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Art. 1512

Garanzia di buon funzionamento

Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta [Codice civile 1490, 1497, 1698, 2226], il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore [Codice civile 1745, 2212] il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza [Codice civile 2964]. L’azione si prescrive [Codice civile 2946] in sei mesi dalla scoperta [Codice civile 1495].

Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.

Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso.

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