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La rilevanza della data nel testamento olografo, riferimenti giurisprudenziali, brevi note

La rilevanza della data nel testamento olografo, riferimenti giurisprudenziali, brevi note
La rilevanza della data nel testamento olografo, riferimenti giurisprudenziali, brevi note

Sommario:

1. Generalità

2. L’apposizione della data

3. Autografia della data. Testamento composto da fogli separati

4. Indicazione dell’ora. Indicazione del luogo

5. Mancata indicazione del giorno

6. Data impossibile. Data inesatta per errore di compilazione

7. Data inesatta, data non veritiera. Conseguenze. Onere della prova

 

1. Generalità

La data indica il momento nel tempo in cui il testamento viene redatto e deve riportare giorno, mese e anno (articolo 602, comma 3, codice civile).

Nel testamento olografo assume ancor più rilevanza, mancando l’attestazione notarile, come avviene invece per quello pubblico e quello segreto.

La data è importante per due motivi fondamentali. Se ci sono più testamenti, non complementari tra loro, si applicano le disposizioni dell’ultimo in ordine di tempo. Nel caso di contestazioni, serve poi per valutare la sussistenza della capacità di intendere e di volere del disponente al momento della redazione dell’atto.

 

2. L’apposizione della data

Buona regola è che la data risulti prima della firma. Deve comunque ritenersi che la stessa sia validamente apposta in ogni parte della scheda testamentaria, non prescrivendo la legge che debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà (Cassazione 3 settembre 2014, n. 18644, Cassazione 20 giugno 2014, n. 14119).

La Suprema Corte ha peraltro ribadito che la data non rientra nelle “disposizioni di ultima volontà” e che l’apposizione della stessa va considerata non come manifestazione di volontà, bensì come dichiarazione di scienza. Per cui l’indicazione dell’articolo 602 codice civile, per la quale la sottoscrizione deve essere posta al di sotto delle disposizioni testamentarie, va interpretata nel senso che la data, non rientrando nel novero, ben può, invece, essere collocata diversamente, anche sotto la firma (Cassazione 2014/18644, citata).

Si è pure affermato che gli elementi della data possano essere scomposti e risultare in parti diverse della scheda (Cassazione 28 ottobre 1994 n. 8899).

Deve comunque escludersi, secondo l’opinione prevalente, che la data possa ricavarsi da elementi estranei rispetto la scheda testamentaria (Cassazione 16 novembre 1960, n. 3063), non potendo ad esempio essere scritta sulla busta che contiene l’olografo (vedi, però, in senso difforme Cassazione 18 settembre 2001 n. 11703).

Vi è poi da osservare che la redazione del testamento in un unico contesto temporale spaziale non è un requisito richiesto dalla legge per la validità dell’atto (Cassazione 27 ottobre 2008, n. 25845).

 

3. Autografia della data. Testamento composto da fogli separati

La data, come l’intero testamento olografo, deve essere autografa (Cassazione 10 luglio 1991 n. 7636, Tribunale Salerno 1 marzo 2014). È stata comunque considerata valida la data con stampate le prime due cifre dell’anno, ritenendo le medesime superflue, e per il resto, completata a mano dal testatore (confronta Cassazione 6 maggio 1965 n.834).

Se il testamento è composto da fogli separati, non è necessario che la data venga ripetuta in ciascuno di essi (Cassazione 4 luglio 1953, n. 2100).

 

4. Indicazione dell’ora. Indicazione del luogo

Il codice non prevede l’indicazione dell’ora, richiesta invece per il testamento pubblico.

Tale riferimento può comunque essere determinante nel caso limite di più testamenti recanti la stessa data. In tale ipotesi è l’ora di redazione che determina quale sia l’ultimo testamento in ordine di tempo e, di conseguenza, quello che prevale. Diversamente, se manca l’ora di redazione, le disposizioni in contrasto dei testamenti riportanti la stessa data si elidono reciprocamente, non potendosi stabilire con certezza la priorità.

L’indicazione del luogo a fianco alla data, non è obbligatoria.

5. Mancata indicazione del giorno

Deve ritenersi invalido il testamento quando la data riporta il mese e l’anno, ma non il giorno, salvo il caso che lo stesso sia desumibile in modo non equivoco dal contenuto dell’atto (confronta Cassazione 14 maggio 2008 n. 12124 e Cassazione 24 giugno 1965 n. 1323).

Al posto dell’indicazione numerica del giorno, è validamente utilizzata un’espressione equivalente che non lasci adito a dubbi, quale Natale 2011, Epifania 2019, il giorno del mio settantesimo compleanno.

La completezza della data, con l’indicazione del giorno, mese ed anno, va considerato requisito essenziale, la sua mancanza comporta l’annullabilità del testamento olografo per vizio di forma (tra le altre, Cassazione 8 giugno 2001 n. 7783).

 

6. Data impossibile. Data inesatta per errore di compilazione

La data impossibile è quella che, in relazione alla triplice indicazione giorno, mese, anno, esula da ogni concreta possibilità di identificazione.

Si verifica tale ipotesi quando la stessa non si riferisce ad un giorno del calendario (es. 30 febbraio) o è anteriore alla nascita o posteriore alla morte del testatore (Cassazione 5 giugno 1964, n. 1374).

La data del testamento, può essere invece la stessa della morte del disponente (confronta Corte Appello Torino 21 dicembre 1954), quando quest’ultima, non coincidendo con l’inizio del giorno, non possa far escludere che il testatore abbia avuto un sufficiente lasso di tempo a disposizione per redigere l’atto. Si potrebbe, al riguardo, ipotizzare il caso di una persona che faccia testamento prima di suicidarsi.

Se l’indicazione della data è inesatta, a causa di un errore materiale nella compilazione, dovuta a distrazione, ignoranza od altra causa (nel caso di specie 12-112-1990), il giudice, al fine di salvaguardare la volontà del disponente, può procedere alla rettifica del testamento, “avvalendosi di altri elementi intrinseci alla scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto” (Cassazione 23 maggio 2016 n. 10613, conforme Cassazione 5 giugno 1964 n. 1374). 

L’apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza o meno di un mero errore materiale del disponente nell’apposizione della data e circa l’esclusione della volontà del testatore d’indicare, invece, intenzionalmente una data impossibile (che in quanto tale renderebbe annullabile il testamento, perché equivalente a data inesistente) è incensurabile in Cassazione, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto (Cassazione 2016/10613 citata).

 

7. Data inesatta, data non veritiera. Conseguenze. Onere della prova

La mancanza, l’incompletezza o l’erroneità della data nel testamento olografo comportano, ai sensi dell’articolo 606 codice civile, comma 2 l’annullabilità dell’atto, non la sua nullità, come invece avviene diversamente per altri elementi, quali la sottoscrizione o l’olografia.

La relativa azione, esercitabile da chiunque vi abbia interesse, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Secondo l’opinione prevalente, il requisito della data deve essere valutato quale elemento di validità del testamento olografo solo nell’ipotesi in cui il suo accertamento sia determinante ai fini della incidenza di altri fatti giuridici sulla validità del medesimo. Detta interpretazione trova fondamento nella seconda parte dell’articolo 602 codice civile, comma 3, per la quale la prova della non veridicità della data è ammessa solo quando si deve giudicare sulla capacità del testatore, sulla priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

La parte che contesti la verità della data indicata nel testamento olografo, in presenza di una delle ipotesi suddette, deve proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale e grava su di essa l’onere della relativa prova. (Cassazione ordinanza 22 settembre 2017 n. 22197, nello stesso senso, in precedenza, Cassazione sezioni unite 15 giugno 2015 n. 12307).

Quindi la dimostrazione della “non verità” della data” indicata dal de cuius deve ritenersi posta a carico di colui che mette in discussione detto elemento, “sul presupposto che il testamento olografo sia un atto innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa” (Cassazione 2015/12307 citata). È ammesso, al riguardo, ogni mezzo istruttorio (perizia calligrafica, prove testimoniali).