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Il riconoscimento testamentario del figlio nato fuori del matrimonio

Instanbul
Ph. Alessandro Saggio / Instanbul

Abstract

Lo status di figlio, dalla riforma del 2012 e 2013, è stato unificato, ma differenti restano le regole per l’acquisto di esso, a seconda che la filiazione sia stata matrimoniale o extramatrimoniale. Per la filiazione fuori del matrimonio, l’acquisto dello status è subordinato, in alternativa, o al riconoscimento o alla dichiarazione giudiziale. Il riconoscimento, in particolare, è un atto formale. Esso, altresì, può essere compiuto tramite una disposizione testamentaria. Sulla disciplina del riconoscimento testamentario, agiscono, tanto le regole del testamento, sicché, ad esempio, anche il riconoscimento sarebbe nullo, se fosse nullo il testamento per un difetto di forma, quanto le regole del riconoscimento, sicché, ad esempio, anche il riconoscimento testamentario, come ogni riconoscimento, una volta perfetto è irrevocabile.

Indice:

1. L’acquisto dello status per i figli nati fuori del matrimonio

2. Il riconoscimento

3. Il formalismo del riconoscimento

4. Il riconoscimento testamentario

5. Le regole applicabili al riconoscimento testamentario

 

1. L’acquisto dello status per i figli nati fuori del matrimonio

Come tutti sanno, con la l. 219 del 2012 e con il susseguente d.lgs. 154 del 2013 è stata realizzata la riforma della filiazione e della parentela, e, in particolare, è stato unificato lo stato di figlio. Pure noto è come, con la riforma, sia stata eliminata da tutta la legislazione la definizione “figlio naturale” (nonché tutte le locuzioni da essa discendenti), per sostituirla con quella “figlio nato fuori del matrimonio”.

Al di là di questa, comunque opportuna, modifica lessicale, anche dopo la riforma permane, nondimeno, la previgente netta differenza tra i modi di acquisto dello stato di figlio, a seconda che la filiazione sia stata nel matrimonio, o fuori di esso. Dunque, se lo status filiationis è diventato uno solo, le strade per acquistarlo sono rimaste diverse per chi sia nato nel matrimonio e per chi sia nato da genitori tra loro non uniti in matrimonio; in particolare: presunzione di paternità in capo al marito della madre (articoli 231 e seguenti codice civile), nel primo caso, riconoscimento (articoli 250 e seguenti codice civile) o dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità (articoli 269 e seguenti codice civile), nel secondo caso.

 

2. Il riconoscimento

Il riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio, previsto e disciplinato agli articoli 250 e seguenti codice civile, rappresenta, dunque, uno dei modi di accertamento della filiazione extramatrimoniale. Esso consiste, precisamente, in un atto formale con cui una persona dichiara di essere il genitore di un’altra, determinata, persona.

A tale dichiarazione può conseguire, e, normalmente, consegue, l'acquisto dello status di figlio. Il presupposto necessario per l'acquisto dello stato di figlio attraverso il riconoscimento (e attraverso la dichiarazione giudiziale), è rappresentato, nel sistema legislativo, dall'esistenza del rapporto biologico di filiazione tra chi assume di essere genitore e chi si afferma essere figlio.

Questo rapporto biologico, peraltro, non è sufficiente per l'acquisto dello status, poiché, per chi è nato fuori del matrimonio sono pure necessari, alternativamente, o un atto discrezionale di accertamento del rapporto biologico, identificabile, per i suoi caratteri di forma e di sostanza (articoli 250 e seguenti codice civile), come valido riconoscimento, oppure una dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità (articoli 269 e seguenti codice civile).

 

3. Il formalismo del riconoscimento

Uno dei caratteri che, anche dopo la riforma, continuano a connotare il riconoscimento, è il formalismo. Il riconoscimento, difatti, è un atto a forma vincolata; in merito dispone ancora l'articolo 254 codice civile.

La norma stabilisce che il figlio possa essere riconosciuto nell'atto di nascita, o, anche, con una apposita dichiarazione, la quale può essere ricevuta dall'ufficiale dello stato civile, oppure, ancora, con un atto pubblico, o, infine, con un testamento, qualunque ne sia la forma.

Le ragioni, che la dottrina ha rinvenuto a fondamento della previsione del requisito formale del riconoscimento, sono più di una: primo, si ritiene che, in tal modo, venga richiamata l'attenzione del dichiarante sulle rilevanti conseguenze dell'atto che sta per porre in essere; secondo, la forma vincolata è conforme alla funzione di documentazione del riconoscimento; terzo, essa rappresenta un antecedente necessario per la pubblicità, alla quale il riconoscimento deve essere sottoposto. Si può anche ricordare come, per lo più, chi ritenga che il riconoscimento sia, essenzialmente, un negozio giuridico, individui come determinante la prima delle ragioni appena ricordate, mentre, viceversa, la seconda e la terza tra esse siano reputate fondamentali da coloro che attribuiscono al riconoscimento natura essenzialmente non negoziale.

 

4. Il riconoscimento testamentario

Il riconoscimento, come si accennava, può essere validamente contenuto anche in un testamento, qualunque ne sia la forma. Il primo comma dell’articolo 254 codice civile, invariato sul punto, difatti, sancisce che il riconoscimento di figlio possa essere fatto anche in un testamento «qualunque sia la forma di questo».

Tale formula intervenne nel codice civile del 1942 a dissipare le rilevanti incertezze che erano riscontrabili sotto la vigenza del codice civile del 1865, quando non era chiaro se il riconoscimento si potesse effettuare con ogni testamento, ovvero all'uopo potesse adottarsi soltanto il testamento pubblico. Codeste incertezze, dunque, con il codice vigente sono state espressamente risolte, sicché è ormai sicuro che il riconoscimento possa essere effettuato anche con un testamento semplicemente olografo. E’ risaputo, del resto, come, ai sensi dell'articolo 587, secondo comma, codice civile il testamento possa anche non contenere alcuna disposizione di carattere patrimoniale; pertanto, è possibile che il riconoscimento sia l'unica disposizione racchiusa nella scheda. In questo caso, peraltro, quando la scrittura sia privata possono sorgere difficoltà per stabilire se si sia in presenza di un testamento, oppure di un atto inter vivos. La questione non è priva di rilievo pratico, poiché, ove non si possa individuare un testamento olografo nella scrittura privata che contiene la dichiarazione di riconoscimento, esso dovrà reputarsi invalido per difetto di forma.

 

5. Le regole applicabili al riconoscimento testamentario

Giova ricordare, da ultimo, come sul riconoscimento testamentario reagiscano, sia i caratteri dell'atto di riconoscimento, sia quelli del documento nel quale esso è contenuto, vale a dire del testamento. Così, il riconoscimento testamentario produrrà i propri effetti e farà acquistare lo status al figlio solo dalla morte del testatore.

Per quanto concerne la disciplina del riconoscimento testamentario, inoltre, pare che, per la validità sostanziale di esso, si debba fare riferimento alle regole del riconoscimento, mentre, per la validità formale, si debbano rispettare le regole dettate per il testamento, sicché, tra queste ultime, troveranno applicazione, ad esempio, la nullità per difetto di forma e la perdita di efficacia dei testamenti, così detti, speciali, mentre non dovrebbero essere applicabili, né l'articolo 590 codice civile (conferma e volontaria esecuzione di disposizioni testamentarie nulle), né l'invalidità discendente da un testamento congiunto. Della disciplina del riconoscimento andrà applicata, ad esempio, la norma che attribuisce la capacità di compiere l'atto già a sedici anni.

È importante non dimenticare, inoltre, come la revoca del testamento non influisca sul riconoscimento, il quale, essendo irrevocabile, resterà vincolante. Questo anche qualora la revoca sia posta in essere con la consapevole distruzione di un testamento olografo, sempre che si riesca a provare che l’olografo esisteva, e quale ne fosse il contenuto. Non si dimentichi, infine, che anche il riconoscimento disposto nel testamento deve essere pubblicizzato.

Il sistema di pubblicità previsto per esso, ex articolo 49, lett. k), D.P.R. 396 del 2000, consiste nell'annotazione nell'atto di nascita. Per rendere possibile tale annotazione, in particolare, l'articolo 46, secondo comma, del D.P.R. n. 396/2000 stabilisce l'obbligo, per il notaio, di trasmettere, all'ufficiale dello stato civile competente, copia della dichiarazione di riconoscimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto, o dal passaggio del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti tra vivi.

M. Costanza, voce Filiazione: III) Filiazione naturale, in Enc. giur., vol. XIV, Roma, 1989, p. 1 ss.;

G. Ferrando, voce Filiazione legittima e naturale, in Dig. Disc. priv., Sez. civ., vol. VIII, Torino, 1992, IV ed., p. 296 ss.;

G. F. Basini, Il riconoscimento di figlio naturale, in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. II, La successione testamentaria, Milano, 2009, p. 1045 ss.;

C. Cicero, V. Pani, Il riconoscimento testamentario del figlio nella teorica allariana, in Dir. succ. fam., 2015, p. 307 ss.

M. Ramuschi, Su talune questioni ermeneutiche attorno allo “status filiationis”: segnatamente sul riconoscimento testamentario di figlio nato fuori del matrimonio e sulla caducità delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza postuma di figli, in Familia, 2020, p. 114 ss.