231 e reati in materia di accise
231 e reati in materia di accise
È entrato in vigore il 4 ottobre scorso il d.lg. 26 settembre 2024, n. 141, recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”.
Il decreto, tra l’altro, inserisce nell’art 25-sexiesdecies del d.lg. 231 i reati previsti dal c.d. TU sulle accise (d.lg. 26 ottobre 1995, n. 504), il quale viene contestualmente modificato.
L’accisa è l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati (diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del testo unico).
Cfr. sul tema, A.F. Uricchio, Riordino della disciplina di contrasto dell’evasione di IVA e accise sulla cessione di carburanti, 28 marzo 2024.
Per i nuovi reati in materia di accise è prevista la sanzione pecuniaria fino a 200 quote e l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione), d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi) ed e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).
I reati rilevanti
Queste le fattispecie di reato previste nel T.U. accise:
- Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici)
- Art. 40-bis. (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati).
- Art. 40-quinquies (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita).
- Art. 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche)
- Art. 42 (Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche)
- Art. 43 (Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche)
- Art. 46 (Alterazione di congegni, impronte e contrassegni)
- Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)
- Art. 49 (Irregolarità nella circolazione)
La casistica di frodi relative alle accise sui carburanti
Interessante l’audizione della Guardia di Finanza dinanzi alla Commissione Finanze della Camera del 13 marzo 2024, nell’ambito di un’indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.
Vengono illustrate due tipologie di frode alle accise:
- Designed fuels
Si tratta di flussi di prodotti petroliferi, spesso provenienti dall’est Europa, fittiziamente fatti figurare come “oli lubrificanti” e destinati, invece, a essere immessi in consumo nel mercato nazionale come gasolio o benzina in evasione di imposta.
L’attribuzione a tali miscele dei codici di nomenclatura combinata propri degli oli lubrificanti è strumentale alla realizzazione della frode ed è volta esclusivamente ad evitare il controllo cui sarebbero sottoposte qualora fossero dichiarate gasoli e benzine.
- Destinazione abusiva
Si tratta dell’impiego di prodotti energetici esenti o ad aliquota agevolata in usi soggetti a un maggior carico impositivo.
Per quanto riguarda, ad esempio, le agevolazioni previste per l’uso agricolo, sono stati individuati sistemi evasivi particolarmente insidiosi:
- installazione a bordo delle autocisterne utilizzate per il trasporto di gasolio agricolo di sistemi elettromeccanici che, opportunamente azionati in caso di controllo, consentono di denaturare il prodotto in modo da renderlo conforme a quello indicato nel documento di trasporto;
- costituzione di imprese agricole “fittizie” al mero fine di conseguire un indebito vantaggio fiscale e la clonazione, ai danni di imprese agricole ignare, dei libretti di controllo rilasciati dagli uffici incaricati dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- utilizzo fraudolento di documenti di accompagnamento semplificati (DAS) in formato cartaceo riportanti dati riferiti a soggetti estranei alle operazioni commerciali sottostanti, ovvero compilati con informazioni relative a operatori inesistenti o non autorizzati (al fine di arginare le frodi, a partire dal 1° marzo 2022, è stata prevista l’estensione dell’obbligo di utilizzo in forma telematica del documento di accompagnamento semplificato (E-DAS) anche alla benzina e al gasolio impiegati in uso agricolo).
A queste frodi si aggiungono le frodi IVA, consistenti nell’immissione in commercio di rilevanti volumi di carburante a un prezzo inferiore a quello “normale”, raggirando i pagamenti sull’IVA stessa.
Tutte le frodi menzionate sono seguite da condotte di riciclaggio o autoriciclaggio.
A proposito dell’estensione della responsabilità degli enti ai reati in materia di accise, la GdF ritiene rilevante la possibilità di applicare le sanzioni interdittive:
Parimenti positivo risulta essere l’inserimento dei reati previsti dal TUA nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in linea di continuità con quanto già stabilito per altri comparti tributari.
A tale riguardo, evidenzio che la legge delega riconosce, dunque, al legislatore delegato la possibilità di poter prevedere l’applicazione delle sanzioni accessorie del d.lgs. n. 231/2001.
Faccio riferimento all’interdizione dall’esercizio dell’attività o la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni.
Tali sanzioni accessorie ai sensi dell’art. 13 del citato decreto sono applicabili ove vengano soddisfatti determinati presupposti, tra cui la circostanza che l’ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità, ipotesi facilmente integrabile nel caso di frodi ai carburanti.
Ne consegue che, de iure condendo, si potrà così promuovere l’estromissione dal mercato di soggetti “tossici” – quali ad esempio, depositi di stoccaggio coinvolti nei più insidiosi e rilevanti meccanismi di frode – a beneficio degli operatori onesti che svolgono la propria attività in un settore strategico per la sicurezza economica e assolutamente rilevante per l’intera collettività.
Viene, infine, evidenziato che il Legislatore, negli ultimi anni, ha introdotto diverse norme volte a digitalizzare i flussi di informazione nel settore in rassegna e finalizzate prioritariamente a garantire il tracciamento fisico ed economico dei prodotti energetici lungo tutta la filiera. In sintesi:
- con la legge di bilancio 2017 è stato introdotto un sistema per il tracciamento delle autobotti e delle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa e per la misurazione delle quantità scaricate;
- il D.L. n. 124/2019 ha previsto un apposito obbligo di tracciabilità per la circolazione di taluni prodotti classificabili come oli/preparazioni lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro dell’Unione.
Il medesimo decreto ha, inoltre, disposto l’utilizzo in forma telematica del documento di accompagnamento semplificato (E-DAS) per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, lungo tutta la filiera logistica del gasolio per uso carburazione e della benzina;
- con il richiamato decreto fiscale e la legge di bilancio 2021 è stato, invece, esteso l’obbligo di dotarsi del sistema informatizzato INFOIL (sistema di controllo in tempo reale della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti energetici) ai depositi fiscali di stoccaggio nonché ai depositi commerciali di prodotti energetici con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi;
- il D.L. n. 21 del 2022 ha attribuito alla Guardia di Finanza la possibilità di accedere, in forma diretta e anche in modo massivo, ai dati dell’E-DAS sia per contrastare le speculazioni sia per i più generali compiti di polizia economico-finanziaria.
Deve essere pure sottolineata l’importanza dell’introduzione della fatturazione elettronica quale strumento in grado di rafforzare l’attività di contrasto nei confronti delle frodi all’IVA e dei fenomeni di c.d. “evasione da riscossione”, perchè permette agli organi di controllo dell’amministrazione finanziaria di intervenire, in maniera più tempestiva, nel caso di ipotesi fraudolente ancora in atto, senza dover attendere necessariamente la presentazione della relativa dichiarazione.