Riconoscimento dell’anno 2013 – Prima sentenza del Tribunale di Salerno
Riconoscimento dell’anno 2013 – Prima sentenza del Tribunale di Salerno
Con sentenza del 31.05.2024 n. 1204 il Tribunale di Salerno ha riconosciuto per un docente l’anno 2013 ai fini della ricostruzione della carriera!
Orbene, il Tribunale di Salerno, sezione lavoro ha trattato una causa di una docente di religione di ruolo la quale chiedeva ai fini della ricostruzione della carriera il riconoscimento di tutta l’anzianità di servizio prima dell’immissione in ruolo nonché anche il riconoscimento dell’anno 2013.
Si tratta di una sentenza storica atteso che è la prima presso il Tribunale di Salerno a riconoscere l’anno 2013
In riferimento all’anno 2013, oggetto di specifica domanda da parte della ricorrente, il Tribunale ha evidenziato che essendo condivisibile l’assunto difensivo, che ai fini della progressione economica e giuridica l’anno 2013 non è attualmente riconosciuto, in quanto il Dpr. n. 22/2013 ha prorogato il blocco della progressione economia anche per l’anno 2013 determinato, evidentemente, effetti giuridici oltre e prima che economici.
Il Tribunale di Salerno condividendo la tesi della Corte d’Appello di Firenze, Sez. Lav., del 14.10.2021 (confermata anche il 30.01.2024), la quale aveva deciso che: «È bene precisare, inoltre, che il blocco in questione è stato disposto “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” (art. 9 comma 23) e non anche ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio», ha stabilito che il computo dell’anno 2013 cd. blocco stipendiale, così come disciplinato dal D.L. n. 78/2010, incide solo sulla progressione stipendiale e non più, in generale, sulla ricostruzione dell’anzianità di servizio.
In conclusione, il Tribunale di Salerno, nel riconoscere l’anno 2013 ha stabilito il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell’anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo, prima dell’assunzione a tempo indeterminato, prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal C.C.N.L. Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato.