Logistica in outsourcing: il quadro normativo e contrattuale in Italia
Logistica in outsourcing: il quadro normativo e contrattuale in Italia
Quando si parla di logistica in outsourcing si fa riferimento a una pratica di outside resourcing e dunque di esternalizzazione. Una soluzione che prevede una partnership tra due aziende, sottoposta a un quadro in cui aspetto normativo e contrattuale sono strettamente correlati.
Scopriamo insieme qualcosa di più, soffermandoci in particolare sulle responsabilità delle parti, le tipologie di contratti e le tutele per le aziende committenti.
Perché optare per una logistica in outsourcing?
Esternalizzare, quando si parla di logistica, significa affidare a un operatore specializzato una o più attività della supply chain, secondo modalità predefinite in funzione delle esigenze dell’impresa. Si tratta di una scelta che tende a interessare, ad esempio, aspetti quali gestione del magazzino, movimentazione, preparazione degli ordini e distribuzione.
Per le imprese che valutano questa soluzione, è quindi essenziale individuare un partner specializzato e definire con precisione le attività da esternalizzare: scopri di più su Inovys Logistic, realtà lombarda che mette al primo posto l’innovazione grazie a un know-how tecnico all’avanguardia e un team che vanta multicompetenze integrate, specializzato in modo particolare in tutto ciò che ruota attorno al magazzino.
Fatta questa premessa, entriamo nel merito degli aspetti normativi e contrattuali della logistica in outsourcing.
Il quadro normativo di riferimento della logistica in outsourcing
Chiariamo subito una cosa: non esiste una normativa unitaria di riferimento quando si parla di logistica in outsourcing; possono dunque entrare in gioco diversi articoli del Codice Civile, il quale, secondo quanto riportato da Assolombarda, all’articolo 1323 dispone quanto segue:
“Tutti i contratti ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.”
Le attività oggetto di esternalizzazione risultano quelle di core distinct activity, che vanno a compensare quelle di matrice generica sopra elencate.
La normativa è in ogni caso da intendersi come un’evoluzione di quanto applicato alla figura dello spedizioniere; il contratto di riferimento è quello valevole per tale categoria.
Le principali tipologie contrattuali
Quando si parla di contratti logistici, occorre far riferimento a un’evoluzione che contraddistingue una figura quale quella dello spedizioniere-vettore, evoluta in quella dell’operatore logistico.
Ciò impedisce di convogliare i contratti di natura logistica in quelli inerenti un ambito quale i trasporti. L’outsourcing deve infatti tenere sì conto del trasporto, inteso in senso strumentale, integrandolo con i criteri di prevalenza, combinazione e integrazione dei servizi di volta in volta esternalizzati.
Inoltre, nell’articolo 1570 del Codice Civile si parla di appalto/somministrazione dei servizi, onde per cui il contratto è da intendersi come il coordinamento di diverse prestazioni di natura logistica, che possono soddisfare varie tempistiche, necessità e bisogni del committente. La personalizzazione è perciò una condizione intrinseca a livello contrattuale.
Le tutele per le aziende committenti
Un contratto di logistica in outsourcing non interessa tanto le singole attività quanto il loro coordinamento.
Come accennato, a tutela delle aziende committenti, ma anche di quelle che erogano i servizi, si pone il Codice Civile, insieme a documenti come la Legge di Bilancio e le pratiche di policy intelligence, che hanno ampliato il concetto di monitoraggio legislativo.
Occorre pensare alla logistica come a un settore in evoluzione costante e continuativa, motivo per cui è fondamentale affidarsi a un operatore dalla solida reputazione come Inovys Logistics: qualcosa capace di tutelare alla base, ottimizzando costi e benefici.