Art. 1514
Deposito della cosa venduta
Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta [Codice civile 1510].
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito [Codice civile 1210].
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