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Art. 1515

Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore

Se il compratore non adempie l’obbligazione di pagare il prezzo [Codice civile 1498, 1513, 1516], il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui [Codice civile 1796, 2762].

La vendita è fatta all’incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell’ora in cui la vendita sarà eseguita.

Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative], ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali [Codice civile 1474, 1696], la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario [Codice civile 1735] nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita [Codice civile 1518].

Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno [Codice civile 1223, 1536, 1551, 1789, 1796].

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