x

x

Art. 1472

Vendita di cose future

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura [Codice civile 1348], l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati [Codice civile 820, 821, 1476, n. 2].

Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio [Codice civile 1448, 1467, 1469], la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza [Codice civile 1418].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.