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“Mandatskauf” – Nuova fattispecie di reato

§ 265 a StGB – Austria
Sogno di una notte di fine estate, settembre 2021
Ph. Francesca Russo / Sogno di una notte di fine estate, settembre 2021

“Mandatskauf” – Nuova fattispecie di reato


Abstract: “Interferenze” nelle decisioni dei partiti politici e la venalità delle cariche pubbliche elettive, minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e nel buon funzionamento delle medesime. Misure di tutela devono essere rese operative con largo anticipo, per costituire un valido antidoto, contro manovre corruttive di ogni genere.

 

Il conseguimento di cariche pubbliche elettive e l’”Entgelt”

Alcuni episodi poco edificanti verificatisi negli ultimi anni, hanno indotto il ministero della Giustizia, a elaborare un disegno di legge per sanzionare il cosiddetto “Mandatskauf" (“Acquisto” di cariche elettive pubbliche).

A tal fine, è previsto l’inserimento, nel 18.mo Capo della Parte Speciale dello StGB (CP), del § 265 a, intitolato: ”Mandatskauf”. Scopo di questa norma è, di salvaguardare la genuinità e la libertà della “demokratischen Willensbildung” (formazione della “volontà” democratica).

S’intende prevenire, che cariche pubbliche diventino venali (“gegen Entgelt erlangt”) e che sia salvaguardata la “Betätigungsfreiheit der politischen Parteien”, la libertà di azione dei partiti politici, nonchè la “demokratische Mitwirkung” (la partecipazione democratica) dei cittadini.

Altro scopo, che il legislatore ha di mira, è quello, di favorire il ricambio della classe politica e di prevenire la concentrazione del potere politico in capo a certe “congreghe”; di prevenire alterazioni dovute a “rendite di posizione” nonchè una sorta di regime da parte dei cosiddetti politici di professione (attaccati al potere, più di ogni altro), una “soggettivizzazione” dell’uso del potere, fenomeni di “sclerotizzazione” della situazione politico amministrativa (in quest’ultimo senso, si è espressa anche la Corte costituzionale italiana nella recente sentenza 60/2023, concernente la durata massima dei mandati (di amministratori locali). **

Il processo di formazione delle liste elettorali, non deve essere influenzato in modo illecito per effetto di un “unzulässigen Entgelt”, sia esso stato richiesto, accettato o fatto promettere oppure offerto o concesso. I vigenti §§ 304 e 307 StGB (che, peraltro, si riferiscono a persone, che già sono pubblici ufficiali), non sono stati ritenuti “sufficienti” o comunque atti, a prevenire “manovre” illecite in sede di formazione delle liste elettorali. I cittadini devono poter confidare, che cariche elettive pubbliche, non siano conseguibili/conseguite “gegen Entgelt”. In tal modo, viene anche garantita la “Betätigungsfreiheit" (libertà di agire) dei partiti politici, sancita dalla Costituzione federale. La garanzia della “Betätigungsfreiheit”, si estende anche alle “modalità”, con le quali vengono formate le liste dei candidati alle elezioni. Viene, in un certo qual modo, “anticipata” la tutela nel senso di evitare, che, già la “qualifica” di candidato, possa essere “missbraucht” (abusata). S’intende prevenire “demokratieschädliche Beeinflussungen” (influenze nocive alla democrazia).

Viene anche integrato il § 74, Abs. 1, Z. 4 d, StGB nel senso di ricomprendervi “Kandidaten für ein Amt” (candidati per una carica pubblica).

È previsto, che il § 256 a StGB verrà sottoposto a evaluazione entro il 31.12. 27 e che, dei risultati della stessa, dovrà essere informato il “Nationalrat” con una relazione, nella quale sarà indicato il numero delle denunce (anche anonime) sporte contro i trasgressori di questo paragrafo, delle archiviazioni, delle indagini preliminari, delle sentenze e delle impugnazioni proposte contro le condanne.

Si procederà altresí a modificare alcune norme concernenti l’eleggibilità di deputati al “Nationalrat” e al Parlamento europeo.

È stato detto, che il disegno di legge de quo, è volto alla “Korruptionsbekämpfung” (repressione della corruzione) in vista di chi ricoprirà in futuro una carica pubblica elettiva.

 

L’integrazione del § 74 StGB (CP) e gli elementi oggettivi della fattispecie di reato previsti dal § 256 a StGB

A tal fine, verrà precisato il concetto di “Kandidat für ein Amt” (§ 74, Abs. 1, Z 4 d, StGB). È tale, chiunque si candida, in occasione di una competizione elettorale, con la prospettiva realistica di essere anche eletto.

Per “Mandatskauf”, ai sensi del § 256 a StGB, s’intende l’influire, da parte del responsabile del partito, sulla candidatura, dietro richiesta, accettazione o promessa di un “Entgelt”, per sè o per un terzo, se poi effettivamente l’assegnazione del mandato avverrà. La pena prevista, è quella detentiva fino a due anni. Ne consegue, che sarà punibile il responsabile di un partito politico (che partecipa alla competizione elettorale), che si “adopera”, affinchè una persona possa conseguire un mandato e che chiede, accetta, o si fa promettere, a tal fine, un “Entgelt”.

Altresí persone, che offrono o promettono o concedono al responsabile di un partito, un “Engelt”, affinchè ”si adoperi” al fine di far conseguire, anche a un terzo, un mandato.

 Non integrano la fattispecie di cui al nuovo § 265 a StGB, eventuali rinunce, da parte di candidati, se fatte senza chiedere, accettare o farsi promettere un “Entgelt”.

Per “Entgelt” s’intende (analogamente a quanto previsto nel precedente § 265 StGB), ogni “contropartita” valutabile in denaro (§ 74, Abs. 1, Z. 6, StGB), anche se “destinata” a persona diversa da quella, alla quale è stata offerta o concessa. Essenziale è il momento, in cui viene offerta la “contropartita”.

Contributi leciti a partiti politici, non possono essere considerati “Entgelt”, perchè non vengono fatti “erkennbar” nella prospettiva di una “Gegenleistung” (“contropartita”) consistente in un vantaggio materiale o in un “rechtlichen Vorteil”.

 

Subordinazione della punibilità

La punibilità del reato di cui al § 265 a StGB, è subordinata a un’effettiva “Mandatszuteilung” (assegnazione di un mandato), che opera come condizione oggettiva di punibilità.

La previsione sanzionatoria varrà per gli organi rappresentativi pubblici in genere (“Nationalrat, Bundesrat, Landtage”) e per il Parlamento europeo.

Responsabili dei partiti (che partecipano a una competizione elettorale), sono coloro, che, secondo gli statuti, sono preposti alla composizione delle liste elettorali; parimenti i dirigenti menzionati nel § 2 del “VbVG-Verbandsverantwortlichkeitsgesetz” (Legge sulla responsabilità delle associazioni).

Qualora l’”Entgelt” sia d’importo superiore a 50.000 Euro, è ravvisabile una circostanza aggravante.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato de quo, basta il dolo eventuale.   

Non punibili, ai sensi del § 265 a StGB, sono accordi o promesse concernenti “offerte” (“Zuwendungen”) a partiti politici, se fatti in conformità alle normative federali o a quelle previste dai “Länder”. Altresí, l’”assunzione” di oneri pubblicitari in favore di un candidato da parte di un terzo; essi non possono essere considerati “Entgelt” ai sensi del § 74, Abs. 1, Z. 6, StGB, ma sono da reputare “sozialadäquate Verhaltensweisen im Kontext von Wahlkämpfen” (comportamenti socialmente adeguati nel contesto di una campagna elettorale).

Non rientrano nella previsione di cui al futuro § 265 a StGB, gli accordi concernenti la rinuncia a un mandato in favore di un altro competitore, se non vi è “Entgelt”.

L’ultimo comma del citato paragrafo prevede una cosiddetta Subsidiaritätsklausel, in quanto è statuito, che si procederà soltanto, se il fatto non è punito da altra norma con pena più grave.

Il disegno di legge de quo prevede anche un aumento di pena per tutti i reati di corruzione, se il “Vorteil” (vantaggio) è superiore a 300.000 Euro; la pena edittale, in questi casi, è da 1 a 15 anni di reclusione.

   

Critiche mosse al disegno di legge ministeriale – In particolare, l’indeterminatezza delle espressioni usate nel comma 4 del § 256 StGB

Non sono poche le critiche mosse contro il disegno di legge ministeriale.

Il “Gesetzentwurf” conterrebbe espressioni troppo indefinite in una materia diretta a estendere la normativa riguardante reati di corruzione, le cui fattispecie sono, come è noto, complesse (“komplexe Tatbilder”).

Anzichè limitare la punibilità ai candidati, dovrebbe essere sanzionato chiunque accetta, richiede o si fa promettere vantaggi per un atto d’ufficio da compiere in futuro. La limitazione della punibilità ai (soli) casi di assunzione effettiva della carica, non è giustificata dal punto di vista logico.

In uno Stato di diritto, non è ammissibile, che atti d’ufficio, vengano “comprati” con denaro o con altri “vantaggi”, motivati dalla corresponsione di denaro o in cambio di altre “utilità”. L’”Amtsführung” (come ha ricordato e ribadito la Corte Suprema (vedansi 8 Os 174/60 e 17 Os 8/16 d), deve essere ispirata a “Sauberkeit und Unverkäuflichkeit” (“pulizia” e non venalità); esse vanno, in ogni caso, adeguatamente tutelate.

 A tal fine, è necessario, che venga sanzionato anche chi “motiva” una persona a compiere, in futuro, un atto contrario ai doveri d’ufficio, una volta conseguito l’incarico, facendosi promettere o chiedendo o accettando “Entgelt”. Si parla, in proposito, di “synallagmatischem Austauschverhältnis zwischen Vorteil und korrektem Amtsgeschäft“ (relazione sinallagmatica tra vantaggio e corretto atto d’ufficio). Circoscrivere i possibili soggetti attivi del reato a “candidati”, non è razionalmente giustificabile.

Ulteriore “Stein des Anstoßes”, è la formulazione del comma 4 del § 265 a StGB, nella quale si trova la dizione “vergleichbare Zusagen”; si tratta di un’espressione, che viola il “Bestimmtheitsgebot” (principio di determinatezza). C’è il rischio, che vengano svolte indagini preliminari inutili, perchè il preteso “Täter”, sarà destinato a essere assolto il più tardi in dibattimento.

Come sopra accennato, condizione oggettiva di punibilità del reato di “Mandatskauf”, è l’effettiva “assunzione” della carica. C’èchi parla in proposito di “Vorratskorruption”.

La “Kandidatenkorruption” dovrebbe essere prevista come l’”Amtsträgerkorruption”. Il “Tatunwert” consiste nel fatto, che il soggetto attivo del reato, “compra”, da altra persona, un “Amtsgeschäft”, se questa persona diventa “Amtsträger” in futuro; un fatto, la cui punibilità dipende da circostanze non prevedibili al momento della commissione dello stesso; dal punto di vista del “Tatunrecht”, non vi è alcuna rilevante differenza. Si potrebbe dire, che un’“erfolglos bleibende Tathandlung, bleibt straflos” e soltanto quella che è “erfolgreich”, diventa punibile. Ciò contrasterebbe con il principio – vigente anch’esso nell’ordinamento processual penale austriaco – di punibilità del tentativo.

È stato anche osservato, che è contrario alle esigenze di imparzialità della PA, il fatto che, ai fini della punibilità, si debba attendere, che la persona assuma l’incarico. Perchè per “candidati”, non dovrebbe valere ciò, che vale per gli “Amtsträger”?

Soggetto a critiche è pure la dizione “Verantwortlicher einer wahlwerbenden Partei” (responsabile di un partito, che si presenta alle elezioni). Si tratta di un concetto troppo indefinito. Dovrebbe, invece, essere punito chi – dietro “Entgelt” – influisce effettivamente sulla composizione delle liste elettorali del partito, si tratti di un semplice funzionario di partito, di un aderente al partito particolarmente influente o di un “lobbyista”.

Priva di utilità, è la previsione, che ``zulässige Parteispenden können von vornherein kein Entgelt darstellen”.

Già secondo la legislazione vigente, "Parteispenden“, fatte nella “speranza“, che vi sarà una “Gegenleistung”, sono sanzionabili.

Può dirsi, che l’”angestrebte Korruptionsbekämpfung”, per effetto del disegno di legge de quo, è un “lavoro” sostanzialmente incompiuto.  Accanto all’”Entgelt”, dovrebbero essere “accolte”, nella previsione legislativa, anche “persönliche Gefälligkeiten” (favori personali) e “sittenwidrige Dienste” (“servizi” contrari ai bonos mores).

 Un’autorevole voce critica, è pervenuta anche da parte del “Rechnungshof” (Corte dei conti). La punibilità, condizionata all’assunzione effettiva della carica, come prevista nel disegno di legge de quo, costituirebbe un’incomprensibile “Differenzierung” rispetto alla punibiltà del pubblico ufficiale, che viene sanzionato, se accetta un “Vorteil” (vantaggio) per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Se il fatto non viene scoperto prima dell’assunzione della carica, è possibile, che l’autore del reato “sfugga” alla sanzione, rinunciando alla carica.

 

Modifiche al “Verantwortlichkeitsgesetz” (Legge sulla responsabilità delle associazioni)

È da notare anche, che il “Gesetzentwurf”, ora in fase di “Begutachtung”, prevede un’aggravante per tutti i reati di corruzione commessi da pubblici ufficiali, nei casi, in cui il “Vorteil” sia superiore a 300.000 Euro (si tratta di una cosiddetta “Wertqualifikation”, che fa sí, che la pena edittale, è da un anno a quindici anni di reclusione). Viene pure modificato     il “Verbandsverantwortlichkeitsgesetz” (Legge sulla responsabilità delle associazioni) dell’1.1.2006, che, da allora, è rimasto invariato per quanto concerne la parte sanzionatoria. È ben vero, che, ai fini della determinazione delle sanzioni pecuniarie, continua a essere in vigore il sistema dei “Tagessätze”, ma la sanzione massima irrogabile – in materia di “Verbandsverantwortlichkeit” - attualmente, è pari a 10.000 Euro. Da 10.000 Euro, la sanzione massima è destinata a salire a 30.000 Euro, mentre quella irrogabile ad associazioni umanitarie ed ecclesiastiche, salirà da 500 a 1.500 Euro.

**  Gli effetti nefasti, spesso deleteri, prodotti dai “politici di professione”, li conosciamo tutti (almeno quelli tra di noi, che hanno una certa età). Non bisogna però mai perdere la fiducia nel futuro. “Il sole è nuovo ogni giorno” (Eraclito – 535-475 a. C.). D’altra parte, è pur vero, che certi personaggi, “simili a sordi, ascoltano e non intendono. Per loro vale il detto: presenti, sono assenti” (Eraclito).