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I cd. contratti di parcheggio (o si dice “posteggio”?)

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I cd. contratti di parcheggio (o si dice “posteggio”?)

 

Riassunto

Scopo ultimo di questo contributo è quello di delineare i tratti salienti di uno schema contrattuale atipico piuttosto frequente nella prassi applicativa, anche attraverso l’esame di una pronuncia significativa.

 

Abstract

After a brief general introduction, the following paper wants to reach the goal to underline the cardinal points of an atypical contract in Italy, passing through an analysis of a relevant judgement of the Italian Supreme Court of Cassation.

 

Premessa: l’importanza della nomenclatura

Spesso e volentieri per identificare uno schema contrattuale, anche atipico, si tende ad utilizzare un solo nomen iuris. Ad esempio, per identificare il contratto tipico attraverso il quale si concede in godimento un bene mobile o immobile dietro corrispettivo si utilizza il termine locazione. Si definisce leasing finanziario o locazione finanziaria l’operazione trilaterale –  corrispondente ad un contratto atipico, ma socialmente tipico almeno fino all’introduzione della legge n. 124 del 2017 – con cui un soggetto (utilizzatore) si rivolge ad una società (in questa sede, società di leasing) perché questa acquisti un bene dotato di particolari requisiti tecnici da un fornitore e glielo conceda in godimento, dietro pagamento di un canone periodico (F. Gazzoni, Manuale di diritto privato - Edizioni Scientifiche Italiane, Ed. 2015, p. 1315; si rinvia, sul punto, ad un precedente scritto su questa Rivista: “Tipicità, atipicità e tipicità sociale. Il leasing pre e post legge n. 124 del 2017”, del 07 Maggio 2020).

Pur tuttavia, può capitare che un determinato schema venga denominato diversamente.

E’ il caso della compravendita che, spesso, nella prassi commerciale (all’esito di traduzioni approssimative) viene denominata impropriamente “fornitura”. Oppure è il caso, qui oggetto di interesse, del cd. contratto di parcheggio che viene spesso identificato con il termine contratto di “posteggio”. Ebbene, si può affermare in questa sede che i due termini possono essere utilizzati come perfetti sinonimi, senza esigenza di indagini accurate come per la traduzione del termine “fornitura”, che nel sistema italiano può evocare tanto il contratto di compravendita quanto il contratto di somministrazione (o, addirittura, giungere a lambire i confini dell’appalto).

 

I tratti essenziali del contratto atipico

Superato il primo ostacolo inerente al nomen iuris, occorre provare a fornire alcuni dati in ordine alla struttura contrattuale, in merito alla quale sono stati già scritti innumerevoli testi (una mole difficilmente citabile), alcuni anche dotati di grande rilievo scientifico, tutti però accomunati da pochi, fissi e ripetuti punti cardine che qui si intendono sintetizzare. Al riguardo giova ricordare come alcuni Autori abbiano identificato lo schema come una forma di “sosta lecita atipica, qualificata dalla circostanza di essere effettuata in zone a ciò destinate con un provvedimento amministrativo dell’autorità competente o per meglio dire dell’ente proprietario” (in questi termini, M. FRASCHINA).

In altre occasioni l’attività oggetto di contrattazione è stata suddivisa, più precisamente, in due macrocategorie: il parcheggio nelle strade pubbliche ed il parcheggio nei garage appositi e dedicati. Nel primo caso si sarebbe di fronte ad una mera attività di custodia; nel secondo caso il contratto assumerebbe più precisamente le fattezze del deposito il più delle volte corredato da patti autonomi accessori collegati per le attività di manutenzione e conservazione dei luoghi.

Da quanto sin qui esposto emerge con facilità la possibilità di ricostruire l’assetto normativo del contratto atipico prendendo le mosse dal contratto tipico di deposito.

Pur tuttavia, è altrettanto evidente come lo schema de quo non sia in grado di esaurire e giustificare tutte le sfumature che possono concretamente insistere ed incidere sulla regolamentazione contrattuale.

Non sono mancati, infatti, Autori propensi ad applicare anche le norme sulla locazione oppure sul contratto di prestazione d’opera di cui agli artt. 2222 cc. (su tale ultimo schema, ex multis: M. FRASCHINA. L’Autore, inoltre ed a mò di giustificazione della volontà di ricostruire l’assetto normativo a mezzo di schemi contrattuali diversi dal deposito, così espone: “E’ interessante notare che, a ben vedere, non vi è perfetta coincidenza con lo schema del contratto di deposito: - al contratto di posteggio è estraneo ogni profilo di fiducia, presente nel contratto di deposito, che viene concluso intuitu personae”).

 

Segue: una pronuncia della Corte di cassazione

Le complessive considerazioni sin qui espresse trovano conferma nella pronuncia del 13 Marzo 2007, n. 5837 della Corte di cassazione, Sez. III Civile, a mezzo della quale si era stabilito che “[…] il contratto di parcheggio è un contratto atipico cui vanno applicate le norme del contratto di deposito […]”. Il principio di diritto espresso nella pronuncia, pur risalendo la stessa al 2007, ben si attagliava con gli orientamenti dottrinali dell’epoca. Ragion per cui non stupisce la circostanza che abbia trovato conferma in numerose sentenze più recenti (ex multis, Corte di cassazione n. 22807 del 28 Ottobre 2014).

Ciò premesso, giova pur sempre evidenziare come gli approfondimenti emersi sul tema e riportati, seppur brevemente, nel precedente paragrafo, rendano pur sempre necessario un invito alla prudenza nella ricostruzione dell’assetto normativo da applicare nella risoluzione delle controversie.

Se è vero, infatti, che, per giurisprudenza consolidata, lo schema normalmente applicabile è quello del deposito, non si può negare come nella prassi applicativa possano verificarsi delle variazioni significative, in grado di dare sostegno alle differenti ricostruzioni dottrinali cui si è fatto cenno.

 

Conclusioni

In conclusione, si può affermare che il contratto in esame – in relazione al quale deve pur sempre essere ricordata una profonda evoluzione legislativa intervenuta nel lasso temporale che va dal 1942 al 2012 (ci si riferisce, più precisamente, alla Legge n. 1150 del 1942, alla Legge del 6 Agosto 1967, n. 765, alla Legge di “semplificazione” n. 246 del 2005 nonché al dl. 5 del 2012, convertito in Legge n. 35 del 2012) – presenta dei tratti degni di attenzione sia dal punto di vista della dottrina, propensa ad arricchire le teorie ricostruttive dell’assetto normativo, sia dal punto di vista della giurisprudenza, più incline, per contro, ad assestarsi sulla applicazione piana dello schema del deposito.

Bibliografia Essenziale

  • M. FRASCHINA, Contratti atipici: il contratto di posteggio ed il contratto di ormeggio, in Riv. Giuridica della Circolazione e dei Trasporti (sito web: rivistagiuridica.aci.it/?no_cache=1; visitato il 07.10.2023);
  • CORTE DI CASSAZIONE, III Sez. Civile – 13 marzo 2007, n. 5837, in Riv. Rivista Giuridica della Circolazione e dei trasporti - Automobile Club D’Italia, 2007;
  • DANIELE MONESI, Responsabilità del posteggiatore e diritti dell’utente, in Riv. Consumatori, Diritti&Mercato – “Argomenti”, n. 2/2009, www.consumatoridirittimercato.it, visitato il 07.10.2023;
  • CORTE DI CASSAZIONE n. 22807 del 28 Ottobre 2014;
  • C. M. BIANCA - con la collaborazione di Mirzia Bianca, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2014;
  • A. TORRENTE – P. SCHLERINGER, Manuale di diritto privato, Giuffrè, 2007;
  • L. LOVISOLO, Terminologia: «vendita» o «fornitura?», 24.06.2019, in www.lucalovisolo.ch, visitato il 09.10.2023;
  • SAVERIO FOTI, Leasing finanziario e tutela dell’utilizzatore: profili evolutivi nella transizione dalla prassi al tipo, in Contratti, 2018, 3, 345;
  • F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, Ed. 2015, p. 1315;
  • M. LOPINTO, Somministrazione, Subfornitura, Vendita ed Appalto: brevi cenni su tratti comuni e profili differenziali, in Riv. Ilcaso.it, 31 Agosto 2021.