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Detenuti, prelievi antidroga e Diritti

Corte costituzionale federale della RFT
detenuti
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Detenuti, prelievi antidroga e Diritti

Corte costituzionale federale della RFT

Abstract: Fino a che punto possono essere “compressi” diritti fondamentali della persona, al fine di salvaguardare sicurezza e ordine negli istituti di esecuzione di pena, senza violare i predetti diritti? Quali misure possono ritenersi giustificate allo scopo di assicurare la “Drogenfreiheit” nelle carceri?

I   Introduzione

Il ricorrente – a decorrere dal giugno 2014 – era detenuto in espiazione di pena a seguito di condanna per estorsione aggravata.

Nell’ambito di periodici “Drogenscreenings”, disposti dalla direzione del carcere, il ricorrente era stato sottoposto a prelievi di urina, al fine di accertare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, prelievi, che erano stati effettuati, in presenza di un agente della Polizia Penitenziaria, per evitare possibili manipolazioni. Il detenuto, in occasione dei prelievi, aveva dovuto spogliarsi e il giorno successivo al 1° prelievo, aveva proposto reclamo alla direzione dell’istituto penitenziario, asserendo che il “test” violava la propria sfera intima e il senso di pudore di esso recluso.

Il reclamo era rimasto senza seguito e, successivamente, erano avvenuti altri 4 “screenings”, sempre con le stesse “modalità”, nonostante il detenuto avesse dichiarato, che, al posto del prelievo di urina,  avrebbe acconsentito a prelievo di sangue “aus der Fingerspitze”, mediante una cosiddetta “Punktion”. Quest’ultimo “metodo” sarebbe stato il “mildere Mittel” rispetto al prelievo di urina.

Deduceva il detenuto, che non gli era stata offerta l’alternativa della “Punktion” e un suo eventuale rifiuto del prelievo di urina, avrebbe avuto per conseguenza, inevitabilmente, una sanzione disciplinare. I – ripetuti – prelievi di urina, costituivano “entwürdigende Maßnahmen” (provvedimenti degradanti).

Secondo la direzione del carcere, il prelievo di urina, in presenza di un agente della Polizia Penitenziaria, era necessario per evitare eventuali manipolazioni.

Il ricorrente ha anche osservato, che la frequenza dei predetti prelievi, costituiva violazione dei propri diritti fondamentali, sanciti dalla Costituzione federale (GG); non sarebbero stati necessari e si era contravvenuto al “Verhältnismäßgkeitsprinzip” (principio di proporzionalità).

Obiettava la direzione della JVA, che ai fini della valutazione del “Drogenverhalten”, sono necessari ripetuti controlli anche durante un considerevole periodo di tempo. Inoltre, i predetti “tests”, avvenivano a fini di tutela degli stessi detenuti. Il ricorrente è tenuto a “collaborare”, anche se non vi era concreto sospetto, che potesse aver fatto/facesse uso di sostanze stupefacenti. Il detenuto non aveva diritto di pretendere, che gli accertamenti venissero eseguiti in un modo, piuttosto che in un altro.

Dato che la direzione della JVA, non aveva “reagito” al proprio reclamo, il detenuto si era rivolto al giudice (LG), chiedendo una “gerichtliche Entscheidung” nel senso che venisse dichiarata l’”Unrechtmäßigkeit der Urinkontrollen”.
 

II   Decisioni dei giudici di 1° e di 2° grado

Il LG rigettava il ricorso, ritenendo la piena legittimità dell’operato della direzione del carcere. La “Drogenfreiheit” del detenuto (e dei detenuti in genere), era necessaria anche al fine di salvaguardare la “Sicherheit des Strafvollzuges” ed era un criterio decisivo per la valutazione della risocializzazione del recluso. Questi è obbligato dallo “Strafvollzugsgesetz” (Legge che disciplina l’esecuzione della pena detentiva) a “collaborare” (“mitzuwirken”) alla tutela del proprio stato di salute. Il prelievo di urina era “zumutbar” e, a tal fine,                                    non era necessario, che lo stesso venisse eseguito da un medico. Allo scopo di prevenire possibili manipolazioni, era necessario, che il prelievo avvenisse in presenza di un agente della Pol. Pen.; prelievo, che, non costituiva un’”Herabwürdigung” del detenuto, nè una violazione dei suoi diritti fondamentali. L’obbligo di “collaborazione” del detenuto agli accertamenti “anti droga”, sussiste, anche se non vi fosssero indizi circa l’avvenuto consumo di sostanze stupefacenti. L’”Allgemeinheit” (la collettività) ha un interesse prevalente, che nelle carceri non vengano consumati stupefacenti (vedasi 2 BvR 204/06).

Contro la decisione del LG, il detenuto proponeva “Beschwerde” (reclamo), asserendo che il prelievo di urina, non era stato basato su un sospetto concreto, ma semplicemente su “Vermutungen”, non atte a “giustificare” un “intervento” talmente grave, qual’è il prelievo di urina da un detenuto in presenza di un agente della Pol. Pen.

L’ordinanza del LG violava i seguenti precetti costituzionali: artt. 19, Abs. 4 e 103, Abs. 1 in relazione all’art. 20, Abs. 3 nonchè art. 2, Abs. 1, della Costituzione federale in relazione al principio dello Stato di diritto.

La Corte d’appello, con ordinanza del 6.8.21, rigettava la “Rechtsbeschwerde”.
 

III   Ricorso alla Corte costituzionale federale

L’8.9.21 il detenuto inoltrava ricorso alla Corte costituzionale federale, deducendo la violazione dell’art. 2, Abs. 1, in relazione all’art. 1, Abs. 1, dell’art. 19, Abs. 4 e dell’art. 20, Abs. 3 della Costituzione federale nonchè dell’art. 3 CEDU.

Secondo il ricorrente, delle gravi violazioni dei propri diritti fondamentali, non era stato tenuto conto dai giudici di 1° e di 2° grado, in particolare, delle violazioni della sfera d’intimità e del pudore. Non vi era indizio concreto per disporre i controlli “antidroga”, per i quali difettava una “Rechtsgrundlage”; non erano giustificati neppure dalla pretesa tutela della salute.

Lo stesso legislatore del NRW, in sede di approvazione della modifica del § 65 “StVollzG”, aveva convenuto, che l’”Urinprobe greift stark in die Intimsphäre ein”. La direzione del carcere, anzichè all’”Urinprobe”, avrebbe dovuto procedere, con il consenso del detenuto, alla “Punktion”, per prelevare una goccia di sangue da un dito della mano, per poi sottoporla ad analisi. Questo “metodo” sarebbe stato “milder” ed eventuali manipolazioni erano ugualmente escluse. La grave violazione di un diritto fondamentale, configura, in favore del detenuto, un “Feststellungsinteresse” (diritto di accertamento).
 

IV   “Responso” del “Bundesverfassungsgericht” – In particolare la ``besondere Rücksichtnahme”

La Corte costituzionale federale riteneva la “Verfassungsbeschwerde” ammissibile, fondata nonchè necessaria, in quanto vi era stata violazione di diritti fondamentali del ricorrente.

L’ordinanza del LG violava il ricorrente nell’”allgemeinen Persönlichkeitsrecht”. Il giudice di 1° grado aveva interpretato le norme di legge in modo da rasentare la “Willkür” (l’arbitrarietà) o, comunque, ha “verkannt” (trascurato) l’importanza dei diritti fondamentali della persona. Diritti fondamentali possono essere limitati soltanto per effetto di una legge o in base al disposto di una legge. Misure adottate da pubbliche autorità, che comportano un’”Entkleidung” (spogliarsi dei vestiti), costituiscono, indubbiamente, uno “schwerwiegenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte” (vedasi BVerfGK, 2, 102, 105 e 17, 9, 14).

È ben vero, che nel corso dell’esecuzione di pena, “Eingriffe in die Intimsphäre” del detenuto, non sempre sono evitabili, ma il recluso ha diritto, che nei suoi confronti si agisca “mit besonderer Rücksichtnahme” (con particolare riguardo – vedasi BVerfGK 17, 9 (16)). L’assunto, che, agendo nel modo “censurato” nei confronti del ricorrente, costituirebbe un modo più semplice di procedere, non legittima di prescindere dalla suddetta “Rücksichtnahme”. Nell’ordinanza del LG, non si è tenuto conto delle esigenze ora esposte e il bilanciamento, al quale il LG ha proceduto, costituisce un “Ermessensfehler” (violazione del potere discrezionale), dovuto a un’errata valutazione dell’importanza dell’art. 2, Abs. 1, in relazione all’art. 1, Abs. 1, della Costituzione federale (GG).

Il legislatore del NRW ha dettato un’apposita normativa intesa a disciplinare la “Suchtmittelkontrolle” nelle carceri (§ 65 “StVollzG” del 2015);  ciò, anche ai fini di salvaguardare sicurezza e ordine nelle “JVA”. Aveva previsto, la citata legge, che per accertare l’uso di sostanze stupefacenti, si sarebbe potuto fare ricorso a misure anche riguardanti soltanto singoli detenuti e non tutti i reclusi.
 

V   Misure meno “invasive”

Ha poi osservato, che il § 65, Abs. 1, S. 2, “VollzG” del 2015, ha subito una modifica nel senso che, qualora i detenuti acconsentano, l’”Urinprobe” può essere sostituita da misure influenti in modo meno grave/gravoso sui diritti della personalità del detenuto; in particolare, si sarebbe potuto procedere a una “Punktion”, con prelievo di una goccia di sangue da un dito della mano. Questa sarebbe stata, indubbiamente, una “geringfügigere Maßnahme”, ma che avrebbe escluso, anch’essa, eventuali manipolazioni.

Varie Corti d’appello avevano statuito, che un’”Urinprobe” può essere effettuata nei confronti di un detenuto, anche se non vi fossero indizi in ordine al consumo di sostanze stupefacenti, in quanto il “Drogenkonsum”, comporta particolari pericoli per la sicurezza e l’ordine nelle carceri, pericoli, ai quali non è possibile ovviare in altro modo. Successivamente vi è stato un  mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale nel senso che, non è da far ricorso all’”Urinprobe”, se l’uso di sostanze stupefacenti è ”fernliegend”, vale a dire, poco probabile (vedasi, per esempio, OLG Hamm 250/15). Autorevole dottrina (p. es. Goerdeler) propugnava la tesi, secondo la quale, la “prassi”, di sottoporre tutti i detenuti a “Urinprobe” senza “Anlass”, sarebbe “unverhältnismäßig” (non proporzionato), specie se effettuata a distanza ravvicinata di tempo, senza che vi fossero riscontri oggettivi, che un determinato detenuto abbia consumato sostanze stupefacenti. È ben vero, che “Urinkontrollen” valgono a prevenire, che anche altri detenuti, oltre a quelli che (già) consumano stupefacenti, possano diventare tossicodipendenti o venire comunque in contatto con stupefacenti. Tuttavia, “Urinproben”, effettuate senza concreto motivo, non appaiono lecite alla luce del disposto di cui all’art. 2 della Costituzione federale.

 Ai fini dell’effettuazione di un’”Urinprobe”, è necessario, che sussistano almeno “hinreichend konkrete Anhaltspunkte für einen Drogenkonsum” da parte di un detenuto (si veda, per esempio, OLG Jena, ordinanza di data 10.5.2007 e OLG Dresden, ordinanza di data 12.5.04).

Altre Corti d’appello hanno invece deciso nel senso dell’ammissibilità di “Zufallsstichproben” (controlli casuali) in quanto, considerata la percentuale di tossicodipendenti tra i detenuti, controlli sono necessari e da effettuarsi per tutelare la salute dei reclusi (vedasi, per esempio, OLG Frankfurt a. M., ordinanza di data 10.3.2009 e OLG Zweibrücken, ordinanza di data 30.3. 1994).
 

VI   Il prelievo di urina costituisce “schwerwiegenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte” del detenuto

Il giudice di 1°  grado (LG) non ha considerato, che un’”Urinkontrolle” – sotto la sorveglianza di un agente della Pol. Pen. – costituisce uno “schwerwiegenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte” e riguarda anche l’”Intimsphäre” del detenuto. Inoltre, non ha tenuto conto del fatto, che lo “StVollzG”, dopo la modifica dello stesso, prevede un “geringfügigeren Eingriff” (per accertare l’avvenuto consumo di sostanze stupefacenti) a mezzo di una “Punktion der Fingerbeere”, con conseguente prelievo di una trascurabile quantità di sangue, se il detenuto acconsente alla predetta “Punktion”. Nel caso de quo, il detenuto non è stato interpellato, se avesse voluto optare per la “Punktion”, anzichè per il prelievo di urina. Attraverso una piccolissima quantità di sangue, sarebbe stato possibile, accertare, non soltanto, se un detenuto è tossicodipendente, ma anche il tipo di stupefacente assunto nonchè la quantità dello stesso. In altre parole, al detenuto non è stato consentito di decidere per l’”alternative Testmöglichkeit”; gli avrebbe dovuto essere “die Wahl gelassen, zwischen einem wesentlich gravierenden Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht” e la predetta “Punktion”, la quale esclude, anch’essa, eventuali manipolazioni.

Una “Justizvollzugsanstalt”, qualora ordini “grundrechtseinschränkende Maßnahmen”, è tenuta – d’ufficio – a verificare, che le stesse non siano sproporzionate; in altre parole, la “JVA” hat zu prüfen, ob nicht ein milderes Mittel zur Verfügung steht”.

 La facoltà di scelta da parte del recluso, risulta – sia pure implicitamente – dalla relazione accompagnatoria del disegno di legge modificativo dello “StVollzG“ del “NRW”.

Il fatto che il detenuto, non abbia chiesto la “Punktion” in alternativa al prelievo di urina, non osta all’obbligo della Pol. Pen. di interpellare il detenuto, per il quale dei due “metodi” intende optare, dato che, come sopra accennato, l’interpello va fatto d’ufficio dalla Pol. Pen. (sempre che il detenuto opti per la “Punktion”).
 

VII   Frequenza dei prelievi e principio di proporzionalità

ll giudice di 1° grado, non ha “verificato”, se la frequenza dei prelievi di urina, ai quali il detenuto è stato sottoposto, sia, o meno, in contrasto con il principio di proporzionalità (“Verhältnismäßigkeitsprinzip”); vi sono stati ben 4 prelievi di urina (in presenza di un agente della Pol. Pen.) entro 5 settimane, senza che vi fossero “konkrete Anhaltspunkte für einen Drogenkonsum” da parte del detenuto. Il L. G., pronunziandosi nel senso della “liceità” dei prelievi di urina, nulla ha osservato a proposito della frequenza di “accertamenti” del genere, che riguardano, indubbiamente, l’”Intimsphäre” del recluso. “Intimsphäre”, che deve essere contemperata con le esigenze di sicurezza  e di ordine della “JVA”.

Per quanto concerne l’ordinanza dell’OLG Hamm di data 6.8.21, anche questo provvedimento viola i diritti – del ricorrente – sanciti dall’art. 19, Abs. 4, della Costituzione federale. Questa norma assicura al “Betroffenen” (alla persona sottoposta), “eine wirksame gerichtliche Kontrolle” (un controllo efficace da parte dell’autorità giudiziaria).

Il § 119, Abs. 3, “StVollzG”, consente di prescindere da una motivazione in sede di decisione sulla “Rechtsbeschwerde” (reclamo), qualora la Corte d’appello reputi, che la “Beschwerde” sia inammissibile (“unzulässig”) oppure palesemente infondata (“offensichtlich unbegründet”). In ogni caso, deve procedersi ad annullamento, qualora sussistano fondati motivi circa la “Vereinbarkeit mit Grundrechten des Beschwerdeführers” (vedasi BVerfGK 19, 306, 317 f).

 Ciò premesso, la Corte costituzionale federale, ha annullato l’ordinanza del LG di data 11.3.21, in quanto viola il ricorrente nel diritto fondamentale sancito dall’art. 2, Abs., 2, S. 1, in relazione all’art. 1, Abs. 1, della Costituzione federale (GG); ha annullato, altresí, l’ordinanza di data 6.8.21 della Corte d’appello di Hamm, perchè viola il ricorrente nel diritto fondamentale sancito dall’art. 19, Abs. 4, “GG”.

Rinvio al LG, per nuova decisione e condanna dal Land Nordrhein – Westfalen alla rifusione delle spese in favore del ricorrente.