudenziali che ravvisano non un negotium mixtum cum donatione bensì proprio un negozio gratuito atipico traslativo, sia pure con le dovute critiche, nelle ipotesi in cui le parti abbiano inteso stipulare una compravendita con un prezzo irrisorio e non idoneo ad essere qualificato come corrispettivo della prestazione.
Corte di cassazione, Civile, Ordinanza, Sez. I, n. 19839 del 2026
Le nozioni sin qui fornite consentono di meglio inquadrare alcune recenti pronunce ed, in particolare, l’Ordinanza della Corte di cassazione n. 19839 del 2026, della quale si è inteso riportare un breve brano.
<<Il Tribunale ha ritenuto che tra le parti fosse sicuramente stato raggiunto un accordo riconducibile al contratto di mutuo gratuito, in relazione al quale il Comune di Bressanone ha restituito il capitale ad esso erogato, una volta venuti meno i presupposti di legge che consentivano avevano consentito l’ottenimento del finanziamento. Il Tribunale ha altresì evidenziato che era pacifica l’esistenza, al momento dell’erogazione, dei presupposti di legge per l’ottenimento del mutuo, ed altrettanto pacifico era che tali presupposti erano venuti meno in corso di esecuzione del contratto, tant’è che, in ragione di ciò, la Provincia aveva “revocato” il provvedimento con il quale era stata deliberata la concessione del mutuo, dopo che il Comune aveva provveduto alla restituzione del capitale. Il medesimo Tribunale ha, quindi, escluso che tale revoca potesse essere considerata come una risoluzione per inadempimento, perché il Comune di Bressanone non poteva, e non doveva, obbligarsi a non modificare il piano urbanistico comunale (PUC), perché si trattava di uno strumento di pianificazione avente carattere di astrattezza e generalità, costituente uno strumento di indirizzo programmatico efficace erga omnes, frutto di scelte di ampia discrezionalità amministrativa, come tali soggetti ai principi costituzionali di buon governo e quindi dell’interesse pubblico che essi perseguono, con la conseguenza che il Comune non poteva validamente stipulare un contratto in cui rinunciava a perseguire l’interesse pubblico, che col passare del tempo poteva anche variare, determinando la necessità di modificare il PUC. Inoltre, lo stesso Tribunale ha ritenuto che l’adozione del PUC è un atto complesso che vede il coinvolgimento attivo della Provincia nell’adozione dello stesso (come previsto all’art 19 l.p. n. 13 del 1997), con la conseguenza che, anche ipotizzando l’inadempimento, vi sarebbe inadempimento consensuale, dato che tutte le modifiche del PUC avevano il benestare della Provincia. Allo stesso modo, il Tribunale ha escluso che vi fosse un vizio genetico del negozio, dato che questo era sin dall’inizio valido, e ha anche escluso una invalidità sopravvenuta. Ravvisata la sussistenza di un mutuo di scopo, poiché nell’ambito causale del negozio rientrava proprio la realizzazione di abitazioni agevolate, con conseguente obbligo in capo al mutuatario non solo di restituire le somme mutuate, ma anche di realizzare le opere per cui è stato erogato, per i motivi appena illustrati, il Tribunale ha ritenuto sussistente una ipotesi di impossibilità sopravvenuta di realizzo dello scopo, riconducibile al disposto dell’art 1463 c.c., con conseguente scioglimento ex lege del contratto e insorgenza dei diritti ed obblighi restitutori nascenti dalla risoluzione. Posto che la delibera della Giunta Provinciale con cui è stato approvato il nuovo PUC risaliva al 09/12/2013, considerando i termini per l’impugnazione di detto atto, secondo il Tribunale, la restituzione avvenuta in data 31/01/2014 è stata tempestiva, poiché, in base ai principi generali, si applicavano le norme relative alla ripetizione dell'indebito, per cui, per far valere il diritto alla restituzione, era necessaria apposita domanda da parte del creditore, che nella specie è intervenuta addirittura successivamente alla restituzione>>.