Art. 1509
Riscatto contro gli eredi del compratore
Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi [Codice civile 1503] solo per la parte che gli spetta [Codice civile 1314], anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa [Codice civile 1295, 1508].
Se l’eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per la totalità.
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