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È valido il precetto che non precisa il calcolo degli interessi di mora

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È valido il precetto che non precisa il calcolo degli interessi di mora

L’intimato ha a disposizione tutti gli elementi per individuare l’importo effettivamente dovuto, come il titolo contrattuale, la data, l’ammontare degli eventuali pagamenti da esso effettuati

Il Tribunale di Palermo, in data 1.10.2020 ha emesso la sentenza n. 2944, in un giudizio di opposizione a precetto relativo ad un mutuo fondiario ipotecario del 4.4.2011, in cui venivano sollevate tre importanti contestazioni:

a) indeterminatezza dell’atto di precetto per mancata specificazione delle rate non pagate e dei criteri di calcolo degli interessi di mora;

b) usura convenuta con riferimento sia agli interessi corrispettivi incorporati nelle singole rate, sia agli interessi di mora;

c) applicazione della capitalizzazione composta in violazione dell’articolo 1283 Codice Civile.

La Banca ha ottenuto un importante riconoscimenti per l’intero ceto bancario.

È valido il precetto in cui non siano specificate le rate non pagate ed i criteri di calcolo degli interessi di mora

Il Magistrato palermitano ha precisato che l’intimazione di adempiere l’obbligo di pagamento risultante da un precetto non necessita, a pena di nullità del precetto, che venga specificato, oltre alla somma precettata, anche il calcolo matematico applicato per determinare la somma precettata.

Tanto, ancor più vero, continua la sentenza dal momento che l’intimato ha a disposizione tutti gli elementi per individuare l’importo effettivamente dovuto, come il titolo contrattuale, la data, l’ammontare degli eventuali pagamenti da esso effettuati (v. Cass. 4008/13; 9389/16).

Pertanto il precetto opposto resta valido titolo esecutivo.

La corretta interpretazione della Sentenza 350/2013 Cassazione non dispone il cumulo del tasso corrispettivo e moratorio per la verifica della usurarietà di un mutuo ipotecario: essi vanno considerati autonomamente

Un chiarimento molto importante viene reso dal Tribunale siciliano, in merito alla nota sentenza n.350/2013 della Cassazione, che è stata sempre male interpretata e di cui il Magistrato si premura di offrire una “corretta interpretazione”.

Il Magistrato palermitano precisa che, in linea con la sentenza n.20 del 25.2.2002 della Consulta, la Sentenza 350/2013 “si sia limitata a ribadire che la disciplina relativa al tasso soglia, con le relative sanzioni, riguarda anche gli interessi moratori in sé considerati”.

Conseguentemente, l’eventuale superamento del tasso soglia va valutato distintamente in merito agli interessi di mora e se fosse superato il tasso soglia va dichiarata la nullità del tasso di mora.

Fa di più il Magistrato siciliano, precisando che, nella sentenza n.350/2013 della Suprema Corte, si fa riferimento alla <<maggiorazione di tre punti a titolo di mora>> non vuole, quindi, intendersi l’affermazione di principio circa la necessità di effettuare una sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi moratori in relazione al limite del tasso soglia, ma si ha semplicemente riguardo ad una modalità di pattuizione di quello specifico tasso di mora contrattuale, così come contrattato nella fattispecie.

In linea con i più recenti arresti giurisprudenziali il Magistrato ha precisato, quindi, che tassi corrispettivi e moratori non possano essere addizionati ai fini della verifica della usurarietà.