Principi di risultato e fiducia: criteri immanenti e orientativi nel settore degli appalti pubblici

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Principi di risultato e fiducia: criteri immanenti e orientativi nel settore degli appalti pubblici

 

ABSTRACT

I principi di risultato e di fiducia dettati dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici costituiscono e costituivano, anche prima della riforma, criteri immanenti nel sistema.

Essi svolgono una funzione regolatoria, dovendo quindi guidare l'interprete nella lettura e nell'applicazione della disciplina di gara, rendendosi funzionali a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.

 

La sentenza: i fatti ed i principi giuridici applicati

A seguito dell’indizione di una gara per l’affidamento della gestione di un lido una società, gestore uscente e classificatasi al secondo posto in graduatoria, presentava ricorso al T.A.R. per contestare il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto in favore di un diverso operatore economico.

La ricorrente lamentava la mancata esclusione della società aggiudicataria, la quale, al momento della presentazione della domanda, non solo non era in possesso delle certificazioni ambientali UNI EN ISO richieste dalla lex specialis, ma non aveva neppure avviato l’iter per la loro acquisizione. Il bando prevedeva infatti che, per partecipare alla gara, i concorrenti dovessero essere “in possesso delle certificazioni”, alternativamente “in corso di validità”, ovvero “in attesa di rilascio”.

Il T.A.R. respingeva il ricorso, qualificando tali requisiti come requisiti di “esecuzione” rilevanti solo ai fini dell’esecuzione del contratto e non, come sostenuto da parte ricorrente, come requisiti di “partecipazione” obbligatori già al momento della domanda.

In appello, il Consiglio di Stato, ha confermato la decisione del T.A.R. e ha ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione che, qualificando le certificazioni come requisiti di “esecuzione”, aveva privilegiato gli aspetti sostanziali rispetto a quelli meramente formali. La lex specialis, infatti, non prevedeva il possesso delle certificazioni prima della data di inizio dell’esecuzione della prestazione, e la società aggiudicataria le aveva ottenute in tempo utile per svolgere il servizio.

Pertanto, secondo il Collegio, l’Amministrazione avrebbe agito nel rispetto dei principi di risultato e di fiducia sanciti nel D.Lgs. n. 36/2023, i quali, nonostante non direttamente applicabili alla fattispecie in esame, costituiscono dei criteri immanenti nel sistema con funzione regolatoria, e dunque, sono rilevanti anche per orientare l’interpretazione delle procedure soggette al previgente D.Lgs. n. 50/2016.


La questione giuridica affrontata dal Consiglio di Stato: commento e prospettive

Con la sentenza n. 7875 del 1° ottobre 2024 il Consiglio di Stato, in linea ed in continuità con la decisione del T.A.R. in primo grado, ha qualificato la previsione in ordine al possesso delle certificazioni ambientali UNI EN ISO richieste dalla lex specialis come un requisito di “esecuzione”, richiamando sul punto i principi di risultato e di fiducia dettati dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), i quali “sebbene non applicabili ratione temporis alla vicenda processuale in esame, costituiscono criteri immanenti nel sistema svolgendo una funzione regolatoria, pertanto devono guidare l' interprete nella lettura e nell'applicazione della disciplina di gara, rendendosi funzionali a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti, all'esito di un realizzato contesto partecipativo ispirato all'attuazione della massima concorrenzialità, altrimenti precluso dall' interpretazione formalistica ed escludente delle disposizioni della lex specialis come invocata dall'appellante”.

Viene tracciata, quindi, una linea interpretativa importante non solo per le procedure più risalenti, ma soprattutto per il futuro, suggerendo e privilegiando un approccio che dia prevalenza agli aspetti sostanziali piuttosto che a quelli puramente formali.

Il Collegio ha infatti osservato che un’interpretazione eccessivamente formalistica risulterebbe in contrasto con il principio di favor partecipationis, il quale, tutelando la libera concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica, consente all’Amministrazione di selezionare il contraente più idoneo, garantendo, così, il raggiungimento del miglior risultato possibile nell’affidamento e nell’esecuzione dell’appalto.

Inoltre, attraverso il richiamo al principio del risultato, quale “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto” e del principio di fiducia che “porta a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, ampliando i poteri valutativi e la discrezionalità dell’amministrazione, in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile”, il Consiglio ha ribadito un concetto fondamentale: il nuovo Codice non ha creato ex novo tali principi, bensì ha proclamato direttamente l’esistenza di regole già presenti nel settore e come tali, applicabili quale criterio orientativo per risolvere i dubbi anche nelle procedure di appalto non regolate dal D. Lgs. n. 36/2023.

I principi di risultato e fiducia, solo recentemente codificati, divengono allora principi immanenti del sistema, che dovranno certamente guidare e consigliare gli operatori e gli interpreti nel corso degli anni a venire.