Art. 1511
Denunzia nella vendita di cose da trasportare
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro [Codice civile 1378, 1510], il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento [Codice civile 1491, 1495].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.