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Garanzie del venditore nella compravendita

Luce
Ph. Fabio Toto / Luce

Indice:

1 Le garanzie civilistiche del contratto di compravendita

2 Garanzie per vizi della cosa

3 I rimedi a tutela dell’acquirente

4 Le garanzie per mancanza di qualità o promesse essenziali

5 I rimedi a tutela dell’acquirente

6 Vendita di “aliud pro alio”

7 I beni di consumo: la garanzia legale e la garanzia convenzionale

8 Le garanzie del venditore

9 Termini

 

1 Le garanzie civilistiche del contratto di compravendita

Il Codice civile prevede tre specifici rimedi a tutela della posizione dell’acquirente nel contratto di compravendita: la garanzia per evizione, la garanzia per vizi della cosa venduta e la garanzia per mancanza delle qualità promesse o essenziali.

 

2 La garanzia per vizi della cosa

L’articolo 1476, n. 3, Codice Civile prevede, tra le obbligazioni a carico del venditore, oltre alla garanzia per evizione, la garanzia per vizi della cosa.

La garanzia per vizi concerne le ipotesi di alterazione patologica e di anomalia della res, tali da arrecare un pregiudizio del diritto del compratore al pieno ed esatto godimento del bene oggetto del trasferimento.

Infatti, ai sensi dell’articolo 1490 Codice Civile, il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata (inidoneità assoluta) o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (inidoneità relativa).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per vizio si intende il difetto inerente al processo di produzione, fabbricazione o conservazione della cosa, cioè l’imperfezione materiale o strutturale che incida sull’utilizzabilità o sul valore del bene.

Ricorre l’inidoneità assoluta quando la deficienza sia tale da impedire l’utilizzazione ordinaria della res ovvero, secondo alcuni, l’eventuale uso speciale indicato nell’atto traslativo.

Si ha inidoneità relativa, invece, quando sussiste una perdita di valore del bene superiore al limite di normale tollerabilità.

Affinché l’acquirente possa ricorrere ai rimedi posti in sua tutela dall’ordinamento, egli ha l’onere di denunciare i vizi della cosa al venditore, entro il termine di otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge (articolo 1495 Codice Civile).

Non è richiesta la specificazione della causa o della natura del vizio, essendo sufficiente una denuncia generica che informi il venditore.

Tale dichiarazione non è, inoltre, soggetta a particolari formalità, pur essendo onere dell’acquirente precostituirsi la prova dell’effettuazione della denuncia in modo tempestivo.

 

3 I rimedi a tutela dell’acquirente

In caso di vizi, i rimedi previsti dalla disciplina codicistica sono rappresentati dall’azione di risoluzione del contratto e dall’azione di riduzione del prezzo (articolo 1492 Codice Civile).

A tali azioni, si accompagna il risarcimento del danno, se il venditore non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa (articolo 1494 Codice Civile).

La prima, inquadrata nell’ambito dell’azione di risoluzione per inadempimento, se ne differenzia per l’irrilevanza della colpa del venditore e per l’onere della preventiva denuncia del compratore.

Si tratta di un rimedio ripristinatorio, volto a realizzare l’attuazione della garanzia, attraverso lo scioglimento con efficacia ex tunc del vincolo contrattuale.

La seconda, invece, mira al riequilibrio delle prestazioni, per il caso in cui il compratore opti per il mantenimento in vita del contratto, ed a riportare l’acquirente nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se il bene fosse stato immune da vizi.

Le azioni di risoluzione e di riduzione del prezzo, sono soggette a un termine di prescrizione annuale, termine che decorre dalla conclusione del contratto, nel caso in cui il compratore abbia la disponibilità della res, ovvero dalla consegna.

L’articolo 1494 riconosce, inoltre, al compratore il diritto a ottenere il risarcimento del danno, oltre alla risoluzione del contratto e alla riduzione del prezzo.

L’azione risarcitoria ha natura soggettiva e presuppone, oltre alla sussistenza del vizio, anche la condotta colpevole del venditore, consistente nell’aver conosciuto i vizi o nell’averli ignorati per negligenza.

La legge pone una presunzione sull’esistenza dell’elemento soggettivo colposo, con la conseguenza che è onere dell’alienante fornire la prova liberatoria, consistente nell’aver ignorato i vizi nonostante l’uso dell’ordinaria diligenza.

 

4 La garanzia per mancanza di qualità promesse o essenziali

La vendita di cosa viziata di cui all’articolo 1490 va tenuta distinta dalla vendita di cosa priva delle qualità, disciplinata dall’articolo 1497 Codice Civile.

Per qualità essenziali si intendono quelle indispensabili per l’uso cui la cosa è normalmente destinata, dovendo il venditore rispondere per la loro mancanza anche in assenza di espressa pattuizione, sulla base di un criterio di ragionevolezza e buona fede.

Le qualità promesse, invece, sono quelle caratteristiche qualitative inerenti a un uso atipico, diverso da quello proprio della res empta, ovvero a un uso tipico, ma da effettuarsi in particolari condizioni; sono quei requisiti del bene, oggetto di contrattazione esplicita o implicita, alla cui sussistenza il venditore si sia specificamente impegnato.

 

5 I rimedi a tutela dell’acquirente

Ai sensi dell’articolo 1497, nel caso di mancanza delle qualità promesse o essenziali, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dall’articolo 1495.

La norma, nel prevedere il rimedio della risoluzione del contratto (purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi), predispone una tutela dell’acquirente non dissimile da quella prevista dall’articolo 1492, per l’ipotesi di vizi della cosa.

 

6 Vendita di “aliud pro alio”

I vizi sopra descritti, vanno tenuti distinti dalla consegna di aliud pro alio, fattispecie che ricorre quando la res appartiene a un genus diverso da quello convenuto oppure presenta difetti che le impediscono di assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto. 

Più in dettaglio, la consegna di aliud pro alio, da luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente a un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto. 

L’istituto in esame, non espressamente disciplinato dal codice civile, è figura di creazione giurisprudenziale, alla quale si ritengono applicabili le norme generali sulla responsabilità contrattuale, di cui agli artt. 1453 ss. Codice Civile

 

7 I beni di consumo: la garanzia legale e la garanzia convenzionale

Il Codice del Consumo (artt. 128 e ss.), limitatamente alle transazioni tra professionista e consumatore, prevede una particolare disciplina del diritto di garanzia che l’acquirente può vantare nei confronti del venditore in seguito alla consegna di un bene difettoso o che presenti caratteristiche non conformi a quanto pattuito nel contratto.

Tale disciplina normativa trova applicazione unicamente per i cosiddetti contratti di consumo, stipulati tra chi rivesta la qualifica di “consumatori” e professionista (ovvero operatori professionali) e aventi ad oggetto la compravendita di beni di consumo.

Il professionista, nella specie in veste di venditore, è tenuto a consegnare al consumatore acquirente soltanto quei prodotti che corrispondono alle caratteristiche pattuite nel contratto di compravendita. 

Il diritto di garanzia non viene riconosciuto qualora i vizi fossero stati ben noti al consumatore nel momento dell’acquisto, oppure comunque evidenti da non poter essere occultati.

 

8 Le garanzie del venditore

Il contraente – acquirente di cui agli artt. 128 e segg. del Codice del Consumo, vanta i seguenti diritti di seguito indicati.

Quando il bene consegnato al consumatore non sia fedele al contratto, questi ha immediatamente diritto alla riparazione o alla sua sostituzione, e senza sostenere spesa alcuna in ambedue le ipotesi e, soltanto successivamente, potrà richiedere una congrua riduzione del corrispettivo, ovvero la risoluzione del contratto.

Più in dettaglio, la riparazione, o la sostituzione, devono essere realizzati entro un congruo termine, e senza notevoli inconvenienti per l’acquirente, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale sia stato comperato.

Viene inoltre precisato che le spese sostenute per ripristinare la conformità del bene al contratto sono addossate al professionista: pertanto sia i costi per la spedizione, che per la mano d’opera e, infine, per i pezzi di ricambio.

Il consumatore, a fronte dei due rimedi in questione, può optare ugualmente tra l’uno o l’altro, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile ovvero eccessivamente oneroso rispetto all’ulteriore.

 

9 Termini

Il venditore risponde per i difetti che insorgono nel termine di due anni decorrenti dalla consegna del bene, mentre il vizio deve essere comunicato entro due mesi dal momento della scoperta, a pena di decadenza.

Il Codice dl Consumo non richiede formalità alcuna in merito alle formalità della comunicazione.

Il termine di 2 mesi previsto dal Codice del Consumo, dal momento della scoperta, non è previsto se il venditore conosceva, al momento della vendita, il vizio ovvero lo aveva occultato.

L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.