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Art. 1510

Luogo della consegna

In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava [Codice civile 1209, 1498] al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza [Codice civile 1182], ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio [Codice civile 43] o la sede dell’impresa [Codice civile 2196, 2197].

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro [Codice civile 1511], il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa [Codice civile 1378] al vettore [Codice civile 1678] o allo spedizioniere [Codice civile 1737]; le spese del trasporto sono a carico del compratore [Codice civile 1196, 1475].

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