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I principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite n. 9479 del 6 aprile 2023

consumatori
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I principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite n. 9479 del 6 aprile 2023
 

Abstract

L’obiettivo che ci si prefigge di raggiungere con il presente scritto è quello di offrire una visione immediata e (si spera) chiara dei principali apporti provenienti da una recente pronuncia delle Sezioni Unite in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
 

Il caso esposto per punti

1. La N.T. stipulava un contratto di fideiussione con il Credito V., in forza del quale essa si costituiva garante delle obbligazioni assunte dalla M.C. s.r.l. verso l’Istituto di Credito.

2. In conseguenza della escussione senza esito della garanzia, il Credito V. chiedeva al Tribunale di Sondrio decreto ingiuntivo per le somme dovute dalla T.; provvedimento monitorio che il ricorrente otteneva dal Tribunale adito ed avverso il quale l’ingiunta non proponeva opposizione.

3. Una volta ottenuto il titolo esecutivo, il Credito V. interveniva nella procedura di espropriazione immobiliare che era stata intrapresa, nei confronti della T. davanti al Tribunale di Busto Arsizio, da altro creditore in forza di contratto di mutuo ipotecario rimasto inadempiuto.

4. Il Credito V. cedeva, poi, il proprio credito verso la T. a E. NPL 2017 s.r.l., che in veste di cessionaria interveniva nella medesima anzidetta procedura esecutiva.

5. Disposta la vendita dei beni immobili oggetto di espropriazione, il giudice dell’esecuzione procedeva a depositare il progetto di distribuzione della somma ricavata, che l’esecutata contestava, adducendo l’insussistenza del diritto di credito della cessionaria E. s.r.l. in ragione della nullità del titolo costituito dal decreto ingiuntivo, giacché emesso da giudice territorialmente incompetente.

6. Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 24 ottobre 2020, dichiarava esecutivo il progetto di distribuzione depositato.

7. Avverso tale ordinanza N.T. proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., ribadendo la precedente contestazione sulla nullità del titolo azionato esecutivamente, per essere stato il decreto ingiuntivo emesso da giudice territorialmente incompetente, in quanto adito sulla scorta di una clausola del contratto di fideiussione illegittimamente derogatrice del foro del consumatore (ossia, il Tribunale di Busto Arsizio, comune di residenza dell’ingiunta), qualità che essa poteva vantare anche come fideiussore alla luce del mutamento di giurisprudenza nella materia.

8. Il Tribunale di Busto Arsizio rigettava l’opposizione ex art. 617 c.p.c. con sentenza resa pubblica il 23 luglio 2021.

9. Il giudice dell’opposizione, pur riconoscendo alla T. l’anzidetta qualità e individuando nell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. il rimedio per farla valere compatibilmente con il diritto europeo, escludeva che la stessa avesse tempestivamente utilizzato detto strumento; di qui, il rigetto dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.

10. Per la Cassazione di tale sentenza N.T. proponeva, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., ricorso straordinario affidato a due motivi, entrambi volti a dedurre la violazione e/o errata interpretazione della direttiva 93/13 e dell’art. 19 del TUE, con riferimento al principio di effettività della tutela del consumatore, mettendo in discussione l’impossibilità, a fronte di decreto ingiuntivo non opposto, sia di “un secondo controllo d’ufficio nella fase dell’esecuzione sulla abusività delle clausole contrattuali”, sia di “una successiva tutela, una volta spirato il termine per proporre opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo”.
 

Premessa: i principi di diritto dell’Unione Europea in ordine ai poteri del GE

A mezzo della sentenza “SPV/Banco di Desio” è stata avanzata la seguente richiesta pregiudiziale  “(…) se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. Nella causa C-831/19, esso chiede, altresì, se la circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva abbia una qualsivoglia rilevanza al riguardo”.

Al riguardo è stato così argomentato: è proprio tramite gli artt. 6 e 7 della citata direttiva, alla stregua della lettura che ne ha dato la CGUE con la sentenza “SPV/Banco di Desio”, nel solco dei propri precedenti in materia che si impone, nel contesto del rapporto contrattuale instauratosi tra professionista e consumatore, il riequilibrio della posizione strutturalmente minorata di quest’ultimo sia sotto il profilo del potere negoziale, che per il livello di informazione, così da esserne vulnerata la scelta. Ciò può ottenersi “solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale”, ossia, nella sede processuale, tramite il dovere del giudice investito dell’istanza di ingiunzione di esaminare d’ufficio il carattere abusivo della clausola contrattuale e di dare conto degli esiti di siffatto controllo.
 

Rapporti tra clausole abusive e decreto ingiuntivo nella fase esecutiva

Volendo rielaborare un fondamentale passaggio motivazionale della pronuncia, si può provare a chiarire che:

  1. In assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, il giudice dell’esecuzione (G.E.), sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d’ufficio l’esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
  1. Per svolgere tale funzione, il G.E., nelle forme proprie del processo esecutivo – ossia secondo un modello strutturalmente deformalizzato (artt. 484-487 c.p.c.) –, dovrà, nel contraddittorio delle parti, provvedere, ove detto rilievo non sia possibile solo in base agli elementi di diritto e di fatto già in atti, ad una sommaria istruttoria, rispetto alla quale si presenterà, sovente, la necessità di acquisire anzitutto il contratto fonte del credito ingiunto;
  2. In particolare, ove non sia adito prima dalle parti, il G.E. potrà dare atto, nel provvedimento di fissazione, rispettivamente, dell’udienza ex art. 530 c.p.c. (nel caso di vendita o assegnazione dei beni pignorati) o ex art. 543 c.p.c. (nel caso di espropriazione presso terzi), che il decreto ingiuntivo non è motivato e invitare il creditore procedente o intervenuto a produrre, in un certo termine prima dell’udienza, il contratto fonte del credito azionato in via monitoria, così da instaurare, nell’udienza stessa, il contraddittorio delle parti sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto.
     

Segue: uno schema riassuntivo offerto dalla recente pronuncia

1 - Fase esecutiva

Il giudice dell’esecuzione:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;

e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);

f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

2 - Fase di cognizione

Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:

a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;

b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.

Letture Consigliate

Corte di cassazione SSUU n. 9479 del 06 Aprile 2023, in www.cortedicassazione.it;

M. Lopinto, Opposizione ed interventi nelle procedure esecutive, in Riv. Diritto.it, 02.02.2023.