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Art. 1476

Obbligazioni principali del venditore

Le obbligazioni principali del venditore sono:

1) quella di consegnare la cosa al compratore [Codice civile 1177, 1470, 1472, 1477, 1516, 1527];

2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto [Codice civile 1376, 1378, 1472, 1478, 1520];

3) quella di garantire il compratore dall’evizione [Codice civile 1483] e dai vizi della cosa [Codice civile 1490].

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