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Art. 1471

Divieti speciali di comprare

Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona [Codice civile 1260, 1261, 1389]:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero [Codice di procedura civile 534, 570, 576];

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi [Codice civile 320, 323, 357, 378, 424, 641-643; Codice di procedura civile 78];

4) i mandatari [Codice civile 1703], rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’articolo 1395 [Codice civile 1735].

Nei primi due casi l’acquisto è nullo [Codice civile 1418, 1421]; negli altri è annullabile [Codice civile 1425, 1441].

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