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Prova testimoniale: ammissibile la domanda “negativa”

Cass. civ., sez. III, n. 35146 del 18 novembre 2021
La città muta - Luci (VI)
Ph. Anuar Arebi / La città muta - Luci (VI)

Con una recente ordinanza la Suprema Corte ha chiarito come la circostanza che un capitolo di prova sia formulato sotto forma di interrogazione negativa non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità della richiesta istruttoria.

 

La vicenda

la pronuncia della Corte di Cassazione trae le mosse dall’azione mossa da una donna che, a seguito di caduta dal proprio motociclo a causa della presenza di varie buche presenti sulla strada, citava in giudizio il Comune di Milano, in qualità di custode della strada ex art. 2051 c.c.

In particolare, la donna lamentava di aver riportato lesioni personali in seguito alla caduta provocata da “numerose buche non visibili” presenti sul manto stradale.

In realtà, sia il Tribunale che la Corte di Appello milanese rigettarono la domanda non ritenendo dimostrata la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto e le condizioni della strada, poiché il verbale redatto dalla polizia e le fotografie della strada allegate agli atti non consentivano di individuare con precisione il luogo del sinistro, né la pericolosità delle condizioni della strada.

 

Il ricorso in Cassazione

Con ricorso in Cassazione la donna impugnava la decisione della Corte di Appello e lamentava l’errata valutazione delle prove testimoniali da ella richieste, volte, per l’appunto, a dimostrare le pessime condizioni della strada e il conseguente danno patito.

Sul punto, la Suprema Corte chiarisce, innanzitutto, come di regola il giudizio di merito con cui venga accolta o rigettata un’istanza istruttoria sia insindacabile in sede di legittimità, poiché si tratta di una valutazione riservata dal legislatore al giudice di merito.
Tuttavia, i Giudici di legittimità ricordano come vi siano due gruppi di casi in cui il giudizio sulla prova può essere sindacato anche in sede di legittimità:

1) il primo gruppo di casi riguarda le ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato una regola processuale decidendo sulla prova. Si pensi al caso in cui il giudice abbia ritenuto vietata dalla legge una prova consentita;

2) il secondo gruppo di casi riguarda le ipotesi in cui il ricorrente lamenti che la valutazione delle istanze istruttorie sia viziata sul piano della logica, risultando insanabilmente contraddittoria o totalmente arbitraria. Si pensi al caso in cui il giudice rigetti le uniche prove richieste reputandole superflue, senza però averne altre a disposizione, ovvero non prenda neanche in considerazione le richieste istruttorie della parte, per poi rigettarne la domanda sul presupposto che non sia stata provata.

 

Prova testimoniale: ammissibile la domanda negativa

Orbene, nel caso di specie, il Supremo Collegio ritiene che la decisione impugnata, nella parte in cui ha rigettato talune richieste istruttorie della odierna ricorrente, sia incorsa in ambedue i vizi sopra indicati: quello di falsa applicazione della legge e quello logico.

Tra i motivi di ricorso la donna, infatti, lamentava che i giudici di merito avessero ritenuto inammissibile la prova per testimoni volta a dimostrare le seguenti circostanze:

vero è che allo scattare del verde (semaforico) l’esponente riavviava la marcia, ma dopo pochi metri la ruota anteriore del motorino veniva intercettata da una buca non visibile sul manto stradale che causava lo sbandamento del mezzo e la successiva caduta a terra del motorino in prossimità della suddetta buca e della conducente stessa”.

Secondo i giudici di merito la prova era inammissibile per via della formulazione negativa, della valutatività, dell’irrilevanza e della genericità.

La Terza Sezione ricorda, al contrario, come non esista una norma di legge o un principio che impedisca di provare per testimoni la circostanza che un fatto non sia accaduto o non esista. D’altronde, chiedere a taluno di negare che un fatto sia vero equivale, sul piano della logica, a chiedergli di affermare che quel fatto non sia vero.

Se così non fosse, infatti, si finirebbe per far dipendere l’ammissibilità della prova testimoniale non dal fatto che si intende provare, ma dal tipo di risposta attesa dal testimone.

Del pari, errata veniva dichiarata la motivazione dei giudici di merito laddove non ritennero rilevante tale richiesta istruttoria. Nella fattispecie in oggetto, in capo alla donna (danneggiata) gravava l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra la buca e le lesioni subite; pertanto, era indispensabile ricostruire la dinamica del sinistro. Né può ritenersi l’istanza valutativa poiché riferire se un oggetto reale fosse o non visibile non costituisce un giudizio, ma una percezione sensoriale sui cui i testi possono essere ammessi a deporre.

Concludendo, la Suprema Corte rinviava così la decisione alla Corte d’appello di Milano, la quale tornerà ad esaminare il gravame applicando i seguenti principi di diritto:

  • La circostanza che un capitolo di prova per testimoni sia formulato sotto forma di interrogazione negativa non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità della richiesta istruttoria.
  • Nel giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno causato da un evento della circolazione stradale, in mancanza di altre e decisive prove, non può di norma negarsi rilevanza alla prova testimoniale intesa a ricostruire la dinamica dell’evento.
  • Chiedere ad un testimone se una cosa reale fosse visibile o non visibile è una domanda che non ha ad oggetto una “valutazione”, ed è dunque ammissibile; fermo restando il potere-dovere del Giudice di valutare, ex post, se la risposta fornita si basi su percezioni sensoriali oggettive o su mere supposizioni.
  • Costituisce vizio di nullità della sentenza la decisione con cui la domanda venga rigettata per detto difetto di prova, dopo che erano state rigettate le istanze istruttorie formulate dall’attore ed intese a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa”.