TFR anticipato: condizioni e requisiti
È possibile per un lavoratore chiedere ed ottenere il TFR anticipato? Se sì, a che condizioni e requisiti? in questo articolo daremo delle risposte a tali quesiti. La norma di riferimento in materia è l’art. 2120 cod. civ. che ne regola la specifica disciplina.
D’altronde, svariate possono essere le ragioni che potrebbero spingere un lavoratore, specie in questo periodo di crisi economica legata alla pandemia, ad ottenere liquidità per far fronte alle proprie necessità.
Il trattamento di fine rapporto
Ogni lavoratore dipendente negli anni in cui è occupato matura mensilmente – secondo una disciplina che tiene conto di una certa quota della retribuzione annualmente dovuta e rivalutata – il trattamento di fine rapporto, ovverosia una somma di denaro che gli viene erogata alla fine del rapporto lavorativo. Si tratta di un vero e proprio diritto del lavoratore di vedersi corrispondere una determinata cifra dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto.
Quanto al calcolo dell’importo, la cifra a cui si ha diritto, si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.
La somma ottenuta da questa divisione è successivamente incrementata su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. In altri termini le somme accantonate per il TFR si rivalutano ogni anno su base composta dell’1,5% più il 75% dell’inflazione dell’anno di riferimento.
Anticipo TFR: requisiti e condizioni
Chiarita la possibilità di ottenere il TFR anche prima del termine del rapporto lavorativo, è necessario comprendere quali siano i requisiti e le condizioni per richiederlo.
L’art. 2120 c.c. si occupa di definire i requisiti e presupposti per richiedere il trattamento di fine rapporto in via anticipata. D’altronde, varie possono essere le esigenze di liquidità che possono colpire un lavoratore, specie in un periodo di crisi ed incertezza come quello che stiamo vivendo in questi anni di pandemia.
In particolare:
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il prestatore di lavoro deve possedere almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
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è necessaria la costanza del rapporto di lavoro;
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non può essere richiesta un’anticipazione superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto il lavoratore nel caso di cessazione del rapporto alla data richiesta.
Necessaria è quindi la costanza del rapporto di lavoro, che deve durare da almeno otto anni presso il datore a cui si fa domanda, nel momento in cui si richiede l’anticipo. Sul punto, vale la pena notare come, nel caso di trasferimento di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, i periodi di lavoro presso il datore cessionario e quello cedente si sommano ai fini del rispetto del requisito degli otto anni.
Il TFR non può, in ogni caso, essere richiesto più di una volta durante il rapporto lavorativo e dovrà essere detratto sul trattamento di fine rapporto finale.
Il legislatore, si è preoccupato, inoltre, di indicare un limite all’accoglimento delle richieste che potranno essere soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
Pertanto, il datore di lavoro non potrà accogliere indistintamente tutte le richieste pervenutagli ma dovrà rispettare i limiti indicati dalla norma nel riconoscere l’anticipo del TFR ai propri dipendenti.
Anticipo TFR: ulteriori requisiti
Nel rispetto di tali limiti e condizioni il lavoratore può indistintamente chiedere il TFR anticipato? in realtà no. Vi sono degli ulteriori requisiti da rispettare, il lavoratore, in particolare, dovrà indicare le ragioni che sostengono la necessità di richiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto. Sul punto l’art. 2120 c.c. stabilisce che,
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la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Circa tali e ulteriori necessità che il lavoratore deve allegare alla domanda, la giurisprudenza ha chiarito come la richiesta al datore di lavoro debba essere effettivamente documentata in modo da dimostrare la straordinarietà da un punto di vista clinico ed economico della terapia/intervento nel primo caso; ovvero, quanto alla seconda necessità, la veridicità dell’acquisto dell’immobile che, tuttavia, potrà essere documentato anche solo da un contratto preliminare, purché debitamente registrato.
Infine, è importante segnalare come sia i contratti collettivi che i patti individuali possono stabilire condizioni migliori rispetto alla disciplina codicistica, prevedendo ad esempio ulteriori presupposti e/o criteri di priorità ai fini della concessione dell’anticipazione del TFR. Il datore di lavoro potrà quindi decidere di riconoscere il TFR anticipato a prescindere e in deroga ai requisiti sopra indicati.
In conclusione, il lavoratore che, per varie ragioni, si troverà nella necessità di dover far fronte a spese improvvise e vorrà avanzare richiesta di anticipo del TFR, potrà quindi verificare sia il soddisfo dei requisiti previsti dall’art. 2120 c.c. ma anche di quelli – ulteriori – eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva; o ancora, tentare di addivenire ad un accordo (patto individuale) con il datore di lavoro per vedersi riconosciuto il trattamento di fine rapporto in via anticipata.