La chance e la sua rilevanza nel delitto di estorsione

La chance e la sua rilevanza nel delitto di estorsione
La recherche de la chance perdue
Abstract: La chance implica una concreta e seria probabilità di ottenere un determinato risultato. A noi il compito di esaminare tale situazione in relazione con la fattispecie di estorsione.
Chance implies a concrete and serious probability for a result. We'll examine it about extortion
probabilitè concrète
konkrete und ernsthafte Wahrscheinlichkeit
konkret og alvorlig sandsynlighed
La chance fa parte di quell'insieme di idee – causa concreta, danno, nesso eziologico etc.- che in questi anni va dimostrando come il diritto sia un insieme organico e non un mondo distinto in compartimenti stagni.
Nella fattispecie, tale situazione giuridica soggettiva ci richiama subito alle evoluzioni della giurisprudenza amministrativa, a sua volta alle prese con definizioni fluide e debitrici della civilistica per meglio delineare questa posizione a fronte del potere autoritativo del danneggiante. In breve, basti qui ricordare che la chance, intesa come risultato concretamente sperato ed apprezzabile, è stata inficiata dall'esercizio illegittimo del potere e che, quindi, la soddisfazione dell'interesse non risulta piu' raggiungibile. In generale, la perdita di chance è determinata dalla violazione, da parte della PA, di una norma fondante l'attività amministrativa; in conseguenza, il privato perde la possibilità di acquisire un vantaggio derivante da pretese legittime e tale perdita, sul piano probabilistico, integra almeno un 50% di alea contrario che senza l'intervento illegittimo non si sarebbe verificato . Al riguardo è interessanteT.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano sentenza non definitiva n. 43 del 12 febbraio 2021 e 77 del 12 marzo 2021: “la ricorrente C.A.A., ritenuta la condotta dell’amministrazione gravemente lesiva dei principi di concorrenza, par condicio, economicità dei requisiti di ordine generale in capo all’esecutore di un contratto pubblico, ha chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance, avendo l’operato della Provincia ‘impedito al C.A.A. di concorrere per l’affidamento della concessione sulla base dei moduli dell’evidenza pubblica’”. Il Tribunale afferma che la “perdita di chance deve ritenersi nella fattispecie preclusa dall’assorbente rilievo che la presunta parte lesa non è in grado di dimostrare, per il solo fatto di operare come consorzio nel settore del trasporto pubblico di linea, di avere perduto – quale diretta conseguenza dell’illegittima proroga dei servizi ai concessionari uscenti – un’occasione concreta di aggiudicarsi direttamente il servizio o, in altri termini che, se l’amministrazione avesse affidato il servizio adottando una delle misure eccezionali sopra richiamate (in particolare mediante un affidamento diretto), il consorzio ricorrente sarebbe risultato aggiudicatario, con un elevato grado di probabilità, come richiesto dalla giurisprudenza; né tale circostanza può desumersi in base a elementi certi e obiettivi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 1 settembre 2020 n. 5330), potendo l’amministrazione rivolgersi a tutti gli operatori del settore, non necessariamente solo a quelli presenti a livello locale”. Dunque, “al di sotto del livello dell’elevata probabilità, non sussiste che la ‘mera possibilità’, che è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione, perché non distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2019, n. 7845). Ad avviso del Collegio, nel caso specifico, sussiste non più che una mera possibilità che il ricorrente C.A.A. possa risultare aggiudicatario mediante un affidamento diretto, ai sensi delle sopra citate norme” .
In questo la giurisprudenza civile risulta analoga, giacchè distingue la chance risarcibile e la mera speranza di utlità, irrisarcibile, grazie al criterio di sussistenza o meno della buona probabilità di riuscita. Infatti, in ambito civilistico si parla di danno emergente o danno evento: basti qui citare Cass. 2261/22, incentrata sulla perdita di un migliore risultato, sì eventuale ed incerto (nel caso, maggior durata della vita e minori sofferenze in ambito sanitario), ma comunque probabile per normali regole di concatenazione causale.
Ciò premesso, si rileva che il delitto di estorsione ex art.629 cp integra la lesione del bene giuridico del patrimonio. Piu' precisamente, esso si perfeziona quando l'intimidazione, successiva alla sottrazione del bene, sia volta a costringere la vittima, tramite minaccia o violenza, a tollerare una privazione di fatto già esistente. Per quanto concerne le modalità della condotta posta in essere, la forma della minaccia è del tutto indifferente: difatti, essa può sussistere in modi espliciti o impliciti, purchè siano idonei a generare timore e coartare volontà altrui in relazione alle circostanze concrete. In maniera analoga, la violenza deve risultare credibile e finalizzata allo scopo di “cristallizzare” la situazione ablativa sopra descritta. In via ulteriore, si aggiunge che la minaccia estorsiva può essere integrata anche dalla prospettazione del distorto esercizio di un diritto.
Rectius,l'esercizio del diritto viene pretestuosamente strumentalizzato ai fini della realizzazione di un risultato iniquo.
In secondo luogo, il dolo di reato deve avere ad oggetto non solo la condotta effettiva dell'agente, ma anche la consapevolezza dell'ingiustizia del profitto conseguito, assolutamente privo di pretese legittime alla base. A questo riguardo, si osserva che il “case law” ha evidenziato come l'elemento soggettivo di reato vada valutato in relazione a circostanze oggettive, quali “la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni della vittima, poiché piu' marcata risulti la vulnerabilità di quest'ultima , maggiore risulta anche la potenzialità coercitiva anche di comportamenti velatamente minacciosi”. Sul punto, basti confrontare cass. n.2702/15. Sotto ulteriore profilo, si specifica che il profitto di reato deve considerarsi ingiusto quando la pretesa perseguita non sia tutelata in modo diretto o indiretto dall'ordinamento, concentrandosi in un vantaggio che non possa ritenersi giuridicamente dovuto dall'agente; il danno, invece, deve consistere in una diminuzione patrimoniale subita dall'offeso. A tal riguardo, è interessante una curiosa sentenza ormai risalente: secondo Cass. V 177559/87, il giocatore di carte che ha preteso di ottenere il pagamento dei debiti di gioco dagli avversari perdenti non risponde di violenza privata, bensì di estorsione. Analogo il caso del “contratto” di cessione di droga: essendo nullo per illiceità della causa, ne risulta che lo spacciatore non può esigere impunemente il pagamento della dose di stupefacenti ceduta a soggetto inadempiente (cfr. Cass VI 186472/90).
Ciò premesso e rilevato, occorre ora dimostrare, ai nostri fini, come la chance possa costituire bene materiale offeso.
In data 11 luglio 2023, la VI sezione di Cass. Penale solleva la questione per cui la perdita di chance possa costituire o meno il vantaggio patrimoniale in capo al reo. Il problema non è affatto peregrino: difatti, anche in ambito penalistico si pone il dilemma se il vantaggio economico ex art 629 sia integrabile tramite qualsiasi perdita di tale natura subita dall'assetto patrimoniale della vittima oppure occorra la perdita di una concreta e seria possibilità di conseguire un arricchimento o implementazione valutabili, ex ante, in percentuali di probabilità apprezzabile.
La soluzione arriva con SS.UU. 30016/24, per cui “nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del deilitto di estorsione rientra anche la perdita della seria econsistente possibilità di conseugire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale”.
Le ricadute di tale assunto sono immediate ed interessano vari settori della vita di tutti i giorni. Nella fattispecie, l'ordinanza di rimessione era nata dall'allontanamento degli offerenti in una gara di pubblici incanti, quindi si chiedeva altresì alle SS UU se il 629 cp possa concorrere con il 353 cp. . La risposta, sulla base di quanto esposto fino ad ora, è stata positiva, nella parte in cui il reo “ abbia causato un danno patrimoniale derivante dalla perdita di una seria e consistente probabilità di ottenere un risultato utile per effetto della partecipazione alla predetta gara”. Viene quindi evidenziata l'elevata probabilità di aggiudicazione. Di nuovo, il diritto ci dimostra di non essere una teoria avulsa nel mondo dell'Iperuranio, bensì di modellarsi sulla realtà e di considerare criteri probabilistici al pari di altre scienze umane. Il problema della chance era comunque presente nel dibattito penalistico già da tempo: infatti, la sez. II della Cassazione, con sent. n.166167/84, evidenziava, all'epoca, che una denunzia, una querela o una citazione possono essere utilizzate ingiustamente ai fini di paralizzare la legittima tutela di diritti ed interessi altrui. Difatti,la rinuncia o l'inazione della vittima possono risultare decisive e permettere all'agente di conseguire proprio quel profitto che una tempestiva resistenza avrebbe potuto impedire.