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Estorsione, tra giurisprudenza, dottrina e casi pratici

Il reato di estorsione e l’articolo 629 codice penale
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Ph. Luca Martini / Blu

L’estorsione tra giurisprudenza, dottrina e casi pratici
 

Il delitto di estorsione punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo altri a fare o a non fare qualcosa, procurando a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno. Chi compie tale condotta è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Questo articolo  trova il proprio fondamento non solo nella necessità di tutelare il patrimonio personale, ma anche la libera autodeterminazione del singolo.

In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema dell’estorsione, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio.

Estorsione: articolo 629 Codice Penale
 

1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 (1).

2. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 113, L. 689/1981, dall’art. 8, 419/1991, convertito, con modificazioni, con L. 172/1992, e, successivamente, dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4, L. 3/2012.

(2) Comma prima sostituito dall’art. 4, L. 497/1974 e poi così modificato dall’art. 8, secondo comma, DL 419/1991, convertito, con modificazioni, con L. 172/1992, e, successivamente, dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 4, L. 3/2012 e da ultimo dall’art. 1, comma 9, L. 103/2017.
 

Estorsione: una rassegna di giurisprudenziale

Estorsione: elementi strutturali

Ai fini della sussistenza del reato di estorsione, la violenza o minaccia può essere rivolta a persona diversa dal soggetto danneggiato, al quale si richiede l’atto di disposizione patrimoniale, purché sussista l’idoneità della condotta ad influire sulla volontà di quest’ultimo (Sez. 1, 25382/2014).

La minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, 22976/2017).

Anche il messaggio intimidatorio “silente” rappresenta modalità tipica di manifestazione della condotta estorsiva (Sez. 2, 26002/2018).

L’idoneità degli atti finalizzati all’estorsione deve essere valutata con giudizio operato ex ante, essendo priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (Sez. 2, 3934/2017).

L’accertamento dell’idoneità e della direzione non equivoca degli atti del tentativo di estorsione deve essere svolto sulla base di un giudizio ex ante che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell’atto stesso, e, quindi, della concreta situazione ambientale in cui l’atto è stato posto in essere, nonché della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell’agente e del destinatario della condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali (Sez. 5, 44903/2017).

Deve ritenersi sussistente il delitto di estorsione consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all’estorsore anche se sia predisposto l’intervento della polizia, che provveda immediatamente all’arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima. Infatti, in tale figura delittuosa la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall’agente sulla vittima perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie (SU, 19/2000).

I motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai finì del verificarsi dell’evento. Il fatto che la vittima dell’estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all’arresto dell’autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa. Il legislatore, con la formula adottata (“costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa”) prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsiva (Sez. 2, 44319/2005).

Ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l’intermediario nelle trattative per la determinazione della somma estorta risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, 21315/2020).
 

Estorsione: la causa di non punibilità prevista dall’art. 649

I reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi dall’area di applicabilità della previsione dell’art. 649, pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia (in motivazione, la Corte ha precisato che la causa di non punibilità per “ogni altro delitto contro il patrimonio” commesso con minaccia alle persone si applica solo alle ipotesi diverse da quelle nominativamente previste, rispetto alle quali non è richiamata la distinzione tra minaccia e violenza) (Sez. 6, 26619/2018).

L’art. 649, ultimo comma, enuncia una disciplina per il delitto tentato di estorsione autonoma e distinta rispetto a quella del corrispondente delitto consumato. Atteso, infatti, che il delitto tentato è un reato autonomo e non già una forma minore, incompleta o ridotta del diritto consumato, non può trovare applicazione nella specie il regime tassativamente delineato dal legislatore all’art. 649, ultimo comma, per il delitto di estorsione, a meno di non accedere ad una interpretazione analogica di una norma evidentemente speciale.

La giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, ritenuto, che, non essendo il delitto di tentata estorsione commesso ai danni di prossimi congiunti ricompreso nell’ambito dei reati nominativamente indicati dal legislatore, la non punibilità ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 649 possa operare esclusivamente ove non si ricada nella previsione di ogni “altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone.

Per i delitti tentati di cui agli artt. 628, 629 e 630, pertanto, la operatività della causa di non punibilità dell’art. 649 è limitata alle ipotesi nelle quali gli stessi siano stati commessi solo con minaccia e non già ricorrendo alla violenza fisica. La violenza è, infatti, una fattispecie ben distinta dalla minaccia, sicché quest’ultima non può ritenersi ricompresa nella prima, la quale implica l’esplicazione di un’energia fisica sopraffattrice verso una persona o una cosa; la minaccia è, invece, la prospettazione, anche con gesti, di un male ingiusto futuro con scopo intimidatorio diretto a restringere la libertà psichica o a turbare la tranquillità altrui.

Tale principio di diritto (e, segnatamente, la distinzione tra commissione del reato mediante violenza o minaccia), tuttavia, non opera con riferimento ai delitti consumati nominativamente indicati dalla prima parte dell’ultimo comma dell’art. 649, quali il delitto di estorsione. I reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono, infatti, esclusi dall’area di applicabilità della previsione dell’art. 649, per espressa previsione normativa, pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia.

Nel contesto della fattispecie in esame, infatti, la locuzione “commesso con violenza alle persone” si riferisce unicamente ad “ogni altro delitto contro il patrimonio” di cui alla seconda parte dell’ultimo comma dell’art. 649 e, pertanto, tale inciso deve essere riferito ad ogni delitto contro il patrimonio diverso ed ulteriore rispetto ai menzionati delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione. Il legislatore, del resto, nel delineare la causa di non punibilità prevista dalla prima parte dell’ultimo comma dell’art. 649 ha espressamente eccettuato i predetti delitti, senza introdurre alcuna limitazione in relazione alle possibili alternative modalità esecutive degli stessi.

Pertanto, il delitto consumato di estorsione è sempre escluso dall’ambito di operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 649, sia che risulti commesso con violenza fisica, che con minaccia, laddove la tentata estorsione commessa solo con violenza morale (rectius: minaccia) ricade nell’ambito applicativo della seconda parte dell’ultimo comma dell’art. 649. Tale assetto normativo, del resto, non integra alcuna disparità di trattamento rilevante ai sensi dell’art. 3 Cost., in quanto le ipotesi tentate dei delitti comportano una lesione solo “potenziale” del bene giuridico tutelato e, pertanto, non irragionevolmente meritano, nel disegno legislativo, un trattamento meno severo rispetto alle rispettive fattispecie consumate (Sez. 2, 11648/2019).
 

Estorsione: le circostanze aggravanti

In tema di estorsione, la circostanza aggravante di cui all’art. 7 DL 152/1991, convertito nella L. 203/1991, può concorrere con quella di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, richiamata dall’art. 629, comma secondo, essendo le stesse ancorate a presupposti fattuali differenti: la prima, infatti, presuppone l’accertamento che la condotta di reato sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l’agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza la necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza o minaccia né che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall’appartenenza alla associazione mafiosa (Sez. 5, 2907/2014).

Escluso che la partecipazione contemplata dall’art. 628, comma 3, n. 3 si traduca in addebito di attività mafiosa, l’aggravante prevista dall’art. 7 DL 152/1991, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzino gli estremi, siano essi partecipi di un qualche sodalizio mafioso, siano essi estranei ed in particolare, per i soggetti qualificati, la stessa è operante anche per i reati fine. Nei reati di rapina ed estorsione la circostanza suddetta può concorrere con quella cui all’art. 628, comma 3, n. 3 (SU, 10/2001).

Il rinvio operato dal secondo comma dell’art. 629 all’ultimo capoverso dell’art. 628, quanto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate dalla L. 94/2009, all’attuale terzo comma della disposizione normativa prevista per il delitto di rapina e non al comma quarto concernente il concorso fra circostanze attenuanti e aggravanti (in motivazione, la Corte ha precisato come la “ratio legis” consista nell’esigenza di creare nuove ipotesi aggravate, ferme restando le aggravanti già codificate in precedenza e non in quella di “abrogare” la fattispecie aggravata di cui all’art. 629 (Sez. 2, 18742/2014).

Per integrare l’aggravante speciale delle “più persone riunite” nel delitto di estorsione è necessaria la contemporanea presenza delle più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia. Dunque, non sarà ravvisabile l’aggravante in discussione quando le minacce o le violenze nei confronti della parte offesa siano poste in essere da diversi coimputati non contestualmente, ma da soli in momenti successivi. In tale situazione, infatti, sarà ravvisabile un concorso di persone nel reato, e, eventualmente, l’aggravante di cui all’art. 112, n. 1, c.p. nel caso i concorrenti siano cinque o più, ma non l’aggravante delle più persone riunite. Tale linea interpretativa è da seguire anche per l’analoga circostanza aggravante inserita, per il reato di lesioni personali, nel corpo della disposizione di cui all’art. 585, comma 1 (Sez. 5, 32524/2020).

 

Estorsione: la casistica

Integra la c.d. estorsione ambientale quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che hanno il controllo di un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, quand’anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima. In applicazione del principio, deve ritenersi che anche richieste avanzate da un intermediario in termini di apparente cortesia, ma accompagnate da allusioni pur generiche, ma comunque idonee, in un determinato contesto ambientale, ad ingenerare nella vittima il timore di rischi e pericoli inevitabili, in caso di mancata ottemperanza all’invito ricevuto, possono integrare il reato in oggetto (Sez. 2, 8262/2021).

Nella ipotesi di rilascio sotto minaccia di una scrittura privata, nella quale la persona offesa dichiara di essere tenuta a versare una determinata somma, in realtà dalla stessa non dovuta, è configurabile il delitto di estorsione consumata e non tentata in quanto il conseguimento di un atto autonomamente produttivo di effetti giuridici costituisce esso stesso l’evento del reato. In tale specifica situazione il profitto dell’estorsione è costituito, infatti, non dal successivo pagamento della somma indicata ma dalla stessa sottoscrizione della scrittura privata, atto produttivo di effetti giuridici altrimenti non dovuti né legittimamente conseguibili dal soggetto agente (Sez. 2, 11978/2020).

Con la consegna di uno o più assegni bancari da parte di persona minacciata, anche se firmati in bianco, e perfino se si tratta di assegni privi di provvista ovvero emessi per un conto corrente estinto si consuma comunque il delitto di estorsione, in quanto con la consegna si realizzano sia l’ingiusto profitto per il prenditore, consistente nel trasferimento del diritto di ottenere il pagamento della somma rappresentata (o che lo stesso potrà indicare) nel documento, sia il simmetrico danno per l’emittente, consistente nel divenire parte di un rapporto obbligatorio a contenuto patrimoniale in forza del quale, per effetto dell’incorporazione del credito nel titolo, l’adempimento è dovuto dietro semplice presentazione dello stesso all’incasso (Sez. 2, 9629/2019).

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate (Sez. 2, 11107/2017).

Il delitto di estorsione ha natura plurioffensiva in quanto tutela sia l’inviolabilità del patrimonio che la libertà di autodeterminazione. Infatti, il delitto di estorsione ‘consiste nel mettere la persona violentata o minacciata in condizioni di tale soggezione e dipendenza da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali la stessa si considera costretta. Nel caso di specie, le persone offese furono messe di fronte alla seguente alternativa: o restituire – con il marchingegno descritto nel capo d’imputazione – una parte della retribuzione, o non essere assunte o venire licenziate.

La giurisprudenza di legittimità ha sempre, in modo concorde, stabilito che quella condotta dev’essere considerata minacciosa e, quindi, di natura estorsiva proprio perché la volontà delle persone offese – costrette a scegliere tra l’accettazione delle condizioni imposte dal datore di lavoro (quindi l’essere sottopagati, in patente violazione degli accordi contrattuali) e la quasi certa disoccupazione – deve ritenersi coartata.

In altri termini, le modalità dell’assunzione (pagamento inferiore a quello contrattuale), nonché le modalità con le quali veniva corrisposto il salario, configurano, da una parte, l’elemento oggettivo della minaccia (o il lavoratore accettava di essere sottopagato, oppure non veniva assunto o, se assunto, veniva licenziato), dall’altra, l’elemento dell’ingiusto profitto da parte degli imputati che, con le suddette modalità, non solo ottenevano che i dipendenti lavorassero per loro sottopagati, ma anche si tutelavano dalle eventuali azioni civilistiche dei lavoratori tese ad ottenere quanto loro dovuto (Sez. 2, 7304/2019).

La minaccia diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa e, quindi, a perdere una chance (nella specie, di lavoro) configura il reato di estorsione in quanto ii danno patrimoniale, nella fattispecie, va inteso come danno futuro, consistente non già nella perdita di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione da formularsi ex ante e da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Sez. 2, 7304/2019).

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che costringa l’aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi (Sez. 2, 16656/2010).

Integra il delitto di estorsione la condotta di colui che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per l’attività di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia implicita della mancata restituzione del bene come conseguenza del mancato versamento di tale compenso (Sez. 2, 6818/2013).

Risponde del delitto di estorsione chi si metta in contatto o comunque svolga trattative con gli autori dell’estorsione per ottenere la restituzione della refurtiva mediante pagamento di un riscatto quando la sua opera contribuisce alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confronti della parte lesa ed al conseguimento dell’ingiusto profitto (Sez. 2, 6824/2017).

La configurabilità del delitto di estorsione si ricollega ad un’implicita condotta minatoria di carattere strumentale costituita dalla specifica richiesta da parte del ladro o del ricettatore di una somma di danaro per la restituzione della cosa sottratta, in quanto in tale pretesa è sottesa la minaccia del danno derivante dalla perdita definitiva della refurtiva, che si sostanzia in una evidente coazione sulla volontà del derubato (Sez. 2, 5570/1988).

Con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione tra i delitti di estorsione e quello di associazione mafiosa, deve essere evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili “ab origine” perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione (Sez. 6, 13085/2014).

 

Estorsione: rapporti con altre fattispecie

Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 2, quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell’alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, 16765/2021).

È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, in presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta di esazione violenta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalità costrittiva dell’agente, volta non già a persuadere ma a costringere la vittima, annullandone le capacità volitive; b) l’estraneità al rapporto contrattuale di colui che esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare ed accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l’esazione con violenza e minaccia del credito altrui; c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia diretta nei confronti non soltanto del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale (Sez. 2, 9603/2019).

Non costituisce contestazione di un fatto “diverso” bensì di un fatto “nuovo” – per il quale non è ammessa la modifica dell’imputazione a norma dell’art. 516 – la radicale trasformazione dell’imputazione originaria, descritta come circonvenzione d’incapace consumata, nella fattispecie di tentata estorsione, caratterizzata da una condotta del tutto differente (Sez. 2, 16281/2019).

Esaminando la struttura delle due norme in discussione – artt. 628 e 629 – si può notare come il legislatore abbia voluto precisare che ricorre l’aggravante «se la violenza o minaccia è commessa [...] da più persone riunite»; sicché il termine “riunione” risulta direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone; si vuol dire cioè che, come è stato osservato da una parte della dottrina, il legislatore ha conferito alla compresenza dei concorrenti nel locus commissi delicti un maggior disvalore penale in virtù dell’apporto causale fornito nella esecuzione del reato e della rafforzata vis compulsiva esercitata sulla vittima. In tal modo il legislatore ha delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perché la fattispecie circostanziale contiene l’elemento specializzante (SU, 21837/2012).

I delitti di cui agli articoli 393 e 629 si distinguono essenzialmente in relazione all’elemento psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, giudizialmente azionabile, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nell’estorsione, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto. Per ritenere configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, occorre, pertanto, che l’agente sia soggettivamente – pur se erroneamente, ma plausibilmente – convinto dell’esistenza del proprio diritto, e che detto diritto riceva astrattamente tutela giurisdizionale (Sez. 2, 16072/2019).

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto. Ne deriva che, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, o anche morale), mentre, qualora la condotta sia realizzata da un soggetto diverso dal creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell’art. 629 (Sez. 2, 46288/2016).

Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l’azione violenta o minacciosa che, indipendentemente dall’intensità e dalla gravità della violenza o della minaccia, abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all’autorità giudiziaria (Sez. 2, 46288/2016).

La differenza tra il reato di cui all’art. 610 e quello di cui all’art. 629 risiede nella necessità che quest’ultima figura delittuosa sia qualificata da un ingiusto profitto – che può anche non essere di natura patrimoniale – con altrui danno che, invece, deve consistere in una deminutio patrimonii, vale a dire in un nocumento di rilevanza economica: diversamente, se il danno non è qualificabile in tali termini, ricorre la diversa fattispecie di cui all’art. 610, che tutela la libertà di autodeterminazione dell’individuo al di fuori di qualsiasi limite o condizione che non sia legittimamente posta (Sez. 2, 7304/2019).

Tra i delitti di cui all’artt. 643 e 629, pur potendo essere soggetto passivo di quest’ultimo reato anche la persona che versi nello stato di deficienza psichica, non è ammissibile alcun concorso, anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto, in quanto si differenziano per il mezzo adoperato dall’agente che nella circonvenzione di incapace è costituito dall’opera di suggestione o di induzione e nell’estorsione, invece, dall’uso della violenza o minaccia; ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l’evento e uno degli indicati comportamenti dell’agente determina la configurabilità dell’uno o dell’altro titolo di reato (Sez. 2, 21977/2017).

Il criterio distintivo fra il delitto previsto dall’art. 629 e il delitto di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, capoverso n. 2, va ricercato nella diversità del modo con cui viene determinato nel soggetto passivo il timore del danno. Nel caso dell’estorsione, il colpevole incute il timore di un danno che fa apparire certo e proveniente da lui o da altra persona in rapporto con lui, sicché la persona offesa, posta nell’alternativa di ottemperare a quanto richiestole ovvero di subire un danno patrimoniale, venga coartata nella sua volontà.

Nel caso della truffa aggravata, invece, il colpevole suscita nella vittima l’immaginario pericolo di un danno futuro da lui però non derivante né direttamente, né indirettamente, sicché esso si determina alla condotta unicamente per effetto dell’errore in cui è caduta e non perché coartata (Sez. 2, 46084/2015).