x

x

Droga: anche il piccolo pusher ha diritto al gratuito patrocinio.

Corte Costituzionale e art. 24 della Costituzione
droga
droga

Droga: anche il piccolo pusher ha diritto al gratuito patrocinio

Droga e piccolo pusher: la Corte costituzionale si è trovata a doversi pronunciare –anche questa volta – su una questione di estrema delicatezza, come quella della concreta applicazione dell’art. 24 della nostra Carta costituzionale e del diritto del piccolo pusher, ovverosia del piccolo spacciatore, a richiedere il gratuito patrocinio, dichiarando incostituzionale la norma in argomento.
 

Droga: dalla Costituzione alle leggi

L’intervento della Corte costituzionale

Se il Parlamento è legittimato a legiferare, la Corte costituzionale è legittimare a “bacchettarlo”, qualora si prevarichino le garanzie riconosciute dal nostro Testo costituzionale e prima di analizzare qualsivoglia legge o decreto, è necessario confrontarlo con le norme fondamentali.

L’articolo 24 della Costituzione recita:

“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati a non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”

La Carta costituzionale è chiara: tutti hanno diritto al difendersi e ai non abbienti è riconosciuta una tutela in più: la garanzia di ogni mezzo “per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.

Bisogna, a questo punto, chiedersi, cosa si intende per “non abbienti”: chi l’individuo non abbiente dotato di una disponibilità economica tale da poter richiedere il patrocinio a spese dello Stato?

L’articolo 76 del D.P.R. 115/2022, intitolato “Condizioni per l’ammissione”, dichiara che “può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22”; importo, questo, aumentato, dal D.M. 16 gennaio 2018 a euro 11.493,82.

Tuttavia, partendo da queste premesse, la norma esclude la sua applicazione per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per associazioni di tipo mafioso, comprese quelle straniere, per i reati vòlti ad incentivare l’attività di queste associazioni e per il reato di cui all’art. 73 del Testo unico stupefacenti (“Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”). Perché? Perché “il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.
 

Droga: la svolta della Consulta

Con sentenza n. 223 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4 –bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309”.
 

Droga: i motivi della Corte

La Corte, nella sentenza, precisa che la norma di cui all’art. 76, comma 4 –bis del D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, è stata pensata al fine di “evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con le attività delittuose […] indicate, possano paradossalmente fruire del beneficio dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale (art. 24, terzo comma), ai “non abbienti”.

Tuttavia, il caso pratico, da cui è sorta la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Firenze, riguardava uno spaccio “di lieve entità”. “Di qui”, sostiene la Corte, “non è ragionevole presumere che la “redditività” dell’attività delittuosa sia stata tale da determinare il superamento da parte del reo dei limiti di reddito contemplati dall’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2022 per ottenere l’ammissione al beneficio del patrimonio a spese dello Stato, senza che a diversa conclusione si possa pervenire in considerazione del fatto che la presunzione opera solo per le condanne aggravate ai sensi dell’art. 80 t.u. stupefacenti”.

Insomma, la legge vale per tutti e non è pensabile che il piccolo pusher abbia un’attività tale da escludere il gratuito patrocinio.