La problematicità dell’ ammortamento alla francese
![ammortamento alla francese](/sites/default/files/styles/4_3_xs/public/2022-04/writing-work-pen-money-office-business-489765-pxhere.com_.jpg?h=a141e9ea&itok=C-iCZ5Wk)
La problematicità dell’ ammortamento alla francese
Una matematica dal difficile accesso [1]
Premessa
Nelle più recenti sentenze in materia di finanziamenti con ammortamento alla francese viene riconosciuto l’impiego del regime composto nella determinazione della rata. Tuttavia, riscontrando nel piano di ammortamento il calcolo degli interessi semplici sul debito residuo, si perviene ad escludere la violazione dell’art. 1283 c.c. ed ogni vizio del consenso.
Anche riferendo il dettato dell’art. 1283 c.c. degli ‘interessi scaduti’, nel significato allargato al periodo di maturazione ed esigibilità, non si ravvisa alcuna produzione di interessi su interessi. Nella recente sentenza del Tribunale di Torino[2], nel riscontrare nell’ammortamento alla francese una coincidenza fra maturazione, scadenza e pagamento, si è ritenuto che ‘si calcoli l’interesse sul capitale residuo o sulla quota capitale che viene a scadenza, comunque il tempo di maturazione e di esigibilità della quota interessi coincidono … non si da quindi il caso di interessi “scaduti” e nondimeno produttivi di interessi ulteriori …’. ‘La capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell’operazione, secondo i dati del problema (capitale, tasso periodale, periodi), appare quindi estranea al campo dell’art. 1283 c.c.’
La menzionata coincidenza fra tempi di maturazione e di esigibilità farebbe ritenere ‘il regime composto impiegato nella determinazione della rata, estraneo al campo dell’art. 1283 c.c.’, risolvendosi la capitalizzazione composta, come riporta la sentenza, in un semplice ‘metodo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto .... è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione’.
La coincidenza fra tempi di maturazione ed esigibilità, nella debenza degli interessi alle distinte scadenze, che si riscontra nel piano di ammortamento ordinariamente adottato, attiene, senza dubbio alcuno, ad interessi aventi natura primaria. Ma, propriamente, non è il piano di ammortamento ad essere oggetto di accordo contrattuale: in un rigoroso rapporto di dipendenza, i risvolti contabili riportati nel piano di ammortamento derivano dai termini della pattuizione; l’impiego del regime composto interviene nella pattuizione, alla quale risultano riferiti i presidi posti dagli att. 1283 e 1284 c.c. [3]
Un’attenta e ponderata riflessione sulla natura giuridica dei riflessi che, dalla rata pattuita nel valore corrispondente al regime composto, discendono nel piano di ammortamento, richiede l’accesso a concetti della scienza finanziaria che possono risultare assai complessi per i non iniziati ma dai quali non sembra si possa prescindere. Appare opportuno soffermarsi su tali concetti – quando vengono applicati a contratti di finanziamento che prevedono l’obbligazione accessoria convenuta al tasso ex art. 1284 c.c. (spettanza) e distintamente le modalità di corresponsione della stessa (debenza) - per comprendere compiutamente i diversi contorni giuridici che caratterizzano i termini della spettanza degli interessi pattuiti, distinti dai risvolti di calcolo espressi nella debenza degli interessi prevista alle distinte scadenze.[4]
Gli elementi che qualificano la pattuizione
E’ opportuno preliminarmente osservare che i vincoli posti dall’ordinamento giuridico alla produzione di interessi prescindono dall’impiego del regime, semplice o composto, appuntandosi esclusivamente nel divieto di produzione di interessi su interessi e nella prescrizione della proporzionalità della spettanza degli interessi, in rapporto al finanziamento utilizzato, nel rapporto espresso dal tasso ex art. 1284 c.c.[5]
Il regime dell’interesse composto non si pone in un rapporto di sinonimia con l’anatocismo, bensì è il Genus nel cui ambito si colloca l’anatocismo come Specie quando gli interessi, in luogo di essere pagati, vengono a produrre nuovi interessi (secondari). Si usa talvolta indicare quest’ultimo con ‘regime di capitalizzazione degli interessi (o esponenziale)’ e il precedente con ‘regime degli interessi anticipati’, per distinguerli dal ‘regime semplice’, nel quale, nei periodi intermedi prima della scadenza del capitale, non interviene né pagamento né capitalizzazione degli interessi maturati. L’anatocismo si identifica solo con la prima delle due anime che caratterizzano il regime composto: la norma consente la corresponsione degli interessi maturati, anticipata rispetto alla scadenza del capitale, ma ne vieta l’ulteriore produzione di interessi secondari che violerebbe il principio di proporzionalità: ove gli interessi risultino capitalizzati anziché corrisposti, la proporzionalità viene traslata sul montante, con potenziale lievitazione degli interessi in rapporto al capitale, non più proporzionale ma esponenziale. Nel regime semplice la produzione di interessi su interessi è esclusa, ma è altresì escluso che il pagamento degli interessi avvenga in un momento anticipato rispetto alla scadenza del capitale: é’ questa una qualità definitoria del regime semplice.[6]
Nel prescrivere esclusivamente il carattere di proporzionalità, la metrica del tasso disposta dagli artt. 821 e 1284 c.c. travalica il regime semplice, comprendendo anche il regime composto quando gli interessi conservano la natura primaria che lascia invariato l’importo proporzionale del regime semplice, ancorché corrisposto anticipatamente rispetto alla scadenza del capitale.
Il quadro giuridico previsto dagli artt. 820, 821, 1283 e 1284 c.c. delinea una produzione degli interessi rispondente ad una convenzione informata alla metrica lineare, dove gli interessi maturano in ragione proporzionale al tempo, oltre che al capitale, e, una volta maturati, rimangono infruttiferi sino al loro pagamento. L’art. 1284 c.c. è riferito alla misura degli interessi da corrispondere; nel suo concetto economico, come per ogni altro prodotto o servizio, esprime l’ammontare da corrispondere, mentre i tempi e modalità di pagamento attengono ad aspetti distinti e diversi dal prezzo, configurando impegni da onorare che riflettono per il mutuatario costi ‘figurativi’, non rientranti nel concetto di prezzo ex art. 1284 c.c., rigorosamente aderente all’effettivo importo degli interessi da corrispondere.
Se il tasso ex art. 1284 c.c. è posto come espressione della misura del prezzo, in luogo dell’ammontare degli interessi, deve necessariamente corrispondergli un diretto ed univoco rapporto di proporzionalità al capitale finanziato, a prescindere dai tempi e modalità di pagamento: con ciò realizzando non solo quel ‘contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse’ stabilito dall’art. 1284, 3° comma c.c. ma anche l’intercambiabilità con l’ammontare degli interessi riveniente dal regime semplice, nella proporzionalità al capitale finanziato stabilita dall’art. 1284 c.c.[7]
Il tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. fissa, nell’unità di misura costante e proporzionale al capitale, la ‘velocità annuale’ convenuta per la produzione degli interessi nel periodo di finanziamento. [8] Come richiamato sin dalla risalente Cass. S.U. n. 3797 del 23 novembre 1974, ove necessario, occorre distinguere la spettanza degli interessi pattuiti, tassativamente espressi nella modalità di produzione proporzionale stabilita dagli artt. 821 e 1284 c.c., dalla debenza degli stessi, nelle modalità di pagamento, informate a distinti criteri di calcolo, tempi e parametri (TAN), rimessi alla volontà delle parti.
Il tasso ex art. 1284 c.c. assume contorni definitori non propriamente coincidenti con quelli ricoperti nella scienza finanziaria dal parametro di calcolo espresso dal TAN (Tasso Annuo Nominale): ancorché frequentemente le due aliquote coincidono, le risultanze che ne derivano non sono sempre sovrapponibili. I due tassi rispondono a impieghi distinti, il primo dettato da una norma giuridica, il secondo informato a principi matematici: la commistione fra i due tassi risulta talvolta fonte di equivoci e confusioni. Il TAN attiene al parametro di calcolo impiegato nel pagamento alle distinte scadenze e può essere declinato vuoi nell’algoritmo di calcolo del regime semplice, vuoi in quello del regime composto, con esiti economici distinti. La produzione di interessi su interessi non deriva dal TAN ma dall’algoritmo di calcolo espressivo del regime composto che rimane non pertinente al tasso: infatti, per il medesimo ammontare degli interessi, il TAN del regime semplice è diverso (maggiore) dal TAN del regime composto. Questo peculiare aspetto rimarrebbe facilmente sottratto all’attenzione dell’operatore retail che, ove fosse consentita la pattuizione del regime composto con capitalizzazione degli interessi, assocerebbe al relativo TAN la misura del prezzo ex art. 1284 c.c. proporzionale al capitale utilizzato.
Con un ambiguo retaggio storico, si continua ad esprimere in contratto la misura del costo del finanziamento con il tasso del parametro matematico (TAN) che, tuttavia, nella circostanza, assume propriamente la funzione di tasso convenzionale (art. 1284 c.c.). [9] La norma prescrive l’indicazione in contratto del prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c., non del TAN che, congiuntamente all’algoritmo di calcolo adottato, deve necessariamente esprimere, in rapporto all’utilizzo del capitale, l’importo proporzionale dell’obbligazione accessoria definita dall’art. 1284 c.c.
Mentre nel regime semplice il TAN coincide sempre con il tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., nel regime composto può discostarsi anche apprezzabilmente. Per un finanziamento a tre anni di € 100 al TAN del 10%, con interessi capitalizzati annualmente, il corrispettivo al termine del triennio si ragguaglia a € 33,1: il prezzo del finanziamento, espresso dall’art. 1284 c.c., è pari all’11,03% e il TAN del 10% impiegato in regime di capitalizzazione composta perde la funzione di prezzo ex art. 1284 c.c. Se, invece, gli interessi vengono corrisposti annualmente, il monte interessi nel triennio è pari a € 30,0 e il prezzo del finanziamento, espresso dall’art. 1284 c.c., è pari al 10,0%, corrispondente al TAN del regime semplice. L’impiego del medesimo tasso convenzionale quale parametro di calcolo (TAN) del regime composto, intanto è legittimo in quanto esprime il medesimo esito del regime semplice, al quale si informa la proporzionalità dell’art. 1284 c.c. [10]
Ammortamento alla francese: regime semplice e composto
La problematica del rispetto delle prescrizioni normative, nel finanziamento con ammortamento alla francese (o a rata costante), presenta aspetti assai peculiari, discosti dagli ordinari finanziamenti a scadenza, in quanto, oltre ad un’obbligazione principale che non rimane invariata nel periodo di ammortamento, presenta, accanto al tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., la corrispondente spettanza degli interessi, implicitamente inclusa nella rata riportata in contratto, che rimane, nell’espressione della velocità di produzione convenuta, propriamente distinta dalle modalità di pagamento nella debenza alle distinte scadenze. Il valore complessivo della spettanza degli interessi risulta pattuito direttamente in contratto, nel valore desumibile dalla somma delle rate, decurtata del capitale inizialmente finanziato (I = Σ Rk – C), mentre la corrispondente debenza alle distinte scadenze viene ad assumere la veste di variabile dipendente, espressa nelle modalità più variegate, rimesse alla volontà delle parti, le quali rimangono libere di scadenzare e stabilire come meglio credono l’esigibilità e il calcolo dell’importo preordinatamente convenuto nella spettanza.
Con riguardo alla debenza degli interessi, occorre osservare che il rispetto del principio per il quale il pagamento fatto in conto capitale e conto interessi deve essere imputato prioritariamente agli interessi (art. 1194, 2° comma c.c.) viene riferito esclusivamente al capitale liquido ed esigibile. Non è affatto scontato che gli interessi periodicamente esigibili debbano coincidere con l’intero ammontare maturato: al contrario, se il contratto non contempla alcuna pattuizione sul criterio di imputazione degli interessi, a tutela della parte che subisce il contratto predisposto dall’intermediario, nei principi di applicazione ribaditi dalla Suprema Corte, l’art. 1194 c.c. impone il calcolo riferito esclusivamente agli interessi cumulativamente maturati sul capitale divenuto liquido ed esigibile, costituito dalla quota capitale in scadenza, ricompresa nella rata.[11] Possono, di riflesso, essere convenute modalità diverse, tutte consentite e finanziariamente corrette, di imputare, nella rata, la quota capitale e la quota interessi, evitando che il pagamento del capitale preceda il pagamento degli interessi allo stesso riferiti.
Nell’ammortamento alla francese assume rilevanza la spettanza degli interessi che rimane pattuita nella rata indicata in contratto, espressa nella metrica di produzione/maturazione proporzionale del tasso ex art. 1284 c.c. in rapporto all’obbligazione principale: nel pagamento della stessa, alle distinte scadenze, rimangono praticabili tempi, algoritmi e anche parametri di calcolo diversi, con un duplice vincolo: i) i pagamenti via via frazionati attengono esclusivamente ad interessi già maturati; ii) l’importo complessivo dei pagamenti periodici corrisponde alla spettanza preordinatamente pattuita. Definita la spettanza ricompresa nella rata pattuita, come, poi, venga corrisposta, nel rispetto dei due vincoli menzionati, attiene alle condizioni accessorie richiamate dall’art. 117 TUB, che prescindono dal dettato degli artt. 821, 1284 e 1283 c.c., nonché dall’art. 120, comma 2, lettera b) TUB. [12]
I rapporti del tasso ex art. 1284 c.c. con l’obbligazione principale e accessoria, definiti nella rata costante, si rivestono di un’ulteriore peculiarità. Mentre per i finanziamenti a rimborso unico alla scadenza, l’importo convenuto dell’obbligazione principale rimane invariato, uniformemente determinato per l’intero periodo, nei finanziamenti a rimborso graduale tale importo non rimane costante nel periodo, bensì si fraziona, riducendosi nei valori in essere ad ogni scadenza a seguito dei rimborsi. L’obbligazione principale non si esaurisce nel valore iniziale e il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. si rapporta in termini proporzionali, non solo a detto valore, bensì con riferimento anche ai diversi valori che residuano (debito residuo), a seguito dei rimborsi alle distinte scadenze; per l’intero periodo, il tasso convenzionale si ragguaglia matematicamente, in termini proporzionali, in ragione d’anno, al finanziamento medio di periodo.[13]
Definita compiutamente l’obbligazione principale e il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c., in corrispondenza al tempo, risulta univocamente definita l’obbligazione accessoria e, con essa, nell’ammortamento alla francese, la rata costante, data dal rapporto: (C + I)/n. Diversamente, l’architettura dell’operazione ordinariamente adottata dagli intermediari nella formulazione contrattuale del finanziamento con ammortamento alla francese, assume una forma alquanto involuta e complessa: infatti, l’obbligazione accessoria non discende direttamente dal tasso ex art. 1284 c.c. rapportato all’obbligazione principale compiutamente definita nei distinti valori di utilizzo periodale, bensì discende, implicitamente, dall’algoritmo di calcolo della rata.
Tuttavia, si può agevolmente riscontrare che obbligazioni di capitale aventi il medesimo valore iniziale, ma diversi valori di utilizzo periodale, vengono sostanzialmente a costituire – paradossalmente anche per il medesimo flusso di pagamenti periodici - finanziamenti diversi, ai quali corrispondono, per la medesima spettanza degli interessi, prezzi e parametri di calcolo differenti.
Il medesimo finanziamento iniziale (€ 1.000) e la medesima rata costante (€ 402,1) possono essere declinati secondo alternativi piani di ammortamento: in regime semplice al tasso ex art. 1284 c.c. del 10,63%, in regime composto al TAN del 10%.
Rimane pertanto determinante la pattuizione dell’obbligazione principale, compiutamente definita nei suoi valori, iniziale e periodali risultanti dai rimborsi
Per i finanziamenti a rimborso graduale, la Cassazione ha reiteratamente precisato che ‘la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse’ (Cass. n. 11400/14, cfr. anche Cass. nn. 3479/71, 1724/77, 2593/03, 28663/13, 603/13, 2072/13).
Dall’enunciato della Cassazione si evince l’autonomia delle due obbligazioni predeterminate nella pattuizione. Le modalità di adempimento delle due obbligazioni pattuite – capitale (C) e spettanza degli interessi (I = ΣR - C) – attengono al piano di ammortamento che interviene in un momento successivo. Come riporta la Cassazione n. 3224/1972 ‘le implicazioni economiche delle modalità temporali dell’adempimento sono estranee al contenuto dell’obbligazione’. I frutti civili, a norma degli artt. 820 e 821 c.c., ‘si acquistano’ giorno per giorno, e, una volta maturati, l’esigibilità degli stessi, nella debenza alle distinte scadenze, è rimessa, nei modi e nei tempi, all’autonomia delle parti. Pertanto, il divieto dell’art. 1283 c.c., come anche il rispetto della proporzionalità dell’art. 1284 c.c., non attengono all’algoritmo e al parametro di calcolo impiegato nell’adempimento corrispondente alla debenza degli interessi alle distinte scadenze.
Nei finanziamenti con ammortamento, il rimborso del capitale e la corresponsione degli interessi sono preceduti e regolati dai termini della pattuizione che definiscono l’oggetto del contratto. I criteri di imputazione alle distinte scadenze assumono una veste di variabile dipendente, rimanendo successivi, distinti e subordinati alla pattuizione delle due obbligazioni: ricompresi nelle ‘altre condizioni’ dell’art. 117 TUB, completano i vincoli necessari alla determinazione univoca del piano di ammortamento e costituiscono aspetti dipendenti dai valori delle obbligazioni, accessoria e principale, convenute in contratto: seguono la pattuizione dell’oggetto del contratto, non la precedono.
Se il contratto riporta i distinti utilizzi periodali del finanziamento, direttamente o tramite il criterio di rimborso periodale, rimane univocamente determinata l’obbligazione principale e, con essa, l’obbligazione accessoria nella proporzionalità del regime semplice dettata dall’art. 1284 c.c., che verrà corrisposta nelle modalità convenute fra le parti e, in difetto, nelle modalità previste dall’art. 1194 c.c.
Mentre nell’ammortamento all’italiana, l’obbligazione principale è compiutamente definita, dedotta implicitamente dalle quote uniformi di rimborso, nell’ammortamento alla francese, di regola, si conviene l’obbligazione principale definita esclusivamente nel valore iniziale e viene definita, solo implicitamente, anche l’obbligazione accessoria, nel valore unitario incluso nella rata costante calcolato, tuttavia, in regime composto. Se viene meno l’indicazione in contratto dei valori di utilizzo periodale dell’obbligazione principale, che residuano dai rimborsi convenuti, ai quali riferire il tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., non è riscontrabile la rispondenza proporzionale della spettanza degli interessi inclusa nella rata: per contro, emerge evidente, nell’impiego del regime composto di definizione della rata, una maggiorazione che si riversa sulla spettanza inclusa, assumendo una natura di interesse secondario, che conduce ad un esito economico discosto dalla proporzionalità espressa dal regime semplice.[14]
Come accennato, la composizione delle rate costanti attiene ad una modalità dell'adempimento delle due obbligazioni. Con il regime composto impiegato nell’ammortamento alla francese, insorge una sostanziale commistione fra l’oggetto del contratto, espresso dalle due obbligazioni, e la relativa corresponsione. A differenza del regime semplice, sussistono più modalità di comporre la medesima rata costante, alle quali corrispondono obbligazioni principali periodali diverse e, corrispondentemente, differenti rapporti proporzionali ex art. 1284 c.c. (Tav. 1). In assenza di una completa definizione dell’obbligazione principale, tale circostanza viene a creare la menzionata commistione, con risvolti matematici e giuridici non prontamente definibili.
Si consideri il contratto che preveda esclusivamente: il finanziamento di € 1.000, rimborsabile in n. 3 rate annuali costanti di € 402,1, da cui discende la spettanza degli interessi convenuta pari a € 206,3 (Tav. 1).
Giova osservare che, propriamente, è il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto che determina il valore della rata, non il viceversa: nella proporzionalità dettata dall’art. 1284 c.c., al tasso del 10% la matematica finanziaria restituisce la rata espressa dal regime semplice, pari a € 398,1, mentre nel regime composto restituisce la rata di € 402,1. Al valore della rata di € 402,1 la matematica finanziaria restituisce il tasso proporzionale del 10,63% nel regime semplice e il tasso del 10,0% nel regime di capitalizzazione composta.
Risulta alquanto evidente che solo il primo tasso (10,63%) esprime l’effettivo prezzo della spettanza degli interessi inclusa nella rata di € 402,1, nella proporzionalità dettata dall’art. 1284 c.c. Il tasso del 10,0%, corrispondente al regime di capitalizzazione composta, fa riferimento ad una diversa metrica, distinta da quella adottata dall’ordinamento per il tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. (analogamente al miglio, anziché il chilometro, per la misura della distanza).
Espressa nell’algoritmo di calcolo di capitalizzazione, l’unità di misura della velocità di produzione degli interessi, espressa dal tasso, risulta maggiorata e, conseguentemente, il medesimo ammontare della spettanza degli interessi viene conseguito con un tasso inferiore (10,0%), non più espressivo della proporzionalità al capitale. Nella circostanza, dall’indicazione in contratto del tasso del 10% ne consegue che: i) il tasso del 10% risponde esclusivamente alla funzione di parametro di calcolo, distinto dal tasso ex art. 1284 c.c. e, pertanto, il contratto è privo dell’indicazione del prezzo; ii) il tasso del 10%, inteso nella funzione propria dell’art. 1284 c.c., esprime l’importo della rata di € 398,1, mentre l’importo di € 402,1 include la produzione di interessi su interessi. Come agevolmente si rileva, il tasso del 10% rappresenta l’unità di misura composta, matematicamente equivalente alla misura semplice del 10,6%, così come, per la medesima distanza, la misura di 10 in miglia sta alla misura di 16 in chilometri. [15]
La convenzione anatocistica rimane inclusa nel valore stesso della rata pattuita, determinata con la formula dell’interesse composto, nella quale si esprime la volontà, questa sì giuridica oltre che matematica, di equiparare al capitale finanziato C, il corrispondente valore futuro, espresso da M = C*(1+i)k, comprensivo di interessi anatocistici, anziché il valore futuro, espresso da M = C*(1+k*i), che lascerebbe improduttivi gli interessi maturati.[16]
L’ammontare degli interessi capitalizzati, nella definizione della spettanza inclusa nella rata, ancorché distribuiti nella debenza in ragione semplice, non rispetta il criterio di proporzionalità in quanto nel maturare giorno per giorno, dopo il primo periodo, il tasso viene commisurato al montante, cioè a dire, oltre che ‘in ragione della durata del diritto’ (obbligazione principale), anche in ragione della durata dell’obbligazione accessoria, contabilmente scaduta e non ancora liquidata. [17]
Come prescrive la Cassazione n. 12276/10 ‘affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284 c.c., terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse’. E la Cassazione n. 25205 del 2014 precisa che, il rispetto della norma imperativa, dettata dall’art. 1284 c.c. presuppone la specificazione in contratto del criterio di calcolo con la conoscenza a priori dei dati necessari ‘per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione’. In assenza di un’obbligazione principale di riferimento, compiutamente espressa nei distinti valori periodali, il ‘contenuto assolutamente univoco in ordine al tasso di interesse’, viene ricondotto dalla matematica finanziaria in un quadro operativo informato al regime semplice che, come detto, per il tasso del 10% esprime la rata di € 398,1, mentre per la rata di € 402,1 esprime il tasso del 10,63%.
L’anatocismo sanzionato dall’art. 1283 c.c. e la corrispondente violazione della proporzionalità dettata dagli artt. 821 e 1284 c.c. – riferiti entrambi, come detto, alla produzione degli interessi espressi dalla spettanza inclusa nella rata pattuita – si accompagnano inscindibilmente: costituiscono, in buona misura, le due facce di Giano Bifronte, configurando la ratio del divieto, che rimane funzionale all’espressione dell’uniforme proporzionalità della misura del costo nel mercato del credito.[18]
Come accennato, il prezzo del finanziamento espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. – nel rapporto proporzionale dell’obbligazione accessoria all’obbligazione principale – rimane indipendente dai tempi e modalità di pagamento. Ne consegue che, se la pattuizione della spettanza fosse espressa correttamente al tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. del 10,63%, l’eventuale impiego nella debenza del corrispondente importo espresso dal parametro di calcolo (10%) in regime composto, non evocherebbe, come riportato dalla menzionata sentenza di Torino, ‘a sproposito l’art. 1283 c.c. per colpire un’operazione finanziaria, in regime composto, perfettamente equivalente all’altra pienamente lecita, in regime semplice’. Al contrario, la spettanza inclusa nella rata definita con il parametro di calcolo del 10% impiegato in regime composto, esprime l’importo maggiorato, discosto da quello corrispondente alla proporzionalità dell’art. 1284 c.c., e, quale variabile indipendente rimane invariato, anche quando il medesimo parametro viene impiegato in ragione semplice nella debenza alle distinte scadenze, ‘evocando a proposito’ la contestuale violazione degli artt. 821 e 1284 c.c. e, di riflesso, dell’art. 1283 c.c.[19]
E’ agevole riscontrare che la spettanza, inclusa nella rata, viene prima definita in regime di capitalizzazione degli interessi (modalità Zero Coupon, anima illecita del regime composto), per poi essere distribuita – invertendo l’ordine temporale delle rate – nella debenza alle distinte scadenze, corrisposta anticipatamente rispetto al capitale di riferimento (modalità Bullet, anima lecita del regime composto).[20] Nell’inversione, il flusso costante dei pagamenti rimane inalterato, ma la composizione si modifica, e con essa anche l’obbligazione principale di riferimento, conservando, tuttavia, la maggiorazione inclusa nella spettanza: al tempo stesso, nel passaggio dalla pattuizione alla corresponsione, con la menzionata inversione temporale si modificano i criteri di imputazione, pregiudicando l’autonomia delle due obbligazioni e, di riflesso, il relativo rapporto proporzionale ex art. 1284 c.c., implicitamente espressi nella pattuizione della rata. La Cassazione ha avuto modo di precisare che ‘l’obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorietà all’obbligazione principale solo nel momento genetico e le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale’ (Cass. 5954/07), mentre nell’ammortamento alla francese, con l’impiego del regime composto, l’obbligazione principale, nei valori di utilizzo periodale, e il corrispondente prezzo ex art. 1284 c.c., divengono importi accessori e dipendenti dalla spettanza degli interessi convenuta e dalle relative imputazioni di pagamento adottate.[21] Osserva V. Farina: ‘Nei mutui cd. ad ammortamento, la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell’adempimento delle due obbligazioni. Nella rata concorrono infatti la graduale restituzione della somma ricevuta in prestito e la corresponsione degli interessi. Trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni del mutuatario, essa non è idonea a mutare la natura né ad eliminare l’autonomia delle stesse’.[22]
In ogni finanziamento, le modalità, l’algoritmo e lo stesso parametro di calcolo impiegato per il rimborso del capitale e la corresponsione della debenza degli interessi assumono la veste di variabili dipendenti, subordinate e funzionali ad esprimere i valori delle due obbligazioni predeterminate nella pattuizione, nel rapporto proporzionale espresso dal tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. In termini matematici, oltre che giuridici, sono le variabili indipendenti, fissate nella pattuizione, che condizionano la costruzione del piano ed i valori assunti dalle variabili dipendenti, espresse nelle distinte imputazioni del piano stesso.
Il rapporto causa-effetto e la direzione del nesso causale, si proiettano dalla pattuizione delle obbligazioni alla costruzione del piano di ammortamento, non viceversa: giustappunto, il rispetto della norma, in particolare gli artt. 821, 1283, 1284 c.c., viene riferito ai termini della pattuizione, nel rapporto della spettanza degli interessi al tasso convenzionale convenuto, non ai termini dell’adempimento, nell’algoritmo e nel parametro di calcolo impiegato nella debenza. Come accennato, l’art. 1284 c.c. regola la pattuizione, propriamente nel tasso con il quale gli interessi si generano, non le modalità, tempi e parametri impiegati nella relativa corresponsione.
La violazione rimane impregiudicabilmente espressa nella spettanza pattuita, calcolata al tasso pattuito (10%) impiegato in regime composto: la metrica da impiegare con il tasso convenzionale, esprimente il corrispettivo pattuito per il finanziamento, non è rimessa alla disponibilità delle parti, bensì è stabilita dall’ordinamento proprio per evitare confusioni e facili elusioni: entrambe le prescrizioni normative, come detto, prescindono completamente da ogni problematicità connessa con l’algoritmo e parametro di calcolo della debenza, oltre che con i termini della scadenza, esigibilità e pagamento. [23]
Metaforicamente, nel calcolo della debenza da corrispondere alle distinte scadenze si può anche esprimere nella corresponsione la misura in miglia, ma nella pattuizione della spettanza l’assenso del mutuatario va raccolto sulla velocità espressa nell’unità di misura prescritta dall’art. 1284 c.c. (chilometri): diversamente, nell’inversione si esprime la spettanza impiegando il parametro di calcolo nell’unità di misura accelerata del regime composto (miglio), assumendo impropriamente il parametro quale tasso di proporzionalità ex art. 1284 c.c.[24]
La questione - che investe, in via mediata, il problema di onerosità del regime impiegato, semplice o composto - come rileva propriamente la sentenza del Tribunale di Torino, concerne sostanzialmente il prezzo del finanziamento, cioè diviene rilevante che in contratto ‘il tasso d’interesse sia rappresentato in modo corretto’, coerentemente con i principi di trasparenza bancaria, ma soprattutto in rapporto all’art. 1284 c.c., norma imperativa che, come detto, fissa l’unità di misura praticata nel credito.[25]
L’anatocismo non attiene all’importo degli interessi, bensì attiene alla forma nella quale si esprime in contratto la velocità di produzione degli stessi. Come osserva A. Nigro, la criticità dell’anatocismo coinvolge e si fonde, sul piano della consapevolezza, con la trasparenza, visto che ad ogni tasso composto impiegato nel pagamento degli interessi corrisponde un equivalente tasso semplice, corrispondente al rapporto proporzionale del tasso ex art. 1284 c.c. da indicare in contratto. L’operatore che accede al finanziamento deve essere reso edotto in contratto del prezzo espresso dal tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., commisurato all’effettivo ammontare degli interessi richiesti, in ragione d’anno, nel rapporto proporzionale al capitale finanziato, indipendentemente dalle modalità e tempi convenuti per il relativo pagamento. [26]
La prescrizione normativa degli artt. 821 e 1284 c.c., in rapporto all’obbligazione principale, stabilisce univocamente l’importo dell’obbligazione accessoria in corrispondenza della misura proporzionale espressa dal tasso. Ciò presuppone per antecedente la definizione dell’obbligazione principale, mentre nei finanziamenti con ammortamento alla francese, con il regime composto, nelle modalità ordinariamente adottate dagli intermediari, l’obbligazione principale, nei rispettivi valori periodali, segue e dipende dai criteri di imputazione dell’obbligazione accessoria, preordinatamente definita nel valore maggiorato, espresso dal parametro di calcolo (TAN) impiegato in regime di capitalizzazione composta nella pattuizione della rata.
All’obbligazione principale compiutamente predeterminata in contratto, nel rapporto proporzionale del tasso ex art. 1284 c.c., corrisponde univocamente l’obbligazione accessoria, mentre non è vero il viceversa. Come mostrato (Tav. 1), con il regime composto, per la medesima obbligazione accessoria (€ 206,3), e pur anche il medesimo parametro di calcolo (10%), criteri di imputazione diversi corrispondono a valori differenti dell’obbligazione principale periodale e dei relativi prezzi ex art. 1284 c.c. Rimanendo nell’ambito dei due menzionati vincoli che interessano la debenza – pagamento riferito ad interessi già maturati e importo complessivo pari alla spettanza pattuita - la definizione del piano di ammortamento può andare dal pagamento anticipato ad ogni scadenza degli interessi maturati sul debito residuo (Tav. 1.B), al pagamento posticipato degli interessi capitalizzati e corrisposti in uno con il capitale a rimborso in ciascun periodo (Tav. 1.E), comprendendo tutte le scelte intermedie (Tav. 1.C e D). L’importo della spettanza rimane invariato nel valore maggiorato incluso nella rata pattuita, ciò che varia è l’obbligazione principale periodale, che viene ad assumere la veste di variabile sottratta all’assenso del mutuatario, che viene a dipendere dal criterio di imputazione adottato.[27]
Con il regime semplice, invece, in corrispondenza al tasso ex art. 1284 c.c. del 10,63%, nell’ammortamento alla francese i valori dell’obbligazione principale alle distinte scadenze risultano univocamente determinati e possono, quindi, anche rimanere inespressi in contratto, senza alcuna commistione fra pattuizione e corresponsione. Infatti, oltre al valore della rata, risultano univocamente determinati anche i valori di utilizzo periodale dell’obbligazione principale alle distinte scadenze, che i vincoli di chiusura del piano esprimono con il parametro di calcolo (TAN) pari al tasso convenzionale (10,63%), nella debenza calcolata ad ogni scadenza, in ragione semplice, sulla quota capitale rimborsata, cosi come prescrive l’art. 1194 c.c. (Tav. 1.A). [28]
Nell’ammortamento alla francese, nella formulazione ordinariamente adottata dagli intermediari, l’assenso non è raccolto sul piano di ammortamento e sui criteri di imputazione che lo definiscono, bensì è raccolto sul finanziamento iniziale e, solo in via implicita, sul valore della spettanza degli interessi inclusa nella rata costante pattuita, il cui valore risulta maggiore di quello espresso dal prezzo ex art. 1284 c.c. nel regime semplice.[29] Nell’apparente formulazione semplificata del contratto si cela una modalità involuta, complessa e impropria di raccolta dell’assenso. Si omette una compiuta indicazione dell’obbligazione principale, negli importi periodici utilizzati, che renderebbero superflua e ridondante l’indicazione stessa della rata, univocamente determinata dall’art. 1284 c.c. e, in una commistione fra adempimento e pattuizione, si inverte il rapporto causa-effetto di dipendenza/subordinazione: il tasso riportato in contratto assume la funzione propria di parametro di calcolo (TAN) al quale si fa corrispondere, con l’imputazione anticipata degli interessi, un tasso inferiore a quello espresso dalla spettanza nel tasso proporzionale del regime semplice.[30]
Il divario fra parametro di calcolo (TAN) e tasso ex art. 1284 c.c. viene ulteriormente accentuato nel calcolo della rata avente cadenza infrannuale: frequentemente, senza alcuna notazione in contratto, il regime composto viene esteso dalla capitalizzazione annuale alla capitalizzazione infrannuale, in un’impropria commistione fra esigibilità degli interessi e capitalizzazione degli stessi.[31]
In assenza di un convenuto criterio di imputazione a rimborso del capitale che individui compiutamente i valori dell’obbligazione principale, iniziale e periodale - il ‘contenuto assolutamente univoco’ dell’obbligazione accessoria rimane rimesso alla proporzionalità del tasso ex art. 1284, per i valori di utilizzo periodale dell’obbligazione principale che risultano dall’imputazione ex art. 1194 c.c., entrambi informati al regime semplice.[32] Valori diversi dell’obbligazione principale periodale devono necessariamente risultare pattuiti in contratto, direttamente o per il tramite del criterio di rimborso, ai quali riferire la rata, univocamente determinata al tasso indicato in contratto, nel rapporto della spettanza al capitale finanziato, espresso nel valore proporzionale del regime semplice dettato dagli artt. 821 e 1284 c.c.
Solo se la pattuizione esprime compiutamente l’assenso delle parti sul capitale finanziato, nel valore iniziale e in quelli periodali, e detti valori risultano corrispondenti all’imputazione anticipata degli interessi calcolati sul debito residuo, viene meno ogni elemento di indeterminatezza e scongiurata, altresì, ogni forma di anatocismo e vizio del consenso, in quanto per tale obbligazione principale, la spettanza inclusa nella rata pattuita risulta corrispondente al rapporto proporzionale dell’art. 1284 c.c., nel medesimo valore espresso dal regime semplice.[33]
Infatti, per l’obbligazione principale, nei valori iniziale e periodale sopra descritti, l’imputazione anticipata degli interessi, calcolati sul debito residuo (Tav. 2.B), lascia invariato il valore della spettanza restituita dall’impiego del regime semplice per la medesima obbligazione principale (Tav. 2.A).
Come mostra la Tavola, la spettanza e la rata costante discendono univocamente dall’obbligazione principale compiutamente definita nei criteri sopra menzionati, riferita al tasso ex art. 1284 c.c., che viene a coincidere con il parametro di calcolo: conseguentemente, in tale circostanza, alla determinazione della rata in regime di capitalizzazione composta non corrisponde alcuna forma di produzione di interessi su interessi.
Come accennato in precedenza, l’impiego del regime composto nel calcolo della debenza degli interessi anticipati è legittimo nella misura in cui esprime il medesimo importo del regime semplice impiegato nella spettanza pattuita. Si consegue, nell’ipotesi sopra descritta, la completa determinatezza dei termini contrattuali e risulta scongiurata la violazione degli artt. 1283, 1284 cc. e 120 TUB. Nella circostanza – in alternativa al calcolo della spettanza in ragione proporzionale e della rata costante ricavata dal rapporto: (capitale iniziale + obbligaz. access.)/n – detti valori possono anche essere dedotti dall’impiego del regime di capitalizzazione composta che, in tal modo, viene a costituire solo una modalità alternativa e semplificata ‘per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto.[34]
Riepilogando quanto sin qui esposto, il medesimo piano di ammortamento con la rata costante e la debenza degli interessi calcolata ad ogni scadenza al tasso ex art. 1284 c.c. riferito, in ragione semplice, al debito residuo, può, alternativamente, costituire: i) la risultante illecita della pattuizione, se riferita esclusivamente alla spettanza degli interessi in regime composto, inclusa nella rata definita in contratto (Tav. 1.B); ii) la risultante lecita della pattuizione, se riferita all’obbligazione principale compiutamente definita nei valori iniziali e periodali sopra indicati, alla quale corrisponde la spettanza degli interessi definita in regime semplice, corrisposta nella debenza anticipatamente, rispetto alla scadenza del capitale di riferimento (Tav. 2.B).[35] Rimane dirimente sul piano giuridico la variabile indipendente posta ad oggetto del contratto. Per le due formulazioni descritte il piano di ammortamento è il medesimo, mentre la distinzione si qualifica giuridicamente nella pattuizione, l’una definita esclusivamente nella spettanza maggiorata corrispondente al regime composto, l’altra definita nell’obbligazione principale, iniziale e periodale, al tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. corrispondente in regime semplice alla spettanza inclusa nella rata.[36]
La distinta impostazione dell’accordo negoziale trova riscontro anche nella matematica finanziaria. E. Levi, con riferimento, in generale, ai rimborsi graduali di un finanziamento considera due diverse modalità di concordare e intendere il rimborso stesso: i) una forma elementare che distingue pagamenti in conto interessi e pagamenti in conto capitale, nella quale si conviene il pagamento periodico degli interessi maturati (senza capitalizzazione) e, distintamente il graduale rimborso del capitale; ii) una forma più complessa, nella quale l’operazione è concepita come uno scambio fra la somma inizialmente mutuata e l’insieme dei pagamenti che il debitore farà al mutuante, senza fare distinzione fra pagamenti in conto capitale e pagamenti in conto interessi e, in questo caso, occorre stabilire, non più una legge per calcolare interessi semplici, ma una legge che determini la “equivalenza” fra prestazioni e controprestazioni. Nella misura in cui il contratto non indica il criterio di rimborso del capitale e quello relativo alla debenza periodica degli interessi, i termini pattuiti rispecchiano la seconda impostazione prospettata da E. Levi, nella quale il regime finanziario adottato assume un ruolo dirimente, nella circostanza dettato dalla norma. (E. Levi, Corso di matematica finanziaria e attuariale, 1964, pagg. 215 e segg.). D’altro canto, il TAN, impiegato proporzionalmente in regime semplice, esprime un’obbligazione accessoria inferiore, mentre, se impiegato in regime composto, dà luogo a prezzi ex art. 1284 c.c. non significativi, in quanto diversi in funzione della tempistica di pagamento degli interessi che è estranea al principio che sottende l’art. 1284 c.c. (Tav. 1). [37]
Giova osservare che nell’ammortamento alla francese, la preordinata convenzione dell’obbligazione principale, compiutamente definita nei valori iniziale e periodale, che restituisce la medesima spettanza del regime semplice, rimane univocamente definita anche dal vincolo della rata costante nell’imputazione degli interessi anticipati, calcolati sul debito residuo. Nella circostanza, tuttavia, all’opacità contrattuale si aggiungono ulteriori criticità, con significative violazioni delle prescrizioni dell’art. 117 TUB, tanto più se la definizione dell’obbligazione principale, rimane relegata, per differenza dalla rata costante, dall’indicazione in contratto dell’imputazione anticipata degli interessi.[38]
Nelle circostanze sopra considerate, la definizione contrattuale dell’obbligazione principale - che discende dal criterio di rimborso del capitale o dal criterio di imputazione anticipata degli interessi maturati - rimane informata a completo beneficio dell’intermediario: il capitale inizialmente finanziato risulta significativamente procrastinato nel rimborso, con un corrispondente incremento della spettanza degli interessi, senza alcun beneficio per il mutuatario. Infatti, per il medesimo finanziamento iniziale e il medesimo tasso ex art. 1284 c.c. (10%), tale scelta risulta più onerosa della definizione della rata costante nel regime semplice (€ 398,1), che distribuisce nel tempo l’imputazione degli interessi maturati in uno con il capitale in scadenza (Tav. 3.A in Allegato). Posto che la scelta del rimborso del capitale è una prerogativa ordinariamente riconducibile all’utilizzatore, nella circostanza esigenze di buona fede, diligenza e trasparenza richiederebbero, quanto meno, uno specifico assenso sul criterio di rimborso e una più attenta consapevolezza della marcata gradualità dello stesso che, senza alcun beneficio, induce una spettanza degli interessi al tempo stesso anticipata e più elevata, del tutto corrispondente alla produzione di interessi su interessi, corrisposti in uno alla scadenza periodica del capitale (Tav. 3.C in Allegato). [39]
Per via della costanza della rata, con il pagamento anticipato di tutti gli interessi periodicamente maturati, si riproduce una doppia penalizzazione, cioé sia l’onere monetario, matematicamente corrispondente alla lievitazione esponenziale degli interessi, tipico del finanziamento Zero coupon, sia l’onere ‘figurativo’ espresso dall’anticipazione del pagamento, tipico del finanziamento Bullet. Infatti, come si può agevolmente verificare, a differenza dell’ammortamento all’italiana, la debenza degli interessi, risultante dal piano di ammortamento alla francese, è identica sia nell’imputazione anticipata degli interessi maturati sul debito residuo, sia nell’imputazione degli interessi capitalizzati, riferiti alla quota capitale in scadenza (Cfr. Tav. 4.B e C in Allegato).[40]
Margini di opacità contrattuale che celano tale penalizzazione possono ben configurare, nei confronti del mutuatario consumatore, la violazione del canone di buona fede oggettiva, così come ribadito recentemente nel principio di diritto espresso dalla Cassazione 23655/21: ‘In tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile’.
La rata costante incontra un generale gradimento per la semplicità di gestione. Anche il pagamento anticipato degli interessi presenta un apprezzabile favore, per i riflessi fiscali che ne conseguono. Tuttavia, all’anticipato pagamento degli interessi non corrisponde alcuna economia in quanto, come detto, il monte interessi rimane invariato (Tav. 4.B e C in Allegato); per giunta, anticipando il pagamento degli interessi maturati, si realizza un significativo ritardo nel rimborso del capitale, dal quale l’intermediario finanziario trae ulteriori non trascurabili benefici sul piano del trattamento giuridico con riguardo all’ipoteca (art. 2855), alla prescrizione (art. 2948 c.c.), al privilegio (art. 2749) e alla cessione del credito (art. 1263 c.c.).[41] Al riguardo V. Farina richiama il non trascurabile profilo di meritevolezza della pattuizione atipica (art. 1322 c.c.).
Senza gli elementi di delucidazione sopra menzionati, appare ineludibile la violazione dell’art. 1195 c.c. Risulta assai frequente riscontrare lo stupore e la ‘sorpresa’ ex art. 1195 c.c. della clientela retail che, dopo aver pagato per più anni le rate di un finanziamento, constata un debito residuo ancora marcatamente elevato.[42] Questa ‘sorpresa’ palesa sì una modesta emancipazione finanziaria ma, al tempo stesso, denuncia un sostanziale vizio del consenso, riconducibile all’originaria carenza di informazione e alle ermetiche peculiarità enunciative e di calcolo, implicite nella formulazione contrattuale adottata. Il mutuatario non ha modo di avvedersi della metodica adottata dall’intermediario, salvo poi, nel tempo o nel caso di estinzione anticipata, cogliere con sorpresa (ex art. 1195 c.c.) l’evidenza che i versamenti effettuati - risultando per lo più rivolti al pagamento degli interessi maturati, preordinatamente convenuti nella spettanza calcolata in regime di capitalizzazione composta - lasciano in buona parte da ripianare il capitale finanziato.[43]
Il testo della norma richiamata, osserva A.A. Dolmetta[44] – già per sé stesso univoco e chiaramente applicativo del canone di buona fede ex art. 1375 c.c. – risulta incentrato sui seguenti profili di fondo: l’imputazione è una di quelle materie dove occorre tenere in conto particolare i ruoli (competenza, professionalità, cultura, …) delle parti; se il rapporto è dispari, il creditore non può “sorprendere” il debitore, nel senso puntuale che lo stesso deve conformarsi all’”imputazione che il debitore aveva interesse di fare” sul piano oggettivo: in presenza di margini di opacità contrattuale soccorre l’art. 1370 c.c., nell’interpretazione consona a contratti predisposti dall’intermediario.[45] Non vi è dubbio che, per il finanziamento, tasso e durata convenuti, il prenditore abbia inteso scontata l’applicazione del tasso nel più conveniente regime semplice, coerente con i dettami degli artt. 821 e 1284 c.c. e nel rispetto dell’art. 120, 2° comma, lettera b) del TUB. [46]