Restituzione quote societarie a seguito di sentenza di nullità: diritto al conseguimento degli utili percepiti dal terzo
Restituzione quote societarie a seguito di sentenza di nullità: diritto al conseguimento degli utili percepiti dal terzo
Abstract: La sentenza di nullità del contratto di vendita di una quota di partecipazione societaria – nullità conseguente alla violazione, da parte dell'acquirente, del divieto di alienazione della medesima, e quindi alla avvenuta cessione in favore di un terzo – produce, in favore del socio venditore, un effetto restituorio della quota, il quale, contrariamente a quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 34221 del 26.12.2025, deve ritenersi esteso anche agli utili percepiti dal terzo. Ciò sia perchè nell'ordinamento i limiti agli effetti della sentenza di nullità del contratto riguardano aspetti diversi da quelli relativi alla restituzione dei frutti, sia sulla base delle norme contenute negli artt. 1263 comma 3, 2041, 1374 e 1372 c.c. .
A nullity ruling on a contract for the sale of a share in a company—nullity resulting from the buyer's violation of the prohibition on selling the share, and therefore the transfer to a third party—results in the seller's shareholder's restitution of the share. Contrary to the Supreme Court's ruling no. 34221 of December 26, 2025, this restitution must also be considered to extend to the profits received by the third party. This is both because, under the legal system, the limitations on the effects of a nullity ruling concern aspects other than those relating to the restitution of profits, and based on the provisions of Articles 1263, paragraph 3, 2041, 1374, and 1372 of the Italian Civil Code.
La Cassazione Civile Sezione Seconda, nella sentenza n. 34221 del 26.12.2025, ha affrontato la seguente questione: se l'accoglimento della domanda di restituzione di quote di partecipazione ad una società possa estendersi anche ai dividendi nel frattempo percepiti dal possessore delle medesime. Nella fattispecie, il proponente la domanda basava la richiesta di estensione sull'art. 1148 c.c., il quale, nel disciplinare gli obblighi del possessore di cosa altrui, così dispone: "il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia".
La fattispecie era la seguente: il Comune aveva ceduto, in esito a procedura di evidenza pubblica, alla società X la propria quota di partecipazione nella società Y; la società X si impegnava a non cedere a sua volta, per il periodo di 5 anni, tale quota a nessun'altra società; tuttavia la stessa società X, a distanza di 1 anno dall'acquisto della quota, cedeva quest'ultima ad una società (V) da essa controllata. Tale società V, a sua volta, cedeva, ad un'altra società dello stesso gruppo, la medesima quota di partecipazione, ma successivamente venne dichiarato il fallimento di tutto quanto il gruppo, e la suddetta quota veniva trasferita ad una nuova società (Z), in qualità di "assuntore del concordato".
Una delle società – che chiameremo "T"- che avevano partecipato alla procedura ad evidenza pubblica, una volta saputo della violazione, da parte della società X, del divieto di cessione della quota, chiedeva al Comune di procedere, per tale motivo, alla risoluzione del contratto di vendita a quest'ultima società. La società "T", vista l'inerzia del Comune, otteneva, all'esito di un giudizio culminato con una sentenza del Consiglio di Stato, la declaratoria di nullità del suddetto contratto. il Comune, sulla scorta di tale sentenza, rivendicava la titolarità della partecipazione e diffidava, in via stragiudiziale, la società Z a restituire, oltre che la quota, anche "i frutti percepiti e percipiendi". La società Z, di contro, adiva il Tribunale sostenendo che la pretesa del Comune doveva considerarsi infondata, in quanto essa aveva acquistato la quota di partecipazione nell'ambito di un concordato che era stato regolarmente omologato dal Giudice e che quindi tale acquisto doveva ritenersi del tutto legittimo; essa, dinanzi allo stesso Tribunale, sosteneva poi di essere la legittima titolare della quota di partecipazione venduta dal Comune in quanto aveva acquistato tale quota "a titolo originario" dalla società V (controllata dalla società acquirente) e che quindi tale acquisto non doveva considerarsi come "derivato" dalla cessione originariamente fatta dal Comune.
La Cassazione respingeva l'istanza, avanzata dal Comune, di restituzione dei dividendi, affermando quanto segue: "i dividendi non sono conseguenza dell’utilizzo della res, ma rappresentano il portato di un’attività economica di produzione e scambio di beni e servizi e sono conseguiti in tanto in quanto vengano ottenuti utili nell’esercizio dell’attività d’impresa, che poi la società decida di distribuire. Gli utili (o dividendi) da distribuire ai soci rappresentano le eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale. Conseguentemente, non maturano automaticamente, sicché non possono considerarsi come un corrispettivo del godimento di capitali da parte di terzi (art. 820 comma 3° c.c.), anche perché la distribuzione è deliberata dall’assemblea e non esiste un diritto all’ottenimento degli utili, se non di quelli la cui misura sarà stabilita appunto dall’assemblea stessa".
La Corte quindi ha affermato il seguente principio: i dividendi, siccome rappresentano, rispetto al possesso delle quote sociali, soltanto una eventualità, e quindi non discendono "automaticamente" da tale possesso, non possono essere riconosciuti a chi abbia ottenuto, anche giudizialmente, la restituzione della quota. I dividendi percepiti da chi (si è accertato) aveva conseguito la titolarità della quota in maniera illegittima, pertanto, costituiscono, ciò malgrado, un elemento "estraneo" a tale illegittimità, e pertanto non debbono essere restituiti a chi abbia riacquistato la suddetta titolarità.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, chi ha agito giudizialmente per ottenere la restituzione della quota societaria venduta, ha ottenuto una sentenza con la quale l'atto, tramite cui quest'ultima è stata acquistata da un terzo (ossia la società Z), è stato dichiarato "nullo" dal Consiglio di Stato. In ambito civilistico, gli unici limiti posti a chi abbia ottenuto una sentenza di nullità di un contratto (nel qual caso, si è trattato dell'atto con cui la società X, che aveva acquistato la quota dal Comune, ha ceduto quest'ultima alla società V, da essa controllata) sono costituiti dal fatto che: un terzo ha, nel frattempo, acquistato la proprietà della cosa per usucapione, e cioè per l'inerzia di chi oggi chiede al Giudice di dichiarare nullo il contratto che aveva ad oggetto la cosa stessa (art. 1422 c.c.); un terzo ha acquistato la cosa oggetto del contratto ed ha trascritto il suo titolo prima ancora che la parte trascrivesse la propria domanda giudiziale di nullità (art. 2652 c.c.). Al di fuori di questi due casi, il codice civile non prevede alcuna norma la quale stabilisca che la pronuncia di nullità del contratto non si estende ai "frutti" della cosa e quindi che tale pronuncia non attribuisce, a chi l'abbia ottenuta, il diritto di potersi soddisfare su tali frutti.
Sempre in ambito civilistico, un caso in cui il diritto alla percezione dei " frutti" è escluso è quello che riguarda la cessione del credito, la quale, a norma dell'art. 1263 comma 3 c.c., appunto "non comprende i frutti scaduti" (salvo patto contrario). Con tale espressione si intendono gli utili prodotti dal credito ceduto i quali siano divenuti esigibili, essendo scaduto il termine per il pagamento. Ebbene, il cedente il credito non è tenuto a consegnare al cessionario anche tali utili, i quali pertanto rimarranno in godimento presso il cedente stesso.
La ratio di tale previsione è che tali utili sorgono da un credito che è maturato in favore del cedente, in forza di un contratto che questi ha sottoscritto con il debitore ceduto, cedente il quale aveva deciso di stipulare proprio per poi, un giorno, potersi soddisfare sugli stessi. La ratio quindi è quella di tutelare l'interesse contrattuale originario del cedente. Anche chi sottoscrive il contratto di acquisto di una partecipazione societaria è spinto dall'interesse ad ottenere, un giorno, i dividendi, ossia i frutti di tale partecipazione: si decide di divenire soci per conseguire "utili" e non soltanto per pagare "le perdite". Quando "il terzo" è il cessionario di un credito, a questi non viene riconosciuto (salvo patto contrario) il diritto di soddisfarsi sugli utili maturati a favore del cedente, nonostante che tale "terzo" abbia conseguito in modo pienamente legittimo, ossia appunto tramite la cessione di credito, la titolarità della cosa fruttifera. A maggior ragione, allora, quando il terzo" è colui che aveva conseguito illegittimamente (a causa della nullità del contratto a monte) la titolarità della cosa fruttifera, l'accertamento, da parte del Giudice, di tale illegittimità dovrebbe privare tale terzo della titolarità anche dei frutti da egli percepiti.
Consentire ad un terzo di trattenere gli utili ricavati dal godimento della cosa, anche quando è stata giudizialmente dichiarata la nullità del contratto originariamente sottoscritto tra la parte, la quale ha ottenuto la sentenza di nullità, e la controparte, la quale aveva, per l'appunto illegittimamente, ceduto la cosa al terzo, significa, nella sostanza, affermare il principio per cui il terzo, nonostante la suddetta pronuncia, debba ritenersi legittimato a conseguire comunque un "arricchimento". Ma quest'ultimo, a seguito della nullità, deve considerarsi come ottenuto "senza giusta causa", ex art. 2041 c.c., in quanto deriva da un contratto accertato come illecito. "Senza giusta causa" vuol dire "in assenza di una previsione normativa che legittimi l'arricchimento", e la sentenza dichiarativa della nullità del contratto a monte rappresenta la massima espressione di tale assenza.
A ciò si aggiunga che il soggetto il quale ha richiesto la restituzione della quota societaria è stato il Comune, ossia un soggetto di diritto pubblico. Escludere dalla tutela restituoria i frutti percepiti dal terzo il quale aveva acquistato la quota in modo illegittimo, vuol dire privare la PA di una fonte di ristoro "ulteriore" rispetto a quella rappresentata dal riacquisto della titolarità della quota stessa, ristoro che potrebbe essere destinato a finalità di interesse pubblico. La PA viene sanzionata dalla Corte dei Conti quando impiega il denaro pubblico per scopi diversi da quelli attinenti alla collettività, e, per effetto della sentenza in commento, viene, ugualmente, "sanzionata", mediante privazione del diritto alla restituzione degli utili percepiti da chi aveva illegittimamente acquisito la quota di partecipazione societaria da essa sottoscritta, e pertanto mediante l'impossibilità di destinare tali utili ai suddetti scopi.
Riguardo al principio, affermato nella sentenza in commento, in base al quale i dividendi non possono essere riconosciuti a chi abbia ottenuto, mediante azione gudiziale, la restituzione della quota di partecipazione societaria, a motivo del fatto che essi rappresentano una conseguenza solo eventuale della quota stessa, si rileva quanto segue.
L'acquisto delle quote sociali avviene mediante la sottoscrizione di un "contratto" tra il socio e la società.
L'art. 1374 c.c. prevede che "il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità". Le conseguenze che il contratto genera a favore di una delle parti ed a carico dell'altra, sono vincolanti nei confronti di quest'ultima anche laddove esse non siano previste dalla legge ma derivino dall'applicazione di un criterio di equità, in base al quale gli obblighi scritti nel contratto debbono necessariamente generare, in virtù di un principio che potremmo definire di "necessaria accessorietà", ulteriori obblighi "non scritti" e tuttavia "naturalmente discendenti" dai primi. Quindi la parte, se ha diritto di beneficiare di quelli che sono gli effetti "indiretti" del contratto (ossia da questo non previsti espressamente) anche quando tali effetti non siano stabiliti da una previsione di legge ma discendono automaticamente da quella che è la "natura" del contratto stesso, dovrebbe avere il diritto, a maggior ragione, di beneficiare dei suddetti effetti anche quando, come nel caso dei dividendi, essi sono sì eventuali (in quanto la loro sopravvenienza non è garantita) ma sono comunque stabiliti dalla legge, ossia dalle norme del diritto societario.
L'art. 1372 c.c. stabilisce che il contratto "non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge". Il "terzo", ossia un soggetto estraneo al contratto originariamente sottoscritto dalle parti, può beneficiare degli effetti del contratto stesso soltanto nei casi in cui l'acqusito, da egli effettuato, della cosa oggetto del contratto stesso avvenga in modo legittimo, come p. es. nel caso di un contratto a favore di terzi nel quale una delle parti (ossia lo "stipulante") ha deliberatamente voluto che i benefici del contratto fossero destinati dalla controparte (ossia il "promittente") ad un terzo. Da ciò si ricava che quest'ultimo, invece, non potrà avvantaggiarsi degli effetti (vedi diritto ai dividendi) del contratto (vedi l'acquisto della partecipazione societaria) nel diverso caso in cui sia stato accertato che egli aveva acquistato il bene oggetto del contratto (ossia la partecipazione societaria) in modo illegittimo.