Il ricorso in Terza Istanza in materia penale nell’ordinamento sammarinese
Il ricorso in Terza Istanza in materia penale nell’ordinamento sammarinese
Abstract
L’ordinamento della Repubblica di San Marino contempla tra le impugnazioni penali il ricorso davanti al Giudice per la Terza istanza: si tratta di un controllo di legittimità delle decisioni del giudice d’appello – in qualche modo equiparabile a quello svolto nell’ordinamento italiano dalla Corte di cassazione –, che investe anche le misure cautelari personali e reali e l’esecuzione della pena.
Il Giudice per la Terza istanza in materia penale: competenza e requisiti per la nomina
Nell’ordinamento della Repubblica di San Marino, il Giudice per la Terza Istanza esperto in materia penale decide, in ultima istanza, sui ricorsi presentati nell’ambito dei procedimenti penali, anche riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari personali e reali, nonché sulla esecuzione della pena (art. 3, comma 4, secondo periodo, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino 7 dicembre 2021, n. 1 “La magistratura. Ordinamento giudiziario e Consiglio Giudiziario”), avvalendosi per gli atti di competenza degli uffici di cancelleria e degli ufficiali giudiziari del Tribunale (art. 3, comma 3, primo periodo, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021)[1].
Come il Giudice per la Terza Istanza in materia civile, è un giudice monocratico (art. 2, comma 1, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021), “per specifico incarico” (art. 2, comma 4, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021), reclutato tra coloro che hanno svolto per almeno venti anni il ruolo di magistrato, avvocato o professore universitario e godono di “chiarissima fama” (art. 6, comma 4, primo periodo, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021). Quest’ultima è valutata sulla base del curriculum vitae, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, mentre, nella valutazione comparativa tra più candidati, i criteri da considerare da parte della Commissione giudicatrice sono la conoscenza del diritto sammarinese, la competenza nel settore di impiego e le esperienze pratiche (art. 7, comma 10, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021).
Il Giudice per la Terza Istanza è nominato dal Consiglio Giudiziario, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto, per la durata di cinque anni, rinnovabili una sola volta per cinque anni (art. 6, comma 4, secondo periodo, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021).
È tenuto ad astenersi e può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dalla legge (art. 3, comma 7, primo periodo, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021). Sulle ricusazioni e sulle istanze di astensione proposte in pendenza del giudizio di ricusazione decide il Giudice per i Rimedi straordinari esperto per la materia penale (art. 3, comma 1, secondo periodo, e art. 7, secondo periodo, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021). In caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o grave impedimento, il Giudice di Terza Istanza in materia penale viene sostituito dal Giudice di Terza Istanza in materia civile (e viceversa: art. 3, comma 2, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021).
La presentazione del ricorso avverso le sentenze d’appello e i provvedimenti cautelari
La disciplina del ricorso è dettata dall’art. 199-bis del codice di procedura penale della Repubblica di San Marino, inserito dall’art. 8 della legge 2 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni per implementare le garanzie e l’efficienza del processo penale”)[2].
Il ricorso deve essere presentato alla Cancelleria Penale dalla parte interessata e dal Procuratore del Fisco – il quale ultimo è garante della legalità e della regolarità del processo penale, vigila sulla correttezza formale degli atti e sull’esatta applicazione della legge ed esercita le funzioni che la legge gli attribuisce – entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello (art. 199-bis, comma 5, c.p.p. Repubblica di San Marino).
La Cancelleria provvede alla notifica del ricorso alle parti ed al Procuratore del Fisco, eseguite le quali trasmette il fascicolo al Giudice per la Terza Istanza (art. 199-bis, comma 7, c.p.p. Repubblica di San Marino). Questi accorda alle parti ed al Procuratore del Fisco il termine di trenta giorni per il deposito di eventuali memorie e deduzioni. Entro trenta giorni dal decorso di tale termine deve essere celebrata l’udienza di discussione (art. 199-bis, comma 8, c.p.p. Repubblica di San Marino).
La presentazione del ricorso sospende l’esecuzione della sentenza di appello e la decorrenza del termine di prescrizione del reato sino alla pronuncia del Giudice per la Terza Istanza (art. 199-bis, comma 6, c.p.p. Repubblica di San Marino)[3].
Quanto ai provvedimenti cautelari[4], va ricordato che l’art. 56 c.p.p. Repubblica di San Marino, inserito dall’art. 1 legge n. 24/2022, prevede al comma 2 che avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali emesse dal Giudice d’Appello, il difensore del prevenuto e il Procuratore del Fisco possono proporre ricorso per motivi di legittimità innanzi al Giudice per la Terza Istanza penale, entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza.
L’art. 58-nonies c.p.p. Repubblica di San Marino, inserito dall’art. 1 legge n. 24/2022, prevede, poi, al comma 2 che avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali emesse dal Giudice d’appello, le parti e il terzo destinatario della misura possono proporre ricorso per vizi di legittimità innanzi al Giudice per la Terza Istanza penale[5].
Analogamente, l’art. 58-terdecies c.p.p. Repubblica di San Marino, introdotto dall’art. 2 legge n. 24/2022, prevede al comma 2 che avverso le ordinanze in materia di sequestro probatorio emesse dal Giudice d’appello, il prevenuto, il terzo proprietario dei beni sequestrati e il Procuratore del Fisco possono proporre ricorso in Terza Istanza entro trenta giorni dalla notifica.
La decisione del Giudice di Terza Istanza sui ricorsi contro le sentenze di secondo grado
L’imputato, nel caso in cui la sentenza di secondo grado abbia riformato quella di primo grado di proscioglimento o gli abbia inflitto una pena più grave per specie e quantità, può presentare ricorso al Giudice per la Terza Istanza: questi, laddove non dichiari inammissibile o rigetti il ricorso, può annullare la sentenza impugnata con rinvio al Giudice d’Appello per un nuovo giudizio, o, laddove ritenga superfluo il rinvio e non necessari ulteriori accertamenti di fatto, può annullare senza rinvio la sentenza impugnata e deliberare il passaggio in giudicato di quella di primo grado (art. 199-bis, comma 1, c.p.p. Repubblica di San Marino).
Se nel giudizio di appello è mancato l’esame di uno o più specifici motivi di appello, il Giudice per la Terza Istanza può valutare i motivi omessi e decidere la causa, confermando la sentenza impugnata o, in riforma di questa, adottando i provvedimenti necessari (art. 199-bis, comma 2, c.p.p. Repubblica di San Marino)[6].
Ove nel giudizio di appello risulti violato il principio del contraddittorio, il Giudice per la Terza Istanza, se rileva che il ricorso è fondato, annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice d’Appello per un nuovo giudizio (art. 199-bis, comma 3, c.p.p. Repubblica di San Marino).
Se nella sentenza di secondo grado sia stata disposta una confisca in assenza di condanna, il Giudice di Terza istanza, se ritiene fondato il ricorso, può annullare la confisca in tutto o in parte (art. 199-bis, comma 4, c.p.p. Repubblica di San Marino).
La decisione del Giudice è depositata entro tre mesi dall’udienza di discussione ed è notificata a cura della Cancelleria alle parti ed al Procuratore del Fisco (art. 199-bis, comma 9, c.p.p. Repubblica di San Marino).
[1] Dall’ultima Relazione del Magistrato Dirigente del Tribunale sullo stato della Giustizia nella Repubblica di San Marino (in https://www.consigliogiudiziario.sm/on-line/home/relazioni-sullo-stato-della-giustizia/documento56158206.html) emerge che nel 2025 sono stati venti (in totale) i provvedimenti emessi dal Giudice di Terza Istanza in materia penale.
[2] Il codice di procedura penale della Repubblica di San Marino nella sua originaria versione risale al 1878, ma ha subito diverse modifiche e integrazioni nel corso degli anni, molte delle quali sono state introdotte dalla l. 11 dicembre 1974, n. 86 (recante “Norme di attuazione del codice di procedura penale e di riforma della procedura penale”) e dalla citata l. n. 24/2022.
Per un quadro completo dell’attuale procedura penale sammarinese, v. A. Selva, Lineamenti di diritto processuale penale della Repubblica di San Marino, 2a ed., Aiep Editore, Repubblica di San Marino, 2023.
Per il testo del codice e la raccolta delle leggi complementari – le quali, inserendo numerose garanzie processuali per l’imputato nel codice improntato al rito c.d. “inquisitorio”, hanno trasformato il sistema processuale sammarinese in un “sistema misto” – v. A. Selva-E. Rossini (a cura di), Codice di procedura penale della Repubblica di San Marino. Leggi complementari, Aiep Editore, Repubblica di San Marino, 2023.
Da ultimo, è in discussione davanti alla Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali una bozza di riforma del codice elaborata dall’Osservatorio del Processo Penale, volta a rendere il processo più garantista, efficiente e coerente con i principi costituzionali e convenzionali. Il testo, composto da 34 articoli, punta a rafforzare le garanzie processuali, razionalizzare il sistema delle impugnazioni, migliorare la disciplina delle notifiche e delle prove e recepire standard internazionali. Tra le novità più rilevanti, l’introduzione dell’allontanamento urgente dalla casa familiare disposto dalle forze di polizia nei casi di violenza domestica, con successiva convalida dell’autorità giudiziaria.
[3] Per approfondimenti sull’istituto della prescrizione, in generale, v. M. Simoncini, La prescrizione nel sistema penale della Repubblica di San Marino, in DPCE on line, 2021, p. 3923 ss.
[4] Sulle misure cautelari personali, v., per utili riferimenti, F. Dinacci, Le misure cautelari personali nel c.p.p. di San Marino fra obblighi europei, limiti esegetici e poteri disapplicativi, in Cass. pen., 2016, p. 3914 ss.
In ordine alle misure cautelari reali, cfr. A. Pagliano, Le misure cautelari reali nel processo penale della repubblica di San Marino: alla ricerca delle garanzie, in Proc. pen. giust., 2018, p. 420 ss.
[5] In giurisprudenza, v. Giudice per la Terza Istanza penale, sentenza 15 luglio 2021, ric. Lazzari, in Arch. pen. (web), 2021, n. 2, p. 1, con nota di G. Gaeta, Oscillazioni giurisprudenziali sulla confisca nella Repubblica di San Marino, che ha sancito il seguente principio di diritto: “Per il sequestro preventivo del saldo attivo sul conto corrente funzionale alla confisca dell’art. 58-ter, comma 2, c.p.p., non si può prescindere dall’accertamento del nesso di derivazione causale dal reato e senza che abbia rilievo la natura del denaro come bene fungibile, visto che l’oggetto dell’ablazione è l’accrescimento complessivo del patrimonio. Di conseguenza la confisca di valore, e il relativo sequestro, possono intervenire solo in via sussidiaria, quando non sia possibile la confisca diretta per l’impossibilità di ricostruire il nesso. Sul piano del periculum in mora il giudice, pur essendo doverosa l’ablazione secondo la lettera della disposizione, non è esonerato dall’obbligo di illustrare adeguatamente le ragioni del concreto e attuale pericolo di dispersione dei beni”.
[6] Nel senso che “il Giudice di Terza Istanza non deve limitarsi a rilevare l’omessa pronuncia sui motivi d’appello, ma deve altresì valutare i motivi omessi e decidere la causa”, v. Giudice per la Terza Istanza penale, sentenza 11 giugno 2024, n. 6, in https://www.giurisprudenzarsm.org/.