Il nuovo diritto penale stradale: la legge 177/2024 riforma il Codice della Strada

Il nuovo diritto penale stradale: la legge 177/2024 riforma il Codice della Strada (Dlgs n. 285/1992)
Con la legge 177 del 2024 vengono riformati gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.
La novella aggiunge all’art. 186 Cds i nuovi commi 9-ter e 9-quater.
Il nuovo comma 9-ter stabilisce che sulla patente di chi sia stato condannato per le contravvenzioni di guida in stato di ebrezza intermedia o grave (art. 186, c. 2 lett. b e c) siano apposti dei codici unionali, che devono restare sulla patente per almeno due anni in caso di guida in stato di ebrezza intermedia e di tre anni in caso di guida in stato di ebrezza grave.
La norma parla di condanna (letteralmente «condannato») senza precisare la necessità della sentenza irrevocabile, per cui l’apposizione dei codici unionali può essere autorizzata dopo la sola sentenza di I grado.
I codici unionanali sono:
- Codice n. 68, "Niente alcool", in qualunque quantitativo;
- Codice n. 69, "Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock, conformemente alla norma EN 50436" (di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/Ce) che impedisce l'avviamento del motore.
Il nuovo comma 9-quater, invece, prevede che siano aumentate di un terzo le sanzioni penali previste dall’art. 186, c. 2 lett. b) e c) nei confronti del conducente titolare di patente di guida gravata dai codici unionali 68 e 69 previsti dal comma precedente.
Nel medesimo comma 9-quater è previsto che le sanzioni penali previste dall’art. 186, c. 2 lett. b) e c) siano invece raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco (l’alcolock di cui all'articolo 125, comma 3-ter), «sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli».
Un nuovo fatto tipico per l’art. 187 C.d.S.
La l. 177 del 2024 ha novellato anche l’art. 187 Cds, che dal 14 dicembre 2024 non incrimina più la fattispecie di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti ma la fattispecie di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.
Per questo articolo, il novellatore del 2024 ha eliminato l'espressione «in stato di alterazione psico-fisica», già contenuta nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 187 Cds, per cui il fatto tipico è diventato ascrivibile meramente a chiunque guidi «[…] dopo aver assunto stupefacenti o psicotrope».
Con la novella, è caduto il nesso di causalità – precedentemente richiesto per l’integrazione della fattispecie – tra il consumo della sostanza e l’effetto di alterazione sull’organismo. In luogo di questo complesso nesso di causalità, è intervenuto un mero nesso cronologico.
Sul punto, si discute se la novella rispetti i principi di necessaria offensività del fatto e di colpevolezza. Infatti, in concreto, anche un’assunzione di sostanze stupefacenti risalente a giorni precedenti al controllo su strada potrà far rilevare agli accertatori una positività, che, tuttavia, non incidendo sull’alterazione dello stato psicofisico del soggetto, è inidonea a provocare la messa in pericolo dei beni giuridici protetti dalla fattispecie.
In altri termini, si discute della legittimità della novella poiché potrebbe essere astrattamente punito un soggetto che non ha materialmente offeso o posto in pericolo alcun bene giuridico.
I novellati commi dell’art. 187
La novella riscrive anche il comma 2-bis dell’art. 187, prevedendo che il controllo di II livello non sia limitato al prelievo della mucosa del cavo orale, ma comprenda un prelievo di saliva; tecnicamente, «accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute». In tema di successione di leggi penali nel tempo, e precisamente ai sensi dell’art. 2, c. 4 C.p., questa riscrittura del comma 2-bis dell’art. 187 Cds può essere interpretata come disposizione più favorevole al reo, per la maggiore attendibilità dell’accertamento tossicologico, e quindi potrebbe prestarsi all’applicazione del principio di retroattività della legge penale favorevole.
Il comma 5-ter del medesimo articolo dispone che è sufficiente che gli accertamenti preliminari abbiano esito positivo per procedere al ritiro della patente.
Infine, la novella introduce all’art. 187 i commi 6-bis e 6-ter.
Il comma 6-bis sanziona il minore di anni ventuno, che non sia ancora titolare di una patente di guida, ad attendere il ventiquattresimo anno di età prima di poterla conseguire.
Il comma 6-ter prevede che alla persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell'articolo 223, sia applicato il divieto di conseguirla per un periodo da uno a due anni.
L’intervento legislativo sul Codice penale
Novellando l’art. 187 Cds, il legislatore è intervenuto sugli artt. 589-bis, c. 2 e 590-bis, c. 2 del C.p. per mantenere, in queste due fattispecie di omicidio colposo stradale e nautico e lesioni stradali e nautiche gravi e gravissime, il nesso di causalità tra l’assunzione di sostanze e l’alterazione psicofisica. Per cui, in entrambi è stato sostituito il comma 2, totalmente riscritto: «chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di […] alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope…».
Come scrive Aldo Natalini sulla Guida al Diritto: “Dunque, per potersi riconoscere l'ipotesi circostanziale aggravata di omicidio stradale o di lesioni stradali ai sensi del nuovo comma 2 degli articoli 589-bis e 590-bis Cp non sarà sufficiente la mera concomitante realizzazione della (riscritta) contravvenzione di cui all'articolo 187, commi 1 o 1-bis, Cds (basata, ormai, solo sul nesso cronologico), ma si dovrà dimostrare l'effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente che ha cagionato la morte o le lesioni (come pretendeva la giurisprudenza finora rispetto all'articolo 187 Cds)”.