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Il ruolo del preposto e l’importanza di non accettare l’instaurazione di prassi scorrette

Sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro

Abstract:

Con la recente sentenza n. 3538 del 01.02.2022, la Corte di Cassazione torna sull’importanza del ruolo del preposto e sul suo necessario intervento attivo e propositivo nella gestione della sicurezza, volto, in particolare, ad assicurare che nei luoghi di lavoro non si instaurino prassi scorrette e pericolose.

 

1. Infortunio sul lavoro: la prassi sbagliata consolidata

La questione trae origine da un infortunio sul lavoro connesso al malfunzionamento di un macchinario. In particolare, si trattava di un elevatore sul quale era presente una tramoggia che veniva alzata ed abbassata tramite una pulsantiera.

Tuttavia accadeva che, durante l’innalzamento, la tramoggia non si inserisse correttamente nel tramoggino e, pertanto, i lavoratori avevano preso l’abitudine di accompagnarla con una mano per evitare la dispersione del materiale. Proprio nell’effettuare tale operazione, una lavoratrice subiva, però, lo schiacciamento del primo dito della mano destra.  

L’imputato veniva, quindi, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590, co. 2, c.p., in quanto, nella sua qualità di preposto e in cooperazione colposa con il responsabile della sicurezza, aveva cagionato lesioni personali gravi.

Avverso la sentenza d’appello, il preposto proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, sostenendo, per quanto più interessa, di non essere mai stato informato del malfunzionamento del macchinario e, pertanto, di essere stato, di fatto, impossibilitato a svolgere qualsiasi tipo di intervento.

 

2. Infortunio sul lavoro: i principi di diritto

Come noto, tra gli obblighi che la legge pone in capo al preposto, vi è quello di “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta” (art. 19, co. 1, lett. f), D. Lgs. 81/2008).

Ebbene, la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, chiarisce che tale attività “non può risolversi nell’attesa di segnalazioni da parte di terzi - e nella specie degli [n.d.r. altri] lavoratori - di anomalie di funzionamento dei macchinari utilizzati o della modifica operativa da parte degli addetti di schemi lavorativi apprestati per l’utilizzo di apparecchiature, posto che ciò comporterebbe un vero e proprio svuotamento del dovere di vigilanza e di sovraintendenza delle lavorazioni, che costituisce l’essenza stessa delle sue attribuzioni”.

E infatti, anche se, nel caso in questione, erano stati prodotti in giudizio i documenti attestanti i sopralluoghi e l’attività di manutenzione regolarmente effettuati sul macchinario, nel corso dell’istruttoria orale era anche emerso che il malfunzionamento del macchinario in questione era noto a tutti nel reparto.

Ciò significa che, di fatto, il preposto era venuto meno al suo fondamentale obbligo di controllo sui lavoratori ed aveva consentito l’instaurazione di prassi scorrette.

In tale contesto, l’omissione di vigilanza non era, quindi, in alcun modo giustificabile, posto che, come ricorda la Corte, “potrebbe configurarsi l’esenzione di responsabilità del medesimo solo ed esclusivamente se il problema verificatosi sul macchinario, e l’incauta modalità di lavoro posta in essere per ovviarvi, fossero così recenti rispetto al momento in cui l’infortunio si è verificato da potersi immaginare che entrambi avessero potuto sfuggire al controllo continuativo, proprio perché appena manifestatisi”.

 

3. Infortunio sul lavoro: la sempre maggiore centralità del ruolo del preposto

La sentenza in commento offre l’occasione per ricordare e porre ancora una volta l’accento sull’importanza del ruolo del preposto nel sistema della sicurezza.

Si tratta, infatti, di un ingranaggio fondamentale del sistema prevenzionistico, collocandosi quale anello di collegamento tra i lavoratori – con i quali è direttamente a contatto potendo esercitare un effetto controllo – e le funzioni dirigenziali e di decisioni gerarchicamente sovraordinate.

D’altronde è noto, da sempre, a chi si occupa di sicurezza che nessun sistema di gestione della sicurezza può davvero dirsi efficiente, efficace e completo in mancanza di preposti consapevoli e che eseguano con passione e precisione il loro ruolo. Ed anche il legislatore dimostra di aver compreso la complessità e l’importanza di questo ruolo, posto che le modifiche introdotte al Testo Unico a cavallo del nuovo anno interessano, per la parte più rilevante, proprio la figura del preposto.

Si pensi all’obbligo di individuazione dei preposti a carico del DL o del dirigente (obbligo per il vero già di fatto sussistente, ma oggi espressamente sanzionato) ed a quello di indicazione espressa e nominativa nei contratti di appalto. Si pensi, ancora, all’aumento della periodicità della formazione obbligatoria per i preposti (il cui aggiornamento dovrà essere biennale) e alla previsione che dovrà svolgersi in presenza, nell’ottica di garantire il massimo aggiornamento e la massima efficacia possibile. Si pensi, infine, ai nuovi obblighi codificati per i preposti, che passano da una funzione di controllo e segnalazione ad un ruolo propositivo e direttamente volto a favorire la cultura della sicurezza.

Oggi, allora, il preposto diventa sempre più figura centrale del sistema, chiamato a svolgere il proprio ruolo nella consapevolezza di essere il soggetto cui, primo tra tutti, i lavoratori guardano per adeguare il proprio comportamento. E allora, oggi più che mai, è valida e attuale la declinazione dei compiti del proposto, soggetto chiamato:

(i) ad applicare le procedure;

(ii) a coinvolgere i lavoratori nel sistema della sicurezza;

(iii) ad evitare situazioni di pericolo imminente;

(iv) a controllare i lavoratori pretendendo l’applicazione delle misure;

(v) a non consentire mai ed in alcun modo condotte non conformi ed accettare prassi sbagliate;

(vi) a segnalare carenze o inosservanze, oltre a tutte quelle situazioni di potenziale pericolo non gestito.

Un ruolo, insomma, imprescindibile, che guarda verso il basso al fine di controllare il rispetto da parte dei lavoratori di misure e procedure per lavorare in sicurezza, e che guarda verso l’alto nel segnalare ogni condizione di pericolo, con l’obiettivo che tutto il sistema di gestione della sicurezza possa realizzarsi in tutta la sua potenzialità.