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Art. 1495

Termini e condizioni per l’azione

Il compratore decade dal diritto alla garanzia [Codice civile 2964], se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti [Codice civile 2965] o dalla legge [Codice civile 1490, 1511, 1512, 1522, 1745].

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.

L’azione si prescrive [Codice civile 2946], in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia [Codice civile 1442, 1449], purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna [Codice civile 1497, 1667].

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