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La pubblicità sui veicoli è vietata, ma va pagata

Arrivano i chiarimenti sull’art 23 del Codice della strada in materia di pubblicità sui veicoli 
Pubblicità sui veicoli
Pubblicità sui veicoli

Chiarimenti sull'articolo 23 del Codice della Strada

La pubblicità sui veicoli è vietata, ma va pagata

Arrivano i chiarimenti sull’art 23 del Codice della strada in materia di pubblicità sui veicoli 

La pubblicità sui veicoli a spese e interessi di terzi ad uso privato è vietata. 

Eppure, nonostante il divieto, la società con la quale si accorda il proprietario dell’auto per l’esposizione sulla sua carrozzeria di una pubblicità, è tenuto - secondo la sentenza 23794 del 2021- ad onorare il suo impegno a seguito dei pagamenti percepiti mensilmente


Pubblicità sui veicoli: la sentenza

Pubblicità sui veicoli: la sentenza va a toccare l’aspettò civilistico della questione (nel 2019 vi furono, invece, risvolti penali), chiarendo il rapporto operatore-automobilista. Lo scopo del contratto è quello di trasferire messaggi pubblicitari di aziende su vetture acquistate da privati (pubblicità sui veicoli), ai quali l’operatore paga un canone  mensile a patto che si dimostri l’esposizione, e quindi la visione concreta, del messaggio pubblicitario per 25 giorni in quel mese.

L’operatore, a seguito di una restrittiva interpretazione dell’art 23 del Codice della strada -per cui l’oggetto del contratto sarebbe impossibile-, sosteneva di non essere più obbligato. Il giudice fa luce sul fatto che la pubblicità non è l’unica parte del contratto, e che non v’è stata alcuna impossibilità sopravventa poiché l’art 23 non è cambiato e l’operatore non si è dimostrato incline al tentativo di (re)interpretazione. 

In Italia, infatti, il codice della strada prevede che non sia possibile, se non per servizi pubblici come Taxi e Bus, portare sulla propria vettura pubblicità sui veicoli conto terzi.

Le aziende in questo caso hanno risolto il problema dando ad ogni driver una lettera d’incarico che dovranno portare sempre con sè, e mostrare in caso di fermo. Primo passo da compiere è la presentazione della dichiarazione antecedentemente l’esposizione della pubblicità, indicando caratteristiche, durata e ubicazione dei mezzi pubblicitari. In caso di variazioni (modifiche della superficie, del tipo di pubblicità sui veicoli effettuata deve essere presentata opportuna dichiarazione, che dà diritto a conguagli tra quanto il contribuente ha già pagato e la nuova imposizione.