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Natura soggettiva della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie

Reato
Reato

Natura soggettiva della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie

Abstract

Alcune cause di estinzione del reato possono trovare applicazione non solo al soggetto al quale si riferiscono, ma anche ad eventuali correi. La causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter c.p., introdotta nel 2017, può essere considerata di natura soggettiva, non potendosi estendere a soggetti diversi da quelli che realizzano la condotta riparatoria.

 

Caratteri generali delle cause di estinzione del reato

Le cause di estinzione del reato sono disciplinate, insieme alle cause di estinzione della pena, da un apposito titolo del Libro I del codice penale (Titolo VI) e sono generalmente definite come cause che estinguono la potestà punitiva dello Stato in relazione ad un determinato fatto che costituisce reato. Le cause di estinzione del reato, secondo gli interpreti, possono essere altresì definite come “cause di esclusione della punibilità in astratto”, elidendo in radice la possibilità che per un determinato fatto di reato sia comminata una sanzione, in contrapposizione con le cause di estinzione della pena, dette “cause di esclusione della punibilità in concreto”, determinando la mancata irrogazione di una sanzione già stabilita dall’ordinamento.

La dottrina ha spesso criticato la dizione codicistica “cause di estinzione del reato”, mettendo in evidenza come pur in presenza di tali cause non sia materialmente possibile eliminare il fatto di reato, che si è già prodotto nella realtà materiale e fenomenica.

Sono cause di estinzione del reato la morte del reo intervenuta prima della sentenza di condanna, l’amnistia propria, la remissione della querela, la prescrizione del reato, l’oblazione nelle contravvenzioni, l’estinzione del reato per condotte riparatorie, la sospensione condizionale, la sospensione del procedimento con messa alla prova e il perdono giudiziale.

Le cause di estinzione del reato possono essere suddivise in diverse categorie in relazione al reato a cui si applicano – così distinguendosi tra cause generali, applicabili ad ogni fattispecie, e cause speciali, applicabili a fattispecie tipiche predeterminate – ovvero in relazione al fatto da cui scaturiscono – così distinguendosi tra cause derivanti da un fatto naturale, quale la morte del reo, ovvero derivanti da una volontà umana, quale la remissione della querela.

È possibile individuare una ratio comune alle diverse cause di estinzione del reato, ossia il venir meno della potestà punitiva dello Stato in presenza dei presupposti tipici fissati dal legislatore, ma ciascuna di esse conosce una ratio specifica idonea a giustificare la scelta legislativa. Così, ad esempio, la ratio alla causa di estinzione del reato della morte del reo di cui all’art. 150 c.p. deve essere individuata nell’impossibilità per l’ordinamento di comminare una sanzione penale ad un soggetto che non esiste più, in applicazione del principio di personalità della responsabilità penale. La ratio, invece, della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie può essere identificata in un riconoscimento di un beneficio per il reo che tenga spontaneamente condotte idonee a riparare il danno derivante dal reato da lui commesso.

 

 

2. Disciplina delle cause di estinzione del reato: la tipicità dell’estensione soggettiva

 

Tanto chiarito in generale sui caratteri principali della cause di estinzione del reato, è necessario sottolineare che il codice detta per queste una disciplina comune. L’art. 170 c.p., ad esempio, regola l’ipotesi in cui ad estinguersi sia un reato presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato, mentre l’art. 183 c.p. dirime il concorso tra cause estintive.

L’art. 182 c.p., invece, si sofferma sull’estensibilità soggettiva degli effetti della causa di estinzione del reato affermando che l’estinzione ha effetto soltanto per i soggetti ai quali la causa si riferisce, salva diversa previsione legislativa. La norma fissa, quindi, una regola generale, ossia la non operatività delle cause di estinzione del reato a soggetti diversi da quelli cui la causa estintiva specificamente si riferisce, ma lascia aperta la possibilità di derogare a tale regola. L’eccezione alla regola generale non può essere stabilita dal giudice, nella sua discrezionalità, ma deve essere sempre espressamente prevista dalla legge. In sintesi, si può affermare la tipicità delle ipotesi di estensione soggettiva delle cause di estinzione del reato.

Questa tipicità può essere ricollegata non solo al principio di legalità che regge il diritto penale, ma anche alla funzione rieducativa della pena, enunciata dall’art. 27, c. 3 Cost. Si immagini il caso di due soggetti, che realizzino un reato in concorso tra loro: qualora per uno solo di tali soggetti intervenga una causa di estinzione del reato, il soggetto che continua a subire la sanzione rischia di percepire la sua pena come ingiusta, con una grave perdita della funzione rieducativa. La tipicità delle cause di estensione soggettiva delle cause di estinzione del reato permette al legislatore di effettuare ex ante una valutazione sull’estensione soggettiva, in modo tale da evitare detta percezione nel soggetto per il quale il reato non si estingue.

 

 

3. La natura soggettiva o oggettiva delle singole cause di estinzione del reato

 

Posta la regola generale, per valutare l’applicabilità ai correi delle cause di estinzione del reato è necessario considerarle singolarmente, anche avendo riguardo alla specifica ratio che le sorregge.

La morte del reo può essere qualificata come soggettiva, in quanto non vi è ragione di tutelare il correo che sopravviva per il solo fatto che questi potrebbe percepire la sanzione lui comminata come ingiusta. Il soggetto per il quale il reato si estingue non esiste più, pertanto il correo non potrebbe avvertire la disparità di trattamento lui riservata come ingiusta.

L’amnistia propria, ossia quella che interviene prima della sentenza di condanna, riguarda tutti i soggetti che hanno commesso un determinato fatto di reato. In relazione a tale causa di estinzione del reato non ci si può porre un problema di estensione ai correi, derivando dalla natura stessa dell’amnistia un’applicazione generalizzata della stessa.

La questione dell’applicabilità ai correi è più semplice con riferimento all’ipotesi della remissione della querela. L’art. 155 c.p., infatti, prevede espressamente che la remissione della querela si estenda a tutti i correi, pur non producendo effetti per colui che l’abbia ricusata.

Quanto alla prescrizione è utile ricordare che questa trova fondamento nel fatto che il decorso del tempo estingue il reato. Quando più persone commettono in concorso tra loro un reato, tale reato si considera unitario. Essendo il medesimo il fatto realizzato, il decorso del tempo produrrà nei confronti di tutti i concorrenti il proprio effetto estintivo del reato. Non si delinea, quindi, una questione di estensione ai correi della causa di estinzione del reato, ma un effetto naturale e fisiologico dell’istituto della prescrizione del reato.

L’oblazione può essere considerata come una causa di estinzione del reato soggettiva: il contravventore ammesso a pagare la somma proporzionata rispetto al massimo della pena previsto per la contravvenzione estingue il reato solo per sé stesso, saldando, in un certo qual senso, il proprio debito con la giustizia.

La sospensione condizionale e il perdono giudiziale implicano entrambi una valutazione di tipo prognostico del giudice del caso concreto relativa al singolo autore del reato. Il giudice è chiamato a valutare se il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, avendo riguardo ai parametri dell’art. 133 c.p. L’art. 133 c.p. fissa sia criteri oggettivi, sia criteri soggettivi, ma ciò che preme in questa sede sottolineare è che la valutazione effettuata dal giudice è strettamente soggettiva e legata alla particolare situazione soggettiva del singolo autore del reato. Non si potrebbe, quindi, intravedere alcuna possibilità di estensione ai correi delle citate cause di non punibilità.

Simile ragionamento può essere effettuato con riferimento alla sospensione del processo con messa alla prova. Questa causa di estinzione del reato, in primo luogo, presuppone una richiesta dell’imputato, che sceglie volontariamente di sottoporsi ad un periodo di prova al fine di ottenere il beneficio considerato. L’autore del reato che scelga di sottoporsi ad un periodo di prova sarà assoggettato a regole specifiche predisposte appositamente per lui. Tali caratteri rendono impossibile l’estensione soggettiva dell’effetto estintivo della sospensione del procedimento con messa alla prova.

 

 

4. La natura soggettiva della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie

 

Per poter più agevolmente qualificare la natura della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, inserita nell’impianto codicistico con l. 103/2017, è preliminarmente necessario avere riguardo ai presupposti applicativi di tale fattispecie.

In primo luogo, il legislatore ha previsto che tale causa si applichi solo in presenza di un reato procedibile a querela e per il quale è ammessa la rimessione della querela. Questo carattere rende la considerata causa strettamente connessa ad istanze punitive relative a reati di minore gravità, per i quali l’ordinamento prevede che la scelta di perseguire o meno il fatto derivi da una volontà della persona offesa dal reato. In questo ambito, la norma fissa ulteriori condizioni per l’applicazione della causa di cui all’art. 162-ter c.p. È, infatti, necessario che l’imputato abbia interamente riparato il danno cagionato dal reato, mediante restituzioni o risarcimenti, e che abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, ove tale attività sia possibile. L’estinzione del reato consegue all’esito positivo delle condotte riparatorie.

Tanto chiarito è possibile interrogarsi sulla possibile estensione dell’effetto estintivo di tale causa ad eventuali correi.

L’estensione degli effetti ad altri correi può essere esclusa, in primo luogo, in base ad un argomento letterale. L’art. 182 c.p. espressamente dispone che gli effetti delle cause di estinzione del reato si estendono solo ove questo sia previsto dal legislatore. L’art. 162-ter c.p. non prevede tale effetto, quindi, può essere escluso.

L’estensione ai correi dell’effetto estintivo della causa descritta dall’art. 162-ter c.p. può essere esclusa anche avendo riguardo alla ratio sottesa alla previsione. Questa presenta, infatti, una natura premiale, essendo volta a beneficiare il reo dell’estinzione del reato in presenza di condotte riparatorie da lui provenienti. Il legislatore ha scelto di considerare contestualmente gli interessi della persona offesa e l’aspetto psicologico dell’autore del reato, dando maggior rilevanza a quest’ultimo elemento. Anche ove non sia possibile eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, infatti, il reo può comunque ottenere l’estinzione del reato.

La giurisprudenza considera elemento essenziale per la configurabilità della causa di estinzione del reato in analisi la spontaneità dell’intervento riparatore. In questa prospettiva il legislatore ha voluto mettere in risalto l’aspetto della resipiscenza dell’autore del reato, concedendogli un beneficio particolarmente rilevante. Tale carattere permette di confermare la già affermata natura soggettiva della causa di estinzione del reato in analisi: se lo scopo del legislatore nell’introdurre tale previsione era quello di stimolare la resipiscenza del reo, più che quello di tutelare l’interesse della persona offesa dal reato, si deve ritenere che ciascun singolo autore del reato in concorso dovrà tenere le condotte riparatorie in precedenza descritte per poter fruire del beneficio.

Diversamente ragionando si finirebbe per riconoscere un beneficio ad un soggetto che non ha fatto alcunché per meritarselo, a discapito della funzione rieducativa della pena.

La giurisprudenza ritiene, altresì, che l’imputato possa porre in essere le condotte riparatorie sia direttamente, sia indirettamente, purché si sia attivato per far realizzare da terzi tale risultato. Così, ad esempio, si è ritenuto sufficiente il sollecito dell’imputato all’assicurazione affinché questa corrisponda il risarcimento del danno alla persona offesa. Lo scopo di questa causa di estinzione del reato non è quello di concentrarsi sulla riparazione del danno cagionato dal reato, ma sul ruolo dell’autore del reato nell’eliminazione delle conseguenze dannose. Anche avendo riguardo a tale carattere, quindi, si deve ritenere che la causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-ter c.p. abbia natura strettamente soggettiva.

Questa conclusione permette di scindere i percorsi processuali dei diversi concorrenti: qualora uno dei correi non voglia realizzare le condotte riparatorie o non possa risarcire il danno, il correo che estrinseca tale volontà non sarà vincolato all’altro. Sul punto la dottrina ha aspramente criticato la norma, in quanto suscettibile di creare una disparità di trattamento tra soggetti con maggiori capacità economiche, per i quali sarebbe meno gravoso risarcire il danno derivante dal reato, potendo così più agevolmente ottenere l’estinzione del reato. Una simile disparità di trattamento, però, non è sufficiente per affermare la necessaria estensione dell’effetto estintivo al correo.

Nel caso in cui tutti i correi realizzino condotte riparatorie rilevanti ex art. 162-ter c.p. ciascuno di essi potrà ottenere l’estinzione del reato, ma in una simile ipotesi non si tratterà di un’estensione dell’effetto ai correi, ma di una plurima applicazione della medesima norma a soggetti diversi.

In conclusione, conformemente a quanto chiarito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. II., 31/03/2023, n. 20210, può affermarsi la natura soggettiva della causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-ter c.p. Diversamente ragionando si finirebbe, infatti, per cadere in contrasto con il fatto che il reato concorsuale è generalmente considerato fonte di maggior allarme sociale rispetto al reato del singolo autore. Ammettendo che la condotta riparatoria di un solo concorrente possa determinare l’estinzione del reato anche per tutti gli altri, infatti, si rischierebbe di agevolare la commissione di reati in forma concorsuale, a discapito della sicurezza pubblica, che la stessa causa estintiva del reato di cui all’art. 162-ter c.p. è indirettamente volta a tutelare.