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Edilizia: nessun pregiudizio se l’immobile si vende

La vendita dell’unità immobiliare non pregiudica l’attribuzione di interventi agevolativi
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L’Agenzia delle Entrate ha affermato – rispondendo ad un interpello rivoltogli – che la vendita dell’unità immobiliare non impedisce che vengano attivate misure agevolative, ma la norma deve comunque essere rispettata.

 

Edilizia: il caso di specie

Un’impresa di costruzione aveva acquistato un fabbricato godendo delle agevolazioni previste dall’art. 7 del d.l. n. 34/2019.

L’impresa, impegnata ante tempus alla demolizione e ricostruzione del fabbricato entro i successivi dieci anni dall’acquisto (così come richiesto dalla norma), aveva deciso di vendere un’unità immobiliare del fabbricato, stipulando con lo stesso acquirente della summenzionata unità immobiliare un contratto di appalto affinché la normativa agevolativa potesse essere rispettata, affidando i lavori alla medesima società.

L’istante ha espressamente richiesto all’Agenzia delle Entrate se tale rivendita potesse costituire decadenza dalla misura agevolativa oppure se la norma fosse comunque rispettata.

 

Edilizia: la base giuridica

L’articolo 7 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 stabilisce che:

Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazioni volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalla vigenti norme urbanistiche, nonché all’alienazione degli stessi, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile di cui al secondo periodo”.

Dunque, in punta di diritto, per usufruire dell’intervento agevolativo, è necessario che, entro i successivi dieci anni dall’acquisto, imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare provvedano alla demolizione o ricostruzione del fabbricato.

 

Edilizia: l’ipotesi dell’istante…

Per l’istante la vendita dell’unità immobiliare non comporta alcuna decadenza dal momento che è vero che si realizza un trasferimento, ma è altrettanto vero che esso è realizzato con la stipula di un contratto di appalto.

L’istante ritiene che l’atto di cessione di una piccola porzione dell’intero fabbricato recentemente acquistato dalla società fruendo della menzionata agevolazione non determini alcuna decadenza dal regime fiscale di favore.

Tale conclusione si fonda sulla considerazione che l’atto di rivendita della prima unità ancora da “ristrutturare” verrà accompagnata dalla stipula contestuale di un contratto di appalto tra l’acquirente e la stessa società venditrice per l’effettuazione dell’intervento di recupero edilizio richiesto dalla normativa agevolativa”.

 

Edilizia: la soluzione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate si trova d’accordo con l’istante, dal momento che “l’impegno assunto in fase di stipula del contratto di appalto si “salda” con quello assunto dal medesimo soggetto in fase di acquisto dell’intero fabbricato”.

Impegno, questo, rafforzato dall’art. 9 del contratto di appalto stipulato tra i soggetti in argomento:

È fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Committente, di cedere o subappaltare il presente Contratto in tutto o in parte […]. In nessun altro caso l’Appaltatore potrà avvalersi di altre ditte per l’esecuzione delle Opere, rimanendo comunque obbligata in tal caso al pagamento dell’intero corrispettivo”.

Insomma, l’agevolazione è sempre concessa, ma pacta sunt servanda!!!