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Art. 1494

Risarcimento del danno

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno [Codice civile 1223], se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa [Codice civile 1578, 1812, 1821].

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

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