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Capo I – Della vendita

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 1470

Nozione

La vendita [Codice civile 1555] è il contratto che ha per oggetto [Codice civile 1325, n. 3] il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo [Codice civile 1350, n. 1, 1376, 1465, 1473, 1862].

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Art. 1471

Divieti speciali di comprare

Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona [Codice civile 1260, 1261, 1389]:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero [Codice di procedura civile 534, 570, 576];

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi [Codice civile 320, 323, 357, 378, 424, 641-643; Codice di procedura civile 78];

4) i mandatari [Codice civile 1703], rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’articolo 1395 [Codice civile 1735].

Nei primi due casi l’acquisto è nullo [Codice civile 1418, 1421]; negli altri è annullabile [Codice civile 1425, 1441].

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Art. 1472

Vendita di cose future

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura [Codice civile 1348], l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati [Codice civile 820, 821, 1476, n. 2].

Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio [Codice civile 1448, 1467, 1469], la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza [Codice civile 1418].

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Art. 1473

Determinazione del prezzo affidata a un terzo

Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

Se il terzo non vuole o non può accettare l’incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto [Codice civile 1349].

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Art. 1474

Mancanza di determinazione espressa del prezzo

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo [Codice civile 1470], né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative], si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.

Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina [Codice civile 1515, 1518, 1696, 1735].

Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell’articolo precedente.

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Art. 1475

Spese della vendita

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente [Codice civile 1196, 1479, 1493, 1502, 1539, 1554, 2670].

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Art. 1476

Obbligazioni principali del venditore

Le obbligazioni principali del venditore sono:

1) quella di consegnare la cosa al compratore [Codice civile 1177, 1470, 1472, 1477, 1516, 1527];

2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto [Codice civile 1376, 1378, 1472, 1478, 1520];

3) quella di garantire il compratore dall’evizione [Codice civile 1483] e dai vizi della cosa [Codice civile 1490].

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Art. 1477

Consegna della cosa

La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita [Codice civile 1177, 1476].

Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze [Codice civile 817] e i frutti [Codice civile 820] dal giorno della vendita [Codice civile 818, 821].

Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta [Codice civile 1182, 1262, 1527].

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Art. 1478

Vendita di cosa altrui

Se al momento del contratto [Codice civile 1326] la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore [Codice civile 1476, n. 2].

Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa [Codice civile 1479, 2822].

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Art. 1479

Buona fede del compratore

Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto [Codice civile 1453], se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore [Codice civile 1192], e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà [Codice civile 1478, 1480, 1488, 1489].

Salvo il disposto dell’articolo 1223, il venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto [Codice civile 1475, 1493]. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall’ammontare suddetto si deve detrarre l’utile che il compratore ne ha ricavato.

Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie [Codice civile 1150, 1482, 1483].

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Art. 1480

Vendita di cosa parzialmente di altri

Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui [Codice civile 1479, 1484, 1488, 1489], il compratore può chiedere la risoluzione del contratto [Codice civile 1453] e il risarcimento del danno a norma dell’articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno [Codice civile 1223].

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Art. 1481

Pericolo di rivendica

Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo [Codice civile 1498], quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata [Codice civile 948] da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia [Codice civile 1460, 1488, 1489].

Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.

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Art. 1482

Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli

Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo [Codice civile 1498], se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali [Codice civile 2784, 2808] o da vincoli derivanti da pignoramento [Codice di procedura civile 491] o da sequestro [Codice di procedura civile 670], non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati [Codice civile 1460].

Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine [Codice civile 1454], alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell’articolo 1479.

Se l’esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione [Codice civile 1483, 1488, 2866].

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Art. 1483

Evizione totale della cosa

Se il compratore [Codice civile 797, 1197, 1476, n. 3, 1553] subisce l’evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa [Codice civile 758, 759], il venditore è tenuto a risarcirlo del danno [Codice civile 1223] a norma dell’articolo 1479 [Codice civile 1482, 1488, 1489, 1862, 2254, 2921].

Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite [Codice civile 1485] e quelle che abbia dovuto rimborsare all’attore [Codice civile 1484, 1486].

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 Art. 1484

Evizione parziale

In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell’articolo 1480 e quella del secondo comma dell’articolo precedente [Codice civile 1553, 2921].

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Art. 1485

Chiamata in causa del venditore

Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore [Codice civile 1483; Codice di procedura civile 106]. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324], perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.

Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia [Codice civile 1488, 1489], se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l’evizione.

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Art. 1486

Responsabilità limitata del venditore

Se il compratore ha evitato l’evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese [Codice civile 1483, 1488, 1489, 2866].

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Art. 1487

Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia

I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna [Codice civile 1488].

Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario [Codice civile 1266, 1375, 1489].

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Art. 1488

Effetti dell’esclusione della garanzia

Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l’evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.

Il venditore è esente anche da quest’obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore [Codice civile 1489, 1490].

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Art. 1489

Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi

Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto [Codice civile 1479], il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto [Codice civile 1453] oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell’articolo 1480.

Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.

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Art. 1490

Garanzia per i vizi della cosa venduta

Il venditore [Codice civile 1197, 1476, n. 3, 2254] è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi [Codice civile 798] che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore [Codice civile 1491, 1512, 1578, 1667, 1698, 2226, 2922].

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa [Codice civile 1229, 1488, 1491, 1492, 1579, 1812].

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Art. 1491

Esclusione della garanzia

Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi [Codice civile 1511, 1578].

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Art. 1492

Effetti della garanzia

Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto [Codice civile 1453] ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione [Codice civile 1668].

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale [Codice civile 1286, 1453].

Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

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Art. 1493

Effetti della risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita [Codice civile 1475, 1479].

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

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Art. 1494

Risarcimento del danno

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno [Codice civile 1223], se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa [Codice civile 1578, 1812, 1821].

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

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Art. 1495

Termini e condizioni per l’azione

Il compratore decade dal diritto alla garanzia [Codice civile 2964], se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti [Codice civile 2965] o dalla legge [Codice civile 1490, 1511, 1512, 1522, 1745].

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.

L’azione si prescrive [Codice civile 2946], in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia [Codice civile 1442, 1449], purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna [Codice civile 1497, 1667].

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Art. 1496

Vendita di animali

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono [Codice civile 1490].

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Art. 1497

Mancanza di qualità

Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento [Codice civile 1453], purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi [Codice civile 1429, n. 2].

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’articolo 1495.

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Art. 1498

Pagamento del prezzo

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo [Codice civile 1470, 1481, 1515] nel termine [Codice civile 1184] e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo [Codice civile 1510] dove questa si esegue [Codice civile 1477, 1528].

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna [Codice civile 1499], il pagamento si fa al domicilio [Codice civile 43] del venditore [Codice civile 1182].

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Art. 1499

Interessi compensativi sul prezzo

Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile [Codice civile 1282, 1477, 1498].

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Art. 1500

Patto di riscatto

Il venditore può riservarsi il diritto [Codice civile 1501, 1503, 2653, n. 3] di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono [Codice civile 1502, 1604].

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza [Codice civile 1419].

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Art. 1501

Termini

Il termine per il riscatto [Codice civile 1500, 1604] non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili [Codice civile 1510] e di cinque anni in quella di beni immobili [Codice civile 732, 1502, 1537]. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale [Codice civile 1419].

Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.

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Art. 1502

Obblighi del riscattante

Il venditore che esercita il diritto di riscatto [Codice civile 732] è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita [Codice civile 1475], le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell’aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa [Codice civile 1150, 1500].

Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa [Codice civile 1152]. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele [Codice civile 1151].

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Art. 1503

Esercizio del riscatto

Il venditore decade dal diritto di riscatto [Codice civile 1500, 1604, 2964], se entro il termine fissato non comunica al compratore [Codice civile 1504, 1509] la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.

Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale [Codice civile 1208, 1209] entro otto giorni dalla scadenza del termine [Codice civile 1206].

Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità [Codice civile 1350, n. 13, 2653, n. 3, 2691, 2725].

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Art. 1504

Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore [Codice civile 1502, 1503] può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile [Codice civile 732, 792, 2645, 2653, n. 3, 2691].

Se l’alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.

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Art. 1505

Diritti costituiti dal compratore sulla cosa

Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa [Codice civile 2704] e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni [Codice civile 1599, 1604].

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Art. 1506

Riscatto di parte indivisa

In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione [Codice civile 1111] deve proporre la domanda anche in confronto del venditore [Codice civile 1113].

Se la cosa non è comodamente divisibile [Codice civile 720] e si fa luogo all’incanto [Codice di procedura civile 576], il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all’aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.

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Art. 1507

Vendita congiuntiva di cosa indivisa

Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.

La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi [Codice civile 1295].

Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell’intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.

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Art. 1508

Vendita separata di cosa indivisa

Se i comproprietari di una cosa non l’hanno venduta congiuntamente e per intero [Codice civile 1507], ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall’ultimo comma dell’articolo precedente [Codice civile 1509].

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Art. 1509

Riscatto contro gli eredi del compratore

Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi [Codice civile 1503] solo per la parte che gli spetta [Codice civile 1314], anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa [Codice civile 1295, 1508].

Se l’eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per la totalità.

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Sezione II – Della vendita di cose mobili

Art. 1510

Luogo della consegna

In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava [Codice civile 1209, 1498] al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza [Codice civile 1182], ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio [Codice civile 43] o la sede dell’impresa [Codice civile 2196, 2197].

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro [Codice civile 1511], il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa [Codice civile 1378] al vettore [Codice civile 1678] o allo spedizioniere [Codice civile 1737]; le spese del trasporto sono a carico del compratore [Codice civile 1196, 1475].

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Art. 1511

Denunzia nella vendita di cose da trasportare

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro [Codice civile 1378, 1510], il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento [Codice civile 1491, 1495].

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Art. 1512

Garanzia di buon funzionamento

Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta [Codice civile 1490, 1497, 1698, 2226], il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore [Codice civile 1745, 2212] il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza [Codice civile 2964]. L’azione si prescrive [Codice civile 2946] in sei mesi dalla scoperta [Codice civile 1495].

Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.

Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso.

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Art. 1513

Accertamento dei difetti

In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall’articolo 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro [Codice di procedura civile 670] della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta [Codice civile 1515, 1516], determinandone le condizioni [Codice civile 1718].

La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l’identità e lo stato.

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Art. 1514

Deposito della cosa venduta

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta [Codice civile 1510].

Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito [Codice civile 1210].

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Art. 1515

Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore

Se il compratore non adempie l’obbligazione di pagare il prezzo [Codice civile 1498, 1513, 1516], il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui [Codice civile 1796, 2762].

La vendita è fatta all’incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell’ora in cui la vendita sarà eseguita.

Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative], ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali [Codice civile 1474, 1696], la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario [Codice civile 1735] nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita [Codice civile 1518].

Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno [Codice civile 1223, 1536, 1551, 1789, 1796].

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Art. 1516

Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore

Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione [Codice civile 1476], il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell’articolo precedente. Dell’acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore [Codice civile 1533, 1536, 1551].

Il compratore ha diritto alla differenza tra l’ammontare della spesa occorsa per l’acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno [Codice civile 1223, 1518].

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Art. 1517

Risoluzione di diritto

La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all’altro, nelle forme di uso [Codice civile 1214], la consegna della cosa [Codice civile 1477] o il pagamento del prezzo, se l’altra parte non adempie la propria obbligazione [Codice civile 1460].

La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l’accetta.

Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all’altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine [Codice civile 1456, 1457]; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento [Codice civile 1453].

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Art. 1518

Normale determinazione del risarcimento

Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’articolo 1515, e il contratto si risolve per l’inadempimento di una delle parti [Codice civile 1517], il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna [Codice civile 1223], salva la prova di un maggior danno [Codice civile 1474, 1515, 1516].

Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.

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Art. 1519

Restituzione di cose non pagate

Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere il possesso delle cose vendute, finché queste si trovano presso il compratore, purché la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa [Codice civile 1458].

Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo dell’introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.

La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.

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Art. 1519-bis

Ambito di applicazione e definizioni

[Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Ai fini del presente paragrafo si intende per:

a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

3) l’energia elettrica;

c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;

d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.]

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Art. 1519-ter

Conformità al contratto

[Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;

d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;

b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;

c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.

Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.]

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Art. 1519-quater

Diritti del consumatore

[Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.

Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

Ai fini di cui al comma terzo è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

b) dell’entità del difetto di conformità;

c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.

Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.]

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Art. 1519-quinquies

Diritto di regresso

[Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.]

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Art. 1519-sexies

Termini

[Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 1519-quater, comma secondo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.]

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Art. 1519-septies

Garanzia convenzionale

[La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.

La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;

b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.]

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Art. 1519-octies

Carattere imperativo delle disposizioni

[È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all’articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.]

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Art. 1519-nonies

Tutela in base ad altre disposizioni

[Le disposizioni del presente paragrafo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico.]

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Art. 1520

Vendita con riserva di gradimento

Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore [Codice civile 1376].

Se l’esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore.

Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.

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Art. 1521

Vendita a prova

La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva [Codice civile 1353] che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata.

La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.

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Art. 1522

Vendita su campione e su tipo di campione

Se la vendita è fatta su campione, s’intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto [Codice civile 1453].

Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole [Codice civile 1455, 1760, n. 1].

In ogni caso l’azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’articolo 1495.

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Art. 1523

Passaggio della proprietà e dei rischi

Nella vendita a rate con riserva della proprietà [Codice civile 1524], il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo [Codice civile 1376], ma assume i rischi dal momento della consegna [Codice civile 1465, 2054].

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Art. 1524

Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi

La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa [Codice civile 2704] anteriore al pignoramento [Codice civile 1523].

Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore a euro 15,49, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina [Codice civile 2762], e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita.

Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri [Codice civile 2683].

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Art. 1525

Inadempimento del compratore

Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive [Codice civile 1455, 1523].

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Art. 1526

Risoluzione del contratto

Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse [Codice civile 1523], salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno [Codice civile 1223, 1458].

Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità [Codice civile 1382], il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta [Codice civile 1384].

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.

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Art. 1527

Consegna

Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce [Codice civile 1792, 1996] e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi [Codice civile 1477].

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Art. 1528

Pagamento del prezzo

Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’articolo precedente [Codice civile 1498].

Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose [Codice civile 1490], a meno che queste risultino già dimostrate [Codice civile 1460].

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Art. 1529

Rischi

Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto [Codice civile 1889], sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore [Codice civile 1510, 1891, 1895].

Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell’avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.

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Art. 1530

Pagamento contro documenti a mezzo di banca

Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all’atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi [Codice civile 1268, 1527].

La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall’incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito [Codice civile 1271].

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Art. 1531

Interessi, dividendi e diritto di voto

Nella vendita a termine di titoli di credito [Codice civile 1992], gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore [Codice civile 821, 1263].

Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari [Codice civile 2346], il diritto di voto [Codice civile 2351] spetta al venditore fino al momento della consegna [Codice civile 1550].

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Art. 1532

Diritto di opzione

Il diritto di opzione [Codice civile 1550, 2441] inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore.

Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.

In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito [Codice civile 1838].

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Art. 1533

Estrazione per premi o rimborsi

Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall’estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l’inizio dell’estrazione [Codice civile 1998].

Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell’inizio dell’estrazione.

In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantità corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell’inizio dell’estrazione [Codice civile 1550].

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Art. 1534

Versamenti richiesti sui titoli

Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati [Codice civile 2356].

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Art. 1535

Proroga dei contratti a termine

Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l’esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l’osservanza degli usi diversi.

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Art. 1536

Inadempimento

In caso d’inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l’applicazione delle leggi speciali.

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Sezione III – Della vendita di cose immobili

Art. 1537

Vendita a misura

Quando un determinato immobile [Codice civile 812] è venduto con l’indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell’immobile è inferiore a quella indicata nel contratto.

Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l’eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata [Codice civile 1373, 1377, 1430, 1538, 1539, 1540, 1541].

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Art. 1538

Vendita a corpo

Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell’immobile e non alla sua misura [Codice civile 1537], sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto [Codice civile 1540].

Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto [Codice civile 1539] o di corrispondere il supplemento [Codice civile 1430, 1541].

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Art. 1539

Recesso dal contratto

Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto [Codice civile 1475].

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Art. 1540

Vendita cumulativa di più immobili

Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l’indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell’uno e maggiore nell’altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra stabilite [Codice civile 1537, 1538].

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Art. 1541

Prescrizione

Il diritto del venditore al supplemento [Codice civile 1537] e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell’immobile.

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Sezione IV – Della vendita di eredità

Art. 1542

Garanzia

Chi vende un’eredità [Codice civile 765] senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede [Codice civile 477, 1547].

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Art. 1543

Forme

La vendita di un’eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità [Codice civile 1350, n. 13, 2725].

Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell’eredità [Codice civile 1547].

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Art. 1544

Obblighi del venditore

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell’eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario [Codice civile 765].

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Art. 1545

Obblighi del compratore

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell’eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall’eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.

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Art. 1546

Responsabilità per debiti ereditari

Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido [Codice civile 1292] col venditore a pagare i debiti ereditari [Codice civile 752].

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Art. 1547

 Altre forme di alienazione di eredità

Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un’eredità a titolo oneroso [Codice civile 1542, 1543].

Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall’articolo 797.

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