Ricercatori: rientro in Italia più facile e senza tasse
Ricercatori: rientro in Italia più facile
L’agenzia delle entrate, con circolare 17/E del 25 maggio 2022, è intervenuta in merito la possibilità di estensione degli incentivi per favorire il rientro in Italia di ricercatori e docenti.
All'art. 44 del decreto legge 78/2020, come modificato dal comma 763, dell'art. 1 della legge 234/2021 -legge di bilancio 2022- sono disciplinati gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero.
Docenti e ricercatori che rientreranno in Italia saranno esclusi da tassazione del 90% sulla base della retribuzione percepita.
È data comunque come condizione la presenza di figli minori o a carico, o anche in affido preadottivo.
Il comma 1 del citato articolo 44 prevede che « Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato».
Ai sensi del comma 3 quater dell’art 44 del dl 78/2020 « I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».
La possibilità di applicare l’agevolazione si stanzia nel periodo d’imposta in cui il ricercatore trasferisce la residenza fiscale sul territorio italiano e nei sette anni successivi, purchè rimanga in Italia, nel caso di almeno un figlio minorenne a carico, anche se in affido preadottivo, e nel caso in cui si diventi proprietari di almeno un’unità immobiliare.
La circolare 17/E/2017 chiarisce che l’agevolazione è riservata a ricercatori e docenti i quali sono destinati a svolgere la loro attività di ricerca in Italia, laureati e residenti all’estero non per mera occasionalità, ma che abbiano svolto attività di docenza e/o ricerca per almeno due anni presso enti pubblici o privati.
La legge di bilancio del 2022, all’art 1, della legge 234/2021 ha inserito i commi 5 ter e quater all’art 5 del dl 34/2019, introducendo la possibilità per ricercatori e docenti di trasferirsi in Italia prima del 2020 e richiedere l’estensione dell’agevolazione mediante precisi adempimenti.
La presenza di uno o più figli minori, anche in affido preadottivo, è presupposto che deve sussistere nel periodo d’imposta in cui è effettuato il versamento (e non si terrà conto della raggiunta della maggiore età) e in caso di acquisto di unità abitativa (nel termine ultimo apposto al 9 settembre 2023), questo non può essere sorretto da un solo accordo preliminare di vendita ma deve essere integrato da contratto d’acquisto definito.
La richiesta, da parte di lavoratori dipendenti, va effettuata per iscritto e presentata al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Qualora invece il periodo di fruizione dell’agevolazione si sia concluso il 31/12/21 la presentazione va stanziata entro il 27 settembre 2022 e, nello stesso termine, va eseguito il versamento – con delega F24- dell’onere di ingresso variabile, 5 o 10%.
Per effettuare il calcolo da versare occorre far riferimento ai redditi di lavoro dipendente o autonomo che sono stati prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’ opzione