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Avvocato e l’infedele patrocinio

la violazione del codice deontologico in una procedura di eredità giacente può configurare l’infedele patrocinio?
Fiore
Ph. Mila Vignozzi / Fiore

L’infedeltà ai doveri professionali da parte dell’avvocato in violazione del codice deontologico è una condotta sufficiente per la configurabilità del reato di infedele patrocinio? La Cassazione ha recentemente statuito in due pronunce che...

 

L’attività professionale prestata in una procedura di eredità giacente e le violazioni del dovere deontologico di astensione dalla prestazione professionale in caso di conflitto d’interessi con l’assistito possono configurare il reato di infedele patrocinio?

La Cassazione penale con la sentenza n. 28013 del 14 aprile 2021 ha ribadito la condotta necessaria per configurare il reato di infedele patrocinio previsto dall’art. 380 del codice penale.

 

Infedele patrocinio: la norma

1. Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516 (1)(2).

2. La pena è aumentata:

1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

3. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032 (3), se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

(2) Comma così modificato dall’art. 10, comma 10, L. 237/2012.

(3) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

 

Infedele patrocinio: vicenda sottoposta alla Suprema Corte

Nel caso in esame un avvocato aveva prestato la sua attività professionale in sede stragiudiziale in una procedura di eredità giacente. La parte assistita lamentava che l’avvocato si sarebbe reso infedele ai propri doveri professionali, consigliandole di accettare l’eredità di alcuni suoi parenti, tuttavia tacendole o comunque sminuendo, l’esistenza di consistenti debiti gravanti sull’asse ereditario, parte dei quali nei confronti dello stesso avvocato che avrebbe agito in palese conflitto d’interessi per soddisfare tali suoi crediti, sapendo che la parte assistita nell’attività stragiudiziale era titolare di significative proprietà immobiliari.

Il tribunale di Fermo aveva condannato il legale per il delitto di infedele patrocinio, sentenza ribaltata dalla Corte di appello di Ancona.

La parte civile proponeva ricorso in cassazione chiedendo l’annullamento agli effetti civili di tale pronuncia, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 380 codice penale in quanto l’imputato avrebbe violato il dovere professionale di adeguata informazione dell’assistito, previsto dall’art. 1176, secondo comma, codice civile, nonché quello di astensione dalla prestazione professionale, qualora da questa possa sorgere un conflitto d’interessi con il cliente, impostogli dal codice deontologico.

La cassazione sezione VI, con la sentenza n. 28013 del 14 aprile 2021 ha stabilito due principi in tema di infedele patrocinio. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in tema di infedele patrocinio, elemento costitutivo del reato è la previa instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, con conseguente irrilevanza dell'attività preliminare od estranea ad esso (così, tra le più recenti, Sez. 6, n. 15318 del 26/02/2019, Agostini, Rv. 275885).

Del resto, il dato testuale della norma non dà adito a dubbi, dal momento che non prende in considerazione la violazione di qualsiasi dovere deontologico del professionista legale, bensì limita l'area della penale rilevanza alle infedeltà professionali del patrocinatore che pregiudichino gli interessi della “parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria”, così presupponendo l'avvenuta instaurazione di un rapporto di tipo natura processuale o, per lo meno, il conferimento al legale di uno specifico mandato professionale in tal senso.

Nello specifico, dunque, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la pendenza di una procedura di eredità giacente, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione, perciò di natura non contenziosa, nel quale, quindi, la parte civile ricorrente avanti gli Ermellini non poteva considerarsi parte.

Inoltre, la cassazione afferma che la mancata dimostrazione di un nocumento in ipotesi derivato alla ricorrente in conseguenza delle infedeltà professionali dell'imputato: in particolare, del fatto che, per effetto dell'accettazione dell'eredità da questi consigliatale, ella abbia effettivamente sofferto un pregiudizio patrimoniale, rispetto all'eventualità in cui non avesse accettato o si fosse riservata il beneficio d'inventario.

Il reato di infedele patrocinio, infatti, non è integrato dalla sola infedeltà ai doveri professionali, occorrendo anche la verificazione di un pregiudizio per gli interessi della parte assistita (tra tantissime altre, Sez. 6, n. 5764 del 07/11/2019, Spadafora, Rv. 278209): anche in questo caso, invero, il testo della norma incriminatrice non si presta ad equivoci, punendo il patrocinatore infedele soltanto se “arreca nocumento agli interessi della parte”.

In conclusione, per configurare il reato di infedele patrocinio occorre l’elemento costitutivo della previa instaurazione di un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria e la dimostrazione di un pregiudizio o nocumento derivato dall’infedeltà professionale dell’avvocato.

Nocumento che può essere anche un “mancato conseguimento di beni giuridici” come affermato dalla Cassazione penale sezione VI, sentenza n. 22239/2021 del 3 giugno: “ai fini della integrazione del delitto di patrocinio o consulenza infedele di cui all'art. 380 cod. pen., è necessario che si verifichi un nocumento agli interessi della parte, che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l'evento del reato, inteso non necessariamente in senso civilistico quale danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici, anche solo di ordine morale, che avrebbero potuto conseguire al corretto e leale esercizio del patrocinio legale”.

 

Infedele patrocinio: rassegna giurisprudenziale

Link: i delitti contro l'attività giudiziaria; patrocinio o consulenza infedele (Filodiritto.com).