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Art. 1513

Accertamento dei difetti

In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall’articolo 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro [Codice di procedura civile 670] della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta [Codice civile 1515, 1516], determinandone le condizioni [Codice civile 1718].

La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l’identità e lo stato.

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